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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Larosa Sandro Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 13.11.2024):
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1 alla convenuta ai sensi dell'art. 151 comma II c.c., con ogni consequenziale pronuncia.
Autorizzare i coniugi a vivere separati.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA:
Ferma restando la richiesta di separazione giudiziale dei coniugi e di autorizzazione a vivere separati, non disporre il versamento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore di parte convenuta.
IN OGNI CASO: pagina 1 di 4 Non disporre l'assegnazione della coniugale, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio. Disporre che la sig.ra autorizzi il rilascio ed il rinnovo dei documenti di espatrio del sig. CP_1 Pt_1
Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Moncestino il 16/09/2023.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04/01/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle condotte della moglie. Chiedeva, inoltre, disporsi l'addebito della separazione a carico di quest'ultima, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 5.6.2024 avanti al Giudice Delegato la parte convenuta compariva personalmente, ma sprovvista dell'assistenza tecnica obbligatoria. Durante la stessa udienza la parte resistente dichiarava di non opporsi alla separazione.
Il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 5.6.24 venivano respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 13.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti nonchè dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, esponendo quanto segue: che la era solita fare abuso di bevande alcoliche, tanto ad arrivare allo svenimento, o comunque CP_1 da costringerlo a portarla in spalla a casa;
che da tale utilizzo di alcolici derivavano atteggiamenti scontrosi e offensivi, in particolare la era solita rinfacciargli di non contribuire al pagamento CP_1 delle spese di casa;
che, dopo tre settimane dalla celebrazione del matrimonio, egli veniva costretto ad allontanarsi da casa a causa dell'ennesimo litigio dovuto all'eccessivo consumo di alcool da parte della moglie;
che, dopo un breve periodo di riconciliazione, la gli comunicava di non provare più CP_1 alcun sentimento nei suoi confronti, invitandolo a preparare le valigie e ad allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale;
che egli era costretto a lasciare l'abitazione a seguito di ripetute minacce e pagina 2 di 4 aggressioni sia verbali sia fisiche da parte della consorte;
che, dopo la diffida inviatale a mezzo del proprio legale, la moglie lo insultava e offendeva pesantemente.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Per giurisprudenza pacifica, l'addebito della separazione postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
La giurisprudenza ha affermato che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale del comportamento di entrambi i coniugi (cfr. ex multis
Cass. Civ. 14162/01; conf. Cass. Civ. 279/200 e 6970/2003) e la pronuncia di addebito non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri matrimoniali, richiedendo che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa della separazione ovvero se era preesistente già una situazione di crisi coniugale cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente determinato la causa del fallimento della convivenza, dev'essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2740/08).
Ciò premesso, nel caso di specie, difettano i presupposti per addebitare la separazione alla convenuta. In particolare, non è provato che la abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri CP_1 coniugali ex art. 143 cc e tantomeno che ad esse sia da ricondursi la causa unica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le allegazioni del ricorrente sono oltremodo generiche, prima ancora che prive di alcun supporto probatorio. Il assume, peraltro, che dopo tre settimane dalla celebrazione del Pt_1 matrimonio è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale ma è il medesimo a riferire di avervi fatto in seguito rientro, essendosi i coniugi -seppur per un breve periodo- riconciliati.
Il definitivo allontanamento dall'abitazione coniugale del si è avuto -a dire dello Pt_1 stesso- dopo che la moglie gli ha comunicato di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti.
Difetta, dunque, la prova e, prima ancora, la stessa allegazione di una condotta della moglie che concreti la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 cc cui possa essere ricollegata la causa esclusiva dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, irrilevanti peraltro essendo gli asseriti -e non provati- comportamenti minacciosi posti in essere dalla dopo aver CP_1 comunicato al marito la volontà di separarsi.
Si precisa che le registrazioni vocali prodotte dal ricorrente in allegato alla memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc sono del tutto prive di efficacia probatoria poiché le conversazioni riprodotte non sono temporalmente circostanziate (e, anzi, dal tenore di alcune di esse si presumono avvenute in epoca successiva alla cessazione della convivenza fra le parti).
Dalla narrazione attorea emerge, piuttosto, che il matrimonio è entrato in crisi per incompatibilità di carattere ed incomprensioni insorte fra i coniugi, come peraltro indicato dallo stesso ricorrente nella missiva inviata alla moglie per il tramite del difensore nel mese di novembre 2023 (cfr. doc. 8).
Per le ragioni esposte, la domanda attorea di addebito della separazione è rigettata.
Alcuna domanda di mantenimento è stata formulata dalla resistente e, pertanto, nulla deve statuirsi al riguardo.
pagina 3 di 4 Quanto alla richiesta del ricorrente di autorizzare il rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, la domanda è inammissibile vuoi per l'assenza di prole minorenne vuoi perché essa esula dalla competenza di questo Tribunale.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa, la non opposizione della parte convenuta contumace e la soccombenza del ricorrente in punto addebito della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DICHIARA inammissibile la domanda attorea di autorizzazione al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10/01/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del MOT Dr. Massimo Cavaliero
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 257/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Larosa Sandro Parte_1 C.F._1 in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 13.11.2024):
“NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito Parte_1 CP_1 alla convenuta ai sensi dell'art. 151 comma II c.c., con ogni consequenziale pronuncia.
Autorizzare i coniugi a vivere separati.
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA:
Ferma restando la richiesta di separazione giudiziale dei coniugi e di autorizzazione a vivere separati, non disporre il versamento di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore di parte convenuta.
IN OGNI CASO: pagina 1 di 4 Non disporre l'assegnazione della coniugale, stante l'assenza di figli nati dal matrimonio. Disporre che la sig.ra autorizzi il rilascio ed il rinnovo dei documenti di espatrio del sig. CP_1 Pt_1
Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Moncestino il 16/09/2023.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 04/01/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle condotte della moglie. Chiedeva, inoltre, disporsi l'addebito della separazione a carico di quest'ultima, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c.
La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 5.6.2024 avanti al Giudice Delegato la parte convenuta compariva personalmente, ma sprovvista dell'assistenza tecnica obbligatoria. Durante la stessa udienza la parte resistente dichiarava di non opporsi alla separazione.
Il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava la decisione sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 5.6.24 venivano respinte le istanze istruttorie e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 13.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti nonchè dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, esponendo quanto segue: che la era solita fare abuso di bevande alcoliche, tanto ad arrivare allo svenimento, o comunque CP_1 da costringerlo a portarla in spalla a casa;
che da tale utilizzo di alcolici derivavano atteggiamenti scontrosi e offensivi, in particolare la era solita rinfacciargli di non contribuire al pagamento CP_1 delle spese di casa;
che, dopo tre settimane dalla celebrazione del matrimonio, egli veniva costretto ad allontanarsi da casa a causa dell'ennesimo litigio dovuto all'eccessivo consumo di alcool da parte della moglie;
che, dopo un breve periodo di riconciliazione, la gli comunicava di non provare più CP_1 alcun sentimento nei suoi confronti, invitandolo a preparare le valigie e ad allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale;
che egli era costretto a lasciare l'abitazione a seguito di ripetute minacce e pagina 2 di 4 aggressioni sia verbali sia fisiche da parte della consorte;
che, dopo la diffida inviatale a mezzo del proprio legale, la moglie lo insultava e offendeva pesantemente.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Per giurisprudenza pacifica, l'addebito della separazione postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ. 15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
La giurisprudenza ha affermato che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale del comportamento di entrambi i coniugi (cfr. ex multis
Cass. Civ. 14162/01; conf. Cass. Civ. 279/200 e 6970/2003) e la pronuncia di addebito non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri matrimoniali, richiedendo che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa della separazione ovvero se era preesistente già una situazione di crisi coniugale cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente determinato la causa del fallimento della convivenza, dev'essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex multis Cass. Civ. 2740/08).
Ciò premesso, nel caso di specie, difettano i presupposti per addebitare la separazione alla convenuta. In particolare, non è provato che la abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri CP_1 coniugali ex art. 143 cc e tantomeno che ad esse sia da ricondursi la causa unica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le allegazioni del ricorrente sono oltremodo generiche, prima ancora che prive di alcun supporto probatorio. Il assume, peraltro, che dopo tre settimane dalla celebrazione del Pt_1 matrimonio è stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale ma è il medesimo a riferire di avervi fatto in seguito rientro, essendosi i coniugi -seppur per un breve periodo- riconciliati.
Il definitivo allontanamento dall'abitazione coniugale del si è avuto -a dire dello Pt_1 stesso- dopo che la moglie gli ha comunicato di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti.
Difetta, dunque, la prova e, prima ancora, la stessa allegazione di una condotta della moglie che concreti la violazione di uno dei doveri coniugali ex art. 143 cc cui possa essere ricollegata la causa esclusiva dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, irrilevanti peraltro essendo gli asseriti -e non provati- comportamenti minacciosi posti in essere dalla dopo aver CP_1 comunicato al marito la volontà di separarsi.
Si precisa che le registrazioni vocali prodotte dal ricorrente in allegato alla memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc sono del tutto prive di efficacia probatoria poiché le conversazioni riprodotte non sono temporalmente circostanziate (e, anzi, dal tenore di alcune di esse si presumono avvenute in epoca successiva alla cessazione della convivenza fra le parti).
Dalla narrazione attorea emerge, piuttosto, che il matrimonio è entrato in crisi per incompatibilità di carattere ed incomprensioni insorte fra i coniugi, come peraltro indicato dallo stesso ricorrente nella missiva inviata alla moglie per il tramite del difensore nel mese di novembre 2023 (cfr. doc. 8).
Per le ragioni esposte, la domanda attorea di addebito della separazione è rigettata.
Alcuna domanda di mantenimento è stata formulata dalla resistente e, pertanto, nulla deve statuirsi al riguardo.
pagina 3 di 4 Quanto alla richiesta del ricorrente di autorizzare il rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, la domanda è inammissibile vuoi per l'assenza di prole minorenne vuoi perché essa esula dalla competenza di questo Tribunale.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa, la non opposizione della parte convenuta contumace e la soccombenza del ricorrente in punto addebito della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DICHIARA inammissibile la domanda attorea di autorizzazione al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10/01/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
La presente minuta è stata redatta con la collaborazione del MOT Dr. Massimo Cavaliero
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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