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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1560/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. CARMELA Parte_1
AN e NO ET
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. SERENA PAOLINI e MASSIMO FERRARO resistente Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di aver lavorato alle dipendenze CP_1 della convenuta dal 2 dicembre 2016 fino al 31 luglio 2021, assunto per lo svolgimento di mansioni di autista camionista, con inquadramento nel livello 3S CCNL Autotrasporto Merci – Artigianato. Deduceva di aver eseguito le proprie prestazioni ben oltre l'orario previsto dal contratto stipulato con la società (tempo pieno) avendo lavorato per cinque giorni la settimana e per dodici ore giornaliere. Chiedeva, pertanto, una condanna della società convenuta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior impegno lavorativo profuso, per un importo complessivo di euro 53.285,18 o per altro importo da determinare in corso di causa, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. 1 Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda per CP_1 infondatezza, in particolare rilevando che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in contratto rispettando l'orario di lavoro nello stesso indicato. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti istanze, conclusioni ed argomenti difensivi.
Il ricorso è infondato. Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze della prova dichiarativa non siano tali da consentire con la necessaria evidenza una valutazione di fondatezza dell'assunto attoreo. Le dichiarazioni dei testimoni si palesano, infatti, del tutto insufficienti.
2 Ha dichiarato il teste , indicato dal ricorrente: Testimone_1
“Ho lavorato per la società convenuta dal 2016 al 2020 con mansioni di autista. Non so indicare con precisione la data né di inizio né di cessazione del rapporto di lavoro… Capitolo 2: “I giorni in cui si partiva da variavano a seconda dei Pt_2 turni. Si iniziava alle 09:00 fino anche alle 03:00. Come ho detto, il ricorrente partiva da e andava in Germania. Rientrava dopo un minimo di cinque/sei Pt_2 giorni fino a un massimo di dieci/dodici/tredici giorni”. Capitolo 3: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 3. Si tratta dello stesso percorso che molto spesso ho fatto io e ricordo che a volte io e il ricorrente ci siamo incontrati spesso, al momento del carico della merce, in Puglia, Campania o Lazio o, al momento dello scarico, in Germania”. Capitolo 4: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 4. Tutti gli autisti ricevevano l'ordine di disinserire la scheda dal camion allo scopo di evitare che venisse registrato un orario superiore a quello regolamentare che è fino a tredici ore”. Capitolo 5: “intorno alle 07:00 ma anche alle ore 5:00 a seconda dei luoghi in cui ci trovavamo e sempre a cognizione che il periodo di pausa di undici ore si fosse completato, precisando tuttavia che durante questo periodo di pausa alcune ore venivano dedicate allo scarico delle merci, il come tutti gli altri autisti dopo aver effettuato un Pt_1 altro carico ripartiva dalla Germania per scaricare la merce nel Nord Italia, in particolare a Milano”. Capitolo 6: “Il ricorrente si occupava personalmente delle operazioni di carico-scarico merci in Germania. In Italia lo scarico delle merci era affidato ai lavoratori delle società a cui le merci stesse venivano consegnate”. Capitolo 7: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 7. Tutti i lavoratori ricevevano direttive dalla . ADR dell'Avv. ET: CP_1
“Le direttive venivano impartite dal sig. che è il Direttore tecnico Persona_1 della società”. ADR dell'Avv. FERRARO: “Non ricordo con precisione la durata del mio rapporto di lavoro (che l'Avv. Ferraro indica come intercorrente fra aprile 2018 e febbraio 2019)”. ADR dell'Avv. FERRARO: “Ogni lavoratore aveva una scheda di viaggio nella quale venivano indicati l'orario di inizio della prestazione, il luogo di destinazione e l'ora di cessazione della prestazione lavorativa di quel giorno e dei singoli giorni, che era immediatamente seguita dalla disinstallazione della scheda. Preciso che i fogli di viaggi venivano compilati da noi autisti. Di questi fogli di viaggi, così come da noi
3 compilati, non ci veniva rilasciata una copia in quanti gli stessi venivano consegnati all'ufficio una volta rientrati”.
