Trib. Enna, sentenza 22/12/2025, n. 602
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica del primo precetto sia avvenuta il 13 dicembre 2011, come comprovato dalla relata UNEP, e non il 13 novembre 2011, come erroneamente indicato nel precetto impugnato. Tale indicazione è stata qualificata come mero errore materiale. La notifica del 13 dicembre 2011 ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Il secondo precetto, notificato il 30 novembre 2021, è intervenuto prima della scadenza di tale termine.

  • Rigettato
    Nullità del precetto per refuso

    Il giudice ha ritenuto che l'indicazione errata della data di notifica del primo atto di precetto costituisse un mero errore materiale privo di rilevanza invalidante, secondo il principio di strumentalità delle forme.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del refuso contenuto nel precetto impugnato, che ha verosimilmente indotto gli opponenti a proporre l'opposizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 22/12/2025, n. 602
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 602
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo