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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2278/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13663/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Della SI Direzione Regionale Campania - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00259045 53 000 AUTOMOBILISTICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21114/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Delle Entrate - SI e della Regione Campania, cartella di pagamento n. 100 2025 00259045 53 000 notificata a mezzo pec il 18.04.2025, di €uro 669,62, per l'asserito mancato pagamento delle tasse automobilistiche annualità 2020 su due autovetture che risultano in intestazione al Sig. Ricorrente_1, tg. Targa_1 e tg. Targa_2
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: I) Eccezioni di maturata decadenza e prescrizione delle tasse automobilistiche intimate nella cartella di pagamento n. 10020250025904553000. Vizi ed irregolarità del procedimento di formazione della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti presupposti e tardiva trasmissione del ruolo;
II. Sull'esenzione ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992 s.m.i. afferente alla vettura tg. Targa_2 e sulla perdita di possesso del veicolo tg. Targa_1 (sub judice). Istanza di annullamento (totale e/o parziale) della cartella di pagamento. In via subordinata, istanza di sospensione della cartella di pagamento in attesa dell'esito del giudizio civile n. 563/2024 pendente dinanzi al G.d.P. di Agropoli;
III.
Segue: istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 10020250025904553000 nei confronti di Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992 s.m.i., in attesa che venga deciso il giudizio civile n. 563/2024 G.d.P. Agropoli per il veicolo tg. Targa_1 e che sia provveduta l'istanza di sgravio ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992 s.m.i. per il veicolo tg.l Targa_2
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250025904553000 per maturata decadenza e prescrizione, nonché per tardiva trasmissione del ruolo all'ente riscossore, per l'effetto, - ordinare e condannare lla Regione Campania, come rappresentata, di annullare e cancellare le tasse di bollo auto annualità 2020, ivi inclusi interessi, sanzioni ed oneri, afferenti ai veicoli indicati in premessa (tg. Targa_1 e TG. Targa_2), con pari ordine di cancellazione dai ruoli esecutivi di dette tasse regionali, facendo ordine all'Agenzia delle Entrate SI di desistere al recupero coattivo degli importi portati dalla cartella di pagamento ut supra;
b) in subordine, nel merito, - accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 18.04.2025 per i motivi dedotti in premessa, per l'effetto, b.1) ordinare alla Regione Campania lo sgravio totale della tassa automobilistica chiesta in pagamento per l'annualità 2020 afferente al veicolo tg. Targa_2 stante l'esenzione ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992, con annullamento di tutti gli atti prodromici e/o connessi alla cartella di pagamento in contestazione;
b.2) ordinare e condannare la Regione Campania all'annullamento e/o, in via subordinata, la sospensione (sino alla decisione del giudizio civile n. 563/2024
r.g.c.c. G.d.P. di Agropoli) della tassa automobilistica chiesta in pagamento per l'annualità 2020 afferente al veicolo tg. Targa_1 stante la perdita di possesso ut supra, con annullamento di tutti gli atti prodromici e/o connessi alla cartella di pagamento in contestazione;
così dichiarando non dovuto l'importo portato dalla cartella di pagamento per complessivi €. 669,62 e facendo ordine, in ambo i casi sub b.1) e b.2), all'Agenzia delle Entrate SI di desistere dal recupero coattivo degli importi portati in cartella;
c) condannare la Regione Campania, come rappresentata, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge ed interessi legali del presente giudizio, ivi inclusa la fase cautelare, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; d) in subordine, in ipotesi di reiezione del presente ricorso e di condanna del Sig. Ricorrente_1 al pagamento della tassa automobilistica annualità 2020 veicolo tg. Targa_1, ritenere, dichiarare e condannare il terzo, Nominativo_1, in proprio e nelle qualità di titolare della ditta individuale all'insegna Nicoletti Auto di Nominativo_1 , ut supra identificata, a garantire e manlevare il Sig. Ricorrente_1 per quanto fosse tenuto eventualmente a pagare in favore dei resistenti;
e)condannare il terzo chiamato in causa alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge, manlevando il Sig. Ricorrente_1; f) emettere ogni ulteriore e consequenziale provvedimento di legge».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR trattandosi di doglianze antecedenti la formazione dei ruoli, operata direttamente dall'Ente impositore Regione
Campania; • Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della
SI. Accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, • condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. Per quanto concerne uno dei veicoli, inoltre, risultando essere a servizio di persona disabile, sussisteva altresì il diritto all'esenzione dal tributo.
In considerazione della particolarità delle questioni, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13663/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Della SI Direzione Regionale Campania - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00259045 53 000 AUTOMOBILISTICA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21114/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Delle Entrate - SI e della Regione Campania, cartella di pagamento n. 100 2025 00259045 53 000 notificata a mezzo pec il 18.04.2025, di €uro 669,62, per l'asserito mancato pagamento delle tasse automobilistiche annualità 2020 su due autovetture che risultano in intestazione al Sig. Ricorrente_1, tg. Targa_1 e tg. Targa_2
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: I) Eccezioni di maturata decadenza e prescrizione delle tasse automobilistiche intimate nella cartella di pagamento n. 10020250025904553000. Vizi ed irregolarità del procedimento di formazione della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti presupposti e tardiva trasmissione del ruolo;
II. Sull'esenzione ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992 s.m.i. afferente alla vettura tg. Targa_2 e sulla perdita di possesso del veicolo tg. Targa_1 (sub judice). Istanza di annullamento (totale e/o parziale) della cartella di pagamento. In via subordinata, istanza di sospensione della cartella di pagamento in attesa dell'esito del giudizio civile n. 563/2024 pendente dinanzi al G.d.P. di Agropoli;
III.
Segue: istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 10020250025904553000 nei confronti di Ricorrente_1 ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992 s.m.i., in attesa che venga deciso il giudizio civile n. 563/2024 G.d.P. Agropoli per il veicolo tg. Targa_1 e che sia provveduta l'istanza di sgravio ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992 s.m.i. per il veicolo tg.l Targa_2
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento n. 10020250025904553000 per maturata decadenza e prescrizione, nonché per tardiva trasmissione del ruolo all'ente riscossore, per l'effetto, - ordinare e condannare lla Regione Campania, come rappresentata, di annullare e cancellare le tasse di bollo auto annualità 2020, ivi inclusi interessi, sanzioni ed oneri, afferenti ai veicoli indicati in premessa (tg. Targa_1 e TG. Targa_2), con pari ordine di cancellazione dai ruoli esecutivi di dette tasse regionali, facendo ordine all'Agenzia delle Entrate SI di desistere al recupero coattivo degli importi portati dalla cartella di pagamento ut supra;
b) in subordine, nel merito, - accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 18.04.2025 per i motivi dedotti in premessa, per l'effetto, b.1) ordinare alla Regione Campania lo sgravio totale della tassa automobilistica chiesta in pagamento per l'annualità 2020 afferente al veicolo tg. Targa_2 stante l'esenzione ex art. 3 comma 3 Lg. 104/1992, con annullamento di tutti gli atti prodromici e/o connessi alla cartella di pagamento in contestazione;
b.2) ordinare e condannare la Regione Campania all'annullamento e/o, in via subordinata, la sospensione (sino alla decisione del giudizio civile n. 563/2024
r.g.c.c. G.d.P. di Agropoli) della tassa automobilistica chiesta in pagamento per l'annualità 2020 afferente al veicolo tg. Targa_1 stante la perdita di possesso ut supra, con annullamento di tutti gli atti prodromici e/o connessi alla cartella di pagamento in contestazione;
così dichiarando non dovuto l'importo portato dalla cartella di pagamento per complessivi €. 669,62 e facendo ordine, in ambo i casi sub b.1) e b.2), all'Agenzia delle Entrate SI di desistere dal recupero coattivo degli importi portati in cartella;
c) condannare la Regione Campania, come rappresentata, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori di legge ed interessi legali del presente giudizio, ivi inclusa la fase cautelare, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.; d) in subordine, in ipotesi di reiezione del presente ricorso e di condanna del Sig. Ricorrente_1 al pagamento della tassa automobilistica annualità 2020 veicolo tg. Targa_1, ritenere, dichiarare e condannare il terzo, Nominativo_1, in proprio e nelle qualità di titolare della ditta individuale all'insegna Nicoletti Auto di Nominativo_1 , ut supra identificata, a garantire e manlevare il Sig. Ricorrente_1 per quanto fosse tenuto eventualmente a pagare in favore dei resistenti;
e)condannare il terzo chiamato in causa alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge, manlevando il Sig. Ricorrente_1; f) emettere ogni ulteriore e consequenziale provvedimento di legge».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta AdeR trattandosi di doglianze antecedenti la formazione dei ruoli, operata direttamente dall'Ente impositore Regione
Campania; • Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della
SI. Accertare e rigettare le eccezioni sollevate dalla controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• condannare la ricorrente società al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, • condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni da “ lite temeraria” ai sensi dell' art.96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto. Per quanto concerne uno dei veicoli, inoltre, risultando essere a servizio di persona disabile, sussisteva altresì il diritto all'esenzione dal tributo.
In considerazione della particolarità delle questioni, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.