Ebbene, il narrato del teste risulta insufficiente e smentito dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta. La dichiarazione “Si iniziava alle 09:00 fino anche alle 03:00”, oltre che non specificamente riferita al ricorrente, si palesa incompleta, atteso che il teste non ha indicato quante volte (a settimana, al mese) l'attività lavorativa si protraeva fino alle ore 03:00 e quale fosse la media dell'orario osservato da ogni lavoratore e dal ricorrente in particolare. Che il teste non conosca direttamente gli orari di lavoro osservati dal ricorrente si ricava, inoltre, dall'ulteriore dichiarazione resa: “ricordo che … io e il ricorrente ci siamo incontrati spesso, al momento del carico della merce, in Puglia, Campania o Lazio o, al momento dello scarico, in Germania”; da tale dichiarazione, infatti, emerge con chiarezza che il teste, al più, ha una conoscenza diretta dell'attività svolta dal ricorrente solo in relazione alle riferite attività di carico e di scarico della merce, di cui non ha indicato la durata. Neanche ha indicato il tempo che il Sig. impiegava per portare a Pt_1 termine l'attività di carico e di scarico della merce in Germania, limitandosi a dichiarare che “Il ricorrente si occupava personalmente delle operazioni di carico-scarico merci in Germania…”. L'ulteriore circostanza riferita (“Ogni lavoratore aveva una scheda di viaggio nella quale venivano indicati l'orario di inizio della prestazione, il luogo di destinazione e l'ora di cessazione della prestazione lavorativa di quel giorno e dei singoli giorni, che era immediatamente seguita dalla disinstallazione della scheda. Preciso che i fogli di viaggi venivano compilati da noi autisti”) smentisce definitivamente l'assunto attoreo, atteso che il teste afferma che gli autisti avevano ricevuto l'ordine di disinstallare la scheda, ma non dichiara che gli stessi fossero costretti ad indicare nei fogli di viaggio un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto, rimasto in ogni caso privo di indicazioni, tantomeno certe (i lavoratori della società sono retribuiti in base ai dati risultanti dai fogli di viaggio dagli stessi redatti). Sulla base di
4 tale testimonianza è, pertanto, impossibile stabilire quale fosse l'impegno lavorativo del ricorrente.
ST , indicato dalla società convenuta: “Lavoro per la Testimone_2 dai primi mesi del 2016 con mansioni di autista… Escusso sui capitoli CP_1 di prova articolati in memoria di costituzione ammessi, a domanda risponde
…Preciso che il carico e lo scarico delle merci viene fatto dai lavoratori delle aziende a cui le merci vengono consegnate o che ci consegnano le merci da portare in Germania. Io, come tutti gli altri lavoratori, devo solo assistere al carico e allo scarico delle merci”. Capitolo 2: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 2. A nessun autista, che io sappia, è stato richiesto di disinserire la scheda tachigrafica continuando a svolgere la propria attività lavorativa. Nessuno ha mai dato questo tipo di disposizione, tanto meno il direttore tecnico … Capitolo 1: Persona_1
“Confermo il primo capitolo, ma solo in merito al fatto che il ricorrente ha lavorato come camionista. Non ricordo il periodo di lavoro”. Capitolo 2: “Non c'è un giorno così come non c'è un orario fisso di partenza da e il rientro può avvenire Pt_2 dopo un minimo di sei giorni fino a un massimo di dieci/undici giorni”. Capitolo 3:
“Confermo la circostanza, facendo presente che queste sono le destinazioni (anche quelle intermedie) che riguardano tutti gli autisti”. Capitolo 4: “Pur non conoscendo dei dati oggettivi relativi ai viaggi che effettuava il ricorrente, posso dire che in Germania non si arrivava generalmente a notte inoltrata perché facevamo delle pause notturne in Italia che ci consentivano poi di arrivare presto in Germania. Pur non potendo dire nulla di preciso con riferimento al ricorrente, posso dire che a me nessuno ha mai chiesto di disinserire la scheda del camion”. Capitolo 5: “Non posso confermare ala circostanza perché, almeno secondo me, non può essere che si arrivi sempre puntuali alle ore 07:00 in Germania”. Capitolo 6: “Per quanto mi consta, nessuno autista provvede direttamente alle operazioni di carico e scarico merci. Svolgiamo soltanto un'attività di controllo dello scarico e del carico della merce e se la merce viene contestata viene portata indietro. La merce contestata la prendiamo noi. Quando arriviamo in Germania, sulla rampa di scarico del camion siamo noi a spostare i bancali contenenti la merce, anche se poi all'interno dei magazzini la merce viene portata dai lavoratori
5 delle aziende a cui la merce viene consegnata”. Capitolo 7: “È normale che un lavoratore subordinato riceva direttive dal datore di lavoro. A me personalmente gli ordini di servizio venivano e vengono dati da moglie di Tes_3 Per_1
. ADR Avv. Taranto: “Ogni autista redige un foglio di viaggio dove
[...] indica l'orario di partenza, il percorso effettuato, il luogo di destinazione e l'orario di arrivo e poi lo consegna al datore di lavoro anche perché veniamo pagati in base alle ore risultanti dal foglio di viaggio. I fogli di viaggio rimangono negli uffici del datore di lavoro. Io, per sicurezza mia, faccio delle foto col cellulare del foglio di viaggio…”.
Risulta evidente che il teste ha reso dichiarazioni che Testimone_2 smentiscono l'assunto di parte attrice, né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della sola circostanza riferita (“Quando arriviamo in Germania, sulla rampa di scarico del camion siamo noi a spostare i bancali contenenti la merce”) atteso che non è dato sapere quanto tempo sia necessario per lo svolgimento di tale attività di spostamento dei bancali, né è possibile affermare che tale attività venisse svolta, al netto delle pause, oltre l'orario previsto in contratto (39 ore settimanali per il personale viaggiante assunto full time, cfr. art. 11 CCNL).
ST : “Ho lavorato per la dal giugno 2015 al mese di Testimone_4 CP_1 aprile 2022 con mansioni di autista. Ho un contenzioso in atto con la che CP_1 ha lo stesso oggetto del presente giudizio … “Il come io stesso, arrivava Pt_1 in Germania di notte ma anche la mattina presto e, secondo una disposizione che ci veniva data dal sig. detto dovevamo disinserire la scheda Persona_2 Per_1 dal camion. Si trattava di una disposizione che veniva più volte reiterata e che era finalizzata a consentirci la pausa. Queste pause potevano avere una durata che andava dalle tre alle sei/nove ore a seconda dell'orario di arrivo e di apertura dei magazzini ove si andava ad effettuare lo scarico della merce. Durante queste pause, ripeto di diversa durata, l'autista si riposava anche dormendo sul camion e, poi, al momento dell'apertura dei magazzini si provvedeva allo scarico della merce”. Capitolo 5: “Dopo aver effettuato le operazioni a cui ho fatto sopra riferimento il ricorrente, come io stesso, si portava presso altre ditte per effettuare un altro carico di merce che veniva poi consegnato ad altre società del nord Italia.
6 Aggiungo che non c'era un preciso orario di inizio dell'attività lavorativa riferita alla circostanza di cui al capitolo, perché tutto dipendeva dall'orario in cui ultimavamo l'operazione precedente”. “Le operazioni di carico e scarico avvenivano sì da parte nostra, ma con l'ausilio di transpallet elettrico…”.
Ebbene, anche senza tener conto del fatto che la testimonianza è stata resa da ex lavoratore che ha in atto un contenzioso con la società convenuta avente lo stesso oggetto della domanda proposta dal Sig. il teste Pt_1 ha riferito che i dipendenti effettuavano pause di diversa durata (tre, sei, nove ore) e non ha, ancora una volta, indicato la durata delle attività di carico e scarico, né ha dichiarato che lo svolgimento di tali attività, al netto delle pause, comportavano un superamento delle 39 ore contrattuali, tanto meno un superamento tale da comportare un impegno settimanale di 60 ore (il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 12 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana). Ha dichiarato, inoltre, che la disposizione di disinserire la scheda era finalizzata all'effettuazione della pausa e non ad evitare la registrazione delle ore di lavoro straordinario.
