Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02367/2026REG.PROV.COLL.
N. 02053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2025, proposto da Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NU TI TÀ TI di consorziata esecutrice indicata dal Consorzio CL, BA TÀ TI di consorziata esecutrice indicata dal Consorzio CL, CL TÀ Consortile TI Stabile, CI TÀ TI, non costituiti in giudizio;
nei confronti
BA TÀ TI, NU TI TÀ TI, CI TÀ TI, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 557/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di BA TÀ TI, di NU TI TÀ TI e di CI TÀ TI;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. UC LI e uditi per le parti gli avvocati Adami e dello Stato Santoro;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La TÀ Consortile TI Stabile C.I.C.L.A.T. (d’ora in avanti anche solo IC), – e con essa le consorziate esecutrici BA TÀ TI (d’ora in avanti anche solo BA), NU TI TÀ TI (d’ora in avanti anche solo NU TI) e CI TÀ TI (d’ora in avanti anche solo CI) – è risultata aggiudicataria dell’appalto per la fornitura del servizio di documentazione degli atti processuali del Ministero della Giustizia, all’esito della relativa gara ad evidenza pubblica – espletata da Consip S.p.A. quale centrale di committenza delegata dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia – e suddivisa in n. 6 lotti territoriali così distinti:
- Lotto 1 - Nord: Distretti di Corte di Appello di Torino, Genova, Bologna e Firenze;
- Lotto 2 – Nord 2: Distretti di Corte di Appello di Milano, RE TR (ivi inclusa la sezione distaccata di Bolzano), Trieste e Venezia;
- Lotto 3 – Centro 1: Distretti di Corte di Appello di Ancona, Roma, Perugia, Cagliari (ivi compresa la sezione distaccata di Sassari);
- Lotto 4 – Centro 2: Distretti di Corte di Appello di Bari, Campobasso, L’Aquila, Lecce (ivi inclusa la sezione distaccata di Taranto), Potenza;
- Lotto 5 – Sud 1: Distretti di Corte di Appello di Salerno, Napoli, Catanzaro;
- Lotto 6 - Sud 2: Distretti di Corte di Appello di Reggio Calabria, Messina, Palermo, Caltanissetta, Catania.
2. Il servizio prevede le seguenti attività in seno ai processi penali: 1) Fonoregistrazione delle udienze penali e relativa assistenza in aula e fuori aula; 2) Stenotipia; 3) Trascrizione; 4) Trascrizione automatica. Il servizio di (assistenza alla) fonoregistrazione è remunerato a canone fisso bimestrale, mentre i servizi di trascrizione e stenotipia sono remunerati a consumo (tariffa unitaria per numero di caratteri).
3. I servizi sono stati affidati alle tre consorziate NU TI, BA e CI.
4. I relativi contratti (uno per ciascun lotto territoriale) di durata biennale sono stati stipulati il 14 giugno 2017 e hanno avuto decorrenza dal 1° luglio 2017. Il termine di scadenza dei contratti è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 per consentire la pubblicazione della nuova gara per l’affidamento del servizio e per la definizione dei contenziosi insorti all’esito dell’aggiudicazione. Il Consorzio IC, unitamente alle medesime consorziate esecutrici, continua a svolgere il servizio per essersi aggiudicata anche la successiva gara a decorrere dal 1° luglio 2022.
5. L’art 15 delle condizioni speciali dei contratti d’appalto sottoscritti il 14 giugno 2017 disponeva che, salvo quanto stabilito nel precedente comma 3, i corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n.163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.lgs. n.163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. In ragione della citata previsione contrattuale, IC, con nota prot. n. 369/BO/MA/vv del 26 maggio 2022 ha richiesto l’apertura dell’istruttoria per l’adeguamento dei prezzi applicati a decorrere dal 1° luglio 2018 sino alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2022, sulla base delle variazioni percentuali dell’indice FOI nei seguenti termini:
- incremento percentuale del 1,2% a decorrere dal 1° luglio 2018 (quota pari all’Indice FOI rilevato dall’ISTAT al mese di giugno 2018), - incremento percentuale del 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2019 (quota pari all’Indice FOI rilevato dall’ISTAT al mese di giugno 2019), - incremento percentuale del 1,4% a decorrere dal 1° luglio 2021 (quota pari all’Indice FOI rilevato dall’ISTAT al mese di giugno 2021).
7. Con nota prot. m_dg.DOG.24/06/2022.0157240.U, del 24 giugno 2022 la Direzione Generale, in riscontro alla predetta istanza, ha comunicato l’avvio della relativa istruttoria e richiesto, contestualmente, documentazione giustificativa dei maggiori costi sostenuti. Con nota prot. n. 526/BO/MA/vv del 23 agosto 2022 IC ha trasmesso la documentazione integrativa quantificando, a conguaglio, un compenso revisionale pari ad €. 2.163.898,41, oltre IVA, in considerazione delle variazioni percentuali dell’Indice FOI sopra esplicitate.
8. Con nota prot. m_dg.DOG.26/09/2022.0218936.U del 26 settembre 2022 l’Amministrazione ha contestato lo sviluppo del compenso revisionale operato da IC e, in particolar modo l’applicabilità, nella loro interezza, delle variazioni percentuali dell’indice FOI per ciascuno degli ultimi quattro anni di contratto.
9. Con nota prot. 627/BO/MA/cf, del 17 ottobre 2022 C.I.C.L.A.T. ha insistito per l’assunzione dell’indice Istat-FOI, nella sua interezza e senza decurtazioni, quale parametro per l’adeguamento dei corrispettivi contrattuali e, pertanto, l’Amministrazione ha proceduto ad un ulteriore approfondimento istruttorio in ragione delle considerazioni mosse dall’affidataria e della documentazione da essa prodotta.
10. All’esito dell’ulteriore attività istruttoria, con nota prot. m_dg.DOG.23/06/2023.0153371.U del 23 giugno 2023 la Direzione ha comunicato di riconoscere i presupposti per il riconoscimento di un compenso revisionale solo agli ultimi due anni di contratto, nei seguenti termini:
- un incremento percentuale dello 0,46% a decorrere dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2021 (quota pari alla variazione percentuale media dell’indice FOI rilevato al mese di giugno 2018, 2019 e 2020);
- un incremento percentuale del 1,4% a decorrere dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza della proroga contrattuale fissata al 30 giugno 2022 (quota pari alla variazione percentuale dell’indice FOI rilevato al mese di giugno 2021), per un importo complessivo pari ad €. 542.312,44 oltre IVA.
11. Con successiva nota prot. n. 254/BO/MA/vv del 29 giugno 2023 IC ha fatto rilevare un errore materiale nella formula adottata dall’Amministrazione per lo sviluppo del compenso revisionale. L’Amministrazione, convenendo con i rilievi mossi in ordine all’errore materiale rinvenuto nel calcolo eseguito, con nota prot. m_dg.DOG.22/09/2023.0206806.U del 22 settembre 2023 ha rettificato l’incremento contrattuale riconosciuto in favore di IC in complessivi €. 678.926,36, oltre IVA, mantenendo ferme le valutazioni e le considerazioni già esposte in ordine all’ an della pretesa.
12. Con provvedimento prot. m_dg.DOG.30/11/2023.0017850.ID, a chiusura dell’istruttoria di cui all’art. 115 d.lgs. 162/2006, la Direzione Generale ha confermato e ulteriormente motivato quanto già comunicato con le precedenti note, accogliendo l’istanza per la revisione dei prezzi presentata da IC, limitatamente agli ultimi due anni di esecuzione del contratto (1° luglio 2020/30 giugno 2021 e 1° luglio 2021/30 giugno 2022) non rinvenendo i presupposti di legge per l’adeguamento dei corrispettivi anche con riferimento al secondo e terzo anno di contratto.
13. Con ricorso al TAR Lazio – Roma, BA e NU TI entrambe consorziate esecutrici indicate dalla TÀ Consortile TI Stabile IC, hanno chiesto:
a) l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot n. m_dg.DOG.30/11/2023. 0255789.U del 29 novembre 2023, comunicato con nota del 30 novembre 2023, con cui il Ministero, a conclusione dell’istruttoria, ha provveduto ad adeguare i corrispettivi contrattuali relativi ai servizi resi per il periodo 01 luglio 2017 –30 giugno 2022; della nota prot. n. m_dg.DOG.23/06/2023.0153371.U del 23 giugno 2023, avente ad oggetto il “ servizio di gestione documentale dei dibattimenti penali. Richiesta revisione prezzi” ;
b) l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto alla revisione prezzi, sulla base dell’art. 15 del contratto d’appalto, e nella misura in esso definita, in base all’indice ISTAT FOI, ed in ottemperanza all’art. 115 del d.lgs. n.163/2006.
