Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 738
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione o decadenza quinquennale del diritto di credito

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico sia stato tempestivamente e ritualmente notificato e che, di conseguenza, non sia maturato alcun termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'avviso e quella della cartella.

  • Rigettato
    Decadenza dell'ente impositore dal potere di notificare l'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato tempestivamente e che la cartella sia stata notificata entro i termini previsti, tenendo conto anche della sospensione dei termini per il COVID-19.

  • Inammissibile
    Vizi propri e procedurali di notifica del prodromico avviso di accertamento

    Le censure relative ai vizi propri e procedurali di notifica dell'avviso di accertamento sono state dichiarate inammissibili in quanto costituiscono motivi nuovi rispetto a quelli originariamente sollevati nel ricorso introduttivo e avrebbero dovuto essere proposte con motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 738
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 738
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo