Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bergamo, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) del decreto del Questore della Provincia di BERGAMO, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 29.5.2019 e notificato in data 20.9.2021, con cui viene rigettata l'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo;
B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso in particolare l'ordine impartito al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa RA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino cinese, presentava in data 29.11.2017 alla Questura di Bergamo istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sull’esito della quale si disinteressava, decidendo di « non coltivarla e preferendo di nuovo regolarizzare la sua posizione in Italia ».
Successivamente, in seno alla procedura di emersione prevista dall’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, sottoscriveva il contratto di soggiorno con il datore di lavoro in data 20 settembre 2021 e presentava nuova istanza di permesso di soggiorno, spedita il 24 settembre 2021.
2. La prima richiesta concernente il permesso di soggiorno di lungo periodo veniva respinta con decreto del Questore di Bergamo del 29 maggio 2019, notificato all’interessato il 20 settembre 2021 ad opera della Questura di Lodi. Con il medesimo decreto, si impartiva l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
Il provvedimento si fonda sull’assunto che a corredo dell’istanza l’interessato avesse depositato un certificato di residenza falso. La falsità di tale certificato emergerebbe da un’indagine allora pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nell’ambito della quale venivano emesse diverse misure cautelari personali nei confronti dei componenti di un sodalizio criminoso dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra questi figurava anche il pubblico ufficiale che aveva rilasciato il certificato di residenza di -OMISSIS- proprio in relazione alla falsa attestazione circa la stabile dimora in Bergamo di questi. Nel decreto del Questore si dava quindi atto che la circostanza della falsità ideologica della documentazione tesa a dimostrare la residenza era ostativa al rilascio del titolo richiesto. Riteneva inoltre non necessaria la comunicazione all’interessato circa l’avvio del procedimento amministrativo teso al rigetto dell’istanza poiché la comunicazione « non avrebbe comunque modificato l’esito del procedimento ».
3. Avverso il decreto del Questore è stato proposto il ricorso in epigrafe, con il quale si deducono, in sintesi, i seguenti motivi:
I. violazione degli articoli 4 e 5 del testo unico immigrazione, nonché vizi di difetto di istruttoria e di motivazione; la dichiarazione di dimora ritenuta non veritiera non sarebbe mai stata utilizzata nell’ambito della propria istanza di permesso UE, bensì in un diverso e precedente procedimento amministrativo relativo al ricongiungimento familiare, e dunque non avrebbe potuto essere posta a fondamento del diniego dell’istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo; la permanenza in quell’alloggio sarebbe stata reale ma di brevissima durata; egli stesso sarebbe stato vittima, e non partecipe, di un sistema di intermediazione alloggiativa irregolare emerso nelle indagini svoltesi in quegli anni; la Questura non avrebbe verificato la reale sussistenza o meno dei requisiti previsti per il rilascio del titolo richiesto e gli elementi favorevoli sopravvenuti, quali il reperimento di stabile alloggio e la presenza di regolare attività lavorativa;
II. violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990; l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento avrebbe inciso sulla possibilità di chiarire la vicenda relativa al falso indirizzo di Bergamo, nonché di rappresentare i legami lavorativi e personali sviluppati in Italia;
III. violazione dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020; una volta avviata la procedura di emersione, i procedimenti amministrativi e penali nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore dovrebbero restare sospesi fino alla conclusione della procedura, ai sensi della norma invocata, e nelle more, allo straniero non potrebbe essere imposto l’allontanamento dal territorio nazionale.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 23 dicembre 2021, per resistere al ricorso.
5. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, nessuna delle parti ha depositato documenti o memorie.
Infine, all’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Il decreto di rigetto non è stato preceduto né dalla comunicazione di avvio del procedimento, né da quella contenente i motivi ostativi all’accoglimento del ricorso, così che l’interessato non è stato posto in condizione di interloquire con l’amministrazione circa le circostanze – la cui attendibilità doveva appunto essere vagliata in sede procedimentale – dedotte con il primo motivo di ricorso e relative all’effettiva falsità del certificato di residenza, alla durata della residenza presso il luogo in contestazione e al ruolo di -OMISSIS- nell’indagine in corso all’epoca dei fatti.
Le superiori considerazioni rendono palese come il contenuto dell’atto non fosse affatto vincolato bensì discrezionale e quindi come sia stata fatta erronea applicazione dell’art. 21- octies , l. n. 241 del 1990, considerato che non vi è alcuna prova del fatto che l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere che quello adottato.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittimo il diniego di un permesso di soggiorno che non sia preceduto dagli atti volti a garantire la partecipazione procedimentale dell’interessato ove il provvedimento finale non possa essere qualificato come atto vincolato, ciò al fine di consentire il contraddittorio tra privato e amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo e allo scopo, quindi, di far interloquire il privato anche sulle circostanze di fatto e sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza.
A fronte di un provvedimento discrezionale, come nel caso di specie, quindi, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell'atto viziato (cfr. Cons. St., sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267).
7. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’obbligo per l’amministrazione di provvedere e l’assorbimento del primo motivo di ricorso, il quale ha ad oggetto circostanze di fatto non provate e che dovranno essere fatte oggetto della valutazione dell’amministrazione, alla luce della loro attendibilità e dei sopravvenuti esiti del procedimento penale richiamato nel provvedimento.
8. È invece infondato il terzo motivo, con il quale si sostiene che il procedimento in questione avrebbe dovuto rimanere sospeso, ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, una volta avviata la procedura di emersione.
Anzitutto, il provvedimento in questione è stato adottato in data 29 maggio 2019, quando la procedura di emersione non era stata ancora avviata. Dovendosi fare applicazione del principio tempus regit actum , non rileva il fatto che esso sia stato notificato all’interessato solo successivamente, peraltro anche in ragione della sopravvenuta temporanea irreperibilità del medesimo.
In secondo luogo, la norma invocata non prevede alcuna sospensione dei procedimenti ordinari volti al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, anzi, sarebbe illogica una simile previsione, trattandosi di misura in astratto ben più favorevole di quella relativa all’emersione.
Al rigetto del terzo motivo di ricorso consegue che l’amministrazione, in sede di riesercizio del potere, dovrà nuovamente provvedere, se nelle more non oggetto di rinuncia da parte dell’interessato, sull’originaria domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo.
9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al secondo motivo, con assorbimento del primo e rigetto del terzo.
10. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Bergamo, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 29.5.2019.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BR, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
RA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL | NG BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.