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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9038/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Rizzo presso il cui Studio in Palermo, via Siracusa n. 10 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: iscrizione elenco annuale lavoratori agricoli
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA AI
SENSI DELL'ART. 127 TER CPC DEL 10.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto alla iscrizione Parte_1
negli elenchi nominativi del Palermo, con l'attribuzione di 151 CP_2
giornate lavorative per l'anno 2010, di 152 giornate lavorative per l'anno 2011 e di 140 giornate lavorative per l'anno 2012 e, per l'effetto, al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali ed assicurativi;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente e CP_1
con distrazione all'Avv. Salvatore Rizzo, antistatario, e le liquida in € 2.695,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2023, parte ricorrente, premesso che con provvedimento del 12.01.2023 l' , dopo la pubblicazione negli elenchi CP_1
annuali, aveva disconosciuto alcune giornate di lavoro agricolo e precisamente n.
28 giornate per l'anno 2010, n. 43 per l'anno 2011 e n. 140 per l'anno 2012, lo conveniva in giudizio chiedendo: “Preliminarmente, dichiarare la prescrizione
CP_ e/o comunque la decadenza del diritto dell' a procedere alla cancellazione/disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2010, 2011,
2012; - Accertare e dichiarare che il ricorrente, sig. , ha Parte_1
effettivamente svolto, per l'annualità 2010, n. 151 giornate lavorative in agricoltura, per l'anno 2011 n. 152 giornate lavorative in agricoltura, e per
l'anno 2012 n. 140 giornate lavorative in agricoltura, e, tutte in qualità di operaio bracciante agricolo, lavoratore subordinato dell'Azienda Agricola
Biologica Bosco Ficuzza soc. coop., assoggettato al vincolo gerarchico del datore di lavoro, percependo la relativa retribuzione;
- Accertare e dichiarare, quindi, che tra il ricorrente e l'Azienda Agricola Biologica Bosco Ficuzza soc. coop. sono sussistenti, per gli anni dal 2010 al 2012, dei contratti di lavoro subordinato agri- colo per 151 giornate lavorative nel 2010, per 152 giornate lavorative per il 2011
e per 140 giornate lavorative per il 2012; - Dichiarare l'inapplicabilità e/o
l'inefficacia, ovvero la nullità/annullabilità, nei confronti del ricorrente del verbale di accertamento ispettivo n. 2017001604-DDL del 17.10.2019; - Quindi, dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento Parte_1
delle giornate lavorative in agricoltura, con conseguente iscrizione negli elenchi annuali del Comune di Palermo, per 151 giornate nel 2010, per 152 giornate nel
2011 e 140 giornate nel 2012, con conseguente riconoscimento anche della contribuzione previdenziale;
- Conseguentemente, dichiarare l'illegittimità,
l'infondatezza, l'annullabilità, la nullità, e comunque con ogni statuizione annullare i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, dopo di pubblicazione degli elenchi annuali;
per l'anno 2010… per 28 delle 151 giornate in precedenza riconosciute…; per l'anno 2011 per 43 delle 152 giornate in precedenza riconosciute…; per l'anno 2012… delle 140 giornate in precedenza
CP_ riconosciute…; - condannare l' al ripristino delle giornate di lavoro agricolo cancellate a seguito dei predetti provvedimenti di disconoscimento pervenuti il
12.01.2023 per gli anni 2010, 2011, 2012…, reinscrivendole negli appositi elenchi annuali del Comune di Palermo nonché al ripristino della relativa contribuzione previdenziale inerente alle predette giornate, allo stato cancellata a seguito dell'impugnato disconoscimento”. Con vittoria di spese di lite e con distrazione al procuratore antistatario.
Rappresentava che, ricevuta la comunicazione di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, aveva avanzato ricorso in via amministrativa che era stato respinto.
CP_ Assumeva preliminarmente la prescrizione dal diritto dell' di procedere al disconoscimento atteso che si trattava di provvedimento intervenuto oltre il termine decennale di iscrizione nelle liste dei lavoratori agricolo nonché la sua illegittimità.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dal canto suo eccepiva la decadenza dall'azione per essere stato il ricorso promosso oltre il termine stabilito dall'articolo 22 del decreto legge n. 07/1970, convertito in legge n. 83/1970.
