Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 24/04/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania e Regione Siciliana - Centro per l’Impiego di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento del 22 novembre 2025, con cui la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di nulla osta per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e della Regione Siciliana - Centro per l’Impiego di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con istanza P-CT/L/Q/-OMISSIS- del 7 febbraio 2025, la sig.ra -OMISSIS- chiedeva, in qualità di datrice di lavoro, il rilascio di nulla osta per lavoro subordinato in favore della lavoratrice, sig.ra -OMISSIS-.
In data 9 aprile 2025, veniva rilasciato il predetto nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale.
Con provvedimento del 22 novembre 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania comunicava l’archiviazione della pratica per “ Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. IR VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 22 COMMA 5 ter e 6 DEL D. LGS. N. 286/98 NONCHÈ ECCESSO DI POTERE EX MULTIS PER OMESSO ESAME DI CIRCOSTANZE DETERMINANTI NONCHÉ SOTTO FORMA DI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA CERTEZZA DEL IR, DELLA RAGIONEVOLEZZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il contratto di soggiorno sarebbe stato inviato nei termini di cui all’art. 22, comma 6, T.U. Imm.;
II. VIOLAZIONE DELL’ART.15 DALLA DIRETTIVA 1995/46/UE; DELL’ART 22 REG. 2016/679/UE DEL 27 APRILE 2016; DELL’ART 14 DELLA LEGGE 23/09/2025, N. 132; DELL’ ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990.
Col secondo motivo, la ricorrente evidenzia le criticità connesse all’uso di sistemi automatizzati anche nella fase istruttoria del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno;
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. NR. 241/1990.
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, non avendo lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
IV. VIOLAZIONE DELL’ART 3 L NR.241/1990 ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Col quarto motivo, la ricorrente sostiene che l’archiviazione impugnata non sia sufficientemente motivata, non essendo chiaro se il contratto di soggiorno non sia stato mai ricevuto ovvero sia pervenuto tardivamente.
In ultimo, la ricorrente formula domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’atto impugnato.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e la Regione Siciliana - Centro per l’Impiego di Catania, deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
IR
Il ricorso è fondato.
Con ordinanza n. 91 del 13 marzo, questo Tribunale ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania di produrre “ tutti i documenti presenti nel fascicolo della pratica, dello storico telematico e della cronologia (log) dei depositi effettuati dal datore di lavoro, sig.ra -OMISSIS-, prima della comunicazione del provvedimento di archiviazione oggetto di impugnazione ”.
In adempimento alla suddetta richiesta, l’Amministrazione ha depositato - tra l’altro - il contratto di soggiorno sottoscritto dalla lavoratrice e digitalmente dalla ricorrente in data 25 ottobre 2025.
È, quindi, documentalmente dimostrato che parte ricorrente ha prodotto all’Amministrazione la documentazione utile ad esitare la pratica prima dell’adozione del provvedimento impugnato (avvenuta il 22 novembre 2025) e nel rispetto dei termini di cui all’art. 22, comma 6, T.U. Imm.
Invero:
- la sig.ra OV ha fatto ingresso in Italia il 15 ottobre 2025;
- il contratto è stato sottoscritto in data 25 ottobre 2025, entro quindici giorni dalla data di ingresso dalla lavoratrice nel territorio nazionale.
In conseguenza, ritiene il Collegio che il ricorso sia in parte qua meritevole di accoglimento per l’assorbente ragione che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato, non ha tenuto conto, senza darne congrua motivazione, del contratto di soggiorno trasmesso dalla datrice di lavoro nei termini di legge (e, in ogni caso, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, non essendo oggetto di contestazione che il deposito del 25 ottobre 2025 di cui all’allegato n. 8 del fascicolo di parte ricorrente riguardi il contratto di soggiorno).
Infondata è, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente.
Quanto al pregiudizio di carattere patrimoniale, che parte ricorrente collega alla mancata percezione del trattamento retributivo commisurato al pertinente contratto collettivo nazionale, il prospettato automatismo causale tra illegittimità del provvedimento di archiviazione e lucro cessante non trova riscontro nei lineamenti strutturali della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, che richiede, oltre alle valutazioni dello Sportello Unico dell’Immigrazione, quelle della Questura, cui compete verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 315).
Per quel che concerne il danno non patrimoniale, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- “ Il danno non patrimoniale non è…risarcibile in re ipsa né se deriva da reato (Cass. 12/4/2011, n. 8421); né se è tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. 26/9/2013, n. 22100; Cass. 15/7/2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. 26/5/2009, n. 12242); né se, come nel caso che ci occupa, trova fonte in un’asserita lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla libertà di iniziativa economica o alla reputazione professionale: sul punto, in termini chiarissimi, si veda, tra le tante, la recente Cass. 6/12/2018, n. 31537, secondo la quale "In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato ”;
- “ Né la circostanza per cui il danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa dal giudice può supplire al difetto di prova, atteso che l’art. 1226 c.c. si riferisce al solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”; non certo all’an debeatur, ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente, ma che nel presente giudizio non è stata offerta, né prospettata in concreto (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 4336/2020 e n. 6546/2020) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 23 marzo 2023, n. 2972).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha offerto alcuna prova, neppure per presunzioni, del pregiudizio asseritamente subito.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla domanda caducatoria, con conseguente annullamento del provvedimento di archiviazione impugnato, rimanendo comunque impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione della posizione della ricorrente.
Si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. 17 del 23 febbraio 2026.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di archiviazione adottato dalla Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania in data 22 novembre 2025;
- conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | IU IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.