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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
PROMOSSA
[...]
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati ad Agira in Via Vittorio Emanuele n. 329, presso lo studio dell'Avv.
NC IO DO (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3
in atti.
-Opponenti-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), quale erede Controparte_1 C.F._4
di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 24.03.2017 (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Buscemi (C.F.: C.F._5
, elettivamente domiciliata in Nissoria (En) al corso Vitt. Emanuele n. 80. C.F._6
-Opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del giorno 08/04/2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter C.p.c., le parti hanno concluso, come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai propri procuratori e precisamente:
-l'avv. NC IO DO per gli opponenti: “con le presenti note scritte si insiste in atti e nelle relative eccezioni e deduzioni.- Considerando altresì , che l'opposizione al precetto “de quo” è scaturita in ogni caso a seguito di… di controparte che nel precetto impugnato indicava erroneamente come Parte_3 data di notifica del primo quella del 13.11.2011 mentre a dire di parte opposta la data di notifica corretta era quella del 13.12.2011 e ciò ovviamente induceva anche in errore l'opponente.; pertanto cosi conclude : dichiarare il credito estinto per prescrizione e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace il precetto notificato in data 28.11.2021; In via subordinata anche in considerazione del c.d. …Mero refuso di controparte che induceva l'opponente in errore ad iniziare azione di opposizione a precetto ,si chiede che accertata la eventuale fondatezza degli assunti di controparte, dichiarare la compensazione delle spese di lite.- Chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.”;
-l'Avv. Nunzio Buscemi per parte opposta “Nell'interesse della propria assistita , si Controparte_1
rassegnano le conclusioni come da comparsa di costituzione in giudizio, ribadendo l'esistenza dell'atto interruttivo - atto di precetto notificato ai debitori in data 13.12.2011, di cui all'allegato n.2 della produzione documentale di parte convenuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2021 gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la sig.ra nella qualità di erede di , proponendo Controparte_1 Persona_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 30.11.2021, con cui era stato loro intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 57.794,17, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 108/10 emesso dal Tribunale di Nicosia il 21.09.2010, dichiarato esecutivo il 07.12.2010, munito di formula esecutiva il 16.12.2010.
Orbene, secondo quanto asseritamente riferito dagli opponenti, in data 13.11.2011 l'opposta avrebbe notificato un primo atto di precetto e un secondo in data 30.11.2021;
considerato che
tra la notifica del primo atto di precetto e il secondo sarebbe decorso il termine decennale ex artt. 2946 e 2953 c.c., gli opponenti hanno dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In data 26 aprile 2022 si è costituita in giudizio parte opposta, la quale, nel contestare e respingere le deduzioni avversarie, ha eccepito che la data di notifica del primo atto di precetto, come comprovato pagina 2 di 5 dalla relata allegata alla comparsa di costituzione e risposta (all. 2), è quella del 13 dicembre 2011 e non già quella del 13 novembre 2011, erroneamente indicata nel precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Alla luce della documentazione prodotta, la parte opposta ha qualificato tale indicazione come mero errore materiale, ribadendo che la data effettiva di notifica è il 13 dicembre 2011; conseguentemente, ha sostenuto che non sia maturata alcuna prescrizione del credito azionato.
All'esito dell'udienza del 29 novembre 2022, celebrata in modalità cosiddetta cartolare, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 108/10 emesso dal Tribunale di Nicosia il 21.09.2010; concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c e infine rinviato per il prosieguo all'udienza 18 aprile 2023.
All'esito dell'udienza predetta, considerato che nessuna delle parti aveva depositato le chieste memorie istruttorie, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024, successivamente differita per i medesimi incombenti all'udienza del giorno 08/04/2025.
Con ordinanza del 7.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, il Giudice ha assegnato alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e è infondata e non merita Parte_1 Parte_2
accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il credito azionato dall'opposta trae origine dal decreto ingiuntivo n. 108/2010 emesso dal Tribunale di
Nicosia, notificato ai debitori il 07 ottobre 2010, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo il 07 dicembre 2010 e munito di formula esecutiva il 16 dicembre 2010.
Trattandosi di provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, esso è equiparato alla sentenza passata in giudicato ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c., che prevede la prescrizione decennale per i diritti accertati con sentenza, anche se originariamente soggetti a termine più breve.
pagina 3 di 5 Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, una volta divenuto definitivo, determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale (Cass., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15157).
Gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione, assumendo che tra il primo atto di precetto e quello opposto sia decorso il termine decennale di cui agli artt. 2946 e 2953 c.c., tuttavia, dagli atti di causa emerge che il primo precetto è stato notificato il 13 dicembre 2011, come comprovato dalla relata
UNEP prodotta dall'opposta, mentre la diversa indicazione del 13 novembre 2011 contenuta nel precetto impugnato costituisce un mero errore materiale, privo di rilevanza invalidante ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e secondo il principio di strumentalità delle forme (Cass., Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 3775).
La notifica del precetto del 13 dicembre 2011 ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine decennale. Il secondo precetto, datato 28 novembre
2021 e notificato il 30 novembre 2021, è intervenuto prima della scadenza di tale termine, essendo trascorsi circa 9 anni e 11 mesi dall'interruzione, pertanto, nessuna prescrizione è maturata e l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, pur in presenza della soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.), si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del refuso contenuto nel precetto impugnato, che ha verosimilmente indotto gli opponenti a proporre l'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1704/2021 relativo all'opposizione proposta da e avverso il precetto notificato Parte_1 Parte_2
in data 30 novembre 2021 da , così provvede: Controparte_1
-RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti;
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione delle ragioni esposte in motivazione.
Enna, 22.12.2025
IL GIUDICE
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
dott. Rosario Vacirca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
PROMOSSA
[...]
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati ad Agira in Via Vittorio Emanuele n. 329, presso lo studio dell'Avv.
NC IO DO (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3
in atti.
-Opponenti-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), quale erede Controparte_1 C.F._4
di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 24.03.2017 (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Buscemi (C.F.: C.F._5
, elettivamente domiciliata in Nissoria (En) al corso Vitt. Emanuele n. 80. C.F._6
-Opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza del giorno 08/04/2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter C.p.c., le parti hanno concluso, come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai propri procuratori e precisamente:
-l'avv. NC IO DO per gli opponenti: “con le presenti note scritte si insiste in atti e nelle relative eccezioni e deduzioni.- Considerando altresì , che l'opposizione al precetto “de quo” è scaturita in ogni caso a seguito di… di controparte che nel precetto impugnato indicava erroneamente come Parte_3 data di notifica del primo quella del 13.11.2011 mentre a dire di parte opposta la data di notifica corretta era quella del 13.12.2011 e ciò ovviamente induceva anche in errore l'opponente.; pertanto cosi conclude : dichiarare il credito estinto per prescrizione e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficace il precetto notificato in data 28.11.2021; In via subordinata anche in considerazione del c.d. …Mero refuso di controparte che induceva l'opponente in errore ad iniziare azione di opposizione a precetto ,si chiede che accertata la eventuale fondatezza degli assunti di controparte, dichiarare la compensazione delle spese di lite.- Chiede che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 cpc.”;
-l'Avv. Nunzio Buscemi per parte opposta “Nell'interesse della propria assistita , si Controparte_1
rassegnano le conclusioni come da comparsa di costituzione in giudizio, ribadendo l'esistenza dell'atto interruttivo - atto di precetto notificato ai debitori in data 13.12.2011, di cui all'allegato n.2 della produzione documentale di parte convenuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.12.2021 gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la sig.ra nella qualità di erede di , proponendo Controparte_1 Persona_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 30.11.2021, con cui era stato loro intimato il pagamento della complessiva somma pari ad € 57.794,17, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 108/10 emesso dal Tribunale di Nicosia il 21.09.2010, dichiarato esecutivo il 07.12.2010, munito di formula esecutiva il 16.12.2010.
Orbene, secondo quanto asseritamente riferito dagli opponenti, in data 13.11.2011 l'opposta avrebbe notificato un primo atto di precetto e un secondo in data 30.11.2021;
considerato che
tra la notifica del primo atto di precetto e il secondo sarebbe decorso il termine decennale ex artt. 2946 e 2953 c.c., gli opponenti hanno dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In data 26 aprile 2022 si è costituita in giudizio parte opposta, la quale, nel contestare e respingere le deduzioni avversarie, ha eccepito che la data di notifica del primo atto di precetto, come comprovato pagina 2 di 5 dalla relata allegata alla comparsa di costituzione e risposta (all. 2), è quella del 13 dicembre 2011 e non già quella del 13 novembre 2011, erroneamente indicata nel precetto oggetto dell'odierna opposizione.
Alla luce della documentazione prodotta, la parte opposta ha qualificato tale indicazione come mero errore materiale, ribadendo che la data effettiva di notifica è il 13 dicembre 2011; conseguentemente, ha sostenuto che non sia maturata alcuna prescrizione del credito azionato.
All'esito dell'udienza del 29 novembre 2022, celebrata in modalità cosiddetta cartolare, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 108/10 emesso dal Tribunale di Nicosia il 21.09.2010; concesso alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c e infine rinviato per il prosieguo all'udienza 18 aprile 2023.
All'esito dell'udienza predetta, considerato che nessuna delle parti aveva depositato le chieste memorie istruttorie, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 giugno 2024, successivamente differita per i medesimi incombenti all'udienza del giorno 08/04/2025.
Con ordinanza del 7.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, il Giudice ha assegnato alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e è infondata e non merita Parte_1 Parte_2
accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il credito azionato dall'opposta trae origine dal decreto ingiuntivo n. 108/2010 emesso dal Tribunale di
Nicosia, notificato ai debitori il 07 ottobre 2010, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo il 07 dicembre 2010 e munito di formula esecutiva il 16 dicembre 2010.
Trattandosi di provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, esso è equiparato alla sentenza passata in giudicato ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c., che prevede la prescrizione decennale per i diritti accertati con sentenza, anche se originariamente soggetti a termine più breve.
pagina 3 di 5 Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, una volta divenuto definitivo, determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale (Cass., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15157).
Gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione, assumendo che tra il primo atto di precetto e quello opposto sia decorso il termine decennale di cui agli artt. 2946 e 2953 c.c., tuttavia, dagli atti di causa emerge che il primo precetto è stato notificato il 13 dicembre 2011, come comprovato dalla relata
UNEP prodotta dall'opposta, mentre la diversa indicazione del 13 novembre 2011 contenuta nel precetto impugnato costituisce un mero errore materiale, privo di rilevanza invalidante ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e secondo il principio di strumentalità delle forme (Cass., Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 3775).
La notifica del precetto del 13 dicembre 2011 ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine decennale. Il secondo precetto, datato 28 novembre
2021 e notificato il 30 novembre 2021, è intervenuto prima della scadenza di tale termine, essendo trascorsi circa 9 anni e 11 mesi dall'interruzione, pertanto, nessuna prescrizione è maturata e l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, pur in presenza della soccombenza degli opponenti (art. 91 c.p.c.), si ritiene equo disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del refuso contenuto nel precetto impugnato, che ha verosimilmente indotto gli opponenti a proporre l'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1704/2021 relativo all'opposizione proposta da e avverso il precetto notificato Parte_1 Parte_2
in data 30 novembre 2021 da , così provvede: Controparte_1
-RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti;
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione delle ragioni esposte in motivazione.
Enna, 22.12.2025
IL GIUDICE
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
dott. Rosario Vacirca
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