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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R. N. G. 487/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti Parte_1 C.F._1 letti del vamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
Contro
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._2 Negro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Resistente
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla si dispone, reciprocamente, per il loro mantenimento. Per_ 2. Obbligare il padre a farsi carico del mantenimento diretto dei figli e e del 100% delle spese straordinarie sino Per_1 alla completa autosufficienza economica.
Spese legali rifuse.
Per parte resistente: Nel merito ed in via principale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti del Comune di Gorizia, dell'anno 1997, parte 2, serie A, numero 59;
1 Per_ 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Parte_1 nella misura del 100%; Per_1
3) riconoscersi alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 1500,00 mensili, o nella diversa somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, somme tutte da porsi a carico del sig. ; Parte_1
4) Spese di lite interamente rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
G (at l predetto comune all'anno 1997, n. 2, parte II, serie A). Per_ Dall'unione coniugale sono nati (n. il 18/12/1999 a Monfalcone) e (n. il 28/12/2000 a Per_1
Padova), entrambi maggiorenni e nomicamente autosufficienti;
Con ricorso depositato in data 23/05/2022, ha allegato: a) di essere agente di Parte_1 commercio e titolare della società Ledermed d. tore della pelletteria sui mercati serbi russi) e che risulta essere disoccupata;
b) che al momento del deposito del ricorso Controparte_1 risultava pe ub. RG 299/2020 presso l'intestato Tribunale avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, nell'ambito del quale, all'udienza presidenziale, era stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento per la moglie nella misura di € 700,00 e la previsione che i figli maggiorenni della copia fossero collocati presso il padre il quale si dichiarava disponibile a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e straordinario;
c) che nell'ambito del predetto giudizio il Tribunale, in data 22/03/2021, pronunciava sentenza parziale di separazione tra i coniugi, mai oggetto di appello;
d) che dall'udienza presidenziale in sede di separazione la situazione economica del ricorrente subiva un netto peggioramento, a fronte del calo di affari conseguente le vicende internazionali coinvolgente la Serbia e la Russia, tanto che gli utili della società Ledermed d.o.o. subivano una drastica riduzione (passando da circa € 70.000 del 2018 a poco meno di € 9.000 nel 2021) e a fronte dei costi connessi al mantenimento dei figli. Sulla scorta di tali allegazioni, domandando che già in sede di udienza presidenziale venisse revocato il contributo al mantenimento della moglie, fermo restando l'integrale mantenimento dei figli a proprio carico, il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza previsione di alcun assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente e allegando: a) che rispetto al provvedimento presidenziale adottato in sede di separazione ha proposto reclamo innanzi alla Corte Parte_1 di Appello di Trieste, che si concludeva con rigetto, giusto provvedimento del 23/02/2021; b) che nelle more del giudizio di separazioni le parti hanno venduto la casa coniugale, ricavando un prezzo di vendita, al netto di tasse e mutuo residuo, pari a € 120.000,00, diviso tra le stesse nella misura della metà; c) che ciò nonostante la resistente non ha avuto possibilità di acquistare per sé una nuova abitazione e ha dovuto prendere in locazione un immobile, pagando un canone di € 430,00 mensili;
d) di essersi dedicata – durante il matrimonio durato più di vent'anni – esclusivamente alla crescita dei figli e alla gestione della casa famigliare e che ciò ha permesso a di dedicarsi alla propria attività lavorativa;
e) di non Parte_1 possedere reddito alcuno;
e) di occ ese relative ai figli quando gli stessi si recano presso la madre. Sulla scorta di tali allegazioni, aderendo alla domanda divorzile e alla statuizione in punto dei figli Per_
e la resistente ha domandato la condanna di al pagamento di un assegno Per_1 Parte_1 divorzile mensile quantificato nella misura di € 1.500,00.
I coniugi divorziandi sono comparsi innanzi al Presidente alle udienze del 05/07/2022 e del 15/09/2022, al cui esito sono state disposte indagini tributarie nei confronti delle parti. Pervenuta la relazione della Guardia di Finanza, all'udienza del 17/01/2023 le parti rappresentavano al Presidente la circostanza sopravvenuta del trasferimento della resistente a Firenze. All'esito di tale udienza, il Presidente, oltre a nominare lo scrivente Giudice istruttore, ha così provveduto:
2 considerato che l'udienza presidenziale è stata rinviata al fine consentire il deposito della sentenza di separazione personale tra i coniugi;
rilevato che, nel corso della fase presidenziale, sono stati poi disposti accertamenti sulla situazione patrimoniale delle parti a mezzo della Guardia di Finanza;
considerato che
, con la predetta sentenza n. 238/22 di data 11/08/2022, il Tribunale ha posto a carico del CP_ signor un assegno di mantenimento di euro 700,00 in favore della OR , confermando quanto Pt_2 stabili ima in sede presidenziale e poi dalla Corte d'Appello adita in sede di o da parte del signor;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, va rilevato che nella Pt_2 sidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che presenta altri presupposti e consegue al mutamento di status derivante dalla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio;
in tale fase, infatti, si deve soltanto verificare se - nelle more - si siano prodotti fatti nuovi che giustifichino una modifica delle previsioni assunte in sede di separazione;
rilevato, quanto alle informazioni ufficiali fornite dalla Guardia di Finanza con riferimento ai redditi prodotti in Italia, che i redditi lordi del ricorrente sono passati da circa € 15.000 lordi per gli anni 2018 e 2019 ad euro 10.789 lordi per l'anno 2021; considerato, quanto ai redditi prodotti all'estero, che il , al fine di sostenere la tesi di un decremento patrimoniale a seguito della crisi Pt_2 da COVID, ha prodot cumenti denominati bilancio di esercizio della società Ledermed per le diversi annualità; ritenuto, con i limiti derivanti dal presente accertamento, che - pur potendosi nutrire perplessità in ordine alla completezza dei dati relativi ai redditi prodotti all'estero, da meglio verificare nel corso della fase istruttoria - la documentazione prodotta attesti un obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del : la circostanza appare plausibile in considerazione del fatto che nel settore di attività del ricorrente Pt_1 (pelletterie nei mercati dell'Europa orientale), dopo la crisi mondiale dovuta all'epidemia di Covid sì è verificata la crisi derivante dalla notevole riduzione dei rapporti commerciali con i Paesi con i quali si svolgeva l'attività del (Serbia e Russia); ritenuto che tale decremento, pur non potendo comportare la revoca dell'assegno di Pt_1 ma nto previsto in sede di separazione, possa giustificare una riduzione dello stesso, che si stima congruo quantificare nel 20% di quanto già stabilito: al fine di operare tale valutazione deve tenersi conto che il ricorrente si è assunto integralmente l'onore del mantenimento dei due figli (maggiorenni ma non CP_ economicamente autosufficienti) e della circostanza che la OR si è trasferita in Toscana, Regione di residenza della sorella, al fine di reperire migliori occasioni la e;
ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, di poter fissare in euro 560 mensili l'assegno di mantenimento, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite nella sentenza di separazione e considerato che ogni ulteriore accertamento in ordine alle condizioni economiche delle parti dovrà essere compiuto al fine delle statuizioni patrimoniali in sede divorzile
Nelle more, la Corte di Appello di Trieste ha riformato, con sentenza del 24/01/2023, la sentenza di primo grado, riducendo l'obbligo di mantenimento a carico di nella misura di € 500,00. Nella Parte_1 propria memoria ha allegato di sostenere la spesa di € 530,00 a titolo di canone di Controparte_1 locazione per un di Firenze.