ST , indicato dalla convenuta: “Ho iniziato a lavorare per Testimone_5 la il 7.12 2013 con mansioni di autista che continuo a svolgere”. Escusso CP_1 sui capitoli di prova articolati in memoria di costituzione ammessi, a domanda risponde: Capitolo 1: “Confermo il capitolo nel senso che noi dipendenti autisti della società resistente una volta arrivati in Germania a destinazione ci limitiamo ad attivare la strumentazione elettrica su cui è posizionata la merce che viene portata a bordo rampa. A quel punto sono i dipendenti della società a cui la merce viene consegnata ad occuparsi del trasporto della merce all'interno dei magazzini. Capitolo 2: “Almeno con riferimento alla mia esperienza preciso che io disinserisco la scheda quando ho terminato di lavorare, effettuo la pausa prevista che può durare dalle 9 alle 11 ore a seconda dell'attività svolta in precedenza e la reinserisco dopo la pausa”. Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi a domanda risponde: “… Posso dire che quando arrivava in Germania a notte Pt_1
7 inoltrata (ma non è detto che arrivasse sempre a notte inoltrata perché poteva arrivare a qualsiasi ora) era previsto che dovesse disinserire la scheda perché tale operazione precede l'effettuazione della pausa. Le pause duravano dalle nove alle undici ore … ADR CAPITOLO 5: “Quando si arrivava in Germania, se l'orario di arrivo precedeva di diverse ore l'apertura dei magazzini la successiva attività di scarico della merce avveniva dopo un certo numero di ore prima dell'apertura del magazzino dove lo scarico doveva avvenire. Laddove invece la pausa veniva effettuata prima di arrivare in Germania, si effettuava direttamente lo scarico. Confermo a circostanza precisando che la nuova operazione di carico in Germania di merce, che veniva poi scaricata nel nord Italia in particolare a Milano, poteva avvenire lo stesso giorno o a seconda degli orari di arrivo in Germania anche il giorno successivo”. ADR CAPITOLO 6: “Ho già risposto Preciso che non eravamo noi autisti della ad occuparci delle operazioni di CP_1 carico/scarico. Ci limitavamo ad aprire il portellone del camion ed erano poi i dipendenti delle ditte a procedere alle operazioni di carico /scarico … Nelle occasioni in cui arrivo in Germania a notte fonda, per esempio alle tre, dopo aver svolto la pausa fino al momento in cui aprono i magazzini (generalmente alle ore 07:00 del mattino e di domenica alle ore 08:00), io mi avvicino con il camion alla ribalta, entro in magazzino e con il transpallet elettrico porto le pedane a bordo ribalta. Le operazioni successive vengono svolte dai dipendenti delle ditte. Anzi preciso che io riprendo l'attività lavorativa, indipendentemente dall'orario di apertura delle ditte presso cui devo effettuare lo scarico, solo dopo aver effettuato le ore di pausa previste, che, ripeto, possono essere di nove o di undici ore…”.
Il teste come tutti gli altri escussi, non ha riferito un preciso Tes_5 orario di lavoro;
ha dichiarato che le schede venivano disinserite per consentire le pause, effettivamente rispettate;
ha riferito che erano i dipendenti delle ditte a cui la merce veniva consegnata ad occuparsi del carico e dello scarico;
ha parlato di un'attività collaterale (da parte dei dipendenti della convenuta) di apertura del portellone del camion, la cui durata è ragionevole ritenere fosse pari a pochi minuti.
Queste essendo le risultanze della prova dichiarativa, non è evidentemente possibile (anche ammettendo, senza alcuna certezza, che il ricorrente si
8 occupasse del carico e dello scarico della merce) stabilire la durata di tale attività al netto delle pause e soprattutto non è possibile stabilire se la stessa attività venisse svolta in aggiunta alle 39 ore contrattuali e addirittura fino a comportare un orario pari a 60 ore settimanali. Quanto ai testi e gli eventuali dubbi che si volessero Tes_2 Tes_5 avanzare in ordine alla loro attendibilità (in quanto ancora dipendenti della società convenuta all'atto delle relative deposizioni e in quanto tali soggetti al vincolo contrattuale) non sarebbero comunque dirimenti, posto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo gravava sulla ricorrente e non è stato assolto. Si aggiunga che il ricorrente non ha disconosciuto la firma apposta in calce ai fogli di viaggio, che, pertanto, mantengono la loro efficacia probatoria in quanto documenti provenienti dallo stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, dovendosi in ogni caso rigettare la richiesta di una condanna del ricorrente al risarcimento per lite temeraria, non potendo evidentemente la temerarietà farsi coincidere con l'infondatezza della domanda. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle emergenze dell'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, relative esclusivamente a questioni contributive non connesse all'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in euro 6.115,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Cosenza, 15/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dagli avv. CARMELA Parte_1
AN e NO ET
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. SERENA PAOLINI e MASSIMO FERRARO resistente Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di aver lavorato alle dipendenze CP_1 della convenuta dal 2 dicembre 2016 fino al 31 luglio 2021, assunto per lo svolgimento di mansioni di autista camionista, con inquadramento nel livello 3S CCNL Autotrasporto Merci – Artigianato. Deduceva di aver eseguito le proprie prestazioni ben oltre l'orario previsto dal contratto stipulato con la società (tempo pieno) avendo lavorato per cinque giorni la settimana e per dodici ore giornaliere. Chiedeva, pertanto, una condanna della società convenuta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior impegno lavorativo profuso, per un importo complessivo di euro 53.285,18 o per altro importo da determinare in corso di causa, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. 1 Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda per CP_1 infondatezza, in particolare rilevando che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in contratto rispettando l'orario di lavoro nello stesso indicato. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti. La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note. Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti istanze, conclusioni ed argomenti difensivi.
Il ricorso è infondato. Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze della prova dichiarativa non siano tali da consentire con la necessaria evidenza una valutazione di fondatezza dell'assunto attoreo. Le dichiarazioni dei testimoni si palesano, infatti, del tutto insufficienti.
2 Ha dichiarato il teste , indicato dal ricorrente: Testimone_1
“Ho lavorato per la società convenuta dal 2016 al 2020 con mansioni di autista. Non so indicare con precisione la data né di inizio né di cessazione del rapporto di lavoro… Capitolo 2: “I giorni in cui si partiva da variavano a seconda dei Pt_2 turni. Si iniziava alle 09:00 fino anche alle 03:00. Come ho detto, il ricorrente partiva da e andava in Germania. Rientrava dopo un minimo di cinque/sei Pt_2 giorni fino a un massimo di dieci/dodici/tredici giorni”. Capitolo 3: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 3. Si tratta dello stesso percorso che molto spesso ho fatto io e ricordo che a volte io e il ricorrente ci siamo incontrati spesso, al momento del carico della merce, in Puglia, Campania o Lazio o, al momento dello scarico, in Germania”. Capitolo 4: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 4. Tutti gli autisti ricevevano l'ordine di disinserire la scheda dal camion allo scopo di evitare che venisse registrato un orario superiore a quello regolamentare che è fino a tredici ore”. Capitolo 5: “intorno alle 07:00 ma anche alle ore 5:00 a seconda dei luoghi in cui ci trovavamo e sempre a cognizione che il periodo di pausa di undici ore si fosse completato, precisando tuttavia che durante questo periodo di pausa alcune ore venivano dedicate allo scarico delle merci, il come tutti gli altri autisti dopo aver effettuato un Pt_1 altro carico ripartiva dalla Germania per scaricare la merce nel Nord Italia, in particolare a Milano”. Capitolo 6: “Il ricorrente si occupava personalmente delle operazioni di carico-scarico merci in Germania. In Italia lo scarico delle merci era affidato ai lavoratori delle società a cui le merci stesse venivano consegnate”. Capitolo 7: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 7. Tutti i lavoratori ricevevano direttive dalla . ADR dell'Avv. ET: CP_1
“Le direttive venivano impartite dal sig. che è il Direttore tecnico Persona_1 della società”. ADR dell'Avv. FERRARO: “Non ricordo con precisione la durata del mio rapporto di lavoro (che l'Avv. Ferraro indica come intercorrente fra aprile 2018 e febbraio 2019)”. ADR dell'Avv. FERRARO: “Ogni lavoratore aveva una scheda di viaggio nella quale venivano indicati l'orario di inizio della prestazione, il luogo di destinazione e l'ora di cessazione della prestazione lavorativa di quel giorno e dei singoli giorni, che era immediatamente seguita dalla disinstallazione della scheda. Preciso che i fogli di viaggi venivano compilati da noi autisti. Di questi fogli di viaggi, così come da noi
3 compilati, non ci veniva rilasciata una copia in quanti gli stessi venivano consegnati all'ufficio una volta rientrati”.
