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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.2949/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
APPELLANTE
CP_1
CONVENUTO
CONVENUTO Controparte_2
Oggi 28 ottobre 2025, alle ore 11.15 .innanzi al Giudice, dott.ssa ET OL, sono comparsi:
Per , l'avv. CUSIN ANTONELLA;
Parte_1
Per , l'avv. Camilla Marcato in sost. avv. BASSAN MARIA, nonché i CP_1
dottori e per la pratica forense. Persona_1 CP_3
Nessuno per il Controparte_2
Il giudice rileva che nel fascicolo inviato dal giudice di pace manca la comparsa di costituzione della in primo grado. L'avv. Cusin deposita copia cartacea, Pt_1
riservandosi di depositarla anche in forma telematica.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso in appello
Il procuratore di parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
Segue discussione orale.
Esaurita la discussione,
pagina 1 di 8 Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'uscita della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa ET OL
pagina 2 di 8 R.G. n. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ET OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: da
, C.F. difesa dall'avv. CUSIN ANTONELLA Parte_1 P.IVA_1
C.F. e domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
CANNAREGIO, 23 VENEZIA;
Parte_1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. BASSAN MARIA C.F. CP_1 C.F._2
e dall'avv. e domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
CANNAREGIO, 23 VENEZIA Parte_1
COMUNE DI PADOVA: contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'odierna udienza di discussione del 28 ottobre
2025.
Parte_1 pagina 3 di 8 Annullare la sentenza del Giudice di Pace di n.1578 del 13.12.2023 e per CP_2
l'effetto voglia dichiarare l'inesistenza del ricorso di primo grado per assenza di sottoscrizione e comunque rigettare il ricorso nel merito.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
CP_1
In via pregiudiziale di merito
Dichiarare inammissibile il ricorso proposto in appello per il motivo esposto
Nel merito
Respingere l'appello avversario per quanto esposto nel presente atto;
Si condanni parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_2
1578/2023 che ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 537 del 5.07.2023 emessa dall'appellante sulla base del verbale di contestazione n. 50035061 del 21.05.2020 con il quale la Polizia Locale di contestava a la violazione dell'Ordinanza della CP_2 CP_1
n. 48 del 17.05.2020, perché “era a piedi senza mascherina o altra idonea Parte_1 protezione…”
Ha resistito l'appellante mentre il presente nel giudizio di primo Pt_2 Controparte_2 grado, non si è costituito.
La vicenda trae origine da un accertamento della Polizia Locale di che in data CP_2
21/5/2020 contestava al la violazione del punto 1 lettera a) dell'Ordinanza del CP_1
Presidente della Giunta Regionale del n. 48 del 17/05/2020, atteso che, pur trovandosi Pt_1
a piedi all'esterno di proprietà privata (precisamente in Via 8 Febbraio – PD) senza compiere alcuna attività sportiva, non indossava la mascherina o altra idonea protezione ed era altresì privo di igienizzante o guanti per le mani. Da quanto emerge dal verbale, l'appellante si era rifiutato di firmare e non aveva ricevuto copia.
Successivamente, alla notificazione dell'ordinanza, la impugnava con atto da lui CP_1 autograficamente redatto, in cui riferiva che, una volta fermato dalla Polizia davanti ad un supermercato, essendo senza mascherina, aveva spiegato agli operanti che stava andando a pagina 4 di 8 comprare tutto, ma essi gli avevano comunque contestato la violazione;
faceva presente di non avere lavoro, né denaro, e di essere ospite presso la CP_4
Si costituivano il e la . Controparte_2 Parte_1
Il primo eccepiva che quanto dedotto in ricorso non aveva alcun sostegno probatorio, non essendo contenuto nel verbale di accertamento, e si opponeva alla richiesta di rateizzazione, anche questa priva di prova dei presupposti.
La l'inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione, la mancanza Parte_1 di prova di quanto dedotto in ordine all'intento di acquistare mascherine;
evidenziava che, comunque, lo stesso ricorrente non contestava di non avere indossato la mascherina al momento dell'accertamento; sosteneva la validità della normativa applicata e evidenziava che la causa non poteva essere decisa secondo equità in relazione all'art. 7 d.lgs. 150/2011.
