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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario RI PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 dicembre 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2029/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per mandato ex art. 83 c.p.c. da Parte_1 considerarsi steso in calce al ricorso dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in Torremaggiore (FG) è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza dei relativi requisiti sanitari;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento dello Parte_1 status di invalido civile al fine di ottenere la pensione ex art. 12 L.
118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2019); - condannare
l - in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex D.L. 78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n. 18 in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso dichiaratosi antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e concludeva: “• respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta da parte ricorrente per carenza dei requisiti sanitari
e/o contributivi;
• condannare parte ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, alla rifusione delle spese di lite in favore dell in CP_1 presenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.,;”
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 67° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, aveva riscontrato in capo al ricorrente le seguenti infermità:1) Radicolopatia motoria arto superiore destro senza segni di denervazione con minimo impatto funzionale (cod. 7208, val. 30%); 2) Radicolopatia dorso-lombare da minime protrusioni discali multiple con moderato impatto funzionale sulla mobilità del rachide (cod. 7010, val. 40%); 3) RO moderata sinistra (cod. 7218, val. 35%); 4) Protesi di ginocchio sinistro, ed aveva concluso per la sussistenza di uno stato invalidante pari all'80%
(cod. 7221, val. 30%). (cfr. atti del procedimento n. 5390/2021 R.G.L.
Tribunale di Foggia). Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, censurava l'elaborato peritale allegando la erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal CTU sulla base del rilievo che trattandosi di patologie che interessavano lo stesso apparato, nello specifico osteo- articolare, avrebbe dovuto applicarsi il calcolo Salomonico in luogo del calcolo riduzionistico utilizzato da esso consulente, ciò che avrebbe comportato il raggiungimento della soglia invalidante del 100%.
Il magistrato all'epoca tabellarmente competente, sulla scorta delle contestazioni sollevate dalla parte ha ritenuto di disporre, dapprima la richiesta di chiarimenti al CTU e poi, la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro ctu nella persona del dott. Per_3
.
[...]
All'esito dell'esame della ricorrente e alla luce della documentazione versata in atti il CTU ha accertato che esso ricorrente è affetto da: affetta da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in compenso emodinamico a riposo. Cuore iperdinamico. AS ZI YH (New
York Heart Association) compresa fra 1 e 2 (con invalidità dal 31% al
50%). Obesità moderata con complicanze artrosiche (con invalidità del
30%). . Broncopatia cronica da abuso tabagico (invalidità CP_3 dell'11%). Poliartrosi e spondilodiscoartrosi. Radicolopatia motoria arto superiore destro con modesto impatto funzionale(cod.7208 invalidità 30%).
Radicolopatia dorso-lombare con moderato impatto funzionale (cod.7010 ed inv.40%). RO (presenza di protesi) ginocchio destro (cod 7221, inv.30%). RO ginocchio sinistro modesta (cod.7218 inv.35%).
Osteoporosi. Allergia ai FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) con inv. del 10%.”
Il CTU ha concluso per la sussistenza, in capo al ricorrente, di uno stato invalidante nella misura del 100% avendo accertato che lo stesso è affetto da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in compenso emodinamico a riposo. Cuore iperdinamico. AS ZI YH (New
York Heart Association) compresa fra 1 e 2 (con invalidità dal 31% al
50%). Obesità moderata con complicanze artrosiche (con invalidità del
30%). . Broncopatia cronica da abuso tabagico (invalidità CP_3 dell'11%). Poliartrosi e spondilodiscoartrosi. Radicolopatia motoria arto superiore destro con modesto impatto funzionale(cod.7208 invalidità 30%).
Radicolopatia dorso-lombare con moderato impatto funzionale (cod.7010 ed inv.40%). RO (presenza di protesi) ginocchio destro (cod 7221, inv.30%). RO ginocchio sinistro modesta (cod.7218 inv.35%). Osteoporosi. Allergia ai FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) con inv. del 10%.”
Ha precisato il CTU di aver riscontrato, rispetto all'esame compiuto in fase di ATP,: “un complesso di patologie cardio-vascolari e respiratorie, dapprima non riscontrate o poco appariscenti e/o scarsamente valutate, comunque non documentate che incidono in misura marcata sulla validità complessiva del soggetto.”
Ha specificato che detto quadro invalidante in misura percentuale del 100% (ottenuta applicando i criteri di cui al DM 5 febbraio 1992) è stato possibile riscontrarlo solo in fase di operazioni peritali e ne ha retrodatato la sussistenza a gennaio 2024 valutando che non sarebbe stato possibile andare più indietro nel tempo difettando il rigore scientifico dell'accertamento e certificazioni: “mancano elementi di certezza e di logica connessione fra le patologie accertate, i tempi di maturazione e la ipofunzione invalidante.”
Parte ricorrente ha comunque contestato le risultanze peritali in punto di decorrenza riproponendo tuttavia le censure mosse al primo elaborato peritale ritenendo che, di per sé, come già dedotto in ricorso, le sole menomazioni all'apparato osteo-articolare, consentissero di raggiugere la percentuale invalidante del 100% applicando il calcolo salomonico ovvero le media aritmetica tra la somma delle singole invalidità e il risultato dell'applicazione della formula riduzionistica.
Applicabile, nella specie, la tabella di cui al DM del 5 febbraio
1992, in forza della delega di cui all'art. 2 del d.lgs. n. n. 509 del
1988 e dell'art. 3, comma 3, legge n. 407 del 1990, l'art. 4 del d.lgs.
n.509 cit. dispone che: “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'art. 2 comma 1.”
Tanto precisato deve rilevarsi che la valutazione non può in ogni caso prescindere dal disposto innanzi citato dovendosi sempre considerare la misura in cui il danno globale incide realmente sulla validità complessiva del soggetto
Al riguardo, il CTU nominato nella presente fase, proprio sulla scorta del predetto principio, sebbene in maniera sintetica, ha ben evidenziato che nella prima fase erano state valutate le sole patologie artrosiche e osteo-articolare e che anche a suo parere non comportavano una invalidità nella misura del 100%.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Il CTU riferisce al riguardo di: “una moderata-severa patologia osteo-articolare, diffusa, interessante la colonna vertebrale in toto, le articolazioni delle ginocchia e delle spalle. Ciò determina una esposizione concreta ai rischi di determinare ricorrenze dolorose ed ipofunzionali su vecchi problemi nonché lo sviluppo di nuove patologie osteo-articolari a carico di altri distretti funzionali.”
Nella diagnosi riporta infatti, espressamente, che la
Radicolopatia motoria arto superiore destro presenta un modesto impatto funzionale mentre la Radicolopatia dorso-lombare presenta un moderato impatto funzionale.
Le doglianze non sono pertanto, tali da inficiare le conclusioni raggiunte dal CTU in ordine alla reale incidenza delle patologie artrosiche e osteo-articolare non potendosi fondare l'accertamento sul mero calcolo delle percentuali invalidanti verosimilmente applicabili al caso in esame come richiesto da esso ricorrente.
Quanto alla decorrenza parte ricorrente si limita ad allegare che:
“tutte le patologie osteo-articolari sono risalenti all'epoca della domanda amministrativa del 21.11.2019, come provato dalla documentazione medica in atti (tutta antecedente a tale data).”
Anche detta contestazione non coglie nel segno essendo formulata in via del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento ai dati, tra quelli evincibili nelle certificazioni agli atti, che attesterebbero in concreto l'insorgenza delle patologie da data anteriore a quella individuata dal CTU.
Sarebbe stato preciso onere della parte indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte avrebbe dovuto atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata e le ragioni per le quali detta maggiore gravità sussistesse già al momento della proposizione della domanda amministrativa
Diversamente, le osservazioni di parte ricorrente evidenziano la non condivisione delle conclusioni rese dal CTU senza nulla aggiungere al quadro clinico già valutato e senza rifarsi ad acquisizioni scientifiche tali da far emergere un chiaro errore di valutazione nell'operato del consulente.
In forza di tali considerazioni, non vi sono sufficienti elementi per dubitare della correttezza della valutazione medico legale compiuta dal CTU, onde le relative conclusioni vanno poste a sostegno della presente pronuncia di reiezione della domanda.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del
100% a far data da gennaio 2024.
Fermo quanto innanzi accertato, deve porsi in rilievo che, di fatto, pur nella sussistenza dei requisiti sanitari alla data di gennaio 2024, non sarà comunque possibile per la parte accedere alla prestazione sottesa all'accertamento richiesto in difetto del requisito anagrafico.
Si rileva infatti, dagli atti che la parte in data 16.07.2021 ha raggiunto il 67° anno di età superando quindi il limite previsto dalla normativa per usufruire della prestazione.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% - compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI PO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario RI PO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16 dicembre 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 2029/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per mandato ex art. 83 c.p.c. da Parte_1 considerarsi steso in calce al ricorso dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso presso lo studio del quale in Torremaggiore (FG) è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza dei relativi requisiti sanitari;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento dello Parte_1 status di invalido civile al fine di ottenere la pensione ex art. 12 L.
118/71, avendone i requisiti richiesti dalla norma e ciò sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21.11.2019); - condannare
l - in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex D.L. 78/2009 presso la sede territorialmente competente in Foggia alla Via della Repubblica n. 18 in persona del Direttore in carica, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso dichiaratosi antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e concludeva: “• respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda proposta da parte ricorrente per carenza dei requisiti sanitari
e/o contributivi;
• condannare parte ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, alla rifusione delle spese di lite in favore dell in CP_1 presenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.,;”
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle indagini peritali, all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 67° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, aveva riscontrato in capo al ricorrente le seguenti infermità:1) Radicolopatia motoria arto superiore destro senza segni di denervazione con minimo impatto funzionale (cod. 7208, val. 30%); 2) Radicolopatia dorso-lombare da minime protrusioni discali multiple con moderato impatto funzionale sulla mobilità del rachide (cod. 7010, val. 40%); 3) RO moderata sinistra (cod. 7218, val. 35%); 4) Protesi di ginocchio sinistro, ed aveva concluso per la sussistenza di uno stato invalidante pari all'80%
(cod. 7221, val. 30%). (cfr. atti del procedimento n. 5390/2021 R.G.L.
Tribunale di Foggia). Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, censurava l'elaborato peritale allegando la erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal CTU sulla base del rilievo che trattandosi di patologie che interessavano lo stesso apparato, nello specifico osteo- articolare, avrebbe dovuto applicarsi il calcolo Salomonico in luogo del calcolo riduzionistico utilizzato da esso consulente, ciò che avrebbe comportato il raggiungimento della soglia invalidante del 100%.
Il magistrato all'epoca tabellarmente competente, sulla scorta delle contestazioni sollevate dalla parte ha ritenuto di disporre, dapprima la richiesta di chiarimenti al CTU e poi, la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro ctu nella persona del dott. Per_3
.
[...]
All'esito dell'esame della ricorrente e alla luce della documentazione versata in atti il CTU ha accertato che esso ricorrente è affetto da: affetta da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in compenso emodinamico a riposo. Cuore iperdinamico. AS ZI YH (New
York Heart Association) compresa fra 1 e 2 (con invalidità dal 31% al
50%). Obesità moderata con complicanze artrosiche (con invalidità del
30%). . Broncopatia cronica da abuso tabagico (invalidità CP_3 dell'11%). Poliartrosi e spondilodiscoartrosi. Radicolopatia motoria arto superiore destro con modesto impatto funzionale(cod.7208 invalidità 30%).
Radicolopatia dorso-lombare con moderato impatto funzionale (cod.7010 ed inv.40%). RO (presenza di protesi) ginocchio destro (cod 7221, inv.30%). RO ginocchio sinistro modesta (cod.7218 inv.35%).
Osteoporosi. Allergia ai FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) con inv. del 10%.”
Il CTU ha concluso per la sussistenza, in capo al ricorrente, di uno stato invalidante nella misura del 100% avendo accertato che lo stesso è affetto da: “Cardiopatia sclero-ipertensiva in compenso emodinamico a riposo. Cuore iperdinamico. AS ZI YH (New
York Heart Association) compresa fra 1 e 2 (con invalidità dal 31% al
50%). Obesità moderata con complicanze artrosiche (con invalidità del
30%). . Broncopatia cronica da abuso tabagico (invalidità CP_3 dell'11%). Poliartrosi e spondilodiscoartrosi. Radicolopatia motoria arto superiore destro con modesto impatto funzionale(cod.7208 invalidità 30%).
Radicolopatia dorso-lombare con moderato impatto funzionale (cod.7010 ed inv.40%). RO (presenza di protesi) ginocchio destro (cod 7221, inv.30%). RO ginocchio sinistro modesta (cod.7218 inv.35%). Osteoporosi. Allergia ai FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) con inv. del 10%.”
Ha precisato il CTU di aver riscontrato, rispetto all'esame compiuto in fase di ATP,: “un complesso di patologie cardio-vascolari e respiratorie, dapprima non riscontrate o poco appariscenti e/o scarsamente valutate, comunque non documentate che incidono in misura marcata sulla validità complessiva del soggetto.”
Ha specificato che detto quadro invalidante in misura percentuale del 100% (ottenuta applicando i criteri di cui al DM 5 febbraio 1992) è stato possibile riscontrarlo solo in fase di operazioni peritali e ne ha retrodatato la sussistenza a gennaio 2024 valutando che non sarebbe stato possibile andare più indietro nel tempo difettando il rigore scientifico dell'accertamento e certificazioni: “mancano elementi di certezza e di logica connessione fra le patologie accertate, i tempi di maturazione e la ipofunzione invalidante.”
Parte ricorrente ha comunque contestato le risultanze peritali in punto di decorrenza riproponendo tuttavia le censure mosse al primo elaborato peritale ritenendo che, di per sé, come già dedotto in ricorso, le sole menomazioni all'apparato osteo-articolare, consentissero di raggiugere la percentuale invalidante del 100% applicando il calcolo salomonico ovvero le media aritmetica tra la somma delle singole invalidità e il risultato dell'applicazione della formula riduzionistica.
Applicabile, nella specie, la tabella di cui al DM del 5 febbraio
1992, in forza della delega di cui all'art. 2 del d.lgs. n. n. 509 del
1988 e dell'art. 3, comma 3, legge n. 407 del 1990, l'art. 4 del d.lgs.
n.509 cit. dispone che: “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'art. 2 comma 1.”
Tanto precisato deve rilevarsi che la valutazione non può in ogni caso prescindere dal disposto innanzi citato dovendosi sempre considerare la misura in cui il danno globale incide realmente sulla validità complessiva del soggetto
Al riguardo, il CTU nominato nella presente fase, proprio sulla scorta del predetto principio, sebbene in maniera sintetica, ha ben evidenziato che nella prima fase erano state valutate le sole patologie artrosiche e osteo-articolare e che anche a suo parere non comportavano una invalidità nella misura del 100%.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Il CTU riferisce al riguardo di: “una moderata-severa patologia osteo-articolare, diffusa, interessante la colonna vertebrale in toto, le articolazioni delle ginocchia e delle spalle. Ciò determina una esposizione concreta ai rischi di determinare ricorrenze dolorose ed ipofunzionali su vecchi problemi nonché lo sviluppo di nuove patologie osteo-articolari a carico di altri distretti funzionali.”
Nella diagnosi riporta infatti, espressamente, che la
Radicolopatia motoria arto superiore destro presenta un modesto impatto funzionale mentre la Radicolopatia dorso-lombare presenta un moderato impatto funzionale.
Le doglianze non sono pertanto, tali da inficiare le conclusioni raggiunte dal CTU in ordine alla reale incidenza delle patologie artrosiche e osteo-articolare non potendosi fondare l'accertamento sul mero calcolo delle percentuali invalidanti verosimilmente applicabili al caso in esame come richiesto da esso ricorrente.
Quanto alla decorrenza parte ricorrente si limita ad allegare che:
“tutte le patologie osteo-articolari sono risalenti all'epoca della domanda amministrativa del 21.11.2019, come provato dalla documentazione medica in atti (tutta antecedente a tale data).”
Anche detta contestazione non coglie nel segno essendo formulata in via del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento ai dati, tra quelli evincibili nelle certificazioni agli atti, che attesterebbero in concreto l'insorgenza delle patologie da data anteriore a quella individuata dal CTU.
Sarebbe stato preciso onere della parte indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte avrebbe dovuto atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata e le ragioni per le quali detta maggiore gravità sussistesse già al momento della proposizione della domanda amministrativa
Diversamente, le osservazioni di parte ricorrente evidenziano la non condivisione delle conclusioni rese dal CTU senza nulla aggiungere al quadro clinico già valutato e senza rifarsi ad acquisizioni scientifiche tali da far emergere un chiaro errore di valutazione nell'operato del consulente.
In forza di tali considerazioni, non vi sono sufficienti elementi per dubitare della correttezza della valutazione medico legale compiuta dal CTU, onde le relative conclusioni vanno poste a sostegno della presente pronuncia di reiezione della domanda.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una riduzione della capacità lavorativa nella misura del
100% a far data da gennaio 2024.
Fermo quanto innanzi accertato, deve porsi in rilievo che, di fatto, pur nella sussistenza dei requisiti sanitari alla data di gennaio 2024, non sarà comunque possibile per la parte accedere alla prestazione sottesa all'accertamento richiesto in difetto del requisito anagrafico.
Si rileva infatti, dagli atti che la parte in data 16.07.2021 ha raggiunto il 67° anno di età superando quindi il limite previsto dalla normativa per usufruire della prestazione.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti ricorrendo un'ipotesi di soccombenza reciproca atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% - compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI PO