14. Il TAR del Lazio, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di
legittimazione attiva, sollevate dall’Amministrazione, accoglieva nel merito il ricorso.
15. Di tale sentenza, il Ministero della Giustizia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.
16. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, BA, NU TI e CI, le prime due proponendo anche ricorso incidentale.
17. Alla udienza pubblica del 18 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
18. Il Ministero della Giustizia contesta le conclusioni cui è giunto il TAR sulla base di argomenti così sintetizzabili:
a) la clausola di revisione dei prezzi non può assumere la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento dei partecipanti alla gara d'appalto;
a.1.) la sentenza impugnata, invece, viola tali principi, statuendo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa – relativi a servizi e forniture – stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore;
b) nemmeno può ritenersi condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “ la spettanza della revisione deve riconoscersi, sulla base delle citate disposizioni normative e contrattuali, nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, senza che a tal fine debba essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri ”;
b.1.) seguendo questa tesi, non soltanto si affermerebbe erroneamente il principio della revisione automatica dei prezzi, ma si svuoterebbe altresì la funzione dell’attività istruttoria richiesta ed imposta all’Amministrazione;
c) altro errore commesso dal TAR nella sentenza impugnata risiede nel non aver considerato che l’indice FOI elaborato dall’ISTAT rappresenta unicamente la soglia massima entro cui deve essere contenuta l’eventuale revisione del corrispettivo d’appalto, a tutela dell’amministrazione committente, e non già un parametro automatico applicabile al corrispettivo dell’appalto per effetto del mero decorso del tempo e a prescindere da ogni dimostrazione di un aumento dei prezzi delle materie prime a causa di eventi non preventivabili alla data di conclusione del contratto;
d) la decisione impugnata è errata anche perché omette di considerare la correttezza delle valutazioni istruttorie operate dall’Amministrazione sotto altro profilo;
d.1.) nella pronuncia impugnata non viene dato il necessario rilievo ad un elemento essenziale per la corretta valutazione dell’operato dell’Amministrazione, e cioè al fatto che il servizio affidato in appalto al Consorzio IC, ed eseguito dalle Cooperative ricorrenti, è attività ad altissima intensità di manodopera, i cui costi di esercizio sono rappresentati quasi esclusivamente dal costo del lavoro (nello specifico il costo per la manodopera per come documentato dal Consorzio con la nota prot. 526/2022 è pari all’85% dei costi totali), per cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo dei beni costituenti il paniere FOI non ha, né può avere, alcuna incidenza sui prezzi ed i costi dell’appalto in questione;
e) negli anni per i quali l’Amministrazione non ha ravvisato i presupposti per la revisione dei prezzi (secondo anno di contratto, 2018/2019, e terzo anno di contratto, 2019/2020), i costi di esercizio non hanno eroso in alcun modo l’utile di impresa; anzi, la percentuale di utile (rapporto utile/fatturato), nel secondo e terzo anno di contratto è addirittura superiore a quello registrato nel primo anno di esercizio, circostanza che permette di escludere che il sinallagma contrattuale sia stato alterato in maniera significativa a danno dell’appaltatore e, di conseguenza, che si siano realizzati presupposti per il riconoscimento della revisione dei prezzi;
e.1.) tale circostanza consente di confutare anche l’assunto per cui, in relazione al secondo anno di contratto: “ L’aumento del fatturato generato dall’aumento del quantitativo delle prestazioni eseguite, infatti, non evidenzia alcuna invarianza o diminuzione dei costi sostenuti, non incidendo sul costo unitario della prestazione, ma anzi, come eccepito dalla ricorrente, comporta un ancor maggiore pregiudizio economico in danno di quest’ultima, onerata di fornire maggiori prestazioni applicando le medesime tariffe oggetto di svalutazione ”; piuttosto, durante il secondo anno di contratto, l’utile (e non semplicemente il fatturato) è aumentato del 30,28%, a fronte di un incremento dei costi del solo 9,34%, facendo registrare una percentuale sul fatturato, pari al 9,79% rispetto all’8,34% del primo anno;
e.2.) i canoni e le tariffe applicate non hanno subito una svalutazione ma, al contrario, una significativa rivalutazione, circostanza che – nel caso di riconoscimento di un ulteriore compenso aggiuntivo (quantificato sulla base del FOI) – avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento a favore dell’operatore economico e a danno del bilancio dello Stato;
f) per quanto concerne il terzo anno di esecuzione del contratto, l’Amministrazione ha motivato il diniego alla revisione sulla base di dati istruttori evidenti, forniti – tra l’altro – dall’appaltatore stesso: una contrazione di costi, rispetto al primo anno (-3,94%), superiore alla contrazione del fatturato (-2,21%) che ha garantito al Consorzio comunque una percentuale di utile pari al 9,31%, con un incremento del 9,15%, rispetto al primo anno di esecuzione del contratto;
g) il limite delle motivazioni addotte dal TAR è ancor più evidente se si analizza il quarto anno di esecuzione del contratto (luglio 2020/giugno 2021), in cui l’indice ISTAT di riferimento è negativo (-0,3%); laddove l’Amministrazione si fosse limitata ad applicare, come statuito dal Giudice amministrativo, la variazione per intero dell’indice FOI per il quarto anno, a fronte di un indice di variazione negativo nulla sarebbe stato dovuto alla IC, anzi, al contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere i prezzi al ribasso, a fronte di una situazione contrattuale di effettiva difficoltà per l’appaltatore;
g.1.) per tale anno, infatti, si è registrato un effettivo aumento dei costi di esecuzione del servizio, di tale portata da generare una forte contrazione dell’utile aziendale, ridottosi quasi a zero; i costi hanno rappresentato il 99,27% del fatturato; secondo il TAR, l’Amministrazione, in questo anno, a prescindere dal contesto reale, avrebbe dovuto applicare la variazione indicata dall’indice ISTAT, che proprio in quell’anno era negativa (-0.3%) circostanza che avrebbe dovuto indurre una contrazione dei canoni e pagamenti corrisposti;
g.2.) l’Amministrazione, si è impegnata a riconoscere lo stato di effettiva criticità operativa del fornitore, riconoscendo una revisione dei prezzi positiva, sulla base della media degli indici rilevati nei 3 anni precedenti (+0,46%), salvaguardando lo scopo pratico perseguito dalle parti con l’inserimento nel contratto della clausola di revisione prezzi.
19. BA e NU TI hanno proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo in diritto, così rubricato: “ I. Erroneità in fatto e in diritto da parte del Giudice di primo grado in relazione al primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione delle norme del contratto sottoscritto. eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta) ”.
19.1. Secondo BA e NU TI, la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso nel suo profilo essenziale: “ Nella specie sono, pertanto, ravvisabili i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione contestati, in quanto l’Amministrazione ha fatto applicazione di un criterio differente da quello normativamente previsto, senza in alcun modo dare adeguatamente conto delle specifiche ragioni per cui tale parametro, che come visto costituisce l’ordinario criterio riferimento in materia, non sarebbe stato nella fattispecie utilizzabile ”. Tuttavia poi la sentenza afferma che: “ In sede di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà dunque accertare l’effettivo aumento dei prezzi e l'esattezza della documentazione tecnico-contabile prodotta dalla ricorrente a sostegno della richiesta di revisione prezzi, con applicazione del cd. indice "FOI" (indice che misura la variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati) in relazione a ciascun anno di durata del contratto ”.
19.2. Questo passaggio della sentenza potrebbe essere foriero di incertezze e problemi in fase di esecuzione. Ci si riferisce in particolare al passaggio per cui al Ministero residua ancora una discrezionalità nell’accertare “ l'esattezza della documentazione tecnico-contabile prodotta dalla ricorrente a sostegno della richiesta di revisione prezzi ”. In contraddizione con quanto essa stessa afferma nella motivazione, la sentenza di primo grado appare configurare una sorta di onere della prova da parte delle ricorrenti, in relazione all’aumento dei costi sostenuti, attraverso la propria documentazione contabile. In sede di riedizione della fase procedimentale il Ministero dovrebbe solo verificare l’esattezza degli indici FOI comunicati, ed applicarli alle somme dovute.
19.3. La riedizione del potere attiene solo la definizione del quantum revisionale, senza rimettere in discussione l’ an . La revisione basata sul FOI non richiede prove, essendo esso stesso prova del cambiamento dei prezzi.
19.4. La norma del contratto stabilisce una regola che ha previsto l’indice FOI come indice di revisione base. Questo indice è sicuramente massimo, come chiarito dalla giurisprudenza, ma nel contempo è anche minimo e medio. Insomma è vero che, senza dimostrazione dell’eccezionalità, CL non può chiedere di più, ma allo stesso tempo il Ministero non può neanche concedere di meno. Il contratto, a ben vedere, non prevedeva che ci si ponesse alla ricerca del reale aumento dei costi. Faceva riferimento all’indice ISTAT in ottemperanza alla previsione imperativa di legge.
19.5. In conclusione, la revisione prezzi, prevista in modo chiaro dal contratto, non si potrebbe trasformare in una indagine sulla esattezza della documentazione tecnico-contabile prodotta dalla ricorrente.
20. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate. Si tratta di censure infondate, sia quelle contenute nel ricorso principale sia quelle del ricorso incidentale.
21. Il primo Giudice ha fatto buon governo dei principi affermati da pacifica giurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
22. La clausola di revisione dei prezzi contenuta nei contratti pubblici deve rispettare quanto stabilito dall'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006. Essa deve prevedere una metodologia basata su dati ufficiali e un'istruttoria appropriata, senza ledere il principio di autonomia negoziale delle parti (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 gennaio 2026, n. 10). L'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis , ha natura di norma imperativa e pertanto inderogabile. La disposizione prevede che sia l'Amministrazione responsabile dell'acquisizione di beni e servizi a dover condurre le attività anche istruttorie dirette a determinare la revisione prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti.
23. La ratio dell'istituto della revisione prezzi è quella di evitare, anche a tutela dell'interesse dell'impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l'equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto, così che il meccanismo revisionale opera sulla base di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che è espressione di un potere autoritativo di carattere tecnico-discrezionale (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 luglio 2025, n. 6667).
24. D’altronde, l’art. 115 del Codice dei contratti pubblici del 2006 non apportava significative innovazioni alla disciplina contenuta nell’art. 6 della L. n. 537/1993, successivamente sostituito dall'art. 44, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724, modificato poi dall’art. 23, comma 1, legge 18 aprile 2005, n. 62. L'obiettivo è, tra l’altro, quello di mantenere inalterati, nelle forniture e servizi secondo gli standard di qualità stabiliti in sede di aggiudicazione della gara nonostante le continue variazioni dei prezzi.
25. Negli appalti pubblici, il diritto alla revisione dei prezzi deve essere riconosciuto nella misura contenuta dal riferimento agli indici ISTAT, in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi che generalmente gli corrisponde, non dovendo a tal fine essere offerta la prova di particolari e notevoli squilibri (Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2096, correttamente richiamata dal primo Giudice a pagina 11 della sentenza).
26. Nella specie, come statuito dalla sentenza appellata in maniera del tutto condivisibile, sono ravvisabili i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione contestati. Ne deriva, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso incidentale, la legittimità dell’annullamento del diniego impugnato, nonché la conseguente necessità di riedizione del potere da parte dell’amministrazione. L’annullamento dell’atto comporta naturalmente che l’amministrazione debba rieditare il potere (“ sulla spettanza della revisione dei prezzi nel rispetto dei principi sopra richiamati ”: pagina 13 della sentenza impugnata”).
27. La revisione prezzi si risolve in un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, in modo da assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale soprattutto nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico. Per il calcolo va utilizzato l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice Foi) pubblicato dall'Istat che segna la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche che devono essere provate dall'impresa.
28. Alla luce delle suesposte considerazioni vanno respinti tanto l’appello principale quanto l’appello incidentale e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di accoglimento del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) respinge l’appello principale;
b) respinge l’appello incidentale;
c) per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 557/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE BA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
UC LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC LI | IE BA |
IL SEGRETARIO