Decreto presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2024, proposto da
Nuova Marina Grande s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolo' Maellaro e Vito Fabio Colonna, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Di Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della concessione suppletiva n. 2 del Registro in data 18.4.2024, rilasciata con atto dirigenziale dell’Ufficio competente del Comune di Monopoli prot. n. 28418 del 18.4.2024, avente ad oggetto la variazione della concessione demaniale marittima n. 27 del 24.4.2008 nella parte in cui ha fissato la scadenza della durata della stessa alla data del 31.12.2024, in luogo della scadenza al 31.12.2033
- e per quanto occorrer possa: - della delibera n. 284 del 28.12.2023, avente ad oggetto concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro, applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. atto di indirizzo; - dell’atto del dirigente del Comune di Monopoli prot. n. 207/2024 del 2.1.2024 in pari data notificata a mezzo PEC avente ad oggetto “ Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. Adempimenti ”; - della concessione suppletiva n. 3 del 21.3.2023, nella parte in cui ha ridotto la durata della concessione dal 31.12.2033 al 31.12.2023; - del provvedimento emesso dal dirigente dell’area organizzativa III Tecnica urbanistica, edilizia e lavori pubblici in data 5.1.2024, mediante apposizione del timbro sulla licenza suppletiva, che ha ridotto la durata della concessione demaniale marittima n. 27/2008 dal 31.12.2033 al 31.12.2024;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. NZ IE e uditi per le parti i difensori avv. Davide Di Candia, per il Comune resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1.- Con ricorso depositato come in rito, la ricorrente società impugnava la concessione suppletiva del 18.4.2024, avente ad oggetto la variazione della concessione demaniale marittima n. 27/2008, nella parte in cui ha fissato la scadenza della durata della stessa alla data del 31 dicembre 2024, in luogo della scadenza al 31 dicembre 2033, nonché venivano gravati gli atti presupposti e connessi.
In fatto, deduceva di essere concessionaria di un’area demaniale marittima in località “Pantanelli”, della superficie di mq. 1.711,00, da destinarsi ad attività turistico-ricreativa per la balneazione e lamentava l’illegittimità e ingiustizia della rideterminazione in peius della durata di tale concessione.
In diritto, veniva censurate una pluralità di profili di illegittimità, già delibati anche nel giudizio di appello, di cui alla sentenza del Cons. St., sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128, resa inter partes e nella medesima vicenda concessoria.
2.- Si costituiva la il Comune di Monopoli, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus , contestando le avverse tesi dedotte; segnatamente, eccepiva l’inammissibilità del gravame, in quanto mera duplicazione di impugnativa già decisa dalla giustizia amministrativa ( ne bis in idem ); comunque, concludeva per il rigetto nel merito.
3.- Scambiate ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Nuova Marina Grande s.r.l. impugna nuovamente, con mera reiterazione delle medesime censure, la deliberazione di G.C. n. 284 del 28 dicembre 2023 (già oggetto del ricorso n. 410/2024 R.G.), nonché la concessione suppletiva n. 3/2022 e gli atti presupposti e conseguenziali. Il ricorso n. 410/2024 è stato definito con la sentenza, sez. III, 6 maggio 2024, n. 565, integralmente riformata dal Cons. St., sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128, resa inter partes e nella medesima vicenda concessoria, che ha determinato il rigetto dell’impugnazione e quindi la legittimità degli atti adottati dal Comune.
La definitività della sentenza del Consiglio di Stato preclude una nuova delibazione sugli stessi vizi e atti. Anziché proporre motivi aggiunti, avverso la successiva concessione suppletiva n. 2/2024, invero ampliativa in via transitoria del termine di scadenza, la società ricorrente ha promosso un nuovo e autonomo giudizio, oggetto dell’odierna decisione.
Nel fissare la nuova scadenza al 31 dicembre 2023, l’atto che lo ha disposto ha richiamato i principi delle sentenze Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17 e 18. Tale provvedimento non è stato impugnato da Nuova Marina Grande s.r.l., che vi ha dunque prestato acquiescenza.
Nelle more, con deliberazione della Giunta del 28 dicembre 2023, n. 284, il Comune di Monopoli ha approvato un atto di indirizzo per le concessioni marittime con finalità turistico-ricreativa, in applicazione della legge n. 118/2022 e della legge n. 14/2023, stabilendo, per i titoli già rilasciati, il termine ultimativo di efficacia sino al 31 dicembre 2024. Del pari, è la opinata concessione suppletiva n. 2/2024.
Tali ultimi atti sono quelli impugnati, con il gravame in odierna delibazione, che adduce le censure già proposte nella precedente controversia. Tuttavia, la controversia e i titoli anteriormente rilasciati – come già detto – sono stati oggetto della sentenza T.A.R. Puglia, sez. III, 6 maggio 2024, n. 565, riformata in toto dalla sentenza del Cons. Stato, sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128, che ha rigettato il ricorso proposto dalla società concessionaria.
La società concessionaria non solo ha riproposto le medesime argomentazioni giuridiche a sostegno dell’asserita illegittimità della scadenza della concessione suppletiva n. 2/2024 (già respinte in appello dal Consiglio di Stato), ma ha pure impugnato, nuovamente e per gli stessi motivi, la deliberazione di Giunta comunale n. 284/2023 e gli altri atti presupposti e conseguenziali, già oggetto del precedente contenzioso.
Vieppiù, il ricorso si appalesa inammissibile in ragione della mancata impugnazione della intermedia concessione suppletiva n. 3 del 21 aprile 2022. Con tale provvedimento – come detto – il Comune di Monopoli aveva già rideterminato il termine finale di efficacia della concessione al 31 dicembre 2023, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del 2021, in epoca antecedente rispetto alla delibera di Giunta comuna n. 284/2023 e alla concessione suppletiva n. 2/2024, oggi censurate.
A ben vedere, però, la determinazione di fissazione ultimativa della concessione in discussione al 31 dicembre 2024 costituisce una misura ampliativa e di favor , nei confronti della ricorrente, ragion per cui la ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare.
In ultima analisi, sussiste una duplicità di carenza delle condizioni dell’azione, inerenti sia l’assenza di un titolo suscettibile di un giudizio di annullamento, in quanto già oggetto di precedente giudizio, conclusosi con il rigetto, sia la carenza di un interesse personale, attuale e concreto, nella misura in cui è stato impugnato un provvedimento che è ampliativo della scadenza, che è stata differita dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. La ricorrente non ha impugnato l’atto che ha posto la scadenza al 31 dicembre 2023; non ha ragione di dolersi del differimento al 31 dicembre 2024.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso si appalesa inammissibile.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
NZ IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NZ IE | NC BL |
IL SEGRETARIO