Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.