CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE ZO, AT
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3174/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 246/242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 100772025000074020000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6309/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...]
, residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott. ssa Difensore_1, dottore commercialista, con studio in Napoli, Indirizzo_2 , ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 10077202500007402000, notificatogli in data 24 aprile 2025,
e il relativo avviso di accertamento n. TF906M401524/2024, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno per il periodo d'imposta 2018, concernente l'IRPEF e le relative addizionali, per un importo complessivo di € 19.541,87, affidati all'Agenzia delle Entrate – SS per la riscossione. Il ricorrente, ha dedotto la nullità dell'avviso di presa in carico e del relativo avviso di accertamento presupposto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto impositivo originario e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo in seguito alla notifica dell'atto di presa in carico, avvenuta il 24 aprile 2025. Ha pertanto sostenuto che tale atto, costituendo il primo provvedimento conosciuto, dovesse essere considerato impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto idoneo a incidere direttamente nella propria sfera giuridica. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, derivante dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva. Si è costituita nei termini l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, con atto di controdeduzioni depositato in data 17 luglio 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di oggetto impugnabile, in quanto l'avviso di presa in carico non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e, pertanto, non
è autonomamente contestabile. Nel merito, l'Ufficio ha dedotto l'infondatezza delle doglianze, precisando che l'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024 era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
27 novembre 2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Salerno e invio di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. n. 15166853279-0, restituita per compiuta giacenza, come da documentazione e attestazioni di conformità depositate agli atti. Con memoria illustrativa depositata il 21 luglio 2025, l'Ufficio ha ulteriormente chiarito che la notifica dell'avviso di accertamento era stata preceduta dalla regolare notifica dello schema d'atto, confermando la correttezza dell'intero procedimento notificatorio e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, del ricorso. L'Agenzia delle
Entrate – SS, invece, pur regolarmente destinataria della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio né ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, dichiara il ricorso inammissibile. La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta in data 19 maggio 2025, dell'avviso di presa in carico n. 10077202500007402000, notificato al ricorrente il 24 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – SS ha comunicato l'affidamento per la riscossione coattiva delle somme derivanti dall'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Il ricorrente, ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo che l'avviso di presa in carico costituirebbe il primo atto idoneo a portare a conoscenza la pretesa tributaria e, pertanto, sarebbe autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992. La tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria risulta che l'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024 è stato regolarmente notificato in data 27 novembre 2024 mediante la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale
e successiva spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza. Le attestazioni di conformità digitale depositate ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 comprovano la rituale conclusione del procedimento notificatorio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona alla data di compiuta giacenza della raccomandata informativa, a prescindere dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, purché risultino osservate tutte le formalità prescritte (ex multis, Cass. civ., sez. V). Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi validamente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Quanto all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, la Suprema Corte ha chiarito che tale atto non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non è autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto meramente interno e ricognitivo, privo di contenuto provvedimentale e non idoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente (Cass. civ., sez. V, ord. n. 21254 del 19 luglio 2023). L'elenco degli atti impugnabili, sebbene non tassativo, riguarda esclusivamente quelli aventi natura lesiva e idonei a manifestare una nuova e autonoma pretesa tributaria, caratteri che difettano nell'avviso di presa in carico.
Nel caso di specie, venendo meno la dedotta mancata notifica dell'atto presupposto, difetta il presupposto stesso dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, oltre che infondato nel merito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992, e vengono poste a carico del ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riunitasi in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso, condanna ricorrente ad E 1000,00 per spese di lite
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
TE ZO, AT
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3174/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno - Via San Leonardo 246/242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 100772025000074020000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6309/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2025, il sig. Ricorrente_1, nato a [...]
, residente in [...], Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott. ssa Difensore_1, dottore commercialista, con studio in Napoli, Indirizzo_2 , ha proposto ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 10077202500007402000, notificatogli in data 24 aprile 2025,
e il relativo avviso di accertamento n. TF906M401524/2024, emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Salerno per il periodo d'imposta 2018, concernente l'IRPEF e le relative addizionali, per un importo complessivo di € 19.541,87, affidati all'Agenzia delle Entrate – SS per la riscossione. Il ricorrente, ha dedotto la nullità dell'avviso di presa in carico e del relativo avviso di accertamento presupposto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto impositivo originario e di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo in seguito alla notifica dell'atto di presa in carico, avvenuta il 24 aprile 2025. Ha pertanto sostenuto che tale atto, costituendo il primo provvedimento conosciuto, dovesse essere considerato impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto idoneo a incidere direttamente nella propria sfera giuridica. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, derivante dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva. Si è costituita nei termini l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, con atto di controdeduzioni depositato in data 17 luglio 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di oggetto impugnabile, in quanto l'avviso di presa in carico non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e, pertanto, non
è autonomamente contestabile. Nel merito, l'Ufficio ha dedotto l'infondatezza delle doglianze, precisando che l'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024 era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
27 novembre 2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Salerno e invio di comunicazione a mezzo raccomandata A.R. n. 15166853279-0, restituita per compiuta giacenza, come da documentazione e attestazioni di conformità depositate agli atti. Con memoria illustrativa depositata il 21 luglio 2025, l'Ufficio ha ulteriormente chiarito che la notifica dell'avviso di accertamento era stata preceduta dalla regolare notifica dello schema d'atto, confermando la correttezza dell'intero procedimento notificatorio e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, del ricorso. L'Agenzia delle
Entrate – SS, invece, pur regolarmente destinataria della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio né ha depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, dichiara il ricorso inammissibile. La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta in data 19 maggio 2025, dell'avviso di presa in carico n. 10077202500007402000, notificato al ricorrente il 24 aprile 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – SS ha comunicato l'affidamento per la riscossione coattiva delle somme derivanti dall'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Il ricorrente, ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto, sostenendo che l'avviso di presa in carico costituirebbe il primo atto idoneo a portare a conoscenza la pretesa tributaria e, pertanto, sarebbe autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del
D.Lgs. n. 546/1992. La tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione finanziaria risulta che l'avviso di accertamento n. TF906M401524/2024 è stato regolarmente notificato in data 27 novembre 2024 mediante la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale
e successiva spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza. Le attestazioni di conformità digitale depositate ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 comprovano la rituale conclusione del procedimento notificatorio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona alla data di compiuta giacenza della raccomandata informativa, a prescindere dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, purché risultino osservate tutte le formalità prescritte (ex multis, Cass. civ., sez. V). Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi validamente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. Quanto all'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, la Suprema Corte ha chiarito che tale atto non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non è autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto meramente interno e ricognitivo, privo di contenuto provvedimentale e non idoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica del contribuente (Cass. civ., sez. V, ord. n. 21254 del 19 luglio 2023). L'elenco degli atti impugnabili, sebbene non tassativo, riguarda esclusivamente quelli aventi natura lesiva e idonei a manifestare una nuova e autonoma pretesa tributaria, caratteri che difettano nell'avviso di presa in carico.
Nel caso di specie, venendo meno la dedotta mancata notifica dell'atto presupposto, difetta il presupposto stesso dell'impugnabilità dell'avviso di presa in carico. Il ricorso risulta pertanto inammissibile, oltre che infondato nel merito. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
546/1992, e vengono poste a carico del ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, riunitasi in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso, condanna ricorrente ad E 1000,00 per spese di lite