Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2025, proposto da
MA AL, EL RI, NN RD, SC IA, VA De SA, UL MA, ES NI, AR BA, SA ER, IL ER, NI GO, UL TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
1. del Decreto Ingiuntivo n. 210/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/05/2024;
2. del Decreto Ingiuntivo n. 431/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024;
3. del Decreto Ingiuntivo n. 542/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2024;
4. del Decreto Ingiuntivo n. 156/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 19/04/2024;
5. del Decreto Ingiuntivo n. 40/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024;
6. del Decreto Ingiuntivo n. 45/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 03/02/2025;
7. del Decreto Ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 08/08/2024;
8. del Decreto Ingiuntivo n. 445/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 29/10/2024;
9. del Decreto Ingiuntivo n. 25/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/01/2025;
10. del Decreto Ingiuntivo n. 45/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14/02/2024;
11. del Decreto Ingiuntivo n. 536/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 21/11/2024;
12. del Decreto Ingiuntivo n. 432/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 23/10/2024;
13. del Decreto Ingiuntivo n. 421/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 22/10/2024;
14. del Decreto Ingiuntivo n. 300/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 27/12/2023;
15. del Decreto Ingiuntivo n. 541/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2024;
16. del Decreto Ingiuntivo n. 35/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 13/02/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. UG Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le parti ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi in epigrafe indicati.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
I decreti ingiuntivi sono divenuti inoppugnabili e sono muniti del decreto di esecutorietà emanato ai sensi dell’articolo 647 c.p.c.. e sono stati notificati all’Amministrazione
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni nei citati decreti ingiuntivi, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione ai suddetti decreti ingiuntivi, ivi compresa la corresponsione delle spese legali liquidate dal G.O., entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3000 (tremila), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
ES Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di ET |
IL SEGRETARIO