All'udienza del 13/12/2023 l'odierno appellatolo stesso sosteneva che, al momento Parte dell'accertamento, si trovava in coda davanti al per fare la spesa e comprare anche le mascherine che nella Farmacia vicino al supermercato avevano finito e che aveva mostrato ai vigili la mascherina in suo possesso, ma che essendo usata gli stessi gli dicevano che non andava bene perché troppo vecchia.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo le deduzioni di parte ricorrente sufficienti per affermare dubbi sulla responsabilità del medesimo in ordine alla contestazione, e sull'assenza di volontà di realizzare l'infrazione contestatagli, ai sensi dell'art. 7 comma 9 D. Lgs. 150/2011, venendo in tal modo in evidenza l'insussistenza dell'elemento soggettivo, presupposto imprescindibile per la configurabilità della fattispecie sanzionatoria.
Nell'appello proposto, la ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della Parte_1 sottoscrizione e, nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, sostenendo che nessuna prova dell'utilizzo di una mascherina era stata data dal ricorrente e che nulla di tutto ciò risultava dal verbale di accertamento. Inoltre, ha contestato la carenza di elemento soggettivo riconosciuta dal primo giudice, in quanto, ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, le violazioni amministrative sono sanzionabili siano esse dolose o colpose. L'obbligo di indossare la mascherina era, al tempo, un fatto del tutto notorio e pubblicizzato e la consapevolezza dell'obbligo di indossarla non poteva essere ignorato. In ogni caso,
l'ignoranza di una disposizione normativa non avrebbe ugualmente scusato.
Infine, ha sottolineato che in materia di sanzioni amministrative il giudice di pace non poteva decidere secondo equità. pagina 5 di 8 Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. si è costituito, eccependo preliminarmente l'invalidità della notificazione del CP_1 ricorso in appello per essere stato notificato a mezzo posta elettronica ordinaria.
Nel merito ha evidenziato che il giudice di prime cure aveva correttamente tenuto conto delle dichiarazioni da lui rese in udienza in quanto, trattandosi di rito del lavoro, poteva valutare liberamente quanto riferito dalla parte in sede di interrogatorio libero.
Il fatto che l'appellato possedesse una mascherina escludeva la sua intenzione di eludere la normativa e, pertanto, era stato correttamente escluso l'elemento soggettivo.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione,
l'appellato ha rammentato che tale mancanza è superabile dalla riferibilità sicura della provenienza del ricorso (nel caso di specie integralmente autografo) e dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il regolarmente notificato, non si è costituito e ne viene ora dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Le questioni preliminari proposte dalle parti sono infondate.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione dell'atto, la relativa nullità può essere sanata dalla sicura riferibilità dello stesso al suo apparente autore e dal raggiungimento dello scopo (per un caso di mancanza di firma digitale SU 6477/2024). Nel caso di specie il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione era redatto in forma integralmente autografa e conteneva i dati anagrafici del ricorrente, nonché un indirizzo e-mail al quale sono state eseguite le comunicazioni, a seguito delle quali il ricorrente si è presentato in udienza. Inoltre,
l'atto ha raggiunto il suo scopo, in quanto sia il sia la si Controparte_2 Parte_1 sono costituiti in udienza.
Quanto all'invalidità del ricorso in appello per essere stato notificato a mezzo posta elettronica ordinaria, va detto che esso è anche stato notificato tempestivamente nelle forme dell'art. 143 c.p.c.; inoltre, l'appellato si è costituito, con il che ogni vizio di notificazione è stato sanato.
Quanto al merito, l'appello è fondato e va accolto.
Il verbale di accertamento (che fa fede fino a prova contraria) attesta che è stato CP_1 colto in luogo pubblica senza indossare una mascherina, presidio che al tempo era obbligatorio per contenere l'epidemia da COVID-19. Tale verbale non contiene alcuna indicazione relativamente al fatto che il fosse in possesso di una mascherina usata. Lo CP_1
pagina 6 di 8 stesso appellato, senza nemmeno affermarlo nel ricorso introduttivo, si è limitato a dichiararlo in sede di interrogatorio libero davanti al primo giudice.
Peraltro, nemmeno l'appellato ha mai dichiarato di avere indosso una mascherina al momento dell'accertamento, ma solo di averne con sé una usata.
E' noto che il giudice nel rito del lavoro può tenere conto delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, ma sempre nell'ambito delle regole sull'onere della prova;
in altre parole, può tenere conto delle dichiarazioni rese da una parte contra se, ma non certamente a proprio favore.
