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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1304/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6200/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001827732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001827732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 18.07.2025 relativa alla cartella di pagamento n.
09420140009062937000, presuntivamente notificata in data 15.12.2014, avente quale ente impositore
Camera di Commercio di Reggio Calabria uff. diritto annuale e relativa ad omesso pagamento diritto annuale sanzioni ed interessi anni 2010-2011, per un importo di € 359,79.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituita AdER che ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, anche a voler ritenere dimostrata la regolare notifica della cartella, non vi è prova della notifica di atti interruttivi sino all'intimazione impugnata.
Essendo quindi abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per ii diritti camerali tra la data di notifica della cartella (15.12.2014) e la data di notifica dell'atto impugnato (18.07.2025), il ricorso va accolto.
In proposito deve rilevarsi che non può accedersi alla richiesta di AdER di cessazione della materia del contendere, non essendovi prova dell'avvenuto sgravio della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 143,00, oltre
C.U e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6200/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001827732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001827732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 18.07.2025 relativa alla cartella di pagamento n.
09420140009062937000, presuntivamente notificata in data 15.12.2014, avente quale ente impositore
Camera di Commercio di Reggio Calabria uff. diritto annuale e relativa ad omesso pagamento diritto annuale sanzioni ed interessi anni 2010-2011, per un importo di € 359,79.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione.
Si è costituita AdER che ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 24.02.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, anche a voler ritenere dimostrata la regolare notifica della cartella, non vi è prova della notifica di atti interruttivi sino all'intimazione impugnata.
Essendo quindi abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per ii diritti camerali tra la data di notifica della cartella (15.12.2014) e la data di notifica dell'atto impugnato (18.07.2025), il ricorso va accolto.
In proposito deve rilevarsi che non può accedersi alla richiesta di AdER di cessazione della materia del contendere, non essendovi prova dell'avvenuto sgravio della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, così provvede:
accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 143,00, oltre
C.U e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
Reggio Calabria, 24.02.2026
Il GiudiceTiziana Drago