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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2789/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7866/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173167118000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2926/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso cartella di pagamento 07120240173167118000, con cui è stato richiesto il pagamento dell'IVA per l'anno 2021.
Si è costituito l'Ente impositore, che ha così scritto: “esaminate partitamente le doglianze sopra riferite, lo scrivente Ufficio ha riscontrato tramite le banche dati a propria disposizione, che effettivamente, in sede di compilazione della dichiarazione iva relativa all'anno 2021, l'importo di € 90.953,00 era stato erroneamente riportato nel rigo VL 20 anziché nel rigo VL 22. Tale svista ha determinato, in sede di controllo automatizzato, la liquidazione di una maggiore iva a debito1 e, conseguentemente, la notifica, nel rispetto dei termini decadenziali sanciti dall'art. 25 del DPR n. 602/73 (a tenor del quale la cartella, elevata a seguito di controllo ex art. 36 bis, va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) della cartella oggi avversata. Solo con la presentazione della dichiarazione integrativa, avvenuta – si badi bene - successivamente alla notifica della “comunicazione di irregolarità” e su sollecito della stessa Amministrazione (si allega a tal fine esito Civis), è stato possibile procedere ad una nuova liquidazione (in anticipo rispetto ai tempi canonici) e, quindi, all'annullamento del debito erroneamente insorto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha quindi evidenziato che è cessata la materia del contendere, e ha prodotto provvedimento di sgravio, per cui, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del ricorrente, va emessa una pronuncia in tal senso.
Anche all'odierna udienza le parti costituite hanno dedotto la cessazione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, stante l'iniziativa posta in essere dall'Ente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7866/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240173167118000 IVA-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2926/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso cartella di pagamento 07120240173167118000, con cui è stato richiesto il pagamento dell'IVA per l'anno 2021.
Si è costituito l'Ente impositore, che ha così scritto: “esaminate partitamente le doglianze sopra riferite, lo scrivente Ufficio ha riscontrato tramite le banche dati a propria disposizione, che effettivamente, in sede di compilazione della dichiarazione iva relativa all'anno 2021, l'importo di € 90.953,00 era stato erroneamente riportato nel rigo VL 20 anziché nel rigo VL 22. Tale svista ha determinato, in sede di controllo automatizzato, la liquidazione di una maggiore iva a debito1 e, conseguentemente, la notifica, nel rispetto dei termini decadenziali sanciti dall'art. 25 del DPR n. 602/73 (a tenor del quale la cartella, elevata a seguito di controllo ex art. 36 bis, va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) della cartella oggi avversata. Solo con la presentazione della dichiarazione integrativa, avvenuta – si badi bene - successivamente alla notifica della “comunicazione di irregolarità” e su sollecito della stessa Amministrazione (si allega a tal fine esito Civis), è stato possibile procedere ad una nuova liquidazione (in anticipo rispetto ai tempi canonici) e, quindi, all'annullamento del debito erroneamente insorto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha quindi evidenziato che è cessata la materia del contendere, e ha prodotto provvedimento di sgravio, per cui, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del ricorrente, va emessa una pronuncia in tal senso.
Anche all'odierna udienza le parti costituite hanno dedotto la cessazione.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, stante l'iniziativa posta in essere dall'Ente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.