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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 4348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/10/2025 nella causa n. 4348/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv. Parte_1 C.F._1
TO VO e NI BB
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2025 00006755 10
000 dell'importo di € 6.307,54 a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2020;
2. l' si è costituito resistendo alla pretesa;
CP_1
3. all'odierna udienza l' ha dato atto di aver provveduto, in data CP_1
08/10/2025, allo sgravio totale dell'avviso di addebito impugnato: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 4348/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa contributiva era conseguita all'erronea compilazione da parte della ricorrente del quadro RR del Modello Persone Fisiche 2021; risulta che la ricorrente si sia attivata con Agenzia delle Entrate per rettificare l'errore
(cfr. dichiarazione integrativa del 23/05/2023 in atti), ed a seguito della rettifica l' ha annullato l'avviso di addebito impugnato;
ne consegue CP_2 la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito,
e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (intermedia tra i compensi minimi e medi dello scaglione di valore stante la linearità della questione);
6. non pare sufficiente a condurre alla compensazione delle spese richiesta dall' la circostanza che la rettifica della dichiarazione reddituale da CP_1 parte di Agenzia delle Entrate sia stata recepita tardivamente e su sollecitazione dello stesso in quanto l' non ha contestato, nella CP_1 CP_2 memoria costitutiva, la sussistenza dell'errore e pertanto l'infondatezza della pretesa di contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale, ritenendo peraltro di mantenere fermo il titolo impugnato sino al recepimento ufficiale della rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 17/10/2025 nella causa n. 4348/2025 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv. Parte_1 C.F._1
TO VO e NI BB
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2025 00006755 10
000 dell'importo di € 6.307,54 a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2020;
2. l' si è costituito resistendo alla pretesa;
CP_1
3. all'odierna udienza l' ha dato atto di aver provveduto, in data CP_1
08/10/2025, allo sgravio totale dell'avviso di addebito impugnato: deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1 RGL n. 4348/2025
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che la pretesa contributiva era conseguita all'erronea compilazione da parte della ricorrente del quadro RR del Modello Persone Fisiche 2021; risulta che la ricorrente si sia attivata con Agenzia delle Entrate per rettificare l'errore
(cfr. dichiarazione integrativa del 23/05/2023 in atti), ed a seguito della rettifica l' ha annullato l'avviso di addebito impugnato;
ne consegue CP_2 la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito,
e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo (intermedia tra i compensi minimi e medi dello scaglione di valore stante la linearità della questione);
6. non pare sufficiente a condurre alla compensazione delle spese richiesta dall' la circostanza che la rettifica della dichiarazione reddituale da CP_1 parte di Agenzia delle Entrate sia stata recepita tardivamente e su sollecitazione dello stesso in quanto l' non ha contestato, nella CP_1 CP_2 memoria costitutiva, la sussistenza dell'errore e pertanto l'infondatezza della pretesa di contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale, ritenendo peraltro di mantenere fermo il titolo impugnato sino al recepimento ufficiale della rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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