Consegue che, nel caso di specie, il fatto che l'appellato possedesse una mascherina (peraltro, secondo le sue dichiarazioni, nemmeno indossata) o avesse intenzione di andarla immediatamente dopo a comprare, è rimasto del tutto privo di prova.
L'elemento soggettivo della violazione va senz'altro riconosciuto, tanto che lo stesso CP_1 ha tenuto una linea difensiva da cui era chiara la sua consapevolezza dell'obbligo di indossare il presidio sanitario in oggetto. In ogni caso, al tempo (in maggio del 2020 era appena terminato il lock down da emergenza da COVID-19) era fatto assolutamente notorio e pubblicizzato in tutti i modi che l'uscita dall'abitazione era consentita solo indossando una mascherina.
Infine, si concorda con l'appellante in relazione all'impossibilità, per il giudice di pace, di decidere secondo equità i giudizi avverso ordinanze ingiunzioni, essendo ciò espressamente escluso dall'art. 6, co. 12, d.lgs. 150/2011.
Per concludere, l'appello va accolto e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione impugnata va confermata. Non è possibile stabilire una sanzione di entità inferiore a quella irrogata, già contenuta nel minimo edittale.
Le spese di lite sostenute da , tenuto conto della particolarità del caso Parte_1 concreto, del modestissimo valore della causa, nonché del modestissimo impegno giuridico, vanno liquidate nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di primo e secondo grado e poste a carico di CP_1
Per quanto riguarda le spese di primo grado sostenute dal tenuto conto Controparte_2 che esso non era l'ente che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata e che il suo intervento in causa non era necessario, tali spese vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
DICHIARA pagina 7 di 8 La contumacia del Controparte_2
ACCOGLIE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1578/2023 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di e, per l'effetto, CP_2
CONFERMA
L'ordinanza ingiunzione n. 537 del 5/7/2023 emessa nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in CP_1 Parte_1 euro 139,00 quanto al primo grado e in euro 231,00 quanto al secondo grado, oltre accessori
COMPENSA
Le spese di lite tra e quanto al giudizio di primo grado. CP_1 Controparte_2
Padova, 28/10/2025
Il giudice
(ET OL)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
APPELLANTE
CP_1
CONVENUTO
CONVENUTO Controparte_2
Oggi 28 ottobre 2025, alle ore 11.15 .innanzi al Giudice, dott.ssa ET OL, sono comparsi:
Per , l'avv. CUSIN ANTONELLA;
Parte_1
Per , l'avv. Camilla Marcato in sost. avv. BASSAN MARIA, nonché i CP_1
dottori e per la pratica forense. Persona_1 CP_3
Nessuno per il Controparte_2
Il giudice rileva che nel fascicolo inviato dal giudice di pace manca la comparsa di costituzione della in primo grado. L'avv. Cusin deposita copia cartacea, Pt_1
riservandosi di depositarla anche in forma telematica.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso in appello
Il procuratore di parte resistente precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
Segue discussione orale.
Esaurita la discussione,
pagina 1 di 8 Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'uscita della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa ET OL
pagina 2 di 8 R.G. n. 2949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ET OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: da
, C.F. difesa dall'avv. CUSIN ANTONELLA Parte_1 P.IVA_1
C.F. e domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1
CANNAREGIO, 23 VENEZIA;
Parte_1
contro
, C.F. , difesa dall'avv. BASSAN MARIA C.F. CP_1 C.F._2
e dall'avv. e domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._3
CANNAREGIO, 23 VENEZIA Parte_1
COMUNE DI PADOVA: contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'odierna udienza di discussione del 28 ottobre
2025.
Parte_1 pagina 3 di 8 Annullare la sentenza del Giudice di Pace di n.1578 del 13.12.2023 e per CP_2
l'effetto voglia dichiarare l'inesistenza del ricorso di primo grado per assenza di sottoscrizione e comunque rigettare il ricorso nel merito.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
CP_1
In via pregiudiziale di merito
Dichiarare inammissibile il ricorso proposto in appello per il motivo esposto
Nel merito
Respingere l'appello avversario per quanto esposto nel presente atto;
Si condanni parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_2
1578/2023 che ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 537 del 5.07.2023 emessa dall'appellante sulla base del verbale di contestazione n. 50035061 del 21.05.2020 con il quale la Polizia Locale di contestava a la violazione dell'Ordinanza della CP_2 CP_1
n. 48 del 17.05.2020, perché “era a piedi senza mascherina o altra idonea Parte_1 protezione…”
Ha resistito l'appellante mentre il presente nel giudizio di primo Pt_2 Controparte_2 grado, non si è costituito.
La vicenda trae origine da un accertamento della Polizia Locale di che in data CP_2
21/5/2020 contestava al la violazione del punto 1 lettera a) dell'Ordinanza del CP_1
Presidente della Giunta Regionale del n. 48 del 17/05/2020, atteso che, pur trovandosi Pt_1
a piedi all'esterno di proprietà privata (precisamente in Via 8 Febbraio – PD) senza compiere alcuna attività sportiva, non indossava la mascherina o altra idonea protezione ed era altresì privo di igienizzante o guanti per le mani. Da quanto emerge dal verbale, l'appellante si era rifiutato di firmare e non aveva ricevuto copia.
Successivamente, alla notificazione dell'ordinanza, la impugnava con atto da lui CP_1 autograficamente redatto, in cui riferiva che, una volta fermato dalla Polizia davanti ad un supermercato, essendo senza mascherina, aveva spiegato agli operanti che stava andando a pagina 4 di 8 comprare tutto, ma essi gli avevano comunque contestato la violazione;
faceva presente di non avere lavoro, né denaro, e di essere ospite presso la CP_4
Si costituivano il e la . Controparte_2 Parte_1
Il primo eccepiva che quanto dedotto in ricorso non aveva alcun sostegno probatorio, non essendo contenuto nel verbale di accertamento, e si opponeva alla richiesta di rateizzazione, anche questa priva di prova dei presupposti.
La l'inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione, la mancanza Parte_1 di prova di quanto dedotto in ordine all'intento di acquistare mascherine;
evidenziava che, comunque, lo stesso ricorrente non contestava di non avere indossato la mascherina al momento dell'accertamento; sosteneva la validità della normativa applicata e evidenziava che la causa non poteva essere decisa secondo equità in relazione all'art. 7 d.lgs. 150/2011.
All'udienza del 13/12/2023 l'odierno appellatolo stesso sosteneva che, al momento Parte dell'accertamento, si trovava in coda davanti al per fare la spesa e comprare anche le mascherine che nella Farmacia vicino al supermercato avevano finito e che aveva mostrato ai vigili la mascherina in suo possesso, ma che essendo usata gli stessi gli dicevano che non andava bene perché troppo vecchia.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo le deduzioni di parte ricorrente sufficienti per affermare dubbi sulla responsabilità del medesimo in ordine alla contestazione, e sull'assenza di volontà di realizzare l'infrazione contestatagli, ai sensi dell'art. 7 comma 9 D. Lgs. 150/2011, venendo in tal modo in evidenza l'insussistenza dell'elemento soggettivo, presupposto imprescindibile per la configurabilità della fattispecie sanzionatoria.
Nell'appello proposto, la ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della Parte_1 sottoscrizione e, nel merito, ha contestato la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, sostenendo che nessuna prova dell'utilizzo di una mascherina era stata data dal ricorrente e che nulla di tutto ciò risultava dal verbale di accertamento. Inoltre, ha contestato la carenza di elemento soggettivo riconosciuta dal primo giudice, in quanto, ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, le violazioni amministrative sono sanzionabili siano esse dolose o colpose. L'obbligo di indossare la mascherina era, al tempo, un fatto del tutto notorio e pubblicizzato e la consapevolezza dell'obbligo di indossarla non poteva essere ignorato. In ogni caso,
l'ignoranza di una disposizione normativa non avrebbe ugualmente scusato.
Infine, ha sottolineato che in materia di sanzioni amministrative il giudice di pace non poteva decidere secondo equità. pagina 5 di 8 Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. si è costituito, eccependo preliminarmente l'invalidità della notificazione del CP_1 ricorso in appello per essere stato notificato a mezzo posta elettronica ordinaria.
Nel merito ha evidenziato che il giudice di prime cure aveva correttamente tenuto conto delle dichiarazioni da lui rese in udienza in quanto, trattandosi di rito del lavoro, poteva valutare liberamente quanto riferito dalla parte in sede di interrogatorio libero.
Il fatto che l'appellato possedesse una mascherina escludeva la sua intenzione di eludere la normativa e, pertanto, era stato correttamente escluso l'elemento soggettivo.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione,
l'appellato ha rammentato che tale mancanza è superabile dalla riferibilità sicura della provenienza del ricorso (nel caso di specie integralmente autografo) e dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il regolarmente notificato, non si è costituito e ne viene ora dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Le questioni preliminari proposte dalle parti sono infondate.
Quanto alla mancanza di sottoscrizione dell'atto, la relativa nullità può essere sanata dalla sicura riferibilità dello stesso al suo apparente autore e dal raggiungimento dello scopo (per un caso di mancanza di firma digitale SU 6477/2024). Nel caso di specie il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione era redatto in forma integralmente autografa e conteneva i dati anagrafici del ricorrente, nonché un indirizzo e-mail al quale sono state eseguite le comunicazioni, a seguito delle quali il ricorrente si è presentato in udienza. Inoltre,
l'atto ha raggiunto il suo scopo, in quanto sia il sia la si Controparte_2 Parte_1 sono costituiti in udienza.
Quanto all'invalidità del ricorso in appello per essere stato notificato a mezzo posta elettronica ordinaria, va detto che esso è anche stato notificato tempestivamente nelle forme dell'art. 143 c.p.c.; inoltre, l'appellato si è costituito, con il che ogni vizio di notificazione è stato sanato.
Quanto al merito, l'appello è fondato e va accolto.
Il verbale di accertamento (che fa fede fino a prova contraria) attesta che è stato CP_1 colto in luogo pubblica senza indossare una mascherina, presidio che al tempo era obbligatorio per contenere l'epidemia da COVID-19. Tale verbale non contiene alcuna indicazione relativamente al fatto che il fosse in possesso di una mascherina usata. Lo CP_1
pagina 6 di 8 stesso appellato, senza nemmeno affermarlo nel ricorso introduttivo, si è limitato a dichiararlo in sede di interrogatorio libero davanti al primo giudice.
Peraltro, nemmeno l'appellato ha mai dichiarato di avere indosso una mascherina al momento dell'accertamento, ma solo di averne con sé una usata.
E' noto che il giudice nel rito del lavoro può tenere conto delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero, ma sempre nell'ambito delle regole sull'onere della prova;
in altre parole, può tenere conto delle dichiarazioni rese da una parte contra se, ma non certamente a proprio favore.
Consegue che, nel caso di specie, il fatto che l'appellato possedesse una mascherina (peraltro, secondo le sue dichiarazioni, nemmeno indossata) o avesse intenzione di andarla immediatamente dopo a comprare, è rimasto del tutto privo di prova.
L'elemento soggettivo della violazione va senz'altro riconosciuto, tanto che lo stesso CP_1 ha tenuto una linea difensiva da cui era chiara la sua consapevolezza dell'obbligo di indossare il presidio sanitario in oggetto. In ogni caso, al tempo (in maggio del 2020 era appena terminato il lock down da emergenza da COVID-19) era fatto assolutamente notorio e pubblicizzato in tutti i modi che l'uscita dall'abitazione era consentita solo indossando una mascherina.
Infine, si concorda con l'appellante in relazione all'impossibilità, per il giudice di pace, di decidere secondo equità i giudizi avverso ordinanze ingiunzioni, essendo ciò espressamente escluso dall'art. 6, co. 12, d.lgs. 150/2011.
Per concludere, l'appello va accolto e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione impugnata va confermata. Non è possibile stabilire una sanzione di entità inferiore a quella irrogata, già contenuta nel minimo edittale.
Le spese di lite sostenute da , tenuto conto della particolarità del caso Parte_1 concreto, del modestissimo valore della causa, nonché del modestissimo impegno giuridico, vanno liquidate nella misura minima per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di primo e secondo grado e poste a carico di CP_1
Per quanto riguarda le spese di primo grado sostenute dal tenuto conto Controparte_2 che esso non era l'ente che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata e che il suo intervento in causa non era necessario, tali spese vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
DICHIARA pagina 7 di 8 La contumacia del Controparte_2
ACCOGLIE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1578/2023 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di e, per l'effetto, CP_2
CONFERMA
L'ordinanza ingiunzione n. 537 del 5/7/2023 emessa nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
CONDANNA al pagamento delle spese processuali sostenute da , liquidate in CP_1 Parte_1 euro 139,00 quanto al primo grado e in euro 231,00 quanto al secondo grado, oltre accessori
COMPENSA
Le spese di lite tra e quanto al giudizio di primo grado. CP_1 Controparte_2
Padova, 28/10/2025
Il giudice
(ET OL)
pagina 8 di 8