Ebbene, il narrato del teste risulta insufficiente e smentito dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta. La dichiarazione “Si iniziava alle 09:00 fino anche alle 03:00”, oltre che non specificamente riferita al ricorrente, si palesa incompleta, atteso che il teste non ha indicato quante volte (a settimana, al mese) l'attività lavorativa si protraeva fino alle ore 03:00 e quale fosse la media dell'orario osservato da ogni lavoratore e dal ricorrente in particolare. Che il teste non conosca direttamente gli orari di lavoro osservati dal ricorrente si ricava, inoltre, dall'ulteriore dichiarazione resa: “ricordo che … io e il ricorrente ci siamo incontrati spesso, al momento del carico della merce, in Puglia, Campania o Lazio o, al momento dello scarico, in Germania”; da tale dichiarazione, infatti, emerge con chiarezza che il teste, al più, ha una conoscenza diretta dell'attività svolta dal ricorrente solo in relazione alle riferite attività di carico e di scarico della merce, di cui non ha indicato la durata. Neanche ha indicato il tempo che il Sig. impiegava per portare a Pt_1 termine l'attività di carico e di scarico della merce in Germania, limitandosi a dichiarare che “Il ricorrente si occupava personalmente delle operazioni di carico-scarico merci in Germania…”. L'ulteriore circostanza riferita (“Ogni lavoratore aveva una scheda di viaggio nella quale venivano indicati l'orario di inizio della prestazione, il luogo di destinazione e l'ora di cessazione della prestazione lavorativa di quel giorno e dei singoli giorni, che era immediatamente seguita dalla disinstallazione della scheda. Preciso che i fogli di viaggi venivano compilati da noi autisti”) smentisce definitivamente l'assunto attoreo, atteso che il teste afferma che gli autisti avevano ricevuto l'ordine di disinstallare la scheda, ma non dichiara che gli stessi fossero costretti ad indicare nei fogli di viaggio un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto, rimasto in ogni caso privo di indicazioni, tantomeno certe (i lavoratori della società sono retribuiti in base ai dati risultanti dai fogli di viaggio dagli stessi redatti). Sulla base di
4 tale testimonianza è, pertanto, impossibile stabilire quale fosse l'impegno lavorativo del ricorrente.
ST , indicato dalla società convenuta: “Lavoro per la Testimone_2 dai primi mesi del 2016 con mansioni di autista… Escusso sui capitoli CP_1 di prova articolati in memoria di costituzione ammessi, a domanda risponde
…Preciso che il carico e lo scarico delle merci viene fatto dai lavoratori delle aziende a cui le merci vengono consegnate o che ci consegnano le merci da portare in Germania. Io, come tutti gli altri lavoratori, devo solo assistere al carico e allo scarico delle merci”. Capitolo 2: “Confermo la circostanza di cui al capitolo 2. A nessun autista, che io sappia, è stato richiesto di disinserire la scheda tachigrafica continuando a svolgere la propria attività lavorativa. Nessuno ha mai dato questo tipo di disposizione, tanto meno il direttore tecnico … Capitolo 1: Persona_1
“Confermo il primo capitolo, ma solo in merito al fatto che il ricorrente ha lavorato come camionista. Non ricordo il periodo di lavoro”. Capitolo 2: “Non c'è un giorno così come non c'è un orario fisso di partenza da e il rientro può avvenire Pt_2 dopo un minimo di sei giorni fino a un massimo di dieci/undici giorni”. Capitolo 3:
“Confermo la circostanza, facendo presente che queste sono le destinazioni (anche quelle intermedie) che riguardano tutti gli autisti”. Capitolo 4: “Pur non conoscendo dei dati oggettivi relativi ai viaggi che effettuava il ricorrente, posso dire che in Germania non si arrivava generalmente a notte inoltrata perché facevamo delle pause notturne in Italia che ci consentivano poi di arrivare presto in Germania. Pur non potendo dire nulla di preciso con riferimento al ricorrente, posso dire che a me nessuno ha mai chiesto di disinserire la scheda del camion”. Capitolo 5: “Non posso confermare ala circostanza perché, almeno secondo me, non può essere che si arrivi sempre puntuali alle ore 07:00 in Germania”. Capitolo 6: “Per quanto mi consta, nessuno autista provvede direttamente alle operazioni di carico e scarico merci. Svolgiamo soltanto un'attività di controllo dello scarico e del carico della merce e se la merce viene contestata viene portata indietro. La merce contestata la prendiamo noi. Quando arriviamo in Germania, sulla rampa di scarico del camion siamo noi a spostare i bancali contenenti la merce, anche se poi all'interno dei magazzini la merce viene portata dai lavoratori
5 delle aziende a cui la merce viene consegnata”. Capitolo 7: “È normale che un lavoratore subordinato riceva direttive dal datore di lavoro. A me personalmente gli ordini di servizio venivano e vengono dati da moglie di Tes_3 Per_1
. ADR Avv. Taranto: “Ogni autista redige un foglio di viaggio dove
[...] indica l'orario di partenza, il percorso effettuato, il luogo di destinazione e l'orario di arrivo e poi lo consegna al datore di lavoro anche perché veniamo pagati in base alle ore risultanti dal foglio di viaggio. I fogli di viaggio rimangono negli uffici del datore di lavoro. Io, per sicurezza mia, faccio delle foto col cellulare del foglio di viaggio…”.
Risulta evidente che il teste ha reso dichiarazioni che Testimone_2 smentiscono l'assunto di parte attrice, né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base della sola circostanza riferita (“Quando arriviamo in Germania, sulla rampa di scarico del camion siamo noi a spostare i bancali contenenti la merce”) atteso che non è dato sapere quanto tempo sia necessario per lo svolgimento di tale attività di spostamento dei bancali, né è possibile affermare che tale attività venisse svolta, al netto delle pause, oltre l'orario previsto in contratto (39 ore settimanali per il personale viaggiante assunto full time, cfr. art. 11 CCNL).
ST : “Ho lavorato per la dal giugno 2015 al mese di Testimone_4 CP_1 aprile 2022 con mansioni di autista. Ho un contenzioso in atto con la che CP_1 ha lo stesso oggetto del presente giudizio … “Il come io stesso, arrivava Pt_1 in Germania di notte ma anche la mattina presto e, secondo una disposizione che ci veniva data dal sig. detto dovevamo disinserire la scheda Persona_2 Per_1 dal camion. Si trattava di una disposizione che veniva più volte reiterata e che era finalizzata a consentirci la pausa. Queste pause potevano avere una durata che andava dalle tre alle sei/nove ore a seconda dell'orario di arrivo e di apertura dei magazzini ove si andava ad effettuare lo scarico della merce. Durante queste pause, ripeto di diversa durata, l'autista si riposava anche dormendo sul camion e, poi, al momento dell'apertura dei magazzini si provvedeva allo scarico della merce”. Capitolo 5: “Dopo aver effettuato le operazioni a cui ho fatto sopra riferimento il ricorrente, come io stesso, si portava presso altre ditte per effettuare un altro carico di merce che veniva poi consegnato ad altre società del nord Italia.
6 Aggiungo che non c'era un preciso orario di inizio dell'attività lavorativa riferita alla circostanza di cui al capitolo, perché tutto dipendeva dall'orario in cui ultimavamo l'operazione precedente”. “Le operazioni di carico e scarico avvenivano sì da parte nostra, ma con l'ausilio di transpallet elettrico…”.
Ebbene, anche senza tener conto del fatto che la testimonianza è stata resa da ex lavoratore che ha in atto un contenzioso con la società convenuta avente lo stesso oggetto della domanda proposta dal Sig. il teste Pt_1 ha riferito che i dipendenti effettuavano pause di diversa durata (tre, sei, nove ore) e non ha, ancora una volta, indicato la durata delle attività di carico e scarico, né ha dichiarato che lo svolgimento di tali attività, al netto delle pause, comportavano un superamento delle 39 ore contrattuali, tanto meno un superamento tale da comportare un impegno settimanale di 60 ore (il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 12 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana). Ha dichiarato, inoltre, che la disposizione di disinserire la scheda era finalizzata all'effettuazione della pausa e non ad evitare la registrazione delle ore di lavoro straordinario.
