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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr. Francesco
Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 19/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n° 33155/22 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura allegata al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Emanuele Montemarano e Paola Fiorindo, presso il cui studio in Roma,
Via di Santa Costanza n. 27, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
CONTRO
residente in [...], int. 32; Controparte_1
- RESISTENTE – CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato domestico e condanna al pagamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato a seguito di interruzione del processo dovuta al decesso di , coniuge del Signoretti, Persona_1 Parte_1 esponeva di aver lavorato alle dipendenze di e di dal Persona_1 Controparte_1
20.9.2021 al 23.6.2022 presso la loro abitazione familiare sita in Roma, Via Montegallo n. 114 in qualità di collaboratrice domestica. Riferiva di essersi occupata delle faccende domestiche
1 provvedendo a spazzare, lavare pavimenti, pulire con l'aspirapolvere, spolverare i mobili, lavare i ventri, lavare e stirare, lavare le stoviglie.
Deduceva che in base alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al livello B del
CCNL di categoria.
Aveva osservato orario di lavoro dalle 8:30 alle 13.30 lavorando il giovedì e quindi per 5 ore settimanali. In ragione della attività lavorativa prestata aveva percepito una retribuzione oraria di 10,00 euro che le erano sempre stati corrisposti in contanti. Non aveva mai ricevuto buste paga.
La ricorrente affermava inoltre di non aver mai goduto di ferie e che le ferie non godute non le erano state retribuite. Non aveva percepito retribuzione in occasione delle festività infrasettimanali in occasione delle quali non aveva lavorato né aveva percepito la 13° mensilità
e il TFR.
Parte resistente aveva inoltre omesso del tutto la corresponsione dei contributi assicurativi.
Sulla scorta dei conteggi riportati in seno al ricorso (cap. 24), deduceva di vantare un credito di euro 574,64.
Concludeva pertanto chiedendo di “accertare che tra e quali Persona_1 Controparte_1 datori di lavoro, e , quale lavoratrice, è intercorso un rapporto Controparte_2 di lavoro domestico dal 20 settembre 2021 al 23 giugno 2022 della durata di 5 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare e al pagamento in favore di Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 della somma di euro 574,64 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt.
429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Non si costituiva in giudizio il convenuto.
2 Sentita la ricorrente in libero interrogatorio, istruito il giudizio con l'assunzione di testimonianze, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con le seguenti motivazioni che venivano pubblicate mediante inserimento telematico a mezzo applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che tra le parti – e più precisamente tra la deceduta e il Persona_1 marito da un lato e la stessa ricorrente dall'altro - è intercorso rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato a far data dal 20.9.2021 al 23.6.2022.
In sede di interrogatorio libero (svolto all'udienza del 17.5.2023 innanzi al Giudice precedentemente designato in seguito collocato in quiescenza), fallito il tentativo di conciliazione in ragione del dissenso di parte convenuta , la ricorrente Persona_1 dichiarava di aver reperito il lavoro presso la tramite nuora dalla Per_1 Persona_2 prima. La ricorrente aggiungeva che nella abitazione in cui aveva lavorato erano presenti e il marito . Riferiva inoltre di essere sempre stata pagata in Persona_1 Controparte_1 contanti dalla o dal e che la retribuzione ammontava a 10 euro l'ora per Per_1 CP_1 cinque ore di lavoro a settimana tutte concentrate nella giornata del giovedì. Percepiva quindi
50,00 euro a settimana.
Pur non collimando quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine alle modalità attraverso le quali aveva reperito l'occupazione presso i coniugi con quanto affermato Persona_3 al riguardo dalla sorella in sede di testimonianza (v. verbale del 29/10/2024), allorché ha dichiarato che la ricorrente le subentrò a settembre 2021 nel lavoro domestico presso i coniugi sopra menzionati su domanda della teste mentre, come appena visto, la ricorrente ha affermato di aver trovato quel lavoro grazie a la teste Persona_2 Testimone_1
nel resto ha reso dichiarazioni intrinsecamente coerenti e circostanziate, che
[...] vengono valutate tali da recare conforto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo.
La teste ha infatti dichiarato che la ricorrente lavorava Testimone_1 dalle 8:30 alle 13:30 un giorno a settimana, ossia il giovedì, perché era il giorno che rispondeva alle esigenze dei datori di lavoro. La teste ha precisato le ragioni per cui conosceva detti orari nonostante non conviva con la sorella. Ha infatti dichiarato di essere a conoscenza degli orari e dei giorni di lavoro della ricorrente presso i coniugi perché questi ultimi Persona_4 le avevano chiesto espressamente se fosse in grado di reperire una persona che potesse prendere il suo posto alle sue stesse condizioni di orario, di giorno lavorativo e di retribuzione.
La teste ha anche precisato che la richiesta dei suoi ex datori di lavoro era motivata dal fatto che aveva deciso di cambiare lavoro perché ne aveva trovato un altro più vicino alla sua
3 abitazione.
Proprio in ragione del fatto che la ricorrente era subentrata alla sorella nella occupazione alle dipendenze dei Signoretti/Valentini, la teste ha anche potuto dichiarare con sicurezza che ciò avvenne a settembre 2021 e che la retribuzione venne concordata anche in quel caso in 10 euro l'ora. Ha poi soggiunto che la ricorrente aveva lavorato per i medesimi datori di lavoro sino a giugno del 2022, occupandosi delle faccende domestiche e quindi delle pulizie, di stirare e svolgendo i compiti che normalmente si compiono in una abitazione. Precisava inoltre che l'abitazione ove la sorella era andata a lavorare per i coniugi si trovava in Controparte_3 zona Fidene.
Riscontro a quanto esposto in ricorso e a quanto dichiarato dalla teste
[...] proveniva poi dal teste persona Testimone_1 Testimone_2 dimorante in zona Eur, a breve distanza da dove all'epoca lavorava la ricorrente, che aveva conosciuto all'uscita da un supermercato della zona allorché si era offerto di aiutarla a portare le buste della spesa che aveva con sé poiché il al momento stava utilizzando un Tes_2 carrello. Tra i due si era poi instaurato un rapporto di amicizia e il ricorrente aveva dato la propria disponibilità alla ricorrente che gli aveva chiesto di ac-compagnarla al lavoro perché si trattava di un nuovo impiego, sicchè la accompagnò sino in zona Fidene. Precisava di averla accompagnata in quel luogo un paio di volte al mattino, lasciandovela per poi rientrare.
L'istruttoria compiuta induce dunque a ritenere provato che tra le parti in causa intercorse il dedotto rapporto di lavoro domestico a partire dal mese di settembre del 2021 sino al mese di giugno 2022. In tal senso depone infatti il tenore delle conformi deposizioni rese dai due testi escussi nel corso della medesima udienza. La teste non Testimone_1 solo ha precisato che furono proprio i coniugi a chiederle di cercare Controparte_3 qualcuno che volesse prendere il suo posto alle medesime condizioni, dal momento che la teste aveva deciso di iniziare a lavorare più vicino alla sua abitazione. Il pensiero si era quindi rivolto alla sorella e per tale ragione la teste ha avuto modo di precisare inizio e fine del rapporto, retribuzione e mansioni svolte dalla ricorrente presso l'abitazione dei coniugi che si trovava in zona Fidene, come confermato anche dal teste Controparte_3 [...]
, che ebbe modo di accompagnare sul posto di lavoro la ricorrente in due occasioni, Tes_2 con ciò avvalorando quanto affermato dalla ricorrente circa la sussistenza effettiva del rapporto di lavoro in relazione al quale ha adito il Tribunale di Roma. D'altro canto, sulla scorta delle emergenze istruttorie vengono ritenuti acquisiti elementi che consentono di ritenere provato che la ricorrente presso i coniugi lavorò nella sola Persona_4 giornata del giovedì per cinque ore, venendo retribuita in ragione di 10 euro l'ora. Le mansioni
4 svolte consentono inoltre di riconoscere il diritto della ricorrente al livello B del CCNL, con la conseguenza che si devono ritenere certamente dovute le differenze tra i minimi tabellati di cui al CCNL domestici e quanto effettivamente percepito.
Alla ricorrente deve essere riconosciuto anche quanto richiesto a titolo di ferie non godute. La
Corte di cassazione, mutando il proprio orientamento precedente in forza del quale addossava al lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, rileva infatti che spetta al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c. l'onere di provare l'adempimento o l'offerta di adempimento» (Cass. 25 luglio 2022, n. 23153; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780). Più specificamente, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 21780 dell'8.7.2022 – RV 665135) ha rilevato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Detto orientamento, da ritenere pienamente condivisibile da questo Tribunale, non può che comportare il riconoscimento del diritto alla ricorrente all'importo indicato in ricorso a titolo di ferie non godute, posto che parte resistente, decidendo di non costituirsi in giudizio, ha di fatto rinunciare a fornire prova contraria rispetto a quanto rilevato dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene conclusivamente che alla ricorrente debba essere riconosciuto quanto richiesto in ragione di quanto sin qui esposto e per tutti i titoli vantati.
Parte resistente viene quindi complessivamente condannata al pagamento di euro 574,64
Su tali somme, rivalutate annualmente, decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino al soddisfo (Cass.n°38/2001).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 20.9.2021 e il 23.6.2022 e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di di € 574,64, oltre accessori come per legge;
Parte_1
5 - condanna parte resistente alla refusione in favore di controparte delle spese di lite che liquida in euro 330,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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