TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5656/2019 RG promossa da
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Igino Rugiero e Parte_1
PE LI giusta nomina in atti
-attrice-
Contro
– rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Franzoso - Controparte_1
convenuto-
(n. a Manduria il 11/07/1996) – rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
TO D'MI -terzo chiamato-
Controparte_2
chiamato contumace-
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
La agisce in giudizio allegando che, in data 27/09/2015, alle ore Controparte_3
00:05 circa, sulla SP 129 in Torriccella (TA) si verificava un sinistro stradale che ha visto coinvolti l'autovettura Fiato Punto tg. BT416LW di proprietà di (n. a Controparte_1 pagina 1 di 12 il 5/09/1954), nell'occasione condotta dall'omonimo nipote (n. a Manduria il Per_1
11/07/1996), con a bordo , , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e l'autovettura Fiat 500 tg. ES319YM di proprietà e condotta da Parte_2
con a bordo Controparte_2 Controparte_7
La società attrice - che manlevava per la RCA la prima delle autovetture indicate - riceveva richiesta di risarcimento danni dai suddetti terzi trasportati per le lesioni da questi subite e quindi procedeva a corrispondere le seguenti somme: 1) €. 87.262,30 in favore di;
2) €. 2.812,77 in favore di;
3) €. 1.687,46 Parte_2 Controparte_5 in favore di;
3) 5.264,64 in favore di . Precisa Controparte_4 Controparte_6
l'attrice che, per il , la somma veniva quantificata stragiudizialmente sulla base Pt_2 di condivise valutazioni medico-legali mentre per i residui terzi Controparte_6
e le rispettive somme venivano liquidate Controparte_4 Controparte_6 all'esito della CTU disposta nel proc. civ. 6785/2017 RG già pendente innanzi il Giudice di Pace di Taranto.
Inoltre l'impresa assicuratrice deduce di aver corrisposto altresì la somma di €. 1.298,00 in favore di proprietaria del muro di recinzione danneggiato dal veicolo Parte_3
Per del , di €. 990,00 in favore del Dott. a titolo di compensi professionali per la CP_1
CTP svolta in favore dei terzi, ed €. 2.582,67 in favore dell'Avv. Flavio Franzoso per l'attività difensiva svolta nel predetto proc. 6785/2017 pendente innanzi il Giudice di
Pace di Taranto.
La società assicuratrice attrice ritiene esclusivo responsabile del sinistro il proprio assicurato nonno, stante l'accertamento dello stato di alterazione Controparte_1 psicofisica dell'omonimo nipote, postosi alla guida del veicolo nonché alla luce della dinamica del sinistro accertata dai militari intervenuti.
Pertanto la compagnia assicuratrice adiva il Tribunale di Taranto al fine di sentir condannare, a titolo di rivalsa, nonno – quale proprietario ed assicurato Controparte_1 della vettura in argomento – al pagamento della somma di €. 105.980,34 o della diversa somma accertata in corso di causa.
LE DIFESE DEL CONVENUTO MICHELE E L'ISTANZA DI CP_1
CHIAMATA IN CAUSA DELL'OMONIMO NIPOTE
Si costituiva in giudizio il convenuto proprietario ed assicurato del Controparte_1 veicolo Fiat Punto tg. BT461LW, contestando la ricorrenza della responsabilità del sinistro in capo all'omonimo conducente ed asserendo che, al contrario, la responsabilità pagina 2 di 12 era da addebitarsi al conducente del veicolo antagonista il quale, Controparte_2 nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, avrebbe improvvidamente e senza alcuna segnalazione effettuato una sterzata a sinistra, invadendo così la carreggiata già impegnata dal rendendo inevitabile l'impatto. Controparte_1
Contesta il convenuto la inutilizzabilità degli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente della vettura assicurata, sia sotto il profilo formale (per l'asserita omessa informazione del diritto di farsi assistere da difensore), sia sotto il profilo sostanziale (per l'assenza di ulteriori accertamenti confermativi delle risultanze del primo esame ematico); contesta altresì, in ogni caso, che il conducente si trovasse in condizioni di alterazione psicofisica essendosi mostrato vigile e collaborativo con i sanitari.
Il convenuto contesta altresì il quantum risarcitorio offerto in favore dei terzi responsabili da ritenersi in concorso di colpa con il danneggiante ex art. 1227 c.c. (laddove fosse accertato l'effettivo stato di alterazione psicofisico del conducente) e l'inopponibilità dei pagamenti eseguiti in quanto fondati su documentazione dell'impresa assicuratrice disconosciuta e/o comunque non conosciuta.
