CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2024, n. 17869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17869 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO UN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'Avvocato Desolina Farris, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 17869 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 04/04/2024 quanto ritenuto partecipe di associazione criminosa di stampo mafioso (c.d. 'ndrina di Paravati). 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, assumendo che la partecipazione all'associazione veniva desunta dal mero fatto che il ricorrente fosse stato già condannato in via definitiva ex art. 416- bis cod. pen., in quanto ritenuto partecipe di una diversa associazione (operante in Cabiate e collegata alla cosca dei Mancuso), senza che fosse emerso alcun positivo elemento per affermare l'adesione alla 'ndrina di Paravati. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale aveva ritenuto che la locale di Cabiate fosse collegata a quella calabrese, senza neppure considerare che quest'ultima era diretta da un soggetto - HE TI - in alcun modo coinvolto nel procedimento concernente l'associazione lombarda. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dall'indagato e delle allegazioni documentali, sulla base delle quali doveva escludersi che CO OC fosse il gestore delle società del ricorrente, posto che i rapporti di credito evidenziati nell'ordinanza trovavano giustificazione in pregresse forniture di merce. 2.3. Con il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione secondo cui TO avrebbe ricevuto assistenza, anche economica, dalla 'ndrina di Paravati e, al contempo, avrebbe continuato a gestire le sue attività economiche per il tramite di OC. Si tratterebbe di affermazioni non fondate su elementi idonei a supportare la gravità indiziaria, non essendo affatto emerso il versamento continuativo di somme necessarie al sostentamento di TO, tanto meno sarebbero state individuate le attività economiche riconducibili al ricorrente e gestite da OC. Più in generale, inoltre, non erano stati acquisiti elementi specifici e concreti per supportare la tesi della perdurante partecipazione all'attività associativa, nonostante l'ininterrotta detenzione cui TO era sottoposto nel periodo di riferimento esaminato nell'ordinanza cautelare. Sottolinea il ricorrente come l'elemento indiziario dal quale era stato dedotto che l'associazione contribuisse alle esigenze di TO era frutto di un palese travisamento della prova, costituita dall'intercettazione della conversazione intercorsa tra CC, TI, LL e TO AN (prog. 4139 RIT 231/18). Dal tenore testuale del colloquio, risulta che AN TO - fratello del 2 ricorrente - discute dell'imminente celebrazione di un processo, senza che emerga, tuttavia, l'effettiva disponibilità degli associati di fornire un contributo in denaro. 2.4. Con il quinto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione del fattore temporale, ritenendo che - in assenza di ulteriori elementi comprovanti l'attualità della partecipazione - si sarebbe dovuto dare rilievo al cosiddetto "tempo silente". 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale del riesame ha desunto la gravità indiziaria sulla base di elementi meramente dedotti ma, in concreto, non adeguatamente vagliati alla luce delle contestazioni difensive. In primo luogo, si sottolinea come il ricorrente venga descritto quale soggetto stabilmente inserito nelle dinamiche associative di 'ndrangheta, valorizzando il fatto che questi sia stato già condannato, in via definitiva, per la partecipazione alla "locale di 'ndragheta" operante in Cabiate e Mariano Comese, con condotta perdurante fino all'aprile del 2016. Tale dato, in sé non contestabile, è stato ritenuto dimostrativo della partecipazione alla 'ndrina di Paravati, sulla base dell'assunto secondo cui il personaggio di spicco dell'associazione, nel cui territorio opera la suddetta 'ndrina, sarebbe HE TI. Invero, la motivazione non specifica se e in quale misura la locale operante nel nord Italia sia effettivamente una propaggine dell'associazione calabrese, tanto meno viene concretamente descritto il ruolo che TI dovrebbe avere in tali associazioni. Tanto meno si chiarisce la ragione per cui il ricorrente, per il solo fatto di aver fatto parte della locale lombarda, dovrebbe ritenersi appartenente anche alla ‘ndrina di Paravati, in assenza di elementi ulteriori dai quali desumere l'effettivo mantenimento di legami e rapporti con gli associati calabresi. 2.1. Quest'ultima lacuna non è integrata neppure sulla base dell'intercettazioni - il cui contenuto è riportato nell'ordinanza (si veda p.3) - nella quale un gruppo di associati, discorrendo dell'assistenza legale da fornire a NT Stagno e, in tale contesto, farebbero riferimento anche al rancore che i familiari di 3 TO serberebbero nei confronti di HE TI, ritenuto responsabile di condotte delittuose erroneamente imputate al ricorrente. Il Tribunale, sulla base della sintesi dell'intercettazione, deduce che la cosca era interessata a sostenere economicamente e legalmente il TO, condotta che sarebbe indice ulteriore di appartenenza all'associazione. Invero, la conversazione richiamata sembrerebbe far riferimento non già all'assistenza da prestare in favore di TO, bensì di NT IO, sicchè non emerge - quanto meno con il grado di certezza richiesto per fondarvi la gravità indiziaria - che tra gli associati e TO sussistano vincoli di solidarietà tipici degli appartenenti al medesimo sodalizio. Anche su tale aspetto, pertanto, l'ordinanza risulta carente di giustificazione a fronte delle deduzioni difensive, non offrendo affatto una motivazione logica e immune da censure, tale da consentire di dedurre un elemento a sostegno dell'appartenenza all'associazione del ricorrente. Peraltro, deve sottolinearsi come la verifica richiesta al Tribunale doveva essere svolta in modo ancor più puntuale, ove si consideri la complessiva labilità del quadro indiziario. 2.2. Le medesime carenze emergono anche in relazione all'ulteriore elemento indiziario valorizzato dal Tribunale, consistente nella presunta gestione di attività imprenditoriali, nell'interesse di TO, da parte di CO OC. Anche in questo caso, infatti, viene riportata una isolata intercettazione telefonica, intercorsa tra OC e la figlia, dalla quale si dovrebbe desumere che OC era una sorta di prestanome di TO, del quale gestiva gli affari - in concreto non meglio individuati - fin tanto che questi era detenuto. Premesso che la valutazione nel merito e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione sottratta al giudizio di legittimità, il dato che rileva in questa sede è la sostanziale carenza di collegamento tra l'intercettazione valorizzata e la ritenuta perdurante partecipazione di TO all'associazione per delinquere. Posto che, in astratto e salva la doverosa verifica nel merito della tesi alternativa prospettata dalla difesa, il colloquio valorizzato dal Tribunale del riesame potrebbe essere dimostrativo dell'esistenza di un'attività gestoria svolta da OC per conto di TO, il dato mancante e che inficia la logicità della motivazione attiene al nesso esistente tra la presunta interposizione fittizia e la perdurante adesione al sodalizio. Si tratta di un aspetto che non viene in alcun modo illustrato, né può ritenersi che la gestione di pregressi patrimoni illecitamente accumulati sia di per sé indice sintomatico della perdurante partecipazione all'associazione ex art. 416-bis cod. pen. 4 3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il Tribunale dovrà, confrontandosi specificamente con i temi proposti dalla difesa, risolvere le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp.att., cod. proc. pen. Così deciso il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria dell'Avvocato Desolina Farris, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in Penale Sent. Sez. 6 Num. 17869 Anno 2024 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 04/04/2024 quanto ritenuto partecipe di associazione criminosa di stampo mafioso (c.d. 'ndrina di Paravati). 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, assumendo che la partecipazione all'associazione veniva desunta dal mero fatto che il ricorrente fosse stato già condannato in via definitiva ex art. 416- bis cod. pen., in quanto ritenuto partecipe di una diversa associazione (operante in Cabiate e collegata alla cosca dei Mancuso), senza che fosse emerso alcun positivo elemento per affermare l'adesione alla 'ndrina di Paravati. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale aveva ritenuto che la locale di Cabiate fosse collegata a quella calabrese, senza neppure considerare che quest'ultima era diretta da un soggetto - HE TI - in alcun modo coinvolto nel procedimento concernente l'associazione lombarda. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dall'indagato e delle allegazioni documentali, sulla base delle quali doveva escludersi che CO OC fosse il gestore delle società del ricorrente, posto che i rapporti di credito evidenziati nell'ordinanza trovavano giustificazione in pregresse forniture di merce. 2.3. Con il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione secondo cui TO avrebbe ricevuto assistenza, anche economica, dalla 'ndrina di Paravati e, al contempo, avrebbe continuato a gestire le sue attività economiche per il tramite di OC. Si tratterebbe di affermazioni non fondate su elementi idonei a supportare la gravità indiziaria, non essendo affatto emerso il versamento continuativo di somme necessarie al sostentamento di TO, tanto meno sarebbero state individuate le attività economiche riconducibili al ricorrente e gestite da OC. Più in generale, inoltre, non erano stati acquisiti elementi specifici e concreti per supportare la tesi della perdurante partecipazione all'attività associativa, nonostante l'ininterrotta detenzione cui TO era sottoposto nel periodo di riferimento esaminato nell'ordinanza cautelare. Sottolinea il ricorrente come l'elemento indiziario dal quale era stato dedotto che l'associazione contribuisse alle esigenze di TO era frutto di un palese travisamento della prova, costituita dall'intercettazione della conversazione intercorsa tra CC, TI, LL e TO AN (prog. 4139 RIT 231/18). Dal tenore testuale del colloquio, risulta che AN TO - fratello del 2 ricorrente - discute dell'imminente celebrazione di un processo, senza che emerga, tuttavia, l'effettiva disponibilità degli associati di fornire un contributo in denaro. 2.4. Con il quinto motivo, infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione del fattore temporale, ritenendo che - in assenza di ulteriori elementi comprovanti l'attualità della partecipazione - si sarebbe dovuto dare rilievo al cosiddetto "tempo silente". 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale del riesame ha desunto la gravità indiziaria sulla base di elementi meramente dedotti ma, in concreto, non adeguatamente vagliati alla luce delle contestazioni difensive. In primo luogo, si sottolinea come il ricorrente venga descritto quale soggetto stabilmente inserito nelle dinamiche associative di 'ndrangheta, valorizzando il fatto che questi sia stato già condannato, in via definitiva, per la partecipazione alla "locale di 'ndragheta" operante in Cabiate e Mariano Comese, con condotta perdurante fino all'aprile del 2016. Tale dato, in sé non contestabile, è stato ritenuto dimostrativo della partecipazione alla 'ndrina di Paravati, sulla base dell'assunto secondo cui il personaggio di spicco dell'associazione, nel cui territorio opera la suddetta 'ndrina, sarebbe HE TI. Invero, la motivazione non specifica se e in quale misura la locale operante nel nord Italia sia effettivamente una propaggine dell'associazione calabrese, tanto meno viene concretamente descritto il ruolo che TI dovrebbe avere in tali associazioni. Tanto meno si chiarisce la ragione per cui il ricorrente, per il solo fatto di aver fatto parte della locale lombarda, dovrebbe ritenersi appartenente anche alla ‘ndrina di Paravati, in assenza di elementi ulteriori dai quali desumere l'effettivo mantenimento di legami e rapporti con gli associati calabresi. 2.1. Quest'ultima lacuna non è integrata neppure sulla base dell'intercettazioni - il cui contenuto è riportato nell'ordinanza (si veda p.3) - nella quale un gruppo di associati, discorrendo dell'assistenza legale da fornire a NT Stagno e, in tale contesto, farebbero riferimento anche al rancore che i familiari di 3 TO serberebbero nei confronti di HE TI, ritenuto responsabile di condotte delittuose erroneamente imputate al ricorrente. Il Tribunale, sulla base della sintesi dell'intercettazione, deduce che la cosca era interessata a sostenere economicamente e legalmente il TO, condotta che sarebbe indice ulteriore di appartenenza all'associazione. Invero, la conversazione richiamata sembrerebbe far riferimento non già all'assistenza da prestare in favore di TO, bensì di NT IO, sicchè non emerge - quanto meno con il grado di certezza richiesto per fondarvi la gravità indiziaria - che tra gli associati e TO sussistano vincoli di solidarietà tipici degli appartenenti al medesimo sodalizio. Anche su tale aspetto, pertanto, l'ordinanza risulta carente di giustificazione a fronte delle deduzioni difensive, non offrendo affatto una motivazione logica e immune da censure, tale da consentire di dedurre un elemento a sostegno dell'appartenenza all'associazione del ricorrente. Peraltro, deve sottolinearsi come la verifica richiesta al Tribunale doveva essere svolta in modo ancor più puntuale, ove si consideri la complessiva labilità del quadro indiziario. 2.2. Le medesime carenze emergono anche in relazione all'ulteriore elemento indiziario valorizzato dal Tribunale, consistente nella presunta gestione di attività imprenditoriali, nell'interesse di TO, da parte di CO OC. Anche in questo caso, infatti, viene riportata una isolata intercettazione telefonica, intercorsa tra OC e la figlia, dalla quale si dovrebbe desumere che OC era una sorta di prestanome di TO, del quale gestiva gli affari - in concreto non meglio individuati - fin tanto che questi era detenuto. Premesso che la valutazione nel merito e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione sottratta al giudizio di legittimità, il dato che rileva in questa sede è la sostanziale carenza di collegamento tra l'intercettazione valorizzata e la ritenuta perdurante partecipazione di TO all'associazione per delinquere. Posto che, in astratto e salva la doverosa verifica nel merito della tesi alternativa prospettata dalla difesa, il colloquio valorizzato dal Tribunale del riesame potrebbe essere dimostrativo dell'esistenza di un'attività gestoria svolta da OC per conto di TO, il dato mancante e che inficia la logicità della motivazione attiene al nesso esistente tra la presunta interposizione fittizia e la perdurante adesione al sodalizio. Si tratta di un aspetto che non viene in alcun modo illustrato, né può ritenersi che la gestione di pregressi patrimoni illecitamente accumulati sia di per sé indice sintomatico della perdurante partecipazione all'associazione ex art. 416-bis cod. pen. 4 3. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il Tribunale dovrà, confrontandosi specificamente con i temi proposti dalla difesa, risolvere le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp.att., cod. proc. pen. Così deciso il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore La Presidente