Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2026, proposto dalla signora SA UN, rappresentata e difesa dall’avvocato Christian Sensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Scansano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor RC IR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Comune di Scansano n. 526 del 11.11.2025, avente ad oggetto “ Avviso per incarico direzione scientifica Museo Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano. Presa d’atto e approvazione verbale della commissione giudicatrice e nomina del vincitore ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi: l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore scientifico del Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano del 30.09.2025; il verbale della commissione giudicatrice del 10.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scansano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c) , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. VI De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra SA UN si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento degli atti del procedimento per il conferimento dell’incarico di direzione scientifica del Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano, come meglio indicati in epigrafe.
2. – Il Comune di Scansano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Non si è invece costituito il controinteressato sig. RC IR.
3. – Con produzione del 17.02.2026, il Comune di Scansano ha documentato che in data 16.02.2026 il sig. RC IR, vincitore della selezione, ha comunicato formalmente il proprio recesso dall’incarico e che nella stessa data l’Amministrazione comunale ha accettato il recesso.
4. – Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026 le parti hanno confermato le circostanze di cui sopra.
La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, salvo che per la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di Scansano ha a sua volta chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Il collegio, dato avviso della possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e sentite le parti sul punto, ha trattenuto la causa in decisione.
5. – Preso atto di quanto sopra, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. – Quanto alla regolazione delle spese, deve ritenersi che:
- la domanda di parte ricorrente finalizzata ad ottenere l’annullamento degli atti in relazione alla mancata esclusione dalla procedura del sig. IR non avrebbe potuto trovare accoglimento, dal momento che la domanda di partecipazione alla selezione era stata da quest’ultimo tempestivamente presentata a mezzo PEC alle ore 11:57 del 20.10.2025, come si evince dalla schermata del protocollo informatico del Comune di Scansano;
- nondimeno, non risulta adeguatamente dimostrata la tempestività del deposito dell’elaborato progettuale del controinteressato valutato dalla commissione giudicatrice, essendo il riferimento vergato a penna sul documento relativo al deposito alle ore 11:59 del 20.10.2025 sottoscritto con firma illeggibile (peraltro in tutto simile a quella dello stesso controinteressato apposta in calce allo stesso elaborato progettuale), mentre il timbro a data del protocollo generale del Comune di Scansano, presente sul documento, non reca né numero progressivo di deposito né firma;
- né ai fini della prova della tempestività del deposito dell’elaborato progettuale può attribuirsi efficacia fidefacente alla nota del 6.02.2026 della responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Scansano al legale della stessa Amministrazione, non trattandosi di documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art. 1699 cod. civ.);
- infatti, è il registro del protocollo, con i dati e le informazioni in esso riportati, a costituire atto pubblico assistito dalla relativa efficacia probatoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 7309), e non la nota redatta e trasmessa a mesi di distanza dal funzionario amministrativo, che peraltro non fa menzione di dati o informazioni contenuti nel registro del protocollo, ma di ricordi personali circa l’ora del deposito del documento, desunta « sul momento a video del pc dell’ufficio protocollo ».
Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a disporre la compensazione per metà delle spese di lite e a porre a carico dell’Amministrazione resistente la parte residua, pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese con riguardo al sig. RC IR, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa per la metà le spese processuali e pone la parte residua, pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge, a carico dell’Amministrazione comunale resistente; nulla per le spese con riguardo alla posizione del sig. RC IR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De RA | IA La UA |
IL SEGRETARIO