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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO AGATA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis:
- Respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto;
Parte_1
pagina 1 di 12 - Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per aver CP_1 agito in giudizio con malafede e/o colpa grave, proponendo una domanda di addebito nei confronti del marito assolutamente priva di fondamento, con liquidazione del danno anche in via equitativa;
Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale adito:
1. In via principale: dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, avendo ciascuno capacità lavorativa, tuttavia, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di riconoscere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra si chiede che lo stesso CP_1 venga quantificato nella somma di € 250,00 e che venga stabilito un termine di un anno, o di altro termine ragionevole, entro il quale detto assegno dovrà essere erogato dal sig. alla sig.ra Pt_1 [...]
ciò in considerazione dell'assoluta capacità lavorativa della sig.ra e della CP_1 CP_1 giovane età di quest'ultima .
3. disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento di quest'ultimo Per_1 presso la madre, confermando l'assegnazione della casa familiare sita in Bertonico (LO) Via Mario
Tosi n. 20 in favore di quest'ultima in conformità a quanto disposto nell'Ordinanza del 03/06/2025 del
Tribunale di Lodi;
4. Regolamentare le modalità di affido del minore, garantendo il diritto alla bigenitorialità con un diritto di visita del padre pressoché paritario a quello della madre, quindi, disporre quantomeno un regime di visite padre/ figlio nelle modalità che seguono che si precisa essere quelle indicate in atti dalla stessa sig.ra CP_1
Il padre starà e vedrà il figlio:
1) a weekend alternati con la madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola al rientro a scuola del lunedì mattina;
2) una sera a settimana, il mercoledì, andando a prenderlo a casa della madre alle ore 19.00/19.30 e tenendolo con sé sino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina, quando trascorrerà Per_1 con lui il weekend;
3) quando trascorrerà il week end con la madre, il padre starà con il figlio dalle ore Per_1
19.00/19.30 del mercoledì, occupandosi di andarlo a prendere a casa della madre e tenendolo con sé sino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina;
pagina 2 di 12 4) dopo che avrà compiuto 16 anni, nei giorni di cui ai punti 2 e 3 potrà recarsi a casa Per_1 Per_1 del padre sin dal pomeriggio e rimanere da solo in attesa che lo stesso faccia rientro dal lavoro. Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori;
5) Quanto al diritto di visita del padre durante le vacanze ed i ponti, si chiede che vengano confermate le modalità indicate nell'Ordinanza del Tribunale di Lodi del 03.06.2025 quindi come segue:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio si insiste affinché Per_1 il mantenimento del minore venga quantificato nella misura di € 250 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
6) Disporre che l'assegno IC venga integralmente percepito dal sig. , in subordine che sia Pt_1 suddiviso al 50 % tra le parti”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con declaratoria CP_1 Parte_1 di addebito in capo a quest'ultimo per grave e reiterata violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.; B) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutto quanto l'arreda e CP_1 la dota;
C) confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la madre in Bertonico, alla Via Tosi n. 20, dove manterrà la propria residenza anagrafica;
D) confermare tempi e modalità di frequentazione padre – figlio così come già regolati nella ordinanza del 03.06.25;
E) confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore mediante versamento, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Per_1 moglie, di una somma non inferiore a €. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al pagamento nella misura del 100%
pagina 3 di 12 delle spese straordinarie da individuarsi secondo protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
F) disporre che l'SS IC sia percepito integralmente dalla signora CP_1
G) confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 nella misura mensile di €. 500,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
H) condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese di lite, da liquidarsi in favore Parte_1 dell'Erario considerato che la sig.ra è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CP_1
I) condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1 da determinarsi secondo equità;
J) liquidare il compenso dovuto al difensore della sig.ra come da istanza a parte” CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la separazione personale da nonché l'affido condiviso del minore, con CP_1 collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita la quale ha aderito alla domanda CP_1 di separazione, domandandone l'addebito al marito;
la ricorrente, inoltre, ha chiesto l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso di sé, la condanna del ricorrente a versare € 500,00 sia per il mantenimento del figlio sia per quello della moglie.