Da ultimo eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che l'omonimo nipote si è posto alla guida del veicolo di sua proprietà prohibente domino, sicchè ciò varrebbe ad escludere l'azione di rivalsa dell'assicurazione nei confronti del proprio assicurato.
In ragione di quanto sopra il convenuto, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, chiedeva il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, di riconoscere il diritto di regresso nei confronti del proprio omonimo nipote in caso di accertata responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro.
LE DIFESE DEL TERZO CHIAMATO E LA DOMANDA Controparte_1
RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE DELL'
[...]
CP_8
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato nipote, conducente al Controparte_1 momento del sinistro del veicolo manlevato dall'assicurazione attrice, il quale sostanzialmente aderiva a tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dal nonno convenuto.
Alla luce di quanto sopra, negando qualsivoglia addebito in merito all'occorso sinistro e asserendo, al contrario, l'esclusiva responsabilità di , conducente del Controparte_2 veicolo antagonista Fiat tg. ES319YM spiegava nei di lui confronti – previa autorizzazione alla chiamata in causa – domanda riconvenzionale di risarcimento della pagina 3 di 12 complessiva somma di € 3.320,18, o della diversa ritenuta di giustizia, per le lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verificata l'instaurazione del regolare contraddittorio e dichiarata la contumacia di
, alla prima udienza di comparizione del 25/11/2020 (cui si giungeva Controparte_2 dopo due differimenti resisi necessari per consentire la chiamata in causa dei rispettivi terzi), venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. All'udienza del
9/06/2021 il giudice si riservava sulle richieste istruttorie ritualmente formulate dalle parti con le ridette memorie. Con ordinanza del 16/06/21 il giudice ammetteva le richieste istruttorie delle parti limitatamente ai capitoli di prova tesi ad accertare lo stato psicofisico in cui si trovava al momento del sinistro e disponeva Persona_3 altresì l'acquisizione del verbale redatto dai Carabinieri di Sava in occasione del sinistro, degli esami tossicologici nella disponibilità Presidio Ospedaliero “M. Giannuzzi” di
Manduria nonché informative presso la Procura di Taranto onde acquisire informazioni sullo stato del procedimento penale a carico del medesimo conducente. All'udienza del
17/11/2021, stante l'assenza dei testi e verificata la mancata acquisizione della predetta documentazione, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti.
All'udienza del 26/03/2022 venivano escussi i testi e veniva reiterata Testimone_1
l'ordinanza dell'acquisizione di sua acquisizione.
All'udienza del 9/11/2022 veniva escussa la teste e reiterata ancora la Testimone_2 richiesta di sua acquisizione.
All'udienza del 21/12/2022 il giudice si riservava sulle ulteriori richieste istruttorie ed a scioglimento della quale con ordinanza del 9/01/2023 nominava CTU dott.ssa Per_4
al fine di accertare l'effettiva ricorrenza dell'alterazione psicofisica del
[...] CP_1 al momento del sinistro. All'udienza del 22/02/2023 veniva disposta la revoca del nominato CTU, stante l'assenza ingiustificata per rendere il giuramento di rito, e quindi veniva nominato nuovo CTU dott. per i medesimi fini accertativi con Persona_5
l'integrazione di accertare anche le lesioni patite da All'udienza Persona_3 del 5/04/2023 il CTU nominava prestava il giuramento di rito.
All'udienza del 16/10/2024, cui si giungeva da precedenti rinvii per il mancato deposito della relazione peritale nei termini assegnati, veniva disposta la revoca del dott. Per_5 stante l'inadempimento all'incarico conferitogli e veniva contestualmente nominato il
CTU dott. sempre per i medesimi fini accertativi. Persona_6
pagina 4 di 12 All'udienza del 4/12/2024 il nominato CTU prestava il giuramento di rito.
Acquisita la relazione peritale definitiva agli atti di causa, all'udienza del 21/05/2025 la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
LA DECISIONE
INQUANDRAMENTO SULLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI L'AZIONE DI
RIVALSA SPIEGATA DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione attrice agisce a titolo di rivalsa nei confronti del Controparte_9 quale proprietario dell'autovettura Fiato Punto tg. BT416LW da questa manlevata per la
RCA, richiamando le condizioni del contratto di assicurazione tra cui all'art. 2, rubricato
“Esclusioni e Rivalsa”, ove viene espressamente previsto che “Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del
Codice, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che Controparte_10 abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia Controparte_10 dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.”
