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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1326/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1326/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 18/03/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. CAPRARO FABIO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. COMMISSATI FRANCESCA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da verbale di udienza del 17.6.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per ottenere la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (nato l'[...]) e (nata il [...]), nati dalla relazione more uxorio tra Per_1 Persona_2
1 le parti.
Chiedeva accertamenti urgenti tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio, l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita della madre,
l'assegnazione a sé della casa familiare, il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori con spese straordinarie nella misura del 50 %, come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 7.6.2024 , opponendosi alla C.T.U. e chiedendo l'affido condiviso Controparte_1 dei minori con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione a carico di questo dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori con l'importo mensile di € 500,00 oltre che di farsi carico al 100 % delle spese straordinarie.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 9.7.2024 e venivano sentite.
− Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 10.7.2024 il Giudice disponeva procedersi a C.T.U., nominando la dott.ssa e così disponeva in via temporanea e urgente: Persona_3
“1. Affida i figli minori a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre.
2. Dispone che possa tenere con sé i figli il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente Parte_1 in periodo non scolastico), riportandoli dalla madre alle 20:30 circa. Il padre, inoltre, terrà con sé i minori a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, o orario equivalente in periodo non scolastico, fino al sabato alle ore 18:30 circa, con riaccompagnamento dalla madre. Nel weekend successivo, il padre terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico), riportandoli dalla madre dopo cena, alle 20:30 circa;
la madre riporterà poi i bambini dal padre il sabato sera alle 18:30 circa e il padre li riaccompagnerà dalla madre la domenica sera alle 19:30 circa.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno i primi quindici giorni di agosto con un genitore e i secondi quindici con l'altro, ad anni alterni.
Per le festività natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con il padre.
Per le festività pasquali: ad anni alterni la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
I genitori potranno liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
3. Dispone, con decorrenza dall'agosto 2024, che provveda al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 in via indiretta, mediante versamento a , dell'importo di euro 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), Controparte_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT (in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti, il padre verserà alla madre il maggior importo di € 700,00 mensili (€ 350,00
a figlio)).
4. Dispone, con decorrenza dall'agosto 2024, che provveda al pagamento dell'80% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso che per il restante 20% saranno sostenute dalla madre”. 2 − La Consulente nominata depositava la relazione il 12.6.2025 e il Giudice ne liquidava il compenso con decreto del 13.6.2025.
− All'udienza del 17.6.2025, fissata per l'esame della C.T.U., le parti accettavano la proposta formulata dal Giudice che, visto quanto sopra, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse dei minori e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1326 /2024 R.G. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti che di seguito si riporta:
− “conferma degli attuali provvedimenti economici con la precisazione che dal momento dell'attuazione del calendario paritetico indicato dalla C.T.U. a pag. 65 della relazione “da settembre 2027”, il contributo del padre per i minori diminuirà a € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), ferma la rivalutazione annuale ISTAT;
− AU al 100 % a favore di;
Controparte_1
− affido condiviso a entrambi i genitori, collocamento prevalente dei minori presso la madre e tempi di visita come da conclusioni della C.T.U.;
− monitoraggio dei Servizi Sociali per mesi 30, con onere di relazione al G.T. ogni otto mesi o prima in caso di emergere di criticità;
− spese di lite compensate;
− spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 13.6.2025, poste in via solidale a carico delle parti nella misura di metà ciascuna”.
− Dispone la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria ai Servizi sociali competenti per territorio per i minori , nato a [...] l'[...] e Persona_4 Persona_5
, nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...], Via Francesco Gentile
[...]
n. 21, int. 2, per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 17/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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