Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4348 del 2025, proposto dal Fallimento di “L’Aquila Istituto di Vigilanza Privata S.r.l.” in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Barretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 3271/2015 del 4.06.2015 emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. r.g. 13911/2015, notificato all’Amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, e passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Fall.to “L’Aquila Istituto di Vigilanza Privata S.r.l.” in liq.ne espone che:
- con decreto ingiuntivo n. 3271/2015 del 4 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “L’Aquila Istituto Di Vigilanza Privata S.r.l.” in bonis , ingiungeva all’ASL NA2 Nord il versamento, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, di euro 33.439,56, oltre interessi legali dal 25.03.2014 al soddisfo, richiedendo, altresì, il pagamento delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie come per legge;
- avverso l’indicato decreto ingiuntivo l’ASL NA2 Nord non proponeva opposizione, e quindi lo stesso veniva dichiarato esecutivo (cfr. decreto di esecutorietà n. cronol. 5022/2015 del 07.09.2025);
- il decreto ingiuntivo era notificato in data 4 novembre 2024 ai fini dell’esecuzione, e decorreva invano il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non procedeva al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il Fall.to ha proposto quindi il presente ricorso per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, chiedendo fin d’ora, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell’intimata P.A. al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha omesso di costituirsi in giudizio.
All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto, in quanto, anche sulla scorta della documentazione in atti e di quanto dichiarato e non contestato:
- il decreto ingiuntivo del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , e gravata di un obbligo il cui contenuto consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- del decreto di cui si chiede l’ottemperanza è stata dichiarata l’esecutorietà in data 7 settembre 2015, e il medesimo è stato notificato dalla Curatela in data 4 novembre 2024 (doc. 8);
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato all’ Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di dare ottemperanza al giudicato di cui al decreto in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla relativa notifica di parte se anteriore.
Deve inoltre precisarsi sin d'ora che, in caso di persistente inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente provvederà all’adempimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un commissario ad acta , da individuarsi dal Prefetto di Napoli mediante delega a un funzionario competente, affinché questo agisca, in sostituzione della debitrice, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione del pagamento dovuto.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale saranno poste a carico dell’Amministrazione qui intimata.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo da un lato, quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e dall’altro lato, quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata, oppure di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere ( cfr . Cons. Stato, Ad. pl., n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina all’A.S.L. NA2 Nord di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, o dalla notifica di parte se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega, con il mandato indicato in motivazione.
Condanna l’A.S.L. NA2 Nord al pagamento:
- delle penalità di mora, secondo quanto precisato in parte motiva;
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
EL NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NT | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO