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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1903/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
28.10.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24.07.2024 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. GATTELLARO MARIAELENA, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. IACONE MARIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Faicchio (BN) in data 18.01.2003; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 17.08.2004) e (il 20.10.2012); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 25.09.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Faicchio (BN); 1 2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Gioia
AN (CE) in Via Colle di Palma snc, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente Parte_2 convivente fino al raggiungimento della sua maggiore età (20.10.2030), salve le ipotesi in cui il godimento della casa familiare venga meno per legge o l'ipotesi in cui la sig.ra Pt_2 dovesse iniziare una nuova stabile relazione, la quale mai e in ogni caso dovrà avere luogo presso detta abitazione
3. Confermare l'affidamento dei figli (maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente) e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna;
Per_1 Per_2 il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a. il lunedì e mercoledì di ogni settimana, dal rientro da scuola (o dalla mattina se non impegnato in attività scolastiche, come nel periodo estivo), fino a sera, dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 21:00;
b. dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00;
c. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
d. durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 mensili e così € 300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
2 a) le spese per la retta scolastica e universitaria, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, le spese per le attività sportive e ludiche già in essere, le spese per il vitto e l'alloggio della figlia (la quale Per_1 vive e studia a Venezia) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. quanto alle spese universitarie della figlia si specifica che la stessa ha Persona_3 ricevuto una donazione da parte del nonno paterno, sig. , di complessivi € Persona_4
20.000 da destinarsi a tale scopo. Pertanto, attualmente la retta universitaria, le spese relative all'alloggio e quelle relative alle utenze vengono coperte dalla suindicata donazione, fino ad esaurimento. Sono, invece, di competenza dei genitori, quali spese extra, nella misura del 50% le spese di vitto, le spese per l'acquisto dei libri universitari e altro necessario materiale, nonché le di trasferta. Esaurito tale fondo, tutte le spese universitarie saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, quali spese extra;
8. Determinare in € 150,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e Pt_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, fin tanto che la sig.ra on avrà reperito una stabile occupazione lavorativa. Pt_2
9. È accordo tra le parti che il sig. percepirà integralmente l'assegno unico;
Parte_1
10. Il sig. inoltre, è intestatario di un contratto di finanziamento, sottoscritto in Parte_1 data 2.12.2022. Detto prestito, nonostante sia stato intestato esclusivamente al sig.
fu richiesto e ottenuto al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e, in Parte_1 particolare dei figli. Pertanto, al versamento della rata contribuiva, in base alle proprie disponibilità, anche la sig. È accordo delle parti che a far data dal deposito del Pt_2 ricorso, la rata del finanziamento suddetto resti a carico esclusivamente del sig.
Parte_1
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
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ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Faicchio (BN) il
18.01.2003 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faicchio (BN) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno
2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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