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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15390 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025 assenti i procuratori allontanatisi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 37074/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Mauro Vaglio Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Alessandro Freni CP_1
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1689/2024 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 4.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con ricorso depositato in primo grado, , premesso che in data 3.11.2022 aveva Parte_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 02479239 21 0000, con la quale gli era stato chiesto il pagamento di euro 133,14 per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, sul presupposto di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento presupposto (oltre che in
1 relazione agli ulteriori motivi, meglio indicati nel ricorso di primo grado), ha chiesto di annullare la cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace, con decreto del 25.1.2023, ha fissato la prima udienza, mandando alla cancelleria per la notifica, ed individuando come legittimato passivo CP_1 si è costituita a mezzo di funzionario delegato, evidenziando che il titolo portato nella CP_1 cartella di pagamento – e, segnatamente l'ordinanza prefettizia 91190030619 del 23.10.2019, emessa a conferma del vav. n. 14180030606, -era stata correttamente notificato ex art. 140 cpc.
All'esito, con la sentenza n. 1689/2024, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
Il sig. ha proposto appello, sostenendo l'irritualità della notifica dell'ordinanza prefettizia Pt_1
91190030619 e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2021 02479239 21 0000.
Fissata udienza con decreto, la parte appellante ha provveduto alla notifica nei confronti di
[...]
e della . CP_1 Controparte_2 ha chiesto di respingere l'appello, mentre l' non CP_1 Controparte_3 si è costituita.
2. Sull'integrità del contraddittorio.
Deve premettersi che l' non è stata parte del giudizio di primo Controparte_2 grado, e ciò sebbene il concessionario rivestisse la qualità di litisconsorte necessario.
Al riguardo, sebbene parte appellante deduca che “Considerato che i motivi d'impugnazione sollevati dal ricorrente riguardano l'attività dell'ente creditore nello specifico la mancata CP_1 notifica del titolo esecutivo e non questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione, l'agente della riscossione nella fattispecie in esame non può essere considerata litisconsorte necessario”, tale argomentazione non è condivisibile, a fronte peraltro della circostanza che viene chiesto l'annullamento della cartella di pagamento (richiesta ribadita in grado di appello).
Sul punto, con riferimento alla posizione dell , la Corte di Controparte_2 legittimità ha definitivamente chiarito che (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/04/2024, n.11661) “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (nella citata sentenza, in parte motiva, si richiamano i precedenti di legittimità sul punto:
“come recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione,
2 "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass.
Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi
d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, cfr , anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)").
Stante la qualità di litisconsorte necessario, non ha rilevo la circostanza che parte appellante abbia rinunciato a chiedere le spese di lite nei confronti del concessionario per la riscossione. Né, ugualmente, la citazione del concessionario, nel solo grado di appello - citazione non seguita da costituzione in giudizio ed accettazione della causa nello stato in cui essa si trova – può avere efficacia sanante del vizio del primo grado.
A ciò deve aggiungersi che oggetto di discussione è la regolarità della notifica dell'ordinanza prefettizia 91190030619, sicché, sotto tale profilo, deve ritenersi che l'azione (inquadrabile nel disposto di cui all'art. 6 D. Lgs n. 150/2011), vede quale legittimato passivo il Prefetto.
Orbene, risultando il difetto di contradditorio in primo grado, la sentenza impugnata è da ritenersi nulla, sicché è necessario, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al giudice di primo grado.
Sulle spese
Le spese di lite del grado vanno compensate, atteso il rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
1689/2024;
- rimette le parti innanzi al Giudice di Pace, assegnando termini di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di lite nella presente fase processuale.
Roma, 4.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025 assenti i procuratori allontanatisi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 37074/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4.11.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Mauro Vaglio Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Alessandro Freni CP_1
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1689/2024 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 4.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con ricorso depositato in primo grado, , premesso che in data 3.11.2022 aveva Parte_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 02479239 21 0000, con la quale gli era stato chiesto il pagamento di euro 133,14 per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, sul presupposto di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento presupposto (oltre che in
1 relazione agli ulteriori motivi, meglio indicati nel ricorso di primo grado), ha chiesto di annullare la cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace, con decreto del 25.1.2023, ha fissato la prima udienza, mandando alla cancelleria per la notifica, ed individuando come legittimato passivo CP_1 si è costituita a mezzo di funzionario delegato, evidenziando che il titolo portato nella CP_1 cartella di pagamento – e, segnatamente l'ordinanza prefettizia 91190030619 del 23.10.2019, emessa a conferma del vav. n. 14180030606, -era stata correttamente notificato ex art. 140 cpc.
All'esito, con la sentenza n. 1689/2024, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.
Il sig. ha proposto appello, sostenendo l'irritualità della notifica dell'ordinanza prefettizia Pt_1
91190030619 e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2021 02479239 21 0000.
Fissata udienza con decreto, la parte appellante ha provveduto alla notifica nei confronti di
[...]
e della . CP_1 Controparte_2 ha chiesto di respingere l'appello, mentre l' non CP_1 Controparte_3 si è costituita.
2. Sull'integrità del contraddittorio.
Deve premettersi che l' non è stata parte del giudizio di primo Controparte_2 grado, e ciò sebbene il concessionario rivestisse la qualità di litisconsorte necessario.
Al riguardo, sebbene parte appellante deduca che “Considerato che i motivi d'impugnazione sollevati dal ricorrente riguardano l'attività dell'ente creditore nello specifico la mancata CP_1 notifica del titolo esecutivo e non questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione, l'agente della riscossione nella fattispecie in esame non può essere considerata litisconsorte necessario”, tale argomentazione non è condivisibile, a fronte peraltro della circostanza che viene chiesto l'annullamento della cartella di pagamento (richiesta ribadita in grado di appello).
Sul punto, con riferimento alla posizione dell , la Corte di Controparte_2 legittimità ha definitivamente chiarito che (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/04/2024, n.11661) “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (nella citata sentenza, in parte motiva, si richiamano i precedenti di legittimità sul punto:
“come recentemente statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione,
2 "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass.
Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi
d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, cfr , anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)").
Stante la qualità di litisconsorte necessario, non ha rilevo la circostanza che parte appellante abbia rinunciato a chiedere le spese di lite nei confronti del concessionario per la riscossione. Né, ugualmente, la citazione del concessionario, nel solo grado di appello - citazione non seguita da costituzione in giudizio ed accettazione della causa nello stato in cui essa si trova – può avere efficacia sanante del vizio del primo grado.
A ciò deve aggiungersi che oggetto di discussione è la regolarità della notifica dell'ordinanza prefettizia 91190030619, sicché, sotto tale profilo, deve ritenersi che l'azione (inquadrabile nel disposto di cui all'art. 6 D. Lgs n. 150/2011), vede quale legittimato passivo il Prefetto.
Orbene, risultando il difetto di contradditorio in primo grado, la sentenza impugnata è da ritenersi nulla, sicché è necessario, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al giudice di primo grado.
Sulle spese
Le spese di lite del grado vanno compensate, atteso il rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara la nullità ai sensi dell'art. 354 c.p.c. della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
1689/2024;
- rimette le parti innanzi al Giudice di Pace, assegnando termini di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di lite nella presente fase processuale.
Roma, 4.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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