Preliminarmente deve rilevarsi che, benché nessuna delle parti costituite abbia prodotto agli atti di causa l'invocato contratto di assicurazione, nessuna contestazione è stata mossa dal convenuto in merito alla sottoscrizione di tale clausola sicchè, ai sensi dell'art. pagina 5 di 12 115 c.p.c., la stessa deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame non potendosi la stessa neppure qualificare come vessatoria (quindi non è soggetta a specifica approvazione per iscritto) giacché determina solo i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante, fissando con l'esclusione di alcuni casi l'effettiva porta della copertura assicurativa (Cass. n. 11373/2011; Trib. Bologna n.2807/02; Trib. Venezia
n. 139/08).
Peraltro l'art. 144, comma 2 del Codice delle assicurazioni private dispone espressamente che “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Tale norma esprime un principio generale in virtù del quale incombe in capo alla compagnia assicurativa, a seguito di un sinistro causato dall'autovettura dalla stessa assicurata, l'obbligo di risarcire il danneggiato, al quale non potrà essere opposta alcuna eccezione di natura contrattuale.
Tanto premesso, pertanto, acclarata l'astratta ammissibilità dell'azione di rivalsa della compagnia assicuratrice, si rende necessario accertare se nel caso di specie sussistano, in concreto, le condizioni di operatività del diritto qui invocato dall'attrice.
INCONTESTABILITA' DELL'ACCERTAMENTO DELL'ASSUNZIONE DI
SOSTANZE STUPEFACENTI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO
ASSICURATO
Dalla disamina degli atti processuali emerge come il nipote si sia posto Controparte_1 alla guida del veicolo assicurato dopo aver assunto sostanza stupefacente (rectius cannabinoidi THC), circostanza accertata mediante prelievo ematico eseguito dai sanitari del P.O. “Giannuzzi” di Manduria e finanche ammessa dallo stesso . CP_1
A seguito di tale accertamento i militari intervenuti contestavano al la CP_1 violazione dell'art. 187 C.d.S. con contestuale revoca della patente di guida e deferimento alla competente Procura della Repubblica di Taranto.
Non colgono nel segno le censure del convenuto in merito alla paventata inutilizzabilità di tale accertamento, né sotto il profilo procedurale, né tantomeno sotto il profilo sostanziale.
pagina 6 di 12 Invero, sotto il profilo procedurale, dalle stesse difese del convenuto esplicitate in questo giudizio si evince che il medesimo si è sottoposto volontariamente all'esame ematico, non manifestando alcuna opposizione all'accertamento invasivo de quo; risulta altresì dalla documentazione medica in atti che il conducente dell'auto, giunto al pronto soccorso in condizioni mediamente critiche, si è dovuto sottoporre a vari accertamenti diagnostici tra cui l'esame del sangue che pertanto non è stato eseguito al fine precipuo di rilevare la presenza di sostanza stupefacente ma piuttosto per accertare le di lui condizioni di salute.
Sul punto la giurisprudenza di merito – a cui questo giudice intende aderire – ha precisato che “Se le analisi del sangue vengono effettuate sulla persona del conducente anche o unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate da costui in un sinistro stradale, in tal caso l'accertamento 'invasivo' non può dirsi illegittimamente effettuato (assente il consenso dell'indagato) a richiesta dell'organo di polizia giudiziaria a fini processuali. Se poi il paziente ha prestato un (implicito) consenso alle cure mediche, va da sé che non può dedursene che lo stesso abbia accettato le prime e dissentito solo sulla verifica del tasso alcolimetrico al quale dunque tale consenso va parimenti esteso” (così Trib. Monza 30/11/2020).
Come dire che, nel caso di specie, il convenuto ha accettato di sottoporsi al prelievo ematico in ambito ospedaliero legittimando così l'utilizzabilità delle relative delle risultanze anche con riferimento all'accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti.
Sotto il profilo sostanziale, invece, si rileva che l'esame del sangue costituisce accertamento idoneo e sufficiente ad attestare l'assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. ex multis Cass. 2020/2025), circostanza peraltro – come già detto – ammessa dallo stesso convenuto.
DINAMICA DEL SINISTRO ED ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA'
– INOPERATIVITA' DELLA CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA
RESPONSABILITA' – INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RIVALSA
Per quanto sin qui esposto, se è vero che risulta provata l'assunzione di sostanze stupefacenti del convenuto al momento della guida, altrettanto vero è che tale condizione soggettiva non è idonea ex se ad addebitare la responsabilità dell'evento sinistrorso.
Infatti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario l'accertamento, oltre che dell'assunzione di sostanze stupefacenti, di uno stato di pagina 7 di 12 alterazione psicofisica derivante da tale assunzione (cfr. Cass. pen. 18.7.2018, n. 41376).
Il tenore della norma in esame è tale che l'assunzione delle sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica siano imprescindibili l'uno dall'altro e dovendo temporalmente coesistere nonché essere collegati all'attività di guida a cui il soggetto è sottoposto nel corso dell'accertamento.
Peraltro, il procedimento penale a carico del conducente è stato definito con sentenza ex art. 129 c.p.p. per intervenuta prescrizione del reato (vds. sentenza n. 684/19 resa dal GIP
c/o Tribunale di Taranto in atti); sicchè nessuna utilità accertativa è da esso traibile.
Purtuttavia, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. pen.,
13.6.2017, n. 43486).
Nel caso di specie, in seguito al sinistro per cui è causa, il veniva trasportato CP_1 presso il P.O. “Giannuzzi” di Manduria ed ivi sottoposto a test tossicologico volto ad accertare l'eventuale condizione di alterazione da uso di sostanze stupefacenti, risultando positivo ai Cannabinoidi (THC).
Nondimeno dalla documentazione sanitaria in atti non è ravvisabile alcun elemento e/o dato clinico idoneo a dimostrare, neppur in via presuntiva, l'alterazione del conducente.
L'assenza della prova di qualsivoglia alterazione psicofisica dell'appellante nell'immediatezza del sinistro, benché lo stesso sia risultato positivo ai è CP_11 indicativo dell'assenza di uno degli elementi costituitivi del reato contravvenzionale di cui all'art. 187 comma 1 e comma 1 bis C.d.S., con ogni conseguenza in ordine all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice.
Per altro verso si evidenzia che nel verbale di accertamento della sanzione non vengono forniti elementi atti a far presumere lo stato di alterazione psicofisica del in CP_1 occasione del sinistro (es. occhi arrossati, lucidi, eccitazione, ecc.) che avrebbero ben potuto rivelare, congiuntamente ai sopracitati accertamenti diagnostici, l'effettivo stato di alterazione psicofisica del conducente.
In ragione di quanto sopra, la domanda di rivalsa spiegata dalla compagnia attrice non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere provata l'avveramento della condizione pagina 8 di 12 limitativa della responsabilità dedotta nel contratto di assicurazione e, segnatamente, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Neppure, in via residuale, la clausola limitativa della responsabilità de quo può fondatamente interpretarsi in maniera oggettiva – ovverosia prescindendo dall'accertamento dello stato di alterazione psicofisica – stante la perfetta coincidenza terminologica ivi adottata rispetto al relativo reato;
e doveva essere noto alla compagnia assicuratrice, che predisponeva il contratto standardizzato, che il sintagma allo scopo utilizzato, nella misura in cui finiva con il coincidere con quello implicato in sede di interpretazione della citata norma incriminatrice da parte della S.C., giammai avrebbe potuto condurre ad una interpretazione per la predisponente più favorevole.
ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DI CONDUCENTE Controparte_1
DELLA – INFONDATEZZA DELLA DOMANDA CP_12
RICONVENZIALE SPIEGATA NEI CONFRONTI DI Controparte_2
CONDUCENTE DELLA CP_13
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dal nei Controparte_14 confronti del è necessario accertare incider tantum la dinamica del Controparte_2 sinistro oggetto di causa che, non potendo far affidamento sulle risultanze del procedimento penale, deve fondarsi sugli atti di causa e, segnatamente, mediante il raffronto tra ricostruzione operata dai militari intervenuti e le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del presente procedimento.
Tanto premesso, dalla lettura della relazione dei Carabinieri di Sava si evince la seguente ricostruzione del sinistro “Verosimile dinamica dell'incidente con feriti occorso in data
27.09.2015, alle ore 00:05 in Sava (Ta) SP 129 all'altezza Cappella San Michele. Il veicolo 'B' [ndr. Fiat 500 tg. ES319YM condotta da ] percorreva la Controparte_2
S.P. 129 in direzione del centro abitato di Sava, quando giunto all'incrocio con la via
Lago di Bracciano iniziava la svolta a sinistra, quando nel retro sopraggiungeva a velocità piuttosto sostenuta il veicolo 'A' [ndr. Fiat Punto tg. BT416LW condotta da
] in fase di sorpasso in corrispondenza dell'incrocio, che con la parte Controparte_2 anteriore collideva la parte laterale sinistro del veicolo 'B'. A seguito dell'impatto il veicolo 'A' si ribaltava sul lato sx, mentre il veicolo 'B' veniva spostato verso destra contro un'altra parete di recinzione. Il punto d'urto è stato individuato sulla corsia opposta al senso di marcia di entrambi i veicoli e la sua posizione piuttosto verso
l'incrocio a sinistra. La velocità ritenuta piuttosto sostenuta del veicolo 'A' è desumibile pagina 9 di 12 dallo stato dei luoghi, dalla posizione dei veicoli lontani dal punto d'urto e dai danni ai mezzi. Il conducente del veicolo 'A' è stato contravvenzionato per la violazione di cui all'art. 187 Codice della Strada”.
