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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 753 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Enzo Paolini); Parte_1
appellante
e
(avv. Alfonso Niccoli); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 12\4\23 deduce di essere una psicologa Parte_1
ambulatoriale, abilitata a svolgere la propria attività presso l' Controparte_1
a decorrere dal 1\3\2010 e di essere “autorizzata all'esercizio
[...]
dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 56/1989 sin dal
18.07.1994” (così, correttamente, nell'impugnata sentenza). Deduce, ancora, di avere svolto 545 ore di psicoterapia dall'01.12.2016 al 31.12.2018, ricevendone remunerazione solo per 395 ed essendo, pertanto, ceditrice di quanto dovuto per le rimanenti 150 ore di attività psicoterapeutica, prestate nel periodo dall'01.12.2016 al 3.06.2017. Da remunerare nell'importo di € 6,50 l'una, per come stabilito dall'art.43 dell'accordo collettivo nazionale, “compenso già
previsto dal precedente A.C.N. di categoria all'art. 45”. Per un importo complessivo di € 975, al cui pagamento chiede sia condannata l'
[...]
. CP_1
In subordine, ne chiede la condanna al pagamento della stessa somma a titolo di indebito arricchimento.
2. Resiste l' eccependo, in primo luogo, l'estinzione del preteso credito CP_2
per sopravvenuta prescrizione quinquennale ed evidenziando, nel merito,
come l'allegato svolgimento delle ulteriori 150 ore di attività psico terapeutica sia rimasto del tutto sprovvisto di prova, non emergente dalle prodotte schede di riepilogo delle prestazioni eseguite nel periodo oggetto di domanda. Schede
che indicherebbero solo le ore di presenza in servizio della ricorrente, ma non il tipo di attività svolta.
Contr Rileva che “l'art. 46 dell' 2015 prevede che Agli psicologi abilitati
all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della
vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo di euro 6,50 per
ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la necessaria dimostrazione e
certificazione risultante dal piano di trattamento”, certificazione mai prodotta in atti dalla ricorrente.
3. Il Tribunale di Cosenza, rigettata l'eccezione di prescrizione, ritiene l'infondatezza della domanda proposta dalla dr.ssa atteso che le Pt_1
schede su cui essa fonda la propria domanda e costituenti l'allegato 5 del ricorso indicherebbero esclusivamente le ore di servizio prestate, ma non varrebbero a documentare anche il dedotto svolgimento delle ulteriori ore di
Contr attività di psicoterapeuta, ai sensi dell'invocato art.43 dell' : “come
correttamente dedotto dalla convenuta , risultano soltanto le ore di Controparte_1 presenza e di assenza della dott.ssa nei poliambulatori in cui svolge la propria Pt_1
attività, ma non vi sono dati che consentano di affermare che la stessa abbia effettuato
attività di psicoterapeuta alla quale si riferisce l'art. 43 dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, o la
più generica attività di psicologa”.
Rigetta, pertanto, il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del grado.
4. Propone appello la dr.ssa la quale lamenta l'erroneità del Pt_1
ragionamento del Tribunale, atteso che nelle schede prodotte, sul lato destro,
vi è il “riepilogo delle prestazioni” e sono indicate le ore di prestazioni rese ai
Contr Contr sensi dell'art.45 del ovvero l'articolo che, nel precedente del 2005,
disciplinava le prestazioni di fisioterapia. Anch'esso prodotto in atti ed espressamente richiamato in ricorso. Disposizione contrattuale poi trasfusa
Contr immutata nell'art.43 dell' del 2015.
Ulteriore conferma di quanto detto emergerebbe dalle buste paga relative alle mensilità in cui le ore di fisioterapia le sono state correttamente remunerate,
nelle quali è riportato un numero di ore, che è esattamente coincidente con quello delle schede di presenza della corrispondente mensilità, anche esse già
allegate al ricorso di primo grado, in cui compare il richiamo alla citata disposizione contrattuale.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con integrale accoglimento del ricorso.
5. Nella resistenza dell'appellata, con decreto del 7\10\2025 l'udienza orale
è stata sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Pervenute le note di trattazione di entrambe le parti, la causa è decisa nel corso dell'odierna camera di consiglio.
6. l'appello merita accoglimento.