1.1 All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha fissato per il 3.6.2025 l'ascolto del minore.
Il Tribunale, poi, con ordinanza depositata in data 24.6.2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) assegna alla madre la casa coniugale sita in sita in Bertonico, via Mario Tosi n. 20;
pagina 4 di 12 4) dispone che il ricorrente rilasci la casa coniugale entro il 30.7.2025;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé , salvo diverso accorso tra le parti, Per_1 secondo il seguente calendario:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
• un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola siano alle 21;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
6) dispone che il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che corrisponda a la somma di € 500,00 al mese a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa”.
Tale ordinanza è stata reclamata da al fine di ottenere un ampliamento del proprio diritto Parte_1 di visita (doc. 32 bis parte ricorrente).
La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 6.10.2025, ha disposto “che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola”, confermando nel resto il provvedimento di questo Tribunale (doc. 32 parte ricorrente).
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Bertonico (LO) in Parte_1 CP_1 data 24.5.2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio il Per_1
25/11/2010.
3. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e pagina 5 di 12 spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n. 12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
pagina 6 di 12 Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
3.2 Nel caso in esame, parte resistente ha dedotto che a seguito della diagnosi di Parte_1 disturbo dello spettro autistico della moglie, avrebbe abdicato ai doveri coniugali di solidarietà morale e materiale, allontanandosi completamente dalla vita familiare. La resistente ha inoltre dedotto che il coniuge, con condotte reiterate ed in spregio dei doveri di assistenza e collaborazione di cui all'art. 143
c.c., ha assunto atteggiamenti ostili e persecutori, al punto che la stessa sul finire del 2023 si è rivolta al
Centro Antiviolenza “Liberamente” di Pavia.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio, tenuto conto dell'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente.
Conseguentemente, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati la domanda di addebito formulata dalla resistente deve essere rigettata, mancando la prova non solo delle condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale.
4. Per quanto attiene all'affido e al collocamento di , non vi sono ragioni per discostarsi dalla Per_1 richiesta di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, domandata da entrambe le parti in sede di precisazioni conclusioni e già disposta da questo Collegio con l'ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. del 24.6.2025.
4.1 Quanto all'affido, si osserva che l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
pagina 7 di 12 4.1.1 Ebbene, nel caso in esame non vi sono ragioni per modificare il regime di affido condiviso disposto con l'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c., non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
4.2 Quanto al collocamento, invece, si osserva che il ricorrente, pur avendo inizialmente paventato un'inidoneità della madre nella gestione quotidiana del figlio, non solo non ha impugnato l'ordinanza provvisoria di questo Tribunale in punto di collocamento ma in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato il collocato del figlio presso la madre.
Deve essere pertanto confermato il collocamento di presso la madre, anche alla luce di quanto Per_1 dichiarato dal minore quando è stato ascoltato dal giudice relatore: “a me piacerebbe averli entrambi in casa, se trovassero un modo per stare insieme sarei felice, però capisco che questo non per forza è possibile;
mi aspettavo che avrebbero potuto risolversi perché la situazione a casa era tesa e spesso discutevano;
il rapporto con mio padre è buono, mi trovo bene con lui, ci parlo senza problemi;
anche con mia mamma mi trovo bene, abbiamo un buon rapporto;
in casa io sto di più con mia mamma, anche perché mio padre lavora, mia madre mi aiuta anche quando studio se capita;
io non ho mai avuto problemi con mia madre, anche quando siamo stati in casa insieme da soli, anche in passato, non c'è mai stato alcun problema e non ho mai dovuto gestire nessuna situazione sua particolare;
secondo me le discussioni tra i miei genitori erano molto di più in passato, due tre anni fa, adesso sono molto meno;
se dovessi stare con mio padre forse avrei meno aiuto nel quotidiano, magari con i compiti” (cfr. verbale udienza 3.6.2025).
4.3 Al collocamento del minore presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Bertonico, via Tosi n. 20.
4.4 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlio, il padre – fatta salva diversa prassi instaurata medio tempore tra le parti – potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• un giorno in settimana con pernotto, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 8 di 12 • durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30 aprile di ogni anno.
5. Ciò posto, al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio nonché all'assegno di mantenimento per la moglie, occorre analizzare la situazione patrimoniale e l e capacità reddituali delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare presso la società BMW Italia s.p.a., Parte_1 percendo un reddito netto mensile di circa € 2.800,00.
Lo stesso, sentito all'udienza del 6.5.2025, ha dichiarato: “nulla è cambiato rispetto al mio lavoro, io lavoro in BMW come impiegato, seguo i sistemi digitali delle concessionarie di tutta Italia;
io faccio trasferte solo in casi speciali;
per ora viviamo ancora insieme, io sto cercando una nuova soluzione abitativa… è vero che ho aperto un conto corrente solo mio, sul quale verso il mio stipendio;
io uso ancora il conto cointestato per le spese comuni, io verso sul conto cointestato €
1.000,00 al mese;
se serve sposto altri soldi”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 43.875,00 in relazione all'anno 2021, € 46.130,00 in relazione all'anno
2022, € 48.991,00 in relazione all'anno 2023, € 48.355,00 in relazione all'anno 2024 (doc. 4, 5, 6
e 29 parte ricorrente).
Dalle buste paga presente in atti, poi, risulta che lo stesso ha percepito un reddito netto mensile di
€ 2.016,00 a gennaio 2025, € 2.123,00 a febbraio 2025, € 2.426,00 a marzo 2025, € 4.001,00 ad aprile 2025, € 4.630,00 a maggio 2025, € 4.625,00 a giugno 2025, € 3.032,00 a luglio 2025 (doc.
30 parte ricorrente).
a seguito dell'uscita dalla casa coniugale, ha riferito di aver preso una casa in Parte_1 affitto a Lodi per la quale paga un canone di locazione di 600,00 al mese, oltre ad € 130,00 di spese condominiali (cfr. contratto locazione, non registrato;
doc. 1 nota di deposito del
25.9.2025).
Quanto all'assegno unico, infine, il ricorrente, con memoria autorizzata depositata in data
8.9.2025, ha chiarito che lo stesso risulta intestato al medesimo e ammonta ad € 129,80; somma che da agosto 2025 non viene più versata sul conto cointestato ma sul suo conto personale.
pagina 9 di 12 in sede di costituzione, ha dato atto di essere priva di occupazione e di essere CP_1 iscritta nelle liste di collocamento obbligatorio (doc. 32 parte resistente), essendole stata riconosciuta un'invalidità civile al 70% (doc. 31 parte resistente).
La stessa, sentita all'udienza del 6.5.2025, ha dichiarato: “la mia situazione è rimasta invariata, non sto lavorando ma ho fatto richiesta di iscrizione al collocamento mirato, vista la mia invalidità; ho fatto dei colloqui”.
La resistente è proprietaria, insieme al marito, della casa coniugale, sulla quale non risulta più gravante alcuna rata di mutuo.
5.2 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, pare equo fissare in € 400,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento di . Per_1
La netta disparità reddituale dei due coniugi giustifica, poi, una diversa ripartizione delle spese straordinarie, le quali, individuate come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico della resistente in ragione del 30% e del ricorrente in ragione del
70%.
5.3 Quanto all'assegno unico, domandato da entrambe le parti, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50%.
5.4 Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento a favore della resistente, occorre premettere che tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché laddove vi sia una disparità economica tra le parti.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della resistente (anni 44) e della grave disabilità da cui è affetta, pur non essendo esclusa la capacità lavorativa della stessa, tuttavia la sproporzione rispetto al marito, unitamente al contributo dalla stessa dato al ménage familiare e alla durata del matrimonio (quasi 17 anni), impongono il riconoscimento di un assegno di mantenimento, che deve essere confermato in € 500,00 al mese.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 10 di 12 L'esito complessivo della causa non giustifica l'accoglimento delle rispettive domande di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali si sono Parte_1 CP_1 sposati con matrimonio concordatario in Bertonico in data 24.5.2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bertonico di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Bertonico, alla Via Tosi n. 20; CP_1
5) dispone che possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, salvo Parte_1 Per_1 diverso accordo tra le parti:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• un giorno in settimana con pernotto, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30 aprile di ogni anno;
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, a favore di a titolo di Parte_1 CP_1 contributo di mantenimento per il figlio, della somma mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) condanna a corrispondere alla resistente la somma mensile di € 500,00, a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per la predetta;
pagina 11 di 12 8) rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 225/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPO ROBERTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO AGATA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis:
- Respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto;
Parte_1
pagina 1 di 12 - Respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per aver CP_1 agito in giudizio con malafede e/o colpa grave, proponendo una domanda di addebito nei confronti del marito assolutamente priva di fondamento, con liquidazione del danno anche in via equitativa;
Voglia, inoltre, l'Ill.mo Tribunale adito:
1. In via principale: dichiarare, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, avendo ciascuno capacità lavorativa, tuttavia, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di riconoscere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra si chiede che lo stesso CP_1 venga quantificato nella somma di € 250,00 e che venga stabilito un termine di un anno, o di altro termine ragionevole, entro il quale detto assegno dovrà essere erogato dal sig. alla sig.ra Pt_1 [...]
ciò in considerazione dell'assoluta capacità lavorativa della sig.ra e della CP_1 CP_1 giovane età di quest'ultima .
3. disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento di quest'ultimo Per_1 presso la madre, confermando l'assegnazione della casa familiare sita in Bertonico (LO) Via Mario
Tosi n. 20 in favore di quest'ultima in conformità a quanto disposto nell'Ordinanza del 03/06/2025 del
Tribunale di Lodi;
4. Regolamentare le modalità di affido del minore, garantendo il diritto alla bigenitorialità con un diritto di visita del padre pressoché paritario a quello della madre, quindi, disporre quantomeno un regime di visite padre/ figlio nelle modalità che seguono che si precisa essere quelle indicate in atti dalla stessa sig.ra CP_1
Il padre starà e vedrà il figlio:
1) a weekend alternati con la madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola al rientro a scuola del lunedì mattina;
2) una sera a settimana, il mercoledì, andando a prenderlo a casa della madre alle ore 19.00/19.30 e tenendolo con sé sino all'accompagnamento a scuola del giovedì mattina, quando trascorrerà Per_1 con lui il weekend;
3) quando trascorrerà il week end con la madre, il padre starà con il figlio dalle ore Per_1
19.00/19.30 del mercoledì, occupandosi di andarlo a prendere a casa della madre e tenendolo con sé sino all'accompagnamento a scuola del venerdì mattina;
pagina 2 di 12 4) dopo che avrà compiuto 16 anni, nei giorni di cui ai punti 2 e 3 potrà recarsi a casa Per_1 Per_1 del padre sin dal pomeriggio e rimanere da solo in attesa che lo stesso faccia rientro dal lavoro. Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori;
5) Quanto al diritto di visita del padre durante le vacanze ed i ponti, si chiede che vengano confermate le modalità indicate nell'Ordinanza del Tribunale di Lodi del 03.06.2025 quindi come segue:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio si insiste affinché Per_1 il mantenimento del minore venga quantificato nella misura di € 250 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
6) Disporre che l'assegno IC venga integralmente percepito dal sig. , in subordine che sia Pt_1 suddiviso al 50 % tra le parti”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis
A) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con declaratoria CP_1 Parte_1 di addebito in capo a quest'ultimo per grave e reiterata violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.; B) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora con tutto quanto l'arreda e CP_1 la dota;
C) confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la madre in Bertonico, alla Via Tosi n. 20, dove manterrà la propria residenza anagrafica;
D) confermare tempi e modalità di frequentazione padre – figlio così come già regolati nella ordinanza del 03.06.25;
E) confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore mediante versamento, entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente della Per_1 moglie, di una somma non inferiore a €. 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, oltre al pagamento nella misura del 100%
pagina 3 di 12 delle spese straordinarie da individuarsi secondo protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano;
F) disporre che l'SS IC sia percepito integralmente dalla signora CP_1
G) confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 nella misura mensile di €. 500,00, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e CP_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
H) condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese di lite, da liquidarsi in favore Parte_1 dell'Erario considerato che la sig.ra è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CP_1
I) condannare altresì il sig. al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1 da determinarsi secondo equità;
J) liquidare il compenso dovuto al difensore della sig.ra come da istanza a parte” CP_1
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la separazione personale da nonché l'affido condiviso del minore, con CP_1 collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione a sé del 100% dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita la quale ha aderito alla domanda CP_1 di separazione, domandandone l'addebito al marito;
la ricorrente, inoltre, ha chiesto l'affido condiviso del figlio, con collocamento presso di sé, la condanna del ricorrente a versare € 500,00 sia per il mantenimento del figlio sia per quello della moglie.
