TAR
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00323 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00640/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
EL TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM, AB CI e WA CE, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 64/2023 del Tribunale ordinario di Mantova, pubblicata in data
21.3.2023, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00640/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, EL TT ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
64/2023, pubblicata in data 21.3.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “dichiara il diritto di TT EL di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2017/18 e
2018/19 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma e, in data 11.2.2026, ha depositato una nota dando atto “che in data
03/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto in Sentenza alla ricorrente”.
3.- Reputa il Collegio che la predetta dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione.
Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da N. 00640/2025 REG.RIC.
una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale del 25.2.2026 o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
4.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di due terzi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione solo per la restante parte, dato l' intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte. N. 00640/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC AN BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00323 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00640/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
EL TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM, AB CI e WA CE, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 64/2023 del Tribunale ordinario di Mantova, pubblicata in data
21.3.2023, in giudicato, in materia di cd. carta docente; N. 00640/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, EL TT ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
64/2023, pubblicata in data 21.3.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “dichiara il diritto di TT EL di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2017/18 e
2018/19 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma e, in data 11.2.2026, ha depositato una nota dando atto “che in data
03/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto in Sentenza alla ricorrente”.
3.- Reputa il Collegio che la predetta dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione.
Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da N. 00640/2025 REG.RIC.
una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale del 25.2.2026 o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
4.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di due terzi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione solo per la restante parte, dato l' intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte. N. 00640/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC AN BR
IL SEGRETARIO