7. L'art.45 dell'ACN del 2005 prodotto in atti, norma ripetuta identica nell'art.43 del successivo ACN del 2015, dispone testualmente che “Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale
attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso
aggiuntivo di euro 6, 50 per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la
necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento”. La
difesa della convenuta è riassumibile per intero nell'obiezione che “il
riconoscimento del compenso di pisicoterapeuta necessita che l'attività svolta in tale
qualità sia corredata dalle certificazioni risultanti dal piano di trattamento”. Il
senso della quale, non essendo contestato che quelle ore di psicoterapia siano state svolte, è che la ricorrente, legata da rapporto meramente convenzionale,
le avrebbe dovute necessariamente certificare a mezzo del piano di trattamento.
Il senso del ricorso, tuttavia, è che lo svolgimento delle ore di psicoterapia sia stato certificato al responsabile dell'ambulatorio, il quale poi le avrebbe attestate nelle schede mensili delle prestazioni effettuate che costituiscono l'allegato 3 del ricorso introduttivo. Ed in effetti tali riepiloghi mensili sono divisi in due parti, quella centrale, “riservata al poliambulatorio”, indica le presenze, le assenze e le ore di ambulatorio svolte e quella collocata sulla parte destra, “riservata all'ufficio di controllo”, contiene il “riepilogo delle prestazioni”
rese, distinte fra prestazioni “art.32” e prestazioni “art.45”. Non potendosi
Contr dubitare che il secondo riferimento sia all'art.45 dell' del 2005 (le schede comprensibilmente non essendo state aggiornate sul punto) per la semplice ragione che le ore ex art.45 (o 43) remunerate nel periodo giugno 2017-
dicembre 2018, risultanti dalle buste paga, corrispondono esattamente a quelle che nelle predette schede sono attestate ex art.45.
A fronte di tale prova documentale, la difesa della resistente non può certo attestarsi nel mero richiamo della norma contrattuale, ma avrebbe dovuto consistere nell'espressa deduzione che il responsabile del poliambulatorio avrebbe falsamente attestato le ore di psicoterapia svolte dalla dr.ssa Pt_1 nel periodo oggetto di domanda. In mancanza, dovendosi ritenere che tali attestazioni confermino la dedotta prestazione.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 1\1\2024, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna l' appellata al pagamento di €. 975, oltre interessi e CP_1
rivalutazione come per legge;
2) Condanna l' appellata al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 500, oltre accessori di legge, per il primo grado ed in € 550, oltre accessori di legge, per il presente grado.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 753 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Enzo Paolini); Parte_1
appellante
e
(avv. Alfonso Niccoli); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 12\4\23 deduce di essere una psicologa Parte_1
ambulatoriale, abilitata a svolgere la propria attività presso l' Controparte_1
a decorrere dal 1\3\2010 e di essere “autorizzata all'esercizio
[...]
dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 56/1989 sin dal
18.07.1994” (così, correttamente, nell'impugnata sentenza). Deduce, ancora, di avere svolto 545 ore di psicoterapia dall'01.12.2016 al 31.12.2018, ricevendone remunerazione solo per 395 ed essendo, pertanto, ceditrice di quanto dovuto per le rimanenti 150 ore di attività psicoterapeutica, prestate nel periodo dall'01.12.2016 al 3.06.2017. Da remunerare nell'importo di € 6,50 l'una, per come stabilito dall'art.43 dell'accordo collettivo nazionale, “compenso già
previsto dal precedente A.C.N. di categoria all'art. 45”. Per un importo complessivo di € 975, al cui pagamento chiede sia condannata l'
[...]
. CP_1
In subordine, ne chiede la condanna al pagamento della stessa somma a titolo di indebito arricchimento.
2. Resiste l' eccependo, in primo luogo, l'estinzione del preteso credito CP_2
per sopravvenuta prescrizione quinquennale ed evidenziando, nel merito,
come l'allegato svolgimento delle ulteriori 150 ore di attività psico terapeutica sia rimasto del tutto sprovvisto di prova, non emergente dalle prodotte schede di riepilogo delle prestazioni eseguite nel periodo oggetto di domanda. Schede
che indicherebbero solo le ore di presenza in servizio della ricorrente, ma non il tipo di attività svolta.
Contr Rileva che “l'art. 46 dell' 2015 prevede che Agli psicologi abilitati
all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della
vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo di euro 6,50 per
ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la necessaria dimostrazione e
certificazione risultante dal piano di trattamento”, certificazione mai prodotta in atti dalla ricorrente.
3. Il Tribunale di Cosenza, rigettata l'eccezione di prescrizione, ritiene l'infondatezza della domanda proposta dalla dr.ssa atteso che le Pt_1
schede su cui essa fonda la propria domanda e costituenti l'allegato 5 del ricorso indicherebbero esclusivamente le ore di servizio prestate, ma non varrebbero a documentare anche il dedotto svolgimento delle ulteriori ore di
Contr attività di psicoterapeuta, ai sensi dell'invocato art.43 dell' : “come
correttamente dedotto dalla convenuta , risultano soltanto le ore di Controparte_1 presenza e di assenza della dott.ssa nei poliambulatori in cui svolge la propria Pt_1
attività, ma non vi sono dati che consentano di affermare che la stessa abbia effettuato
attività di psicoterapeuta alla quale si riferisce l'art. 43 dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, o la
più generica attività di psicologa”.
Rigetta, pertanto, il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del grado.
4. Propone appello la dr.ssa la quale lamenta l'erroneità del Pt_1
ragionamento del Tribunale, atteso che nelle schede prodotte, sul lato destro,
vi è il “riepilogo delle prestazioni” e sono indicate le ore di prestazioni rese ai
Contr Contr sensi dell'art.45 del ovvero l'articolo che, nel precedente del 2005,
disciplinava le prestazioni di fisioterapia. Anch'esso prodotto in atti ed espressamente richiamato in ricorso. Disposizione contrattuale poi trasfusa
Contr immutata nell'art.43 dell' del 2015.
Ulteriore conferma di quanto detto emergerebbe dalle buste paga relative alle mensilità in cui le ore di fisioterapia le sono state correttamente remunerate,
nelle quali è riportato un numero di ore, che è esattamente coincidente con quello delle schede di presenza della corrispondente mensilità, anche esse già
allegate al ricorso di primo grado, in cui compare il richiamo alla citata disposizione contrattuale.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con integrale accoglimento del ricorso.
5. Nella resistenza dell'appellata, con decreto del 7\10\2025 l'udienza orale
è stata sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Pervenute le note di trattazione di entrambe le parti, la causa è decisa nel corso dell'odierna camera di consiglio.
6. l'appello merita accoglimento.
7. L'art.45 dell'ACN del 2005 prodotto in atti, norma ripetuta identica nell'art.43 del successivo ACN del 2015, dispone testualmente che “Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale
attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso
aggiuntivo di euro 6, 50 per ogni ora destinata a tale attività, ferma restando la
necessaria dimostrazione e certificazione risultante dal piano di trattamento”. La
difesa della convenuta è riassumibile per intero nell'obiezione che “il
riconoscimento del compenso di pisicoterapeuta necessita che l'attività svolta in tale
qualità sia corredata dalle certificazioni risultanti dal piano di trattamento”. Il
senso della quale, non essendo contestato che quelle ore di psicoterapia siano state svolte, è che la ricorrente, legata da rapporto meramente convenzionale,
le avrebbe dovute necessariamente certificare a mezzo del piano di trattamento.
Il senso del ricorso, tuttavia, è che lo svolgimento delle ore di psicoterapia sia stato certificato al responsabile dell'ambulatorio, il quale poi le avrebbe attestate nelle schede mensili delle prestazioni effettuate che costituiscono l'allegato 3 del ricorso introduttivo. Ed in effetti tali riepiloghi mensili sono divisi in due parti, quella centrale, “riservata al poliambulatorio”, indica le presenze, le assenze e le ore di ambulatorio svolte e quella collocata sulla parte destra, “riservata all'ufficio di controllo”, contiene il “riepilogo delle prestazioni”
rese, distinte fra prestazioni “art.32” e prestazioni “art.45”. Non potendosi
Contr dubitare che il secondo riferimento sia all'art.45 dell' del 2005 (le schede comprensibilmente non essendo state aggiornate sul punto) per la semplice ragione che le ore ex art.45 (o 43) remunerate nel periodo giugno 2017-
dicembre 2018, risultanti dalle buste paga, corrispondono esattamente a quelle che nelle predette schede sono attestate ex art.45.
A fronte di tale prova documentale, la difesa della resistente non può certo attestarsi nel mero richiamo della norma contrattuale, ma avrebbe dovuto consistere nell'espressa deduzione che il responsabile del poliambulatorio avrebbe falsamente attestato le ore di psicoterapia svolte dalla dr.ssa Pt_1 nel periodo oggetto di domanda. In mancanza, dovendosi ritenere che tali attestazioni confermino la dedotta prestazione.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 1\1\2024, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna l' appellata al pagamento di €. 975, oltre interessi e CP_1
rivalutazione come per legge;
2) Condanna l' appellata al pagamento delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 500, oltre accessori di legge, per il primo grado ed in € 550, oltre accessori di legge, per il presente grado.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni