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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34583/2021 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL il 31/07/1989 , con il patrocinio dell'avv. GIOSA MARIAGRAZIA e dell'avv , con elezione di domicilio in PIAZZA STAMPA, 1 20123 MILANO presso e nello studio dell' avv. GIOSA
MARIAGRAZIA;
RICORRENTE
contro
:
) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
01/01/1980 con il patrocinio dell' avv. BRENGA FERNANDO e dell'avv , con elezione di domicilio in VIA CONSOLE MARCELLO, 10 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BRENGA
FERNANDO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano a cui gli atti sono stati tramessi in data 17.9.2021, 9.3.2022, 10.3.2022 pagina 1 di 14 - INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 9.7.2025
CONCLUSIONI
Per : come da memoria depositata l'11.4.2025 Parte_1
che il Tribunale adito, Voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla ricorrente, Persona_1
per le ragioni meglio specificate in atti;
- pronunciarsi in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, tenuto conto della tenera età della minore e dello stato di detenzione del sig. CP_1
- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1
con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche,
trasporti, ludiche, sportive)
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per : come da memoria depositata il 16.4.2025 Controparte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis rejectis:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
pagina 2 di 14 - Stabilire l'affidamento congiunto e la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la madre;
- Pronunciarsi in ordine al regime di visite e incontri tra minore e padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
- Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di una somma pari a € 150,00 oltre al
50% delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in El Salvador il 30/06/2017 : il matrimonio non è stato trascritto in Italia
2. dal matrimonio nasceva, il 26.4.2024 la figlia Persona_1
3. Con ricorso depositato il 18.8.2021 chiedeva Parte_1
la separazione giudiziale, l'affidamento super esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé , la regolamentazione della frequentazioni tra la minore e il padre tenendo conto della tenera età della bambina e dello stato di detenzione del padre, la determinazione in € 250
mensili dell'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento della bambina oltre al 50% delle spese straordinarie alla medesima riferibili. Evidenziava la ricorrente che contratto matrimonio nel 2017 , mese di settembre 2017 il sig. CP_1
veniva raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale per violenza sessuale su minore - RGNR35108/2017 - e così a pochi mesi pagina 3 di 14 dalla nascita della minore il padre veniva tradotto in carcere per essere poi definitivamente giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la sentenza pronunciata dal GIP di Milano n. 2037/2018 in virtù della quale veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione pena che il medesimo stava ancora scontando al momento dell'istaurazione del giudizio;
che tale situazione aveva reso di fatto improseguibile la vita coniugale e giustificava peraltro ila richiesta di affidamento super esclusivo della minore .
4. Ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente. Quanto ai profili relativi alla responsabilità
genitoriale chiedeva che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori,
che venisse regolamentato il diritto di visita in proprio favore dal momento che il medesimo,
sebbene detenuto, aveva continuato a mantenere rapporti con la propria figlia, e la determinazione in € 150,00 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie
5. all'udienza presidenziale del'8.3.2022, autorizzati i coniugi a vivere separati, Il Presidente così
disponeva in via provvisoria. “
1 dispone l'affidamento esclusivo di nata il [...], alla Persona_1
madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c in via esclusiva la responsabilità
genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, attesa la attuale condizione di detenzione del padre e la condanna penale dallo stesso riportata per gravi reati contro la persona che allo stato non consentono una valutazione di idoneità
pagina 4 di 14 genitoriale dello stesso e tenuto anche conto della disponibilità dalla parte data ad un affido esclusivo alla madre;
2. dispone che la minore resti collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, atteso che è l'unico genitore di riferimento che si è sempre occupato della bambina;
3. incarica i Servizi Sociali del comune di Corsico e i Servizi Specialisti dell'ASST
competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza, di verificare le condizioni di vita e le competenze genitoriali materne e di valutare le competenze genitoriali paterne anche in vista di un più stabile progetto di ripresa della relazione padre figlia;
4. incarica i Servizi Sociali del comune di Corsico di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale e di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione entro il 12.10.2022,
segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
5 . pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
marzo 2022, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile omnicomprensivo di € 100, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione marzo 2023, atteso che lo stesso benchè detenuto ha verbalizzato che in carcere seppure in modo saltuario lavora e che la madre allo stato si sta facendo carico integralmente di tutte le esigenze della minore;
dichiarato disponibile a versare per il mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva pagina 5 di 14 di € 250,00 mensili una volta terminato di versare gli atterrarti e quindi dall'agosto 202, 3
il GI in parziale modifica dei provvedimenti economici vigenti , sull'accordo delle parti rideterminava in € 250 mensili omnicomprensivi l'assegno da versare per il mantenimento di a far data dall'agosto 2023 e sollecitava al contempo l'attivazione e la presa in Per_1
carico da parte dei Servizi Sociali.
3 Alla successiva udienza del 27.4.2023 la ricorrente, dava atto che il padre stava vedendo la bambina e che il padre stava versando l'assegno omnicomprensivo come determinato,
evidenziava la possibilità, anche in ragione della latitanza dei servizi ( che non avevano ancora provveduto a contattare le parti e a dare esecuzione agli accertamenti e interventi delegati), di addivenire ad un accordo. Il procedimento veniva nuovamente rinviato sollecitando l'intervento dei servizi;
4 Seguivano rinvii all'udienza del 20.9.2023, del 17.1.2024 ( nella quale i procuratori delle parti evidenziavano ipotesi conciliative atteso il mancato intervento dei servizi, il fatto che il convenuto - che nel frattempo aveva da circa un anno finito di scontare la pena- vedesse la minore con regolarità seppure senza pernottamento e versasse € 250 mensili come concordato ) del 21.2.2024 ( nella quale le parti raggiungevano avanti al GOT delegato un accordo per la definizione della lite con affidamento con affidamento super esclusivo della figlia alla madre, visite del padre previo accordo con la madre per qualche ora al giorno durante la settimana e per un pomeriggio il sabato, senza pernottamento, contributo del padre al mantenimento della figlia: 300 euro mensili in misura omnicomprensiva, Assegno
Unico integralmente percepito dalla madre) : la causa veniva rinviata avanti alla dott.ssa
[...]
, titolare del procedimento, nel frattempo rientrata dalla maternità. Per_2
pagina 6 di 14 5 All'udienza del 14.5.2024 le parti e i procuratori confermavano gli accordi raggiunti e chiedevano la conversione del rito da contenzioso a consensuale, ma il GI, pur prendendo atto dell'accordo, reiterava gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Corsico. In data
12.9.2024 veniva depositata la valutazione psicodiagnostica sul padre della minore, il
20.9.2024 una relazione di aggiornamento: mancando all'udienza del 20.9.2024 la valutazione psicodiagnostica sulla madre, la causa veniva nuovamente aggiornata con incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio, di regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia, di completamento della valutazione psicodiagnostica sulla madre della minore e avvio degli interventi di supporto alla genitorialità suggeriti.
6 Assegnati dal nuovo GI ( Cosmai) nominato in sostituzione definiva della Dott.sa Per_2
all'udienza del 18.3.2025 i termini ex art. 183 comma 6° n. 1,2,3, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 3.7.2025 le parti, confermando le condizioni a cui avrebbero accettato di conciliare la lite, rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e rinunziando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione
7 La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
Ritenuto che :
1) sulla COMPETENZA GIURISDIZIONALE e sulla LEGGE APPLICABILE
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a),
Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale pagina 7 di 14 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione
dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
2) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e i proseguibile. I coniugi sono di fatto separati dal 2017
quando il resistente è stato tratto in arresto e oggi è inconfutabile che l'affetti maritali sia da tempo venuta meno.
3) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI
VISITA
Quanto all'affidamento della figlia minore osserva il Tribunale che le parti concordano per un Per_1
affidamento esclusivo della minore alla madre. Non può infatti non rilevarsi che, reiteratamente nel corso del lunghissimo giudizio trascinatosi nel tempo soprattutto per il mancato tempestivo intervento dei Servizi sociali del Comune di Corsico, i genitori hanno dichiarato di concordare per un pagina 8 di 14 affidamento esclusivo di alla madre ( peraltro conforme ai provvedimenti provvisori che Per_1
ebbero a disporre l'affidamento super esclusivo ) da ultimo ribadendolo anche all'udienza del 3.7.2025
nella quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Anche in tale sede, invero le parti hanno dichiarato “ La ricorrente si dichiara disponibile a conciliare la lite con un affido esclusivo alla
madre, con conferma degli interventi in essere con regolamentazione delle frequentazioni con il padre
ma sempre alla presenza di un educatore o di una persona di fiducia e senza pernottamento, con
assegno di mantenimento di 300 oltre 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida. La difesa
del convenuto si dichiarare disponibile a conciliare la lite con conferma dell'affidamento esclusivo
alla madre, degli incarichi ai servizi in essere, conferma degli accordi economici oggi vigenti e quindi
assegno mensile omnicomprensivo di € 300,00 e l'esito del percorso con i servizi valutare la possibilità
che la minore possa pernottare con il padre.”
Orbene, a prescindere dal fatto che sul regime di affidamento vi sia accordo tra i genitori ( la difesa del resistente con le rassegnate conclusioni ha riproposto la domanda di affidamento condiviso della bambina) - ritiene il Collegio che nel contesto dato e sulla base delle valutazioni psicodiagnostiche dei genitori e delle relazioni dei Servizi sociali depositate in atti, debba nelle presente sede essere confermato il provvedimento con il quale è stata affidata in via esclusiva alla madre con Per_1
concentrazioni in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza, dal momento che le criticità che tuttora caratterizzano la figura genitoriale paterna ( assenza di critica della gravità del reato commesso, precarietà abitativa e lavorativa, impossibilità di regolarizzazione sul territorio nazionale, esistenza di un decreto di espulsione) impongono una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso. L'affidamento di deve quindi essere confermato in capo alla madre la quale è sempre stata e lo è tuttora figura Per_1
primaria e fondamentale di riferimento della minore e che, pur con le criticità personologiche anche pagina 9 di 14 alla stessa riconosciute dall'accertamento svolto, ha di fatto sempre dimostrato – anche nella fase di detenzione del padre della bambina e per un lungo lasso di tempo di mancata attivazioni degli interventi dei servizi sociali- di essere in grado di garantire la figura del padre ( ha sempre accompagnato la bambina in carcere, ha trovato con il convenuto spontanei accordi di frequentazione ,
non è mia stata ostacolante alle frequentazioni come disposte) .
La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
Ritiene peraltro il Collegio che, proprio per la peculiare situazione della minore e dei suoi genitori, è
necessario che permangano gli interventi in essere e già disposti dall'autorità giudiziaria ossia non solo uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sull'intero nucleo a presidio e verifica del benessere di ma anche gli interventi di ADM anche presso l'abitazione materna al fine di Per_1
sostenere la relazione tra madre e figlia e , soprattutto, coadiuvare la madre nelle corrette comunicazioni con la figlia soprattutto in relazione alla posizione “ giuridica” del padre anche nell'eventualità in cui il medesimo venga espulso dal territorio nazionale essendo indubbio che, oggi,
questo è uno degli aspetti maggiormente critici con riferimento ad entrambi i genitori, avendo da un lato la madre la tendenza a semplicisticamente minimizzare l'impatto che tale evento avrebbe la minore ( che trova normale che potrebbero continuare a sentirsi per videochiamata) e dimostrando il padre una assoluta difficoltà nel fornire ad risposte adeguate rispetto alla propria condizione Per_1
giuridica, al perché non andare a casa sua o il papà a casa della mamma e indubitabilmente a Per_1
spiegare le ragioni dell'espulsione. Viene conferito incarico ai Servizi sociali di con facoltà di attivazione di tutti i presidi ritenuti utili e necessari a sostegno dei genitori della minore
Quanto alle modalità di frequentazione tra padre e figlia, ritiene il Collegio che gli incontri debbano proseguire con la modalità in essere, ossia con incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e quindi alla presenza di un educatore con facoltà per il Servizi Sociali del Comune di pagina 10 di 14 Corsico di intensificazione delle relazioni tra padre e figlia in relazione al buon andamento degli stessi.. L'assenza di una stabile abitazione del padre -che vive a Varese ospite di un connazionale- e il grave reato per il quale il convenuto ha riportato condanna escludono allo stato di poter ipotizzare un pernottamento della minore presso il padre, modalità che potrà essere vagliata solo in caso di radicale modifica della posizione giuridica e della situazione economica e abitativa del convenuto. Di
conseguenza deve essere dato rimesso integralmente ai Servizi Sociali del Comune di Corsico di modificare tempi e modalità della frequentazioni tra padre e figlia che dovranno in ogni caso avvenire alla presenza di un educatore.
4) OBBLIGAZIONI DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, ritiene il Collegio di dover determinare in € 300 mensili omnicomprensivi la misura del contributo che il sig, deve CP_1
ritenersi obbligato a versare alla sigma per il mantenimento di dovendosi Parte_1 Per_1
considerare la necessità di garantire alla minore il soddisfacimento delle esigenze primarie e fondamentali di vita, i ridotti tempi di permanenza presso il padre ( e quindi l'assenza di mantenimento in via diretta) la posizione economica dei suoi genitori e nello specifico del sig Pt_2
il quale, invero, pur essendo soggetto in salute in grado di svolgere attività lavorativa, è
nell'impossibilità giuridica di disporre di un contratto regolare. Peraltro il medesimo risulta oggi svolgere attività lavorativa come addetto alle pulizie presso diversi condomini (come confermato anche dalla selezione dei Servizi Sociali del giugno 2025). La misura deve considerarsi peraltro congrua essendo quella a cui entrambe le parti si sono dichiarate disposte a conciliare la lite ( vedi verbale del 3.7.2025).
pagina 11 di 14 L'assegno unico universale dovrà essere integralmente riconosciuto in favore della madre e da questa percepito .
SPESE PROCESSUALI
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento, e tenuto altresì conto dei plurimi tentativi effettuati dalle parti per la conciliazione della lite le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 34583/2021, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] che hanno CP_1 CP_1
celebrato matrimonio a EL AL in data 30/06/2017 ( matrimonio non trascritto in Italia ) ;
2. AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre che eserciterà ex art. Persona_1
337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute , residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresa la facoltà di richiedere, anche in assenza di forma e consenso paterno, i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
pagina 12 di 14 3. Dispone che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
4. Dispone gli incontri tra padre e figlia gli incontri proseguano con la modalità in essere,
ossia con incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e quindi alla presenza di un educatore con facoltà per il Servizi Sociali del Comune di Corsico di intensificazione delle relazioni tra padre e figlia in relazione al buon andamento degli stessi. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corsico della potere di modificare tempi e modalità della frequentazioni tra padre e figlia che dovranno in ogni caso avvenire alla presenza di un educatore e con esclusione del pernottamento. L'eventuale pernottamento della minore presso il padre potrà essere vagliata solo in caso di radicale modifica della posizione giuridica e della situazione economica e abitativa del convenuto.
5. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corsico di svolgere un attento e stretto monitoraggio sull'intero nucleo a presidio e verifica del benessere di Per_1
proseguendo tutti gli interventi in essere anche di ADM anche presso l'abitazione materna con facoltà di attivazione di tutti i presidi ritenuti utili e necessari a sostegno dei genitori della minore
6. Dispone versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in via
[...] Per_1
anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile omnicomprensivo di € 300,00,
rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal luglio 2026 ( base di calcolo luglio
2025)
pagina 13 di 14 7. Dispone che l'assegno unico universale sia essere integralmente riconosciuto in favore della madre ricorrente e da questa percepito
8. Compensa integralmente tra le parti spese processuali
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corsico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano il 9.7.2025 .
SI COMUNICHI anche ai Servizi Sociali di CORSICO
IL PRESIDENTE EST
Dott. Laura Maria Cosmai
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 All'udienza del 15.2.2023, mutata la posizione del convenuto che in sede di udienza si era
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34583/2021 R.G. promossa da:
( ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
AL il 31/07/1989 , con il patrocinio dell'avv. GIOSA MARIAGRAZIA e dell'avv , con elezione di domicilio in PIAZZA STAMPA, 1 20123 MILANO presso e nello studio dell' avv. GIOSA
MARIAGRAZIA;
RICORRENTE
contro
:
) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
01/01/1980 con il patrocinio dell' avv. BRENGA FERNANDO e dell'avv , con elezione di domicilio in VIA CONSOLE MARCELLO, 10 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BRENGA
FERNANDO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano a cui gli atti sono stati tramessi in data 17.9.2021, 9.3.2022, 10.3.2022 pagina 1 di 14 - INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 9.7.2025
CONCLUSIONI
Per : come da memoria depositata l'11.4.2025 Parte_1
che il Tribunale adito, Voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento in via esclusiva della minore alla ricorrente, Persona_1
per le ragioni meglio specificate in atti;
- pronunciarsi in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, tenuto conto della tenera età della minore e dello stato di detenzione del sig. CP_1
- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore CP_1
con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche,
trasporti, ludiche, sportive)
- con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per : come da memoria depositata il 16.4.2025 Controparte_1
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis rejectis:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
pagina 2 di 14 - Stabilire l'affidamento congiunto e la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la madre;
- Pronunciarsi in ordine al regime di visite e incontri tra minore e padre ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
- Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di una somma pari a € 150,00 oltre al
50% delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in El Salvador il 30/06/2017 : il matrimonio non è stato trascritto in Italia
2. dal matrimonio nasceva, il 26.4.2024 la figlia Persona_1
3. Con ricorso depositato il 18.8.2021 chiedeva Parte_1
la separazione giudiziale, l'affidamento super esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé , la regolamentazione della frequentazioni tra la minore e il padre tenendo conto della tenera età della bambina e dello stato di detenzione del padre, la determinazione in € 250
mensili dell'assegno che il resistente doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento della bambina oltre al 50% delle spese straordinarie alla medesima riferibili. Evidenziava la ricorrente che contratto matrimonio nel 2017 , mese di settembre 2017 il sig. CP_1
veniva raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale per violenza sessuale su minore - RGNR35108/2017 - e così a pochi mesi pagina 3 di 14 dalla nascita della minore il padre veniva tradotto in carcere per essere poi definitivamente giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la sentenza pronunciata dal GIP di Milano n. 2037/2018 in virtù della quale veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione pena che il medesimo stava ancora scontando al momento dell'istaurazione del giudizio;
che tale situazione aveva reso di fatto improseguibile la vita coniugale e giustificava peraltro ila richiesta di affidamento super esclusivo della minore .
4. Ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dalla ricorrente. Quanto ai profili relativi alla responsabilità
genitoriale chiedeva che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori,
che venisse regolamentato il diritto di visita in proprio favore dal momento che il medesimo,
sebbene detenuto, aveva continuato a mantenere rapporti con la propria figlia, e la determinazione in € 150,00 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie
5. all'udienza presidenziale del'8.3.2022, autorizzati i coniugi a vivere separati, Il Presidente così
disponeva in via provvisoria. “
1 dispone l'affidamento esclusivo di nata il [...], alla Persona_1
madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c in via esclusiva la responsabilità
genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, attesa la attuale condizione di detenzione del padre e la condanna penale dallo stesso riportata per gravi reati contro la persona che allo stato non consentono una valutazione di idoneità
pagina 4 di 14 genitoriale dello stesso e tenuto anche conto della disponibilità dalla parte data ad un affido esclusivo alla madre;
2. dispone che la minore resti collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, atteso che è l'unico genitore di riferimento che si è sempre occupato della bambina;
3. incarica i Servizi Sociali del comune di Corsico e i Servizi Specialisti dell'ASST
competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza, di verificare le condizioni di vita e le competenze genitoriali materne e di valutare le competenze genitoriali paterne anche in vista di un più stabile progetto di ripresa della relazione padre figlia;
4. incarica i Servizi Sociali del comune di Corsico di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale e di trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una relazione entro il 12.10.2022,
segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
5 . pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
marzo 2022, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile omnicomprensivo di € 100, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, prima rivalutazione marzo 2023, atteso che lo stesso benchè detenuto ha verbalizzato che in carcere seppure in modo saltuario lavora e che la madre allo stato si sta facendo carico integralmente di tutte le esigenze della minore;
dichiarato disponibile a versare per il mantenimento della figlia la somma omnicomprensiva pagina 5 di 14 di € 250,00 mensili una volta terminato di versare gli atterrarti e quindi dall'agosto 202, 3
il GI in parziale modifica dei provvedimenti economici vigenti , sull'accordo delle parti rideterminava in € 250 mensili omnicomprensivi l'assegno da versare per il mantenimento di a far data dall'agosto 2023 e sollecitava al contempo l'attivazione e la presa in Per_1
carico da parte dei Servizi Sociali.
