CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 20501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20501 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'AG AZ nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/10/2023 della CORTE d'APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del RG. FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. GR D'NO propone ricorso per cassazione avverso il decreto di data 27 ottobre 2023 della Corte d'appello di Palermo con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto 17 aprile 2023 del tribunale di Palermo, applicativo nei suoi confronti della misura di prevenzione speciale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di residenza per due anni. La Corte ha ritenuto applicabile all'impugnazione in materia di procedimento di prevenzione l'art.581 co. 1 ter c.p.p. (che prevede la allegazione dell'elezione/dichiarazione di domicilio all'atto con cui si propone un'impugnazione, a pena di inammissibilità) in forza di un doppio rinvio: quello disposto dell'art. 10 co. 4 d.lgs 159/2011 (si osservano nel procedimento di impugnazione, in quanto applicabili, le norme del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di misure di sicurezza) e quindi quello dell'art.680, ultimo comma, c.p.p. (che prevede, in materia di misure di sicurezza, l'osservanza delle disposizioni generali in materia di impugnazione, tra le quali, appunto, l'art.581 comma 1 ter c.p.p.). 2. Il ricorso del proposto è fondato su un unico motivo con cui si contesta l'interpretazione del complesso normativo formulata dalla Corte d'appello per le seguenti ragioni: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20501 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/04/2024 - l'art.10 d.lgs 159/2011 prevede il rinvio alle disposizioni del codice 'in quanto applicabili': la Corte non ha effettuato alcuna valutazione di compatibilità sul punto, tanto più necessaria in presenza di un 'doppio rinvio'; - l'art.581 co. 1 ter c.p.p. prevede l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio 'ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio', ipotesi diversa dal giudizio di prevenzione, introdotto da un semplice avviso di convocazione delle parti per la camera di consiglio;
- l'art.89 co.3 d.lgs. 150/2022, convertito nella L.199/2022 ha limitato l'applicazione dell'art.581 co. 1 ter e 1 quater c.p.p. "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze"; - l'applicazione analogica non sarebbe in materia consentita per il divieto di analogia in malam partem;
- Cass. Sez. 4, n.22140/2023 e Sez.1 29321/2023, seppure in materia di misura cautelari, hanno affermato i principi sopraesposti, circoscrivendo l'applicazione della disposizione applicata dalla Corte d'appello alle impugnazioni contro sentenze ed introdotte da decreto di citazione a giudizio. Nessuno delle due condizioni ricorre nel caso specifico. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo. 2. La premessa di ogni valutazione in ordine alla applicazione della regola dettata dall'art.581 comma 1 ter c.p.p. all'appello avverso il provvedimento in materia di prevenzione emesso dal Tribunale competente non può partire dall'analisi dell'art. l'art.89 co.3 d.lgs. 150/2022, convertito nella L.199/2022 (che ha limitato l'applicazione dell'art.581 co. 1 ter e 1 quater c.p.p. "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze") che presuppone già individuato il perimetro degli atti ai quali vada attribuita la qualifica di sentenza, né dalle regole espresse in pronunce come quelle indicate dal ricorrente, che, essendo circoscritte all'ambito delle misure cautelari, affermano un principio Settoriale'. Fallace è anche l'argomento secondo il quale discrimine interpretativo vada ricercato nella diversa natura del decreto di citazione per l'appello (che dà avvio all'ordinaria procedura di impugnazione) rispetto all'avviso di convocazione delle parti per l'udienza in camera di consiglio, posto che entrambe le vocationes in iudicio hanno la stessa, medesima funzione di convocare le parti e non vi sarebbe pertanto alcuna ragione di differenziarne la disciplina, quanto piuttosto di uniformarla - sia sufficiente considerare che nemmeno per il ricorso per Cassazione è prevista la forma del decreto di citazione a giudizio. 3. Piuttosto, il ragionamento ermeneutico deve partire dalla comprensione della natura del provvedimento terminativo del procedimento di prevenzione che, a dispetto del nomen iuris di decreto, è dalla giurisprudenza di legittimità ubiquitariamente considerato avente valore di sentenza. Rileva la Corte che effettivamente la giurisprudenza ormai consolidata afferma il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione e quindi la natura sostanziale di sentenza che va attribuita al decreto che delibera su una richiesta di applicazione di misura di prevenzione (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 Galdieri Rv. 245176 - 01; Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006 Castelluccia Rv. 233828 - 01; Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015 Viviani Rv. 264742 - 01) ai più disparati effetti, dal riconoscimento dell'effetto preclusivo del bis in idem (seppur temperato dalla clausola rebus sic stantibus), all'individuazione delle conseguenze in caso di annullamento con rinvio, all'ipotesi di impedimento del Presidente alla firma dell'atto, alla determinazione dei relativi requisiti. Da ciò, l'insussistenza di qualsivoglia preclusione di carattere nominalistico, derivante dall'applicazione stricto iure dell'art.89 citato, a favore della norma generale, nella sintassi normativa già formulata nel provvedimento della Corte di Appello che qui, per ragioni di brevità può essere semplicemente richiamata per relationem. Né elementi ostativi possono essere individuati nel percorso argomentativo delle pronunce sopra citate, di questa stessa Corte, in relazione alle impugnazioni in materia cautelare, posto che il nucleo essenziale delle stesse va rinvenuto nella differenza strutturale e nelle esigenze di celerità inerenti al detto rito, che sono concettualmente ostative (o comunque 'frenanti') l'addizione di formalità che sarebbero difficilmente pretendibili, con conseguente compressione del diritto di difesa. Esigenze che, nel caso di procedimento di prevenzione non sono altrettanto stringenti. 4. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 4 aprile 2024 Il Consig ere relatcfre Il Presidente