In corso di causa si procedeva con l'audizione di uno degli ispettori che avevano redatto il verbale n. 2017001604-DDL del 17.10.2019 nonché con l'escussione dei testi di parte ricorrente. Quindi all'esito, disposta la trattazione scritta, parte ricorrente depositava note conclusive e note di trattazione e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
CP_ Preliminarmente in ordine alla decadenza dall'azione eccepita dall' va osservato che ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Il termine di 120 gg. per proporre ricorso in via giudiziaria decorrere dall'esito del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso o, qualora tale provvedimento manchi o come nella fattispecie venga adottato oltre il termine fissato per legge (90 gg), dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento.
Riepilogando: il ricorso in via amministrativa è stato proposto il 10.2.2023, ovvero nel termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento, l'esito del ricorso avrebbe dovuto essere reso entro il g. 11/05/2023 ed il termine per il deposito del ricorso giudiziario (120 gg.) l'8.09.2023. Il ricorso è dunque tempestivo poiché depositato il 14 luglio 2023.
Passando al merito della controversia si osserva:
Il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l' . Siamo in presenza, Controparte_3
pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio
1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez.
Lav., 21 aprile 1986 n. 2780). Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., sentenza 13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui grava su parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione di
CP_ agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'articolo 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n.
375. Ne discende che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione di ogni con altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018 n. 12001)….Nel confermare tale orientamento questa Corte ha da ultimo puntualizzato che probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiarati dal datore di lavoro;
in questa ottica anzi la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta carico dell'assicurato l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice obbligo di accertare l'esistenza e di inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato agli atti di iscrizione o di cancellazione(Cass., sez. lav. 3 Febbraio 2023 numero 3556). Corte di
Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 11787 del 2 maggio 2024.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra il ricorrente e la ditta Bosco Ficuzza per gli anni dedotti in giudizio.
I testi escussi hanno riferito non solo di aver visto lavorare il ricorrente nei terreni della ditta, ma hanno specificato le mansioni assegnate, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e le modalità di retribuzione (“… il Sig.
ha lavorato per l'azienda Bosco Ficuzza negli anni 2010, 2011 e Parte_1
2012. Non so dire di preciso per quante giornate ha lavorato, posso dire che lo vedevo spesso, talvolta lavoravamo insieme e svolgeva il lavoro di bracciante agricolo” ed ancora “…il Sig. lavorava nei campi e si occupava di Parte_1
zappare, irrigare, potare dandoci anche dimostrazione di come eseguire i lavori in quanto con più esperienza ed aiutava anche a predisporre la merce per il mercato” “il Sig. dava le direttive anche al ” “Appena Pt_2 Parte_1
erano pronte le buste paga il ci chiamava in ufficio e ci dava i soldi e Pt_2
firmavamo per ricevuta. Ciò avveniva anche col ” – Teste Parte_1 Tes_1
udienza del 13.02.2024).
[...]
In ordine alla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare non potendosi escludere la veridicità di quanto dichiarato per il fatto che uno di essi ha cause
CP_ analoghe contro l'
CP_ L' dal canto suo, ha prodotto il verbale redatto dai propri ispettori dal quale si evince che il periodo preso in considerazione decorre dal 2014, ovvero da data successiva alle giornate lavorative contestate al ricorrente. Anche le dichiarazioni rese dai dipendenti della ditta e Parte_3 Parte_4
Agricola fanno riferimento a periodi successivi al 2012 (a pag. 3 del verbale ispettivo si legge:“Dagli accertamenti eseguiti e dai riscontri della documentazione è emerso quanto segue: L'azienda ha dimostrato di avere avuto, negli anni, dal 2013 al 2016, un volume d'affari….”).
Lo stesso , sentito all'udienza del 23.01.2024, ha dichiarato di non Tes_2
ricordare se i dipendenti sentiti, hanno fatto riferimento al periodo lavorativo 2010
- 2012, ovvero il periodo per il quale sono state disconosciute le giornate lavorative.
Dall'esame del compendio probatorio in atti (testimonianze, verbale ispettivo, dichiarazioni ispettori nonché dalle buste paga, DMAG e dichiarazioni dei redditi) deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendente della Bosco Ficuzza Azienda Agricola Biologica Soc. Coop. per gli anni e le giornate dedotte in giudizio.
Alla luce di quanto sopra va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco i nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni e per il numero dei giorni richiesti.
L'accoglimento nel merito rende assorbita ogni altra questione. CP_ Dall'accoglimento della domanda discende la condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Rizzo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 10.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9038/2023 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Rizzo presso il cui Studio in Palermo, via Siracusa n. 10 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: iscrizione elenco annuale lavoratori agricoli
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA AI
SENSI DELL'ART. 127 TER CPC DEL 10.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara che ha diritto alla iscrizione Parte_1
negli elenchi nominativi del Palermo, con l'attribuzione di 151 CP_2
giornate lavorative per l'anno 2010, di 152 giornate lavorative per l'anno 2011 e di 140 giornate lavorative per l'anno 2012 e, per l'effetto, al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali ed assicurativi;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente e CP_1
con distrazione all'Avv. Salvatore Rizzo, antistatario, e le liquida in € 2.695,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2023, parte ricorrente, premesso che con provvedimento del 12.01.2023 l' , dopo la pubblicazione negli elenchi CP_1
annuali, aveva disconosciuto alcune giornate di lavoro agricolo e precisamente n.
28 giornate per l'anno 2010, n. 43 per l'anno 2011 e n. 140 per l'anno 2012, lo conveniva in giudizio chiedendo: “Preliminarmente, dichiarare la prescrizione
CP_ e/o comunque la decadenza del diritto dell' a procedere alla cancellazione/disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2010, 2011,
2012; - Accertare e dichiarare che il ricorrente, sig. , ha Parte_1
effettivamente svolto, per l'annualità 2010, n. 151 giornate lavorative in agricoltura, per l'anno 2011 n. 152 giornate lavorative in agricoltura, e per
l'anno 2012 n. 140 giornate lavorative in agricoltura, e, tutte in qualità di operaio bracciante agricolo, lavoratore subordinato dell'Azienda Agricola
Biologica Bosco Ficuzza soc. coop., assoggettato al vincolo gerarchico del datore di lavoro, percependo la relativa retribuzione;
- Accertare e dichiarare, quindi, che tra il ricorrente e l'Azienda Agricola Biologica Bosco Ficuzza soc. coop. sono sussistenti, per gli anni dal 2010 al 2012, dei contratti di lavoro subordinato agri- colo per 151 giornate lavorative nel 2010, per 152 giornate lavorative per il 2011
e per 140 giornate lavorative per il 2012; - Dichiarare l'inapplicabilità e/o
l'inefficacia, ovvero la nullità/annullabilità, nei confronti del ricorrente del verbale di accertamento ispettivo n. 2017001604-DDL del 17.10.2019; - Quindi, dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento Parte_1
delle giornate lavorative in agricoltura, con conseguente iscrizione negli elenchi annuali del Comune di Palermo, per 151 giornate nel 2010, per 152 giornate nel
2011 e 140 giornate nel 2012, con conseguente riconoscimento anche della contribuzione previdenziale;
- Conseguentemente, dichiarare l'illegittimità,
l'infondatezza, l'annullabilità, la nullità, e comunque con ogni statuizione annullare i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, dopo di pubblicazione degli elenchi annuali;
per l'anno 2010… per 28 delle 151 giornate in precedenza riconosciute…; per l'anno 2011 per 43 delle 152 giornate in precedenza riconosciute…; per l'anno 2012… delle 140 giornate in precedenza
CP_ riconosciute…; - condannare l' al ripristino delle giornate di lavoro agricolo cancellate a seguito dei predetti provvedimenti di disconoscimento pervenuti il
12.01.2023 per gli anni 2010, 2011, 2012…, reinscrivendole negli appositi elenchi annuali del Comune di Palermo nonché al ripristino della relativa contribuzione previdenziale inerente alle predette giornate, allo stato cancellata a seguito dell'impugnato disconoscimento”. Con vittoria di spese di lite e con distrazione al procuratore antistatario.
Rappresentava che, ricevuta la comunicazione di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, aveva avanzato ricorso in via amministrativa che era stato respinto.
CP_ Assumeva preliminarmente la prescrizione dal diritto dell' di procedere al disconoscimento atteso che si trattava di provvedimento intervenuto oltre il termine decennale di iscrizione nelle liste dei lavoratori agricolo nonché la sua illegittimità.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dal canto suo eccepiva la decadenza dall'azione per essere stato il ricorso promosso oltre il termine stabilito dall'articolo 22 del decreto legge n. 07/1970, convertito in legge n. 83/1970.
In corso di causa si procedeva con l'audizione di uno degli ispettori che avevano redatto il verbale n. 2017001604-DDL del 17.10.2019 nonché con l'escussione dei testi di parte ricorrente. Quindi all'esito, disposta la trattazione scritta, parte ricorrente depositava note conclusive e note di trattazione e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
CP_ Preliminarmente in ordine alla decadenza dall'azione eccepita dall' va osservato che ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Il termine di 120 gg. per proporre ricorso in via giudiziaria decorrere dall'esito del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso o, qualora tale provvedimento manchi o come nella fattispecie venga adottato oltre il termine fissato per legge (90 gg), dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento.
Riepilogando: il ricorso in via amministrativa è stato proposto il 10.2.2023, ovvero nel termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento, l'esito del ricorso avrebbe dovuto essere reso entro il g. 11/05/2023 ed il termine per il deposito del ricorso giudiziario (120 gg.) l'8.09.2023. Il ricorso è dunque tempestivo poiché depositato il 14 luglio 2023.
Passando al merito della controversia si osserva:
Il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l' . Siamo in presenza, Controparte_3
pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio
1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez.
Lav., 21 aprile 1986 n. 2780). Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., sentenza 13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui grava su parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione di
CP_ agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'articolo 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n.
375. Ne discende che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione di ogni con altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018 n. 12001)….Nel confermare tale orientamento questa Corte ha da ultimo puntualizzato che probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiarati dal datore di lavoro;
in questa ottica anzi la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta carico dell'assicurato l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice obbligo di accertare l'esistenza e di inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato agli atti di iscrizione o di cancellazione(Cass., sez. lav. 3 Febbraio 2023 numero 3556). Corte di
Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 11787 del 2 maggio 2024.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra il ricorrente e la ditta Bosco Ficuzza per gli anni dedotti in giudizio.
I testi escussi hanno riferito non solo di aver visto lavorare il ricorrente nei terreni della ditta, ma hanno specificato le mansioni assegnate, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e le modalità di retribuzione (“… il Sig.
ha lavorato per l'azienda Bosco Ficuzza negli anni 2010, 2011 e Parte_1
2012. Non so dire di preciso per quante giornate ha lavorato, posso dire che lo vedevo spesso, talvolta lavoravamo insieme e svolgeva il lavoro di bracciante agricolo” ed ancora “…il Sig. lavorava nei campi e si occupava di Parte_1
zappare, irrigare, potare dandoci anche dimostrazione di come eseguire i lavori in quanto con più esperienza ed aiutava anche a predisporre la merce per il mercato” “il Sig. dava le direttive anche al ” “Appena Pt_2 Parte_1
erano pronte le buste paga il ci chiamava in ufficio e ci dava i soldi e Pt_2
firmavamo per ricevuta. Ciò avveniva anche col ” – Teste Parte_1 Tes_1
udienza del 13.02.2024).
[...]
In ordine alla loro attendibilità non vi è motivo di dubitare non potendosi escludere la veridicità di quanto dichiarato per il fatto che uno di essi ha cause
CP_ analoghe contro l'
CP_ L' dal canto suo, ha prodotto il verbale redatto dai propri ispettori dal quale si evince che il periodo preso in considerazione decorre dal 2014, ovvero da data successiva alle giornate lavorative contestate al ricorrente. Anche le dichiarazioni rese dai dipendenti della ditta e Parte_3 Parte_4
Agricola fanno riferimento a periodi successivi al 2012 (a pag. 3 del verbale ispettivo si legge:“Dagli accertamenti eseguiti e dai riscontri della documentazione è emerso quanto segue: L'azienda ha dimostrato di avere avuto, negli anni, dal 2013 al 2016, un volume d'affari….”).
Lo stesso , sentito all'udienza del 23.01.2024, ha dichiarato di non Tes_2
ricordare se i dipendenti sentiti, hanno fatto riferimento al periodo lavorativo 2010
- 2012, ovvero il periodo per il quale sono state disconosciute le giornate lavorative.
Dall'esame del compendio probatorio in atti (testimonianze, verbale ispettivo, dichiarazioni ispettori nonché dalle buste paga, DMAG e dichiarazioni dei redditi) deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendente della Bosco Ficuzza Azienda Agricola Biologica Soc. Coop. per gli anni e le giornate dedotte in giudizio.
Alla luce di quanto sopra va dichiarato il diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco i nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni e per il numero dei giorni richiesti.
L'accoglimento nel merito rende assorbita ogni altra questione. CP_ Dall'accoglimento della domanda discende la condanna dell' previdenziale al pagamento delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 e del DM
147/2022 in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Rizzo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 10.01.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.