Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04049/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4049 del 2023, proposto da
Abbott Rapid Diagnostics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Perugia n. 366 dell’11.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Terni n. 145 del 10.11.2022).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in oggetto la ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback , censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che a ridosso dell’udienza la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a versare la quota ridotta dall’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34;
Considerato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, tenuto conto che il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno (cfr. Tar Roma, sez. 3Q, 03.03.2026, n. 4033);
Considerato che il predetto pagamento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per la ricorrente, l'utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ritenuto di ravvisare nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC EI, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | IC EI |
IL SEGRETARIO