TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 24/04/2026, n. 1202
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
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Sentenza breve 24 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 5 ter e 6, D. Lgs. n. 286/98

    L'amministrazione ha prodotto il contratto di soggiorno sottoscritto dalla lavoratrice e digitalmente dalla ricorrente in data successiva all'ingresso della lavoratrice nel territorio nazionale e nei termini previsti dalla legge. L'amministrazione non ha tenuto conto di tale documentazione prima di adottare il provvedimento di archiviazione.

  • Altro
    Violazione della normativa sulla protezione dei dati personali

    Non specificato nel dettaglio, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Violazione delle garanzie partecipative

    Non specificato nel dettaglio, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale

    Il prospettato automatismo causale tra illegittimità del provvedimento di archiviazione e lucro cessante non trova riscontro nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, che richiede valutazioni anche della Questura. La ricorrente non ha offerto prova del pregiudizio.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa e deve essere allegato e provato. La ricorrente non ha offerto alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 24/04/2026, n. 1202
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1202
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo