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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12525/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. CARLO LOZZI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. LUIGI GRITTI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio - Scioglimento matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 06/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 26/04/2001 in Reggio di Calabria. Dall'unione è nato il figlio (2001). Per_1 Con decreto 19/11/2012 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Il ha introdotto l'odierna domanda di divorzio in via contenziosa. Le parti hanno, tuttavia, CP_2
concluso concordemente come in verbale 06/02/2025, rimettendosi a giustizia quanto all'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne.
Il Tribunale, dando atto che il percepisce una pensione sociale di euro 690,00 mensili ed è CP_2
privo di capacità reddituale e patrimoniale (circostanze non contestate), ritiene di dover contenere nella misura di euro 50,00 l'assegno che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio per un biennio, salva cessazione anticipata qualora il figlio raggiunga nel frattempo l'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 26/04/2001 in Reggio di Calabria, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte I, serie C;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone che il corrisponda alla un assegno mensile di euro 50,00 per il Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio per un biennio, a partire dal mese di marzo 2025;
-dispone per il resto in conformità alle condizioni di cui al verbale d'udienza 06/02/2025, da intendersi qui richiamate;
-spese compensate.
Brescia, 12/02/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12525/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. CARLO LOZZI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, c.f. (avv. LUIGI GRITTI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Divorzio - Scioglimento matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come in verbale 06/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 26/04/2001 in Reggio di Calabria. Dall'unione è nato il figlio (2001). Per_1 Con decreto 19/11/2012 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Il ha introdotto l'odierna domanda di divorzio in via contenziosa. Le parti hanno, tuttavia, CP_2
concluso concordemente come in verbale 06/02/2025, rimettendosi a giustizia quanto all'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne.
Il Tribunale, dando atto che il percepisce una pensione sociale di euro 690,00 mensili ed è CP_2
privo di capacità reddituale e patrimoniale (circostanze non contestate), ritiene di dover contenere nella misura di euro 50,00 l'assegno che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio per un biennio, salva cessazione anticipata qualora il figlio raggiunga nel frattempo l'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 26/04/2001 in Reggio di Calabria, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte I, serie C;
-ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone che il corrisponda alla un assegno mensile di euro 50,00 per il Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio per un biennio, a partire dal mese di marzo 2025;
-dispone per il resto in conformità alle condizioni di cui al verbale d'udienza 06/02/2025, da intendersi qui richiamate;
-spese compensate.
Brescia, 12/02/2025
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni