Articolo 14 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
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14 dicembre 2024
Art. 14. Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in materia di monopattini e altri dispositivi 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree»;
c) al comma 75-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies»;
d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»;
e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei monopattini»;
f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h»;
h) il comma 75-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente:
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»;
i) il comma 75-undevicies e' sostituito dal seguente:
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e' stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater»;
l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»;
m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita' previste dall' articolo 208, comma 2, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 . Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , in quanto compatibili.
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile . Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita' elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi 75, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies, 75-novies, 75-undecies, 75-terdecies, 75-quinquiesdecies, 75-undevicies, 75-vicies bis, 75-vicies quater, 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O., n. 45, come modificato dalla presente legge:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 .».
«75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta', imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree.».
«75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.».
«75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.».
«75-novies. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.».
«75-undecies. E' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare contromano.».
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h.».
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'.
Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.».
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e' stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.».
«75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 .».
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita' previste dall' articolo 208, comma 2, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico.
La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 . Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 , in quanto compatibili.
«75- vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile . Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .».
- Il titolo VI, capo I, sezione II, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recano, rispettivamente: «Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni», «Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni» e «Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.».
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024
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