Di contro le dichiarazioni testimoniali assunte dal teste (escusso Testimone_3 all'udienza del 16/03/2022) si ritengono inconferenti ai fini del decidere giacché appaiono inattendibili.
In primo luogo si è costretti a dubitare che tale teste abbia effettivamente assistito al sinistro atteso che il suo nominativo non compare in nessun atto precedente al presente giudizio (in particolare nel verbale di incidente non figura alcun nominativo di testimoni diversi dai terzi trasportati, né il medesimo viene indicato in alcun atto stragiudiziale e/o giudiziale precedente): tale omissione risulta ancor più inverosimile laddove il conducente deduce un rapporto di conoscenza con il testimone.
In secondo luogo la riferita circostanza che l'incidente si è verificato per l'improvvisa sterzata a sinistra della Fiat 500 non è compatibile con il suo punto d'urto sulla parte laterale sinistra accertato dai militi (e documentato fotograficamente nella relazione di incidente); come dire che, se la dinamica fosse realmente quella descritta dal teste, il punto d'urto sarebbe stato sulla parte più anteriore della Fiat 500; la circostanza che il punto d'urto sia sulla parte laterale induce a ritenere che l'auto de quo avesse già completato la svolta a sinistra per immettersi nella via laterale allorché veniva attinta dalla Fiat Punto che sopraggiungeva ad alta velocità dalla corsia di sorpasso.
Resta da valutare, pertanto, se sussiste l'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nipote nella causazione del sinistro o se, al contrario, sussiste la dedotta responsabilità esclusiva o concorrente del conducente del veicolo antagonista . Controparte_2
In linea generale l'art. 154 C.d.S. impone al conducente, che a un incrocio debba svoltare a sinistra, l'obbligo di dare la precedenza prima ai veicoli provenienti da destra (ossia quelli dal lato opposto della strada) nonché di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro, ai quali spetta al pari la precedenza, anche se si trovano in una illegittima fase di sorpasso.
Tuttavia la S.C. (cfr. Cass. 48266/2017) ha precisato che l'obbligo di ispezionare la strada da dietro, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, vale solo fino a quando non è stata ancora iniziata la manovra di svolta a sinistra;
al contrario, nella fase di esecuzione della svolta, il conducente del veicolo che piega non può distrarre pagina 10 di 12 l'attenzione dal suo normale campo visivo e, pertanto, non è più tenuto a controllare che da tergo non sopraggiungano altri veicoli.
Alla luce di quanto sopra ne discende l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat
Punto ( per il sinistro oggetto di causa atteso che, per quanto sin qui Controparte_1 detto, l'impatto si è verificato allorché il conducente della Fiat 500 aveva già iniziato la manovra di svolta e finanche già impegnato trasversalmente la corsia di sinistra.
Conseguentemente nel caso di specie è ravvisabile l'esclusiva responsabilità del CP_1 nipote giacché il sinistro è addebitabile alla di lui guida negligente, imprudente
[...] ed imperita.
Per gli stessi motivi destituita di fondamento è la domanda risarcitoria riconvenzionale spiegata dal nipote nei confronti di , conducente del Controparte_1 Controparte_2 veicolo antagonista.
Da quanto sopra, ogni ulteriore questione di merito resta assorbita.
LE SPESE DI LITE
Nel caso di specie sussistono gravi ed eccezionali ragioni che legittimazione la compensazione integrale delle spese di lite atteso che le parti, con la loro condotta extraprocessuale, hanno contribuito ciascuna alla celebrazione del presente giudizio.
Invero la S.C. sul punto ha precisato che “Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità , che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra parte per aver resistito a pretese infondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra esse, sempre che non sussistano particolari motivi per una integrale compensazione” (Cass. 40102/2021).
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione o deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda della compagnia attrice;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal nipote nei Controparte_1 confronti di;
Controparte_2
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, che pone a carico delle parti in quote eguali. pagina 11 di 12 Taranto, 12-11-2025
Il Giudice dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento è stato redatto con l'assistenza del GOP Dott. Persona_7
[...]
pagina 12 di 12