lette le conclusioni del RG. FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. GR D'NO propone ricorso per cassazione avverso il decreto di data 27 ottobre 2023 della Corte d'appello di Palermo con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto 17 aprile 2023 del tribunale di Palermo, applicativo nei suoi confronti della misura di prevenzione speciale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di residenza per due anni. La Corte ha ritenuto applicabile all'impugnazione in materia di procedimento di prevenzione l'art.581 co. 1 ter c.p.p. (che prevede la allegazione dell'elezione/dichiarazione di domicilio all'atto con cui si propone un'impugnazione, a pena di inammissibilità) in forza di un doppio rinvio: quello disposto dell'art. 10 co. 4 d.lgs 159/2011 (si osservano nel procedimento di impugnazione, in quanto applicabili, le norme del codice di rito sulla proposizione e decisione dei ricorsi in materia di misure di sicurezza) e quindi quello dell'art.680, ultimo comma, c.p.p. (che prevede, in materia di misure di sicurezza, l'osservanza delle disposizioni generali in materia di impugnazione, tra le quali, appunto, l'art.581 comma 1 ter c.p.p.). 2. Il ricorso del proposto è fondato su un unico motivo con cui si contesta l'interpretazione del complesso normativo formulata dalla Corte d'appello per le seguenti ragioni: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20501 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 04/04/2024 - l'art.10 d.lgs 159/2011 prevede il rinvio alle disposizioni del codice 'in quanto applicabili': la Corte non ha effettuato alcuna valutazione di compatibilità sul punto, tanto più necessaria in presenza di un 'doppio rinvio'; - l'art.581 co. 1 ter c.p.p. prevede l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio 'ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio', ipotesi diversa dal giudizio di prevenzione, introdotto da un semplice avviso di convocazione delle parti per la camera di consiglio;
- l'art.89 co.3 d.lgs. 150/2022, convertito nella L.199/2022 ha limitato l'applicazione dell'art.581 co. 1 ter e 1 quater c.p.p. "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze"; - l'applicazione analogica non sarebbe in materia consentita per il divieto di analogia in malam partem;
- Cass. Sez. 4, n.22140/2023 e Sez.1 29321/2023, seppure in materia di misura cautelari, hanno affermato i principi sopraesposti, circoscrivendo l'applicazione della disposizione applicata dalla Corte d'appello alle impugnazioni contro sentenze ed introdotte da decreto di citazione a giudizio. Nessuno delle due condizioni ricorre nel caso specifico. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo. 2. La premessa di ogni valutazione in ordine alla applicazione della regola dettata dall'art.581 comma 1 ter c.p.p. all'appello avverso il provvedimento in materia di prevenzione emesso dal Tribunale competente non può partire dall'analisi dell'art. l'art.89 co.3 d.lgs. 150/2022, convertito nella L.199/2022 (che ha limitato l'applicazione dell'art.581 co. 1 ter e 1 quater c.p.p. "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze") che presuppone già individuato il perimetro degli atti ai quali vada attribuita la qualifica di sentenza, né dalle regole espresse in pronunce come quelle indicate dal ricorrente, che, essendo circoscritte all'ambito delle misure cautelari, affermano un principio Settoriale'. Fallace è anche l'argomento secondo il quale discrimine interpretativo vada ricercato nella diversa natura del decreto di citazione per l'appello (che dà avvio all'ordinaria procedura di impugnazione) rispetto all'avviso di convocazione delle parti per l'udienza in camera di consiglio, posto che entrambe le vocationes in iudicio hanno la stessa, medesima funzione di convocare le parti e non vi sarebbe pertanto alcuna ragione di differenziarne la disciplina, quanto piuttosto di uniformarla - sia sufficiente considerare che nemmeno per il ricorso per Cassazione è prevista la forma del decreto di citazione a giudizio. 3. Piuttosto, il ragionamento ermeneutico deve partire dalla comprensione della natura del provvedimento terminativo del procedimento di prevenzione che, a dispetto del nomen iuris di decreto, è dalla giurisprudenza di legittimità ubiquitariamente considerato avente valore di sentenza. Rileva la Corte che effettivamente la giurisprudenza ormai consolidata afferma il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione e quindi la natura sostanziale di sentenza che va attribuita al decreto che delibera su una richiesta di applicazione di misura di prevenzione (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 Galdieri Rv. 245176 - 01; Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006 Castelluccia Rv. 233828 - 01; Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015 Viviani Rv. 264742 - 01) ai più disparati effetti, dal riconoscimento dell'effetto preclusivo del bis in idem (seppur temperato dalla clausola rebus sic stantibus), all'individuazione delle conseguenze in caso di annullamento con rinvio, all'ipotesi di impedimento del Presidente alla firma dell'atto, alla determinazione dei relativi requisiti. Da ciò, l'insussistenza di qualsivoglia preclusione di carattere nominalistico, derivante dall'applicazione stricto iure dell'art.89 citato, a favore della norma generale, nella sintassi normativa già formulata nel provvedimento della Corte di Appello che qui, per ragioni di brevità può essere semplicemente richiamata per relationem. Né elementi ostativi possono essere individuati nel percorso argomentativo delle pronunce sopra citate, di questa stessa Corte, in relazione alle impugnazioni in materia cautelare, posto che il nucleo essenziale delle stesse va rinvenuto nella differenza strutturale e nelle esigenze di celerità inerenti al detto rito, che sono concettualmente ostative (o comunque 'frenanti') l'addizione di formalità che sarebbero difficilmente pretendibili, con conseguente compressione del diritto di difesa. Esigenze che, nel caso di procedimento di prevenzione non sono altrettanto stringenti. 4. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 4 aprile 2024 Il Consig ere relatcfre Il Presidente