ST , indicato dalla convenuta: “Ho iniziato a lavorare per Testimone_5 la il 7.12 2013 con mansioni di autista che continuo a svolgere”. Escusso CP_1 sui capitoli di prova articolati in memoria di costituzione ammessi, a domanda risponde: Capitolo 1: “Confermo il capitolo nel senso che noi dipendenti autisti della società resistente una volta arrivati in Germania a destinazione ci limitiamo ad attivare la strumentazione elettrica su cui è posizionata la merce che viene portata a bordo rampa. A quel punto sono i dipendenti della società a cui la merce viene consegnata ad occuparsi del trasporto della merce all'interno dei magazzini. Capitolo 2: “Almeno con riferimento alla mia esperienza preciso che io disinserisco la scheda quando ho terminato di lavorare, effettuo la pausa prevista che può durare dalle 9 alle 11 ore a seconda dell'attività svolta in precedenza e la reinserisco dopo la pausa”. Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi a domanda risponde: “… Posso dire che quando arrivava in Germania a notte Pt_1
7 inoltrata (ma non è detto che arrivasse sempre a notte inoltrata perché poteva arrivare a qualsiasi ora) era previsto che dovesse disinserire la scheda perché tale operazione precede l'effettuazione della pausa. Le pause duravano dalle nove alle undici ore … ADR CAPITOLO 5: “Quando si arrivava in Germania, se l'orario di arrivo precedeva di diverse ore l'apertura dei magazzini la successiva attività di scarico della merce avveniva dopo un certo numero di ore prima dell'apertura del magazzino dove lo scarico doveva avvenire. Laddove invece la pausa veniva effettuata prima di arrivare in Germania, si effettuava direttamente lo scarico. Confermo a circostanza precisando che la nuova operazione di carico in Germania di merce, che veniva poi scaricata nel nord Italia in particolare a Milano, poteva avvenire lo stesso giorno o a seconda degli orari di arrivo in Germania anche il giorno successivo”. ADR CAPITOLO 6: “Ho già risposto Preciso che non eravamo noi autisti della ad occuparci delle operazioni di CP_1 carico/scarico. Ci limitavamo ad aprire il portellone del camion ed erano poi i dipendenti delle ditte a procedere alle operazioni di carico /scarico … Nelle occasioni in cui arrivo in Germania a notte fonda, per esempio alle tre, dopo aver svolto la pausa fino al momento in cui aprono i magazzini (generalmente alle ore 07:00 del mattino e di domenica alle ore 08:00), io mi avvicino con il camion alla ribalta, entro in magazzino e con il transpallet elettrico porto le pedane a bordo ribalta. Le operazioni successive vengono svolte dai dipendenti delle ditte. Anzi preciso che io riprendo l'attività lavorativa, indipendentemente dall'orario di apertura delle ditte presso cui devo effettuare lo scarico, solo dopo aver effettuato le ore di pausa previste, che, ripeto, possono essere di nove o di undici ore…”.
Il teste come tutti gli altri escussi, non ha riferito un preciso Tes_5 orario di lavoro;
ha dichiarato che le schede venivano disinserite per consentire le pause, effettivamente rispettate;
ha riferito che erano i dipendenti delle ditte a cui la merce veniva consegnata ad occuparsi del carico e dello scarico;
ha parlato di un'attività collaterale (da parte dei dipendenti della convenuta) di apertura del portellone del camion, la cui durata è ragionevole ritenere fosse pari a pochi minuti.
Queste essendo le risultanze della prova dichiarativa, non è evidentemente possibile (anche ammettendo, senza alcuna certezza, che il ricorrente si
8 occupasse del carico e dello scarico della merce) stabilire la durata di tale attività al netto delle pause e soprattutto non è possibile stabilire se la stessa attività venisse svolta in aggiunta alle 39 ore contrattuali e addirittura fino a comportare un orario pari a 60 ore settimanali. Quanto ai testi e gli eventuali dubbi che si volessero Tes_2 Tes_5 avanzare in ordine alla loro attendibilità (in quanto ancora dipendenti della società convenuta all'atto delle relative deposizioni e in quanto tali soggetti al vincolo contrattuale) non sarebbero comunque dirimenti, posto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo gravava sulla ricorrente e non è stato assolto. Si aggiunga che il ricorrente non ha disconosciuto la firma apposta in calce ai fogli di viaggio, che, pertanto, mantengono la loro efficacia probatoria in quanto documenti provenienti dallo stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, dovendosi in ogni caso rigettare la richiesta di una condanna del ricorrente al risarcimento per lite temeraria, non potendo evidentemente la temerarietà farsi coincidere con l'infondatezza della domanda. Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle emergenze dell'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, relative esclusivamente a questioni contributive non connesse all'oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che liquida in euro 6.115,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Cosenza, 15/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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