3 Alla successiva udienza del 27.4.2023 la ricorrente, dava atto che il padre stava vedendo la bambina e che il padre stava versando l'assegno omnicomprensivo come determinato,
evidenziava la possibilità, anche in ragione della latitanza dei servizi ( che non avevano ancora provveduto a contattare le parti e a dare esecuzione agli accertamenti e interventi delegati), di addivenire ad un accordo. Il procedimento veniva nuovamente rinviato sollecitando l'intervento dei servizi;
4 Seguivano rinvii all'udienza del 20.9.2023, del 17.1.2024 ( nella quale i procuratori delle parti evidenziavano ipotesi conciliative atteso il mancato intervento dei servizi, il fatto che il convenuto - che nel frattempo aveva da circa un anno finito di scontare la pena- vedesse la minore con regolarità seppure senza pernottamento e versasse € 250 mensili come concordato ) del 21.2.2024 ( nella quale le parti raggiungevano avanti al GOT delegato un accordo per la definizione della lite con affidamento con affidamento super esclusivo della figlia alla madre, visite del padre previo accordo con la madre per qualche ora al giorno durante la settimana e per un pomeriggio il sabato, senza pernottamento, contributo del padre al mantenimento della figlia: 300 euro mensili in misura omnicomprensiva, Assegno
Unico integralmente percepito dalla madre) : la causa veniva rinviata avanti alla dott.ssa
[...]
, titolare del procedimento, nel frattempo rientrata dalla maternità. Per_2
pagina 6 di 14 5 All'udienza del 14.5.2024 le parti e i procuratori confermavano gli accordi raggiunti e chiedevano la conversione del rito da contenzioso a consensuale, ma il GI, pur prendendo atto dell'accordo, reiterava gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Corsico. In data
12.9.2024 veniva depositata la valutazione psicodiagnostica sul padre della minore, il
20.9.2024 una relazione di aggiornamento: mancando all'udienza del 20.9.2024 la valutazione psicodiagnostica sulla madre, la causa veniva nuovamente aggiornata con incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio, di regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia, di completamento della valutazione psicodiagnostica sulla madre della minore e avvio degli interventi di supporto alla genitorialità suggeriti.
6 Assegnati dal nuovo GI ( Cosmai) nominato in sostituzione definiva della Dott.sa Per_2
all'udienza del 18.3.2025 i termini ex art. 183 comma 6° n. 1,2,3, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 3.7.2025 le parti, confermando le condizioni a cui avrebbero accettato di conciliare la lite, rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e rinunziando all'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione
7 La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 9.7.2025
Ritenuto che :
1) sulla COMPETENZA GIURISDIZIONALE e sulla LEGGE APPLICABILE
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a),
Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale pagina 7 di 14 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione
dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
2) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e i proseguibile. I coniugi sono di fatto separati dal 2017
quando il resistente è stato tratto in arresto e oggi è inconfutabile che l'affetti maritali sia da tempo venuta meno.
3) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI
VISITA
Quanto all'affidamento della figlia minore osserva il Tribunale che le parti concordano per un Per_1
affidamento esclusivo della minore alla madre. Non può infatti non rilevarsi che, reiteratamente nel corso del lunghissimo giudizio trascinatosi nel tempo soprattutto per il mancato tempestivo intervento dei Servizi sociali del Comune di Corsico, i genitori hanno dichiarato di concordare per un pagina 8 di 14 affidamento esclusivo di alla madre ( peraltro conforme ai provvedimenti provvisori che Per_1
ebbero a disporre l'affidamento super esclusivo ) da ultimo ribadendolo anche all'udienza del 3.7.2025
nella quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Anche in tale sede, invero le parti hanno dichiarato “ La ricorrente si dichiara disponibile a conciliare la lite con un affido esclusivo alla
madre, con conferma degli interventi in essere con regolamentazione delle frequentazioni con il padre
ma sempre alla presenza di un educatore o di una persona di fiducia e senza pernottamento, con
assegno di mantenimento di 300 oltre 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida. La difesa
del convenuto si dichiarare disponibile a conciliare la lite con conferma dell'affidamento esclusivo
alla madre, degli incarichi ai servizi in essere, conferma degli accordi economici oggi vigenti e quindi
assegno mensile omnicomprensivo di € 300,00 e l'esito del percorso con i servizi valutare la possibilità
che la minore possa pernottare con il padre.”
Orbene, a prescindere dal fatto che sul regime di affidamento vi sia accordo tra i genitori ( la difesa del resistente con le rassegnate conclusioni ha riproposto la domanda di affidamento condiviso della bambina) - ritiene il Collegio che nel contesto dato e sulla base delle valutazioni psicodiagnostiche dei genitori e delle relazioni dei Servizi sociali depositate in atti, debba nelle presente sede essere confermato il provvedimento con il quale è stata affidata in via esclusiva alla madre con Per_1
concentrazioni in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative a salute educazione istruzione e residenza, dal momento che le criticità che tuttora caratterizzano la figura genitoriale paterna ( assenza di critica della gravità del reato commesso, precarietà abitativa e lavorativa, impossibilità di regolarizzazione sul territorio nazionale, esistenza di un decreto di espulsione) impongono una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso. L'affidamento di deve quindi essere confermato in capo alla madre la quale è sempre stata e lo è tuttora figura Per_1
primaria e fondamentale di riferimento della minore e che, pur con le criticità personologiche anche pagina 9 di 14 alla stessa riconosciute dall'accertamento svolto, ha di fatto sempre dimostrato – anche nella fase di detenzione del padre della bambina e per un lungo lasso di tempo di mancata attivazioni degli interventi dei servizi sociali- di essere in grado di garantire la figura del padre ( ha sempre accompagnato la bambina in carcere, ha trovato con il convenuto spontanei accordi di frequentazione ,
non è mia stata ostacolante alle frequentazioni come disposte) .
La minore sarà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
Ritiene peraltro il Collegio che, proprio per la peculiare situazione della minore e dei suoi genitori, è
necessario che permangano gli interventi in essere e già disposti dall'autorità giudiziaria ossia non solo uno stretto monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sull'intero nucleo a presidio e verifica del benessere di ma anche gli interventi di ADM anche presso l'abitazione materna al fine di Per_1
sostenere la relazione tra madre e figlia e , soprattutto, coadiuvare la madre nelle corrette comunicazioni con la figlia soprattutto in relazione alla posizione “ giuridica” del padre anche nell'eventualità in cui il medesimo venga espulso dal territorio nazionale essendo indubbio che, oggi,
questo è uno degli aspetti maggiormente critici con riferimento ad entrambi i genitori, avendo da un lato la madre la tendenza a semplicisticamente minimizzare l'impatto che tale evento avrebbe la minore ( che trova normale che potrebbero continuare a sentirsi per videochiamata) e dimostrando il padre una assoluta difficoltà nel fornire ad risposte adeguate rispetto alla propria condizione Per_1
giuridica, al perché non andare a casa sua o il papà a casa della mamma e indubitabilmente a Per_1
spiegare le ragioni dell'espulsione. Viene conferito incarico ai Servizi sociali di con facoltà di attivazione di tutti i presidi ritenuti utili e necessari a sostegno dei genitori della minore
Quanto alle modalità di frequentazione tra padre e figlia, ritiene il Collegio che gli incontri debbano proseguire con la modalità in essere, ossia con incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e quindi alla presenza di un educatore con facoltà per il Servizi Sociali del Comune di pagina 10 di 14 Corsico di intensificazione delle relazioni tra padre e figlia in relazione al buon andamento degli stessi.. L'assenza di una stabile abitazione del padre -che vive a Varese ospite di un connazionale- e il grave reato per il quale il convenuto ha riportato condanna escludono allo stato di poter ipotizzare un pernottamento della minore presso il padre, modalità che potrà essere vagliata solo in caso di radicale modifica della posizione giuridica e della situazione economica e abitativa del convenuto. Di
conseguenza deve essere dato rimesso integralmente ai Servizi Sociali del Comune di Corsico di modificare tempi e modalità della frequentazioni tra padre e figlia che dovranno in ogni caso avvenire alla presenza di un educatore.
4) OBBLIGAZIONI DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, ritiene il Collegio di dover determinare in € 300 mensili omnicomprensivi la misura del contributo che il sig, deve CP_1
ritenersi obbligato a versare alla sigma per il mantenimento di dovendosi Parte_1 Per_1
considerare la necessità di garantire alla minore il soddisfacimento delle esigenze primarie e fondamentali di vita, i ridotti tempi di permanenza presso il padre ( e quindi l'assenza di mantenimento in via diretta) la posizione economica dei suoi genitori e nello specifico del sig Pt_2
il quale, invero, pur essendo soggetto in salute in grado di svolgere attività lavorativa, è
nell'impossibilità giuridica di disporre di un contratto regolare. Peraltro il medesimo risulta oggi svolgere attività lavorativa come addetto alle pulizie presso diversi condomini (come confermato anche dalla selezione dei Servizi Sociali del giugno 2025). La misura deve considerarsi peraltro congrua essendo quella a cui entrambe le parti si sono dichiarate disposte a conciliare la lite ( vedi verbale del 3.7.2025).
pagina 11 di 14 L'assegno unico universale dovrà essere integralmente riconosciuto in favore della madre e da questa percepito .
SPESE PROCESSUALI
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento, e tenuto altresì conto dei plurimi tentativi effettuati dalle parti per la conciliazione della lite le spese processuali debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 34583/2021, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] che hanno CP_1 CP_1
celebrato matrimonio a EL AL in data 30/06/2017 ( matrimonio non trascritto in Italia ) ;
2. AFFIDA la minore in via esclusiva alla madre che eserciterà ex art. Persona_1
337quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute , residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresa la facoltà di richiedere, anche in assenza di forma e consenso paterno, i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
pagina 12 di 14 3. Dispone che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
4. Dispone gli incontri tra padre e figlia gli incontri proseguano con la modalità in essere,
ossia con incontri in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e quindi alla presenza di un educatore con facoltà per il Servizi Sociali del Comune di Corsico di intensificazione delle relazioni tra padre e figlia in relazione al buon andamento degli stessi. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corsico della potere di modificare tempi e modalità della frequentazioni tra padre e figlia che dovranno in ogni caso avvenire alla presenza di un educatore e con esclusione del pernottamento. L'eventuale pernottamento della minore presso il padre potrà essere vagliata solo in caso di radicale modifica della posizione giuridica e della situazione economica e abitativa del convenuto.
5. Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corsico di svolgere un attento e stretto monitoraggio sull'intero nucleo a presidio e verifica del benessere di Per_1
proseguendo tutti gli interventi in essere anche di ADM anche presso l'abitazione materna con facoltà di attivazione di tutti i presidi ritenuti utili e necessari a sostegno dei genitori della minore
6. Dispone versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore in via
[...] Per_1
anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile omnicomprensivo di € 300,00,
rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal luglio 2026 ( base di calcolo luglio
2025)
pagina 13 di 14 7. Dispone che l'assegno unico universale sia essere integralmente riconosciuto in favore della madre ricorrente e da questa percepito
8. Compensa integralmente tra le parti spese processuali
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Corsico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano il 9.7.2025 .
SI COMUNICHI anche ai Servizi Sociali di CORSICO
IL PRESIDENTE EST
Dott. Laura Maria Cosmai
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 All'udienza del 15.2.2023, mutata la posizione del convenuto che in sede di udienza si era