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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240047368501 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29320240047368501, per IMU 2014 di euro 187,00 ruolo n. 2170/2024, reso esecutivo il 11/03/2024, consegnato il 25/04/2024, sedicente avviso del 17/12/2019, ricevuta il 30/10/2024, emessa dall'ADER di Catania.
La ricorrente eccepiva:
-l'intervenuta prescrizione o decadenza quinquennale del dritto di credito sotteso in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (credito IMU anno d'imposta 2014 e ruolo esecutivo in data
11.3.2024), tenuto conto del fatto che nessun atto prodromico sarebbe mai stato emesso e notificato, ivi compreso l'avviso motivato ex c. 162 art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007);
-la decadenza dell'ente impositore dal potere di notificare il prodromico avviso di accertamento;
precisava in particolare la ricorrente che nel caso di specie l'asserita notifica dell'Avviso risultante nel riquadro della cartella sarebbe del 17/12/2019 (per Imu 2014) e che in tal caso l'ultima data per la notificazione della cartella sarebbe stata il 31/12/2022 e non già il 30/10/2024 come è avvenuto.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la non debenza delle somme in esso riportate e per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed alle attività compiute dall'ente impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'agente della riscossione;
-la legittimità della procedura di riscossione in quanto l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata predisposta in conformità al modello ufficiale.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e di legittimità della procedura di riscossione.
Con atto di costituzione in giudizio del 4.2.2025 il Comune di Adrano controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria poiché nel caso di specie il prodromico avviso di accertamento sarebbe stato tempestivamente emesso e notificato (ciò documentando agli atti di causa con la produzione della copia dell'accertamento e del relativo referto di notifica), essendo stato consegnato al destinatario il 17.12.2019, ovvero in data antecedente il 31.12.2019, ragion per cui, dovendosi anche tener conto del periodo di sospensione dei termini per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19, l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata notificata entro il successivo termine quinquennale. Pertanto il Comune di Adrano concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria del 9.1.2026 la parte ricorrente contestava sotto diversi profili la validità e notifica del prodromico avviso di accertamento che la parte resistente ha prodotto in giudizio e dal quale risulta essere stato notificato al destinatario in data 17.12.2019.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente il prodromico avviso di accertamento è stato tempestivamente e ritualmente notificato in data 17.12.2019 e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla suddetta data di notifica.
Di conseguenza anche l'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato deve ritenersi infondata poiché tra la data di notifica del prodromico avviso di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento non risulta maturato nessun termine di prescrizione quinquennale.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente con memoria del 9.1.2026 relative a vizi propri e procedurali di notifica del prodromico avviso di accertamento come da atti versati nel fascicolo telematico da parte resistente vanno dichiarate inammissibili in quanto costituiscono motivi nuovi rispetto a quelli espressamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, le deduzioni dell'incompletezza del prodromico avviso di accertamento e di irregolare notifica dello stesso devono ritenersi elementi nuovi a fronte delle originarie censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio e, pertanto, devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/92, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito
(Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né diversamente la preclusione può essere superata in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, ciò in quanto l'eventuale atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
D'altronde il principio affermato dalla Corte di Cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”.
Va precisato, altresì, che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio si controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si sostiene l'inefficacia.
In altri termini, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità-annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n.
174/2024), cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Pertanto le censure sollevate dalla parte ricorrente con le suddette memorie illustrativa vanno rigettate.
Le spese del giudizio vengono poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 150,00 , oltre IVA ed accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 150,00 in favore del
Comune di Adrano.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240047368501 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29320240047368501, per IMU 2014 di euro 187,00 ruolo n. 2170/2024, reso esecutivo il 11/03/2024, consegnato il 25/04/2024, sedicente avviso del 17/12/2019, ricevuta il 30/10/2024, emessa dall'ADER di Catania.
La ricorrente eccepiva:
-l'intervenuta prescrizione o decadenza quinquennale del dritto di credito sotteso in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (credito IMU anno d'imposta 2014 e ruolo esecutivo in data
11.3.2024), tenuto conto del fatto che nessun atto prodromico sarebbe mai stato emesso e notificato, ivi compreso l'avviso motivato ex c. 162 art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007);
-la decadenza dell'ente impositore dal potere di notificare il prodromico avviso di accertamento;
precisava in particolare la ricorrente che nel caso di specie l'asserita notifica dell'Avviso risultante nel riquadro della cartella sarebbe del 17/12/2019 (per Imu 2014) e che in tal caso l'ultima data per la notificazione della cartella sarebbe stata il 31/12/2022 e non già il 30/10/2024 come è avvenuto.
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la non debenza delle somme in esso riportate e per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed alle attività compiute dall'ente impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'agente della riscossione;
-la legittimità della procedura di riscossione in quanto l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata predisposta in conformità al modello ufficiale.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e di legittimità della procedura di riscossione.
Con atto di costituzione in giudizio del 4.2.2025 il Comune di Adrano controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria poiché nel caso di specie il prodromico avviso di accertamento sarebbe stato tempestivamente emesso e notificato (ciò documentando agli atti di causa con la produzione della copia dell'accertamento e del relativo referto di notifica), essendo stato consegnato al destinatario il 17.12.2019, ovvero in data antecedente il 31.12.2019, ragion per cui, dovendosi anche tener conto del periodo di sospensione dei termini per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19, l'impugnata cartella di pagamento sarebbe stata notificata entro il successivo termine quinquennale. Pertanto il Comune di Adrano concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Con memoria del 9.1.2026 la parte ricorrente contestava sotto diversi profili la validità e notifica del prodromico avviso di accertamento che la parte resistente ha prodotto in giudizio e dal quale risulta essere stato notificato al destinatario in data 17.12.2019.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente il prodromico avviso di accertamento è stato tempestivamente e ritualmente notificato in data 17.12.2019 e divenuto definitivo per omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 60 giorni che iniziano a decorrere dalla suddetta data di notifica.
Di conseguenza anche l'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato deve ritenersi infondata poiché tra la data di notifica del prodromico avviso di accertamento e quella di notifica dell'impugnata cartella di pagamento non risulta maturato nessun termine di prescrizione quinquennale.
Le contestazioni sollevate dal ricorrente con memoria del 9.1.2026 relative a vizi propri e procedurali di notifica del prodromico avviso di accertamento come da atti versati nel fascicolo telematico da parte resistente vanno dichiarate inammissibili in quanto costituiscono motivi nuovi rispetto a quelli espressamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, le deduzioni dell'incompletezza del prodromico avviso di accertamento e di irregolare notifica dello stesso devono ritenersi elementi nuovi a fronte delle originarie censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio e, pertanto, devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/92, non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito
(Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né diversamente la preclusione può essere superata in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, ciò in quanto l'eventuale atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
D'altronde il principio affermato dalla Corte di Cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”.
Va precisato, altresì, che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio si controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si sostiene l'inefficacia.
In altri termini, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità-annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n.
174/2024), cosa che la parte ricorrente non ha fatto nel caso di specie.
Pertanto le censure sollevate dalla parte ricorrente con le suddette memorie illustrativa vanno rigettate.
Le spese del giudizio vengono poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata cartella di pagamento.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 150,00 , oltre IVA ed accessori come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 150,00 in favore del
Comune di Adrano.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)