CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2025, n. 37248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37248 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR IC nato a [...] il [...] altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL RA;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di IC FR ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 12.6.2024 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso FR avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 6.2.2023 dal Tribunale penale di Catania. 2. Il ricorrente deduce che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando l’incompetenza del Giudice penale per essere competente il Giudice civile, nonché la tardività del ricorso, in realtà tempestivamente presentato nei termini di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37248 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/10/2025 2 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come condivisibilmente osservato dal ricorrente e dal Procuratore generale, la dichiarazione di inammissibilità è fondata sull’erronea individuazione del giudice competente a provvedere che, diversamente da quanto asserito dal Tribunale, è il Giudice penale, in base al principio per il quale «Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 - 01). Con specifico riferimento al tema della competenza interna, come evidenziato dal difensore, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale;
questo perché, nel caso in esame, rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale (Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024, Di Noi, non mass.). Errata è pure la deduzione della tardività dell’opposizione, che trascura la data di notifica (13.2.2023) del provvedimento di rigetto, emergente sia dagli atti che dalla stessa premessa del provvedimento impugnato, rispetto alla quale risulta tempestiva l’opposizione (presentata il 4.3.2023). 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RA UC VI
udita la relazione svolta dal Consigliere AL RA;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di IC FR ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 12.6.2024 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso FR avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 6.2.2023 dal Tribunale penale di Catania. 2. Il ricorrente deduce che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando l’incompetenza del Giudice penale per essere competente il Giudice civile, nonché la tardività del ricorso, in realtà tempestivamente presentato nei termini di legge. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37248 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/10/2025 2 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come condivisibilmente osservato dal ricorrente e dal Procuratore generale, la dichiarazione di inammissibilità è fondata sull’erronea individuazione del giudice competente a provvedere che, diversamente da quanto asserito dal Tribunale, è il Giudice penale, in base al principio per il quale «Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 - 01). Con specifico riferimento al tema della competenza interna, come evidenziato dal difensore, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale;
questo perché, nel caso in esame, rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale (Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024, Di Noi, non mass.). Errata è pure la deduzione della tardività dell’opposizione, che trascura la data di notifica (13.2.2023) del provvedimento di rigetto, emergente sia dagli atti che dalla stessa premessa del provvedimento impugnato, rispetto alla quale risulta tempestiva l’opposizione (presentata il 4.3.2023). 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL RA UC VI