1.1 All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha fissato per il 3.6.2025 l'ascolto del minore.
Il Tribunale, poi, con ordinanza depositata in data 24.6.2025, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
3) assegna alla madre la casa coniugale sita in sita in Bertonico, via Mario Tosi n. 20;
pagina 4 di 12 4) dispone che il ricorrente rilasci la casa coniugale entro il 30.7.2025;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé , salvo diverso accorso tra le parti, Per_1 secondo il seguente calendario:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21;
• un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola siano alle 21;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
6) dispone che il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
7) dispone che corrisponda a la somma di € 500,00 al mese a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della stessa”.
Tale ordinanza è stata reclamata da al fine di ottenere un ampliamento del proprio diritto Parte_1 di visita (doc. 32 bis parte ricorrente).
La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 6.10.2025, ha disposto “che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola”, confermando nel resto il provvedimento di questo Tribunale (doc. 32 parte ricorrente).
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Bertonico (LO) in Parte_1 CP_1 data 24.5.2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio il Per_1
25/11/2010.
3. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e pagina 5 di 12 spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da entrambe le parti, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché , in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n. 12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
pagina 6 di 12 Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
3.2 Nel caso in esame, parte resistente ha dedotto che a seguito della diagnosi di Parte_1 disturbo dello spettro autistico della moglie, avrebbe abdicato ai doveri coniugali di solidarietà morale e materiale, allontanandosi completamente dalla vita familiare. La resistente ha inoltre dedotto che il coniuge, con condotte reiterate ed in spregio dei doveri di assistenza e collaborazione di cui all'art. 143
c.c., ha assunto atteggiamenti ostili e persecutori, al punto che la stessa sul finire del 2023 si è rivolta al
Centro Antiviolenza “Liberamente” di Pavia.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di alcun supporto probatorio, tenuto conto dell'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente.
Conseguentemente, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati la domanda di addebito formulata dalla resistente deve essere rigettata, mancando la prova non solo delle condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito ma soprattutto della diretta connessione causale tra tali condotte e la crisi coniugale.
4. Per quanto attiene all'affido e al collocamento di , non vi sono ragioni per discostarsi dalla Per_1 richiesta di affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, domandata da entrambe le parti in sede di precisazioni conclusioni e già disposta da questo Collegio con l'ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. del 24.6.2025.
4.1 Quanto all'affido, si osserva che l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
pagina 7 di 12 4.1.1 Ebbene, nel caso in esame non vi sono ragioni per modificare il regime di affido condiviso disposto con l'ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c., non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
4.2 Quanto al collocamento, invece, si osserva che il ricorrente, pur avendo inizialmente paventato un'inidoneità della madre nella gestione quotidiana del figlio, non solo non ha impugnato l'ordinanza provvisoria di questo Tribunale in punto di collocamento ma in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato il collocato del figlio presso la madre.
Deve essere pertanto confermato il collocamento di presso la madre, anche alla luce di quanto Per_1 dichiarato dal minore quando è stato ascoltato dal giudice relatore: “a me piacerebbe averli entrambi in casa, se trovassero un modo per stare insieme sarei felice, però capisco che questo non per forza è possibile;
mi aspettavo che avrebbero potuto risolversi perché la situazione a casa era tesa e spesso discutevano;
il rapporto con mio padre è buono, mi trovo bene con lui, ci parlo senza problemi;
anche con mia mamma mi trovo bene, abbiamo un buon rapporto;
in casa io sto di più con mia mamma, anche perché mio padre lavora, mia madre mi aiuta anche quando studio se capita;
io non ho mai avuto problemi con mia madre, anche quando siamo stati in casa insieme da soli, anche in passato, non c'è mai stato alcun problema e non ho mai dovuto gestire nessuna situazione sua particolare;
secondo me le discussioni tra i miei genitori erano molto di più in passato, due tre anni fa, adesso sono molto meno;
se dovessi stare con mio padre forse avrei meno aiuto nel quotidiano, magari con i compiti” (cfr. verbale udienza 3.6.2025).
4.3 Al collocamento del minore presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Bertonico, via Tosi n. 20.
4.4 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlio, il padre – fatta salva diversa prassi instaurata medio tempore tra le parti – potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• un giorno in settimana con pernotto, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
pagina 8 di 12 • durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30 aprile di ogni anno.
5. Ciò posto, al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio nonché all'assegno di mantenimento per la moglie, occorre analizzare la situazione patrimoniale e l e capacità reddituali delle parti.
in sede di ricorso, ha dato atto di lavorare presso la società BMW Italia s.p.a., Parte_1 percendo un reddito netto mensile di circa € 2.800,00.
Lo stesso, sentito all'udienza del 6.5.2025, ha dichiarato: “nulla è cambiato rispetto al mio lavoro, io lavoro in BMW come impiegato, seguo i sistemi digitali delle concessionarie di tutta Italia;
io faccio trasferte solo in casi speciali;
per ora viviamo ancora insieme, io sto cercando una nuova soluzione abitativa… è vero che ho aperto un conto corrente solo mio, sul quale verso il mio stipendio;
io uso ancora il conto cointestato per le spese comuni, io verso sul conto cointestato €
1.000,00 al mese;
se serve sposto altri soldi”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 43.875,00 in relazione all'anno 2021, € 46.130,00 in relazione all'anno
2022, € 48.991,00 in relazione all'anno 2023, € 48.355,00 in relazione all'anno 2024 (doc. 4, 5, 6
e 29 parte ricorrente).
Dalle buste paga presente in atti, poi, risulta che lo stesso ha percepito un reddito netto mensile di
€ 2.016,00 a gennaio 2025, € 2.123,00 a febbraio 2025, € 2.426,00 a marzo 2025, € 4.001,00 ad aprile 2025, € 4.630,00 a maggio 2025, € 4.625,00 a giugno 2025, € 3.032,00 a luglio 2025 (doc.
30 parte ricorrente).
a seguito dell'uscita dalla casa coniugale, ha riferito di aver preso una casa in Parte_1 affitto a Lodi per la quale paga un canone di locazione di 600,00 al mese, oltre ad € 130,00 di spese condominiali (cfr. contratto locazione, non registrato;
doc. 1 nota di deposito del
25.9.2025).
Quanto all'assegno unico, infine, il ricorrente, con memoria autorizzata depositata in data
8.9.2025, ha chiarito che lo stesso risulta intestato al medesimo e ammonta ad € 129,80; somma che da agosto 2025 non viene più versata sul conto cointestato ma sul suo conto personale.
pagina 9 di 12 in sede di costituzione, ha dato atto di essere priva di occupazione e di essere CP_1 iscritta nelle liste di collocamento obbligatorio (doc. 32 parte resistente), essendole stata riconosciuta un'invalidità civile al 70% (doc. 31 parte resistente).
La stessa, sentita all'udienza del 6.5.2025, ha dichiarato: “la mia situazione è rimasta invariata, non sto lavorando ma ho fatto richiesta di iscrizione al collocamento mirato, vista la mia invalidità; ho fatto dei colloqui”.
La resistente è proprietaria, insieme al marito, della casa coniugale, sulla quale non risulta più gravante alcuna rata di mutuo.
5.2 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età dello stesso e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, pare equo fissare in € 400,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento di . Per_1
La netta disparità reddituale dei due coniugi giustifica, poi, una diversa ripartizione delle spese straordinarie, le quali, individuate come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico della resistente in ragione del 30% e del ricorrente in ragione del
70%.
5.3 Quanto all'assegno unico, domandato da entrambe le parti, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50%.
5.4 Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento a favore della resistente, occorre premettere che tale diritto sorge qualora il coniuge, cui non è addebitabile la separazione, sia privo di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché laddove vi sia una disparità economica tra le parti.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età della resistente (anni 44) e della grave disabilità da cui è affetta, pur non essendo esclusa la capacità lavorativa della stessa, tuttavia la sproporzione rispetto al marito, unitamente al contributo dalla stessa dato al ménage familiare e alla durata del matrimonio (quasi 17 anni), impongono il riconoscimento di un assegno di mantenimento, che deve essere confermato in € 500,00 al mese.
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate tra le parti.
pagina 10 di 12 L'esito complessivo della causa non giustifica l'accoglimento delle rispettive domande di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali si sono Parte_1 CP_1 sposati con matrimonio concordatario in Bertonico in data 24.5.2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bertonico di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Bertonico, alla Via Tosi n. 20; CP_1
5) dispone che possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, salvo Parte_1 Per_1 diverso accordo tra le parti:
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• un giorno in settimana con pernotto, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
• tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30 aprile di ogni anno;
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, a favore di a titolo di Parte_1 CP_1 contributo di mantenimento per il figlio, della somma mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) condanna a corrispondere alla resistente la somma mensile di € 500,00, a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per la predetta;
pagina 11 di 12 8) rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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