A seguito dell'udienza del 19/07/2023, celebrata innanzi al Giudice istruttore, è stata pronunciata, su richiesta delle pari e disposta l'acquisizione della sentenza d'appello, in data 28/09/2023 sentenza parziale in punto di status e contestualmente, oltre alla concessione dei domandati termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., si è così provveduto:
Rilevato che le parti hanno rappresentato all'udienza del 19/07/2023 come, nel periodo intercorso tra l'ultima udienza presidenziale (celebratasi il 17/01/2023) e lo scioglimento della relativa riserva (28/05/2023) sia intervenuta la sentenza n. 56/2023 della Corte di Appello di Trieste la quale si è pronunciata in merito all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 238/2022, che ha definitivamente statuito sulla separazione delle parti.
3 Dato atto che la difesa del ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento presidenziale alla luce della statuizione della Corte d'Appello mentre la difesa di parte resistente ha chiesto la conferma di quanto previsto dall'ordinanza del 28/05/2023.
Ritenuto che l'ordinanza presidenziale del 28/05/2023 debba essere confermata nel suo contenuto. Benché tale provvedimento non abbia preso in considerazione la statuizione della Corte d'Appello (che ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ad € 500,00, in luogo di € 700 stabiliti in primo grado), lo stesso è stato emanato all'esito di attività istruttoria svolta sommariamente nella fase presidenziale, sulla base di elementi non a disposizione del Collegio giudicante d'appello.
A seguito della successiva udienza del 10/01/2024, è stato ordinato a il deposito dei Parte_1 bilanci relativi alla società slovena Ledermed d.o.o. e, a fronte dei costi connessi al mantenimento dei figli, è stato ridotto l'assegno di mantenimento mensile in favore di nella misura di € Controparte_1 450,00.
Avendo ottemperato all'ordine di esibizione richiesto, ad esito della successiva Parte_1 udienza del 04/07/2024, in cui è stato rappresentato come avesse aperto una Controparte_1 parti IVA e iniziato a svolgere la professione di agente di co ta esaurita l'attività istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le stesse come sopra riportato, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei ermini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. per il suo intervento nel presente giudizio.
2. Il ricorso depositato da merita accoglimento nei termini seguenti. Parte_1
In primo luogo si richiama il contenuto della sentenza parziale del 28/09/2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Gorizia il 07/09/1997 tra e Parte_1
. Controparte_1
2.1 In punto di mantenimento dei figli della coppia
Sul punto si ritiene che debba essere accolta la domanda, comune ad entrambe le parti, a che il Per_ mantenimento dei figli della coppia, e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, sia Per_1 posto integralmente a carico di , tanto per quel che riguarda il mantenimento ordinario Parte_1 quanto per le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
2.2 In punto di assegno divorzile.
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
4 In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica.
In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022).
Rispetto alle capacità economiche e reddituali delle parti, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva come:
• non risulti proprietaria di alcun immobile, abbia recentemente aperto, Controparte_1 dopo un periodo di disoccupazione, una partita IVA per lavorare a Firenze quale agente di commercio, sia titolare di conto corrente con ultimo saldo contabile pari a € 21.000,00 circa. La stessa risulta gravata dai costi del canone di locazione, ammontanti mensilmente a € 530,00;
• a sua volta non sia proprietario di alcun bene, è titolare della impresa Parte_1
con volume d'affari per l'ultimo anno di esercizio Controparte_2 pari a € 11.640,00, risulta intestatario di alcuni rapporti, anche debitori, con banche e istituti assicurativi. Lo stesso è inoltre titolare della società di diritto sloveno Ledermed d.o.o., che ha avuto utili netti pari a € 10.031,20 per l'anno 2022 e pari a € 13.579,45 per il 2023. Lo stesso risulta poi sostenere un canone di locazione (con canone mensile pari a € 750,00) e risulta farsi carico Per_ integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni e Per_1 non ancora economicamente autosufficienti.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è da osservarsi in primo luogo come parte ricorrente non abbia in alcun modo contestato, la circostanza, allegata dalla controparte, che per la durata del matrimonio – durato più di vent'anni – si sarebbe dedicata Controparte_1 esclusivamente alla famiglia e all'accudimento dei figli, pe di coltivare la Parte_1 propria attività lavorativa. Tuttavia, non ha allegato né provato nello specifico di Controparte_1 aver rinunciato a precise occasioni l onato una pregressa esperienza lavorativa.
Si deve ritenere pertanto che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Rispetto alla componente assistenziale, si evidenzia come la ricorrente non abbia una situazione reddituale attualmente definita, avendo la stessa da poco iniziato una nuova attività lavorativa (la cui redditività è allo stato ignota) in assenza di pregresse esperienze lavorative e che, al di là dei risparmi presenti sul conto corrente, l'unica fonte di reddito percepita negli ultimi anni risulta il versamento dell'assegno di mantenimento versato dal coniuge. Tenendo anche in considerazione l'età di e la Controparte_1 circostanza che la stessa debba far fronte alle proprie spese di mantenim one locatizio, si deve ritenere pertanto che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile anche nella sua componente compensativa.
5 Ciò chiarito, riconosciuti i presupposti per l'attribuzione a favore della resistente e a carico del ricorrente di un assegno divorzile, l'importo di quest'ultimo deve essere parametrato all'attuale capacità economica del ricorrente, tenuto anche conto che quest'ultimo risulta integralmente onerato del mantenimento ordinario e straordinario dei figli della coppia e che sostenga un canone mensile pari a € 750,00 per l'appartamento condotto in locazione. Sul punto, l'attività istruttoria svolta (anche mediante indagini Tributarie già svolte in sede presidenziale) ha dimostrato come i redditi di abbiano subito, nel corso degli Parte_1 ultimi anni, una diminuzione considerevole: in pa onomica svolta dal resistente, consistente nel commercio con paesi dell'Est Europa di prodotti derivati dalla lavorazione di pellame, effettuata anche attraverso una società con sede in Slovenia, è passata da produrre redditi molto elevati (nel 2018) a ben più modesti risultati. Si osserva inoltre come formalmente non produca Parte_1 altri redditi lavorativi o da attività di impresa.
Non essendo emersi particolari elementi indiziari che consentano di affermare che Parte_1 disponga di altri introiti e sostanze, ulteriori a quelli emersi nell'ambito dell'attività istr della capacità economica potenziale dello stesso (deducibile dall'andamento positivo dell'attività economica negli anni passati), si ritiene che l'assegno divorzile debba essere determinato nella misura di € 350,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Tenuto conto del valore indeterminabile della presente controversia e della complessità bassa della stessa, si ritiene di fare applicazione dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
Rispetto alla domanda relativa all'assegno divorzile (unico thema sul quale le parti si sono contrapposte), pur nella soccombenza totale di , si ritiene che l'accoglimento della pretesa svolta da Parte_1
in inore rispetto a quella dalla stessa indicato comporti la Controparte_1 compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Richiama quanto statuito dalla sentenza parziale del 28/09/2023 in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
Dispone che provveda al mantenimento ordinario e straordinario di e Parte_1 Persona_3 nni e non economicamente autosufficienti – nella misur Persona_4
Pone a carico di e favore di , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 350, azione IST cipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano, previa compensazione nella misura della metà, in € 3.808,00 per compensi, oltre a esborsi, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti Parte_1 C.F._1 letti del vamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
Contro
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._2 Negro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
Resistente
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla si dispone, reciprocamente, per il loro mantenimento. Per_ 2. Obbligare il padre a farsi carico del mantenimento diretto dei figli e e del 100% delle spese straordinarie sino Per_1 alla completa autosufficienza economica.
Spese legali rifuse.
Per parte resistente: Nel merito ed in via principale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e , trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1 degli atti del Comune di Gorizia, dell'anno 1997, parte 2, serie A, numero 59;
1 Per_ 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e Parte_1 nella misura del 100%; Per_1
3) riconoscersi alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di € 1500,00 mensili, o nella diversa somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, somme tutte da porsi a carico del sig. ; Parte_1
4) Spese di lite interamente rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
G (at l predetto comune all'anno 1997, n. 2, parte II, serie A). Per_ Dall'unione coniugale sono nati (n. il 18/12/1999 a Monfalcone) e (n. il 28/12/2000 a Per_1
Padova), entrambi maggiorenni e nomicamente autosufficienti;
Con ricorso depositato in data 23/05/2022, ha allegato: a) di essere agente di Parte_1 commercio e titolare della società Ledermed d. tore della pelletteria sui mercati serbi russi) e che risulta essere disoccupata;
b) che al momento del deposito del ricorso Controparte_1 risultava pe ub. RG 299/2020 presso l'intestato Tribunale avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, nell'ambito del quale, all'udienza presidenziale, era stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento per la moglie nella misura di € 700,00 e la previsione che i figli maggiorenni della copia fossero collocati presso il padre il quale si dichiarava disponibile a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e straordinario;
c) che nell'ambito del predetto giudizio il Tribunale, in data 22/03/2021, pronunciava sentenza parziale di separazione tra i coniugi, mai oggetto di appello;
d) che dall'udienza presidenziale in sede di separazione la situazione economica del ricorrente subiva un netto peggioramento, a fronte del calo di affari conseguente le vicende internazionali coinvolgente la Serbia e la Russia, tanto che gli utili della società Ledermed d.o.o. subivano una drastica riduzione (passando da circa € 70.000 del 2018 a poco meno di € 9.000 nel 2021) e a fronte dei costi connessi al mantenimento dei figli. Sulla scorta di tali allegazioni, domandando che già in sede di udienza presidenziale venisse revocato il contributo al mantenimento della moglie, fermo restando l'integrale mantenimento dei figli a proprio carico, il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza previsione di alcun assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente e allegando: a) che rispetto al provvedimento presidenziale adottato in sede di separazione ha proposto reclamo innanzi alla Corte Parte_1 di Appello di Trieste, che si concludeva con rigetto, giusto provvedimento del 23/02/2021; b) che nelle more del giudizio di separazioni le parti hanno venduto la casa coniugale, ricavando un prezzo di vendita, al netto di tasse e mutuo residuo, pari a € 120.000,00, diviso tra le stesse nella misura della metà; c) che ciò nonostante la resistente non ha avuto possibilità di acquistare per sé una nuova abitazione e ha dovuto prendere in locazione un immobile, pagando un canone di € 430,00 mensili;
d) di essersi dedicata – durante il matrimonio durato più di vent'anni – esclusivamente alla crescita dei figli e alla gestione della casa famigliare e che ciò ha permesso a di dedicarsi alla propria attività lavorativa;
e) di non Parte_1 possedere reddito alcuno;
e) di occ ese relative ai figli quando gli stessi si recano presso la madre. Sulla scorta di tali allegazioni, aderendo alla domanda divorzile e alla statuizione in punto dei figli Per_
e la resistente ha domandato la condanna di al pagamento di un assegno Per_1 Parte_1 divorzile mensile quantificato nella misura di € 1.500,00.
I coniugi divorziandi sono comparsi innanzi al Presidente alle udienze del 05/07/2022 e del 15/09/2022, al cui esito sono state disposte indagini tributarie nei confronti delle parti. Pervenuta la relazione della Guardia di Finanza, all'udienza del 17/01/2023 le parti rappresentavano al Presidente la circostanza sopravvenuta del trasferimento della resistente a Firenze. All'esito di tale udienza, il Presidente, oltre a nominare lo scrivente Giudice istruttore, ha così provveduto:
2 considerato che l'udienza presidenziale è stata rinviata al fine consentire il deposito della sentenza di separazione personale tra i coniugi;
rilevato che, nel corso della fase presidenziale, sono stati poi disposti accertamenti sulla situazione patrimoniale delle parti a mezzo della Guardia di Finanza;
considerato che
, con la predetta sentenza n. 238/22 di data 11/08/2022, il Tribunale ha posto a carico del CP_ signor un assegno di mantenimento di euro 700,00 in favore della OR , confermando quanto Pt_2 stabili ima in sede presidenziale e poi dalla Corte d'Appello adita in sede di o da parte del signor;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, va rilevato che nella Pt_2 sidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che presenta altri presupposti e consegue al mutamento di status derivante dalla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio;
in tale fase, infatti, si deve soltanto verificare se - nelle more - si siano prodotti fatti nuovi che giustifichino una modifica delle previsioni assunte in sede di separazione;
rilevato, quanto alle informazioni ufficiali fornite dalla Guardia di Finanza con riferimento ai redditi prodotti in Italia, che i redditi lordi del ricorrente sono passati da circa € 15.000 lordi per gli anni 2018 e 2019 ad euro 10.789 lordi per l'anno 2021; considerato, quanto ai redditi prodotti all'estero, che il , al fine di sostenere la tesi di un decremento patrimoniale a seguito della crisi Pt_2 da COVID, ha prodot cumenti denominati bilancio di esercizio della società Ledermed per le diversi annualità; ritenuto, con i limiti derivanti dal presente accertamento, che - pur potendosi nutrire perplessità in ordine alla completezza dei dati relativi ai redditi prodotti all'estero, da meglio verificare nel corso della fase istruttoria - la documentazione prodotta attesti un obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del : la circostanza appare plausibile in considerazione del fatto che nel settore di attività del ricorrente Pt_1 (pelletterie nei mercati dell'Europa orientale), dopo la crisi mondiale dovuta all'epidemia di Covid sì è verificata la crisi derivante dalla notevole riduzione dei rapporti commerciali con i Paesi con i quali si svolgeva l'attività del (Serbia e Russia); ritenuto che tale decremento, pur non potendo comportare la revoca dell'assegno di Pt_1 ma nto previsto in sede di separazione, possa giustificare una riduzione dello stesso, che si stima congruo quantificare nel 20% di quanto già stabilito: al fine di operare tale valutazione deve tenersi conto che il ricorrente si è assunto integralmente l'onore del mantenimento dei due figli (maggiorenni ma non CP_ economicamente autosufficienti) e della circostanza che la OR si è trasferita in Toscana, Regione di residenza della sorella, al fine di reperire migliori occasioni la e;
ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, di poter fissare in euro 560 mensili l'assegno di mantenimento, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite nella sentenza di separazione e considerato che ogni ulteriore accertamento in ordine alle condizioni economiche delle parti dovrà essere compiuto al fine delle statuizioni patrimoniali in sede divorzile
Nelle more, la Corte di Appello di Trieste ha riformato, con sentenza del 24/01/2023, la sentenza di primo grado, riducendo l'obbligo di mantenimento a carico di nella misura di € 500,00. Nella Parte_1 propria memoria ha allegato di sostenere la spesa di € 530,00 a titolo di canone di Controparte_1 locazione per un di Firenze.
A seguito dell'udienza del 19/07/2023, celebrata innanzi al Giudice istruttore, è stata pronunciata, su richiesta delle pari e disposta l'acquisizione della sentenza d'appello, in data 28/09/2023 sentenza parziale in punto di status e contestualmente, oltre alla concessione dei domandati termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., si è così provveduto:
Rilevato che le parti hanno rappresentato all'udienza del 19/07/2023 come, nel periodo intercorso tra l'ultima udienza presidenziale (celebratasi il 17/01/2023) e lo scioglimento della relativa riserva (28/05/2023) sia intervenuta la sentenza n. 56/2023 della Corte di Appello di Trieste la quale si è pronunciata in merito all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 238/2022, che ha definitivamente statuito sulla separazione delle parti.
3 Dato atto che la difesa del ricorrente ha chiesto la modifica del provvedimento presidenziale alla luce della statuizione della Corte d'Appello mentre la difesa di parte resistente ha chiesto la conferma di quanto previsto dall'ordinanza del 28/05/2023.
Ritenuto che l'ordinanza presidenziale del 28/05/2023 debba essere confermata nel suo contenuto. Benché tale provvedimento non abbia preso in considerazione la statuizione della Corte d'Appello (che ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ad € 500,00, in luogo di € 700 stabiliti in primo grado), lo stesso è stato emanato all'esito di attività istruttoria svolta sommariamente nella fase presidenziale, sulla base di elementi non a disposizione del Collegio giudicante d'appello.
A seguito della successiva udienza del 10/01/2024, è stato ordinato a il deposito dei Parte_1 bilanci relativi alla società slovena Ledermed d.o.o. e, a fronte dei costi connessi al mantenimento dei figli, è stato ridotto l'assegno di mantenimento mensile in favore di nella misura di € Controparte_1 450,00.
Avendo ottemperato all'ordine di esibizione richiesto, ad esito della successiva Parte_1 udienza del 04/07/2024, in cui è stato rappresentato come avesse aperto una Controparte_1 parti IVA e iniziato a svolgere la professione di agente di co ta esaurita l'attività istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in cui le parti hanno precisato le stesse come sopra riportato, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei ermini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. per il suo intervento nel presente giudizio.
2. Il ricorso depositato da merita accoglimento nei termini seguenti. Parte_1
In primo luogo si richiama il contenuto della sentenza parziale del 28/09/2023 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Gorizia il 07/09/1997 tra e Parte_1
. Controparte_1
2.1 In punto di mantenimento dei figli della coppia
Sul punto si ritiene che debba essere accolta la domanda, comune ad entrambe le parti, a che il Per_ mantenimento dei figli della coppia, e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, sia Per_1 posto integralmente a carico di , tanto per quel che riguarda il mantenimento ordinario Parte_1 quanto per le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale.
2.2 In punto di assegno divorzile.
Giova premettere che il Tribunale fa proprio e condivide il principio di diritto espresso, all'esito di una pregevole ricostruzione dogmatica, nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite he ha affermato come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., SS. UU., n. 18287/2018).
Si ritiene dunque che l'istituto dell'assegno divorzile svolga la duplice funzione – discendente direttamente dai principi costituzionali di solidarietà sociale – assistenziale (destinata a valere dove la situazione economica e patrimoniale di uno dei coniugi divorziandi non garantisce allo stesso l'autosufficienza) e compensativa (volta in qualche modo a risarcire il coniuge rimasto più debole del sacrificio delle proprio sacrificio professionale finalizzato alla costruzione del tenore di vita famigliare in costanza di matrimonio).
4 In merito alla riconosciuta funzione assistenziale riconosciuta all'istituto, la Giurisprudenza ha poi chiarito come la stessa comporti la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, n. 3015/2018). Si ritiene poi, che sulla base dei canoni che regolamentano l'onere della prova, debba essere il coniuge richiedente, per il principio di auto responsabilità economica, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica.
In merito alla seconda delle due funzioni individuate, la Giurisprudenza della Cassazione ha avuto poi modo di approfondirne i presupposti, precisando come il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 29920/2022).
Rispetto alle capacità economiche e reddituali delle parti, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva come:
• non risulti proprietaria di alcun immobile, abbia recentemente aperto, Controparte_1 dopo un periodo di disoccupazione, una partita IVA per lavorare a Firenze quale agente di commercio, sia titolare di conto corrente con ultimo saldo contabile pari a € 21.000,00 circa. La stessa risulta gravata dai costi del canone di locazione, ammontanti mensilmente a € 530,00;
• a sua volta non sia proprietario di alcun bene, è titolare della impresa Parte_1
con volume d'affari per l'ultimo anno di esercizio Controparte_2 pari a € 11.640,00, risulta intestatario di alcuni rapporti, anche debitori, con banche e istituti assicurativi. Lo stesso è inoltre titolare della società di diritto sloveno Ledermed d.o.o., che ha avuto utili netti pari a € 10.031,20 per l'anno 2022 e pari a € 13.579,45 per il 2023. Lo stesso risulta poi sostenere un canone di locazione (con canone mensile pari a € 750,00) e risulta farsi carico Per_ integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni e Per_1 non ancora economicamente autosufficienti.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è da osservarsi in primo luogo come parte ricorrente non abbia in alcun modo contestato, la circostanza, allegata dalla controparte, che per la durata del matrimonio – durato più di vent'anni – si sarebbe dedicata Controparte_1 esclusivamente alla famiglia e all'accudimento dei figli, pe di coltivare la Parte_1 propria attività lavorativa. Tuttavia, non ha allegato né provato nello specifico di Controparte_1 aver rinunciato a precise occasioni l onato una pregressa esperienza lavorativa.
Si deve ritenere pertanto che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile nella sua componente compensativa.
Rispetto alla componente assistenziale, si evidenzia come la ricorrente non abbia una situazione reddituale attualmente definita, avendo la stessa da poco iniziato una nuova attività lavorativa (la cui redditività è allo stato ignota) in assenza di pregresse esperienze lavorative e che, al di là dei risparmi presenti sul conto corrente, l'unica fonte di reddito percepita negli ultimi anni risulta il versamento dell'assegno di mantenimento versato dal coniuge. Tenendo anche in considerazione l'età di e la Controparte_1 circostanza che la stessa debba far fronte alle proprie spese di mantenim one locatizio, si deve ritenere pertanto che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile anche nella sua componente compensativa.
5 Ciò chiarito, riconosciuti i presupposti per l'attribuzione a favore della resistente e a carico del ricorrente di un assegno divorzile, l'importo di quest'ultimo deve essere parametrato all'attuale capacità economica del ricorrente, tenuto anche conto che quest'ultimo risulta integralmente onerato del mantenimento ordinario e straordinario dei figli della coppia e che sostenga un canone mensile pari a € 750,00 per l'appartamento condotto in locazione. Sul punto, l'attività istruttoria svolta (anche mediante indagini Tributarie già svolte in sede presidenziale) ha dimostrato come i redditi di abbiano subito, nel corso degli Parte_1 ultimi anni, una diminuzione considerevole: in pa onomica svolta dal resistente, consistente nel commercio con paesi dell'Est Europa di prodotti derivati dalla lavorazione di pellame, effettuata anche attraverso una società con sede in Slovenia, è passata da produrre redditi molto elevati (nel 2018) a ben più modesti risultati. Si osserva inoltre come formalmente non produca Parte_1 altri redditi lavorativi o da attività di impresa.
Non essendo emersi particolari elementi indiziari che consentano di affermare che Parte_1 disponga di altri introiti e sostanze, ulteriori a quelli emersi nell'ambito dell'attività istr della capacità economica potenziale dello stesso (deducibile dall'andamento positivo dell'attività economica negli anni passati), si ritiene che l'assegno divorzile debba essere determinato nella misura di € 350,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Tenuto conto del valore indeterminabile della presente controversia e della complessità bassa della stessa, si ritiene di fare applicazione dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
Rispetto alla domanda relativa all'assegno divorzile (unico thema sul quale le parti si sono contrapposte), pur nella soccombenza totale di , si ritiene che l'accoglimento della pretesa svolta da Parte_1
in inore rispetto a quella dalla stessa indicato comporti la Controparte_1 compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Richiama quanto statuito dalla sentenza parziale del 28/09/2023 in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
Dispone che provveda al mantenimento ordinario e straordinario di e Parte_1 Persona_3 nni e non economicamente autosufficienti – nella misur Persona_4
Pone a carico di e favore di , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 350, azione IST cipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano, previa compensazione nella misura della metà, in € 3.808,00 per compensi, oltre a esborsi, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali se e come dovute.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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