Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Filograna e Alberto Rimoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2023, notificato l'8 marzo 2023, con il quale viene fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi, ordinandone la consegna al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ed ingiungendone la vendita o la cessione entro centocinquanta giorni;
- del presupposto parere 3 febbraio 2023 reso dalla Questura di -OMISSIS-, richiamato nel decreto, e di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso notificato il 26 aprile 2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato chiedendone l’annullamento il decreto prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2023, notificato l’8 marzo 2023, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, ordinandogli la consegna delle armi medesime al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ed ingiungendogli la vendita o la cessione delle stesse entro centocinquanta giorni (doc. 1 ric.).
2. I fatti posti alla base del provvedimento impugnato sono i medesimi che avevano condotto all’adozione da parte del Questore di -OMISSIS-, il 9 maggio 2023, del provvedimento di revoca del porto di fucile, impugnato con separato ricorso R.G. n. -OMISSIS- davanti a questo T.A.R., ricorso respinto con la sentenza di questa sezione n. -OMISSIS-del 30 gennaio 2025.
3. In sintesi, con pec del 10 novembre 2022 (doc. 3 Amministrazione resistente) la Questura di -OMISSIS- – Ufficio Porto d’Armi aveva trasmesso alla Prefettura di -OMISSIS-, ai fini dell’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente - la segnalazione del 31 ottobre 2022 pervenutale dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, con la quale si rappresentava che in pari data il sig. -OMISSIS-, al termine di una battuta di caccia, spostando il fucile automatico riposto da un suo amico all’interno del cofano di un’autovettura, aveva fatto partire accidentalmente un colpo che aveva attinto al braccio destro l’amico cacciatore seduto in auto.
4. Con nota del 10 novembre 2022 la Prefettura di -OMISSIS- aveva pertanto comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, invitando lo stesso a produrre eventuali osservazioni in merito ai fatti contestati (doc.4 Amm.).
5. Successivamente, in data 22 novembre 2022, il ricorrente aveva prodotto memoria difensiva.
6. Avviata l’istruttoria, con nota datata 20 febbraio 2023 (doc.6 Amm.) il Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- aveva comunicato alla Prefettura che il procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR mod. 21 a carico del ricorrente per il reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. risultava pendente.
7. A sua volta, la Questura di -OMISSIS- con nota del 3 febbraio 2023 (doc.7 Amm.) aveva riferito che “(…)l’esplosione, per quanto involontaria, di un colpo di arma da fuoco da parte del Sig. -OMISSIS-, che ha attinto il compagno di caccia, ne ha causato alla fine l’amputazione del braccio.(…) la imperita condotta posta in essere dal sig. -OMISSIS-, che avrebbe potuto essere foriera anche di esiti ancor più gravi di quelli, pur gravissimi, verificatisi, risulta elemento valutativo idoneo a valutare un giudizio negativo in ordine alla detenzione di armi ”.
8. Pertanto, la Prefettura di -OMISSIS-, non ritenendo condivisibili gli scritti difensivi prodotti dal ricorrente in data 22 novembre 2022 (doc.5 Amm.) e valutati i fatti accaduti come idonei ad incidere negativamente sul possesso dei requisiti e sull’affidabilità nell’uso delle armi del ricorrente, in data 6 marzo 2023 ha adottato il provvedimento qui impugnato.
9. Il gravame è affidato alle seguenti censure:
(I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà esterna;
(II) Eccesso di potere per difetto motivazione e carenza di istruttoria.
(III) Violazione di legge in relazione all’art. 39 del T.U.L.P.S., eccesso di potere per carenza di motivazione; manifesta illogicità.
9.1. In particolare, il ricorrente lamenta:
a) il travisamento dei fatti, dal momento che il colpo non sarebbe stato esploso dal fucile del ricorrente bensì dal fucile di proprietà del signor -OMISSIS-, attinto dal colpo di fucile al braccio poi amputato; quindi, il ricorrente, su richiesta del primo (e quindi, peraltro, neppure di sua iniziativa) si sarebbe limitato a spostare il fodero, prendendolo per un lembo (dalla parte del calcio del fucile), di quel tanto che è bastato per far partire il colpo . Inoltre, l’episodio non sarebbe avvenuto durante la battuta di caccia, bensì a conclusione della stessa, allorché i due cacciatori avevano risposto le rispettive armi nell’autovettura del ricorrente;
b) il provvedimento gravato darebbe illegittimamente conto della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, per presunta violazione dell’articolo 590 c.p. (lesioni colpose), di per sé inidoneo a motivare la misura adottata, e nel corso del quale, peraltro, il -OMISSIS- non avrebbe neppure sporto querela;
c) non ricorrerebbero le condizioni previste dall’articolo 39 del T.U.L.P.S., dal momento che dalla condotta del ricorrente non potrebbe inferirsi - anche in termini dubitativi - il pericolo di un utilizzo inappropriato delle armi.
10. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso depositando documenti e memoria.
11. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, dopo la discussione delle parti, la causa è passata in decisione.
12. Il ricorso è infondato e va respinto sulla base del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di (divieto di) detenzione delle armi.
12.1. Preliminarmente, si evidenzia che l’Autorità, con la memoria depositata il 3 febbraio 2026, ha chiarito che nel provvedimento impugnato, per mero refuso, è stata erroneamente riportata la dicitura “(…) nel corso di una battuta di caccia, lo stesso feriva con un colpo esploso dal proprio fucile il braccio destro di un altro cacciatore ” (doc. 2 Amm.), sicché non vi è stato l’asserito travisamento dei fatti.
12.2. Sempre in via preliminare occorre rammentare che in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all'art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Il legislatore ha quindi affidato all’Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza ( ex multis , Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565). Più in generale, la valutazione favorevole al richiedente presuppone una condotta conforme a legge e ai canoni della pacifica convivenza civile, e una nozione di “affidabilità” intesa nella accezione di “buona condotta” (cfr. art. 43, u. c., TULPS e, sul tema, la recente sentenza della I sezione di questo TAR n. 1304 del 2026 e, ivi, svariati riferimenti a precedenti giurisprudenziali).
12.3. In sintesi, come ripetutamente è stato affermato dalla giurisprudenza, per un verso, il diniego del titolo di polizia o il divieto di detenere di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039; sez. III, 31 marzo 2014, n. 1521; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576). Per altro verso, la verifica positiva del possesso del requisito di affidabilità ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che soggetti non pienamente affidabili abbiano la disponibilità di armi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121; TAR Palermo, sez. II, 4 aprile 2022, n. 1166; T.A.R. Sicilia sez. IV - Palermo, 29 ottobre 2024, n. 2993).
13. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha disposto il divieto di detenzione delle armi nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., in ragione della condotta pericolosa tenuta dallo stesso dopo la battuta di caccia del 31 ottobre 2022, tale da integrare la causa ostativa alla detenzione delle armi costituita dall’inaffidabilità del ricorrente desumibile dalla condotta sopra descritta
13.1. Risulta dalla memoria difensiva del 22 novembre 2022 (doc. 3 ric.), pure richiamata per relationem nel provvedimento impugnato, che il ricorrente – come dallo stesso affermato – , dopo essere stato invitato dal suo amico a spostare il fucile, da quest’ultimo poco prima riposto nel bagagliaio, aveva spostato “ il fodero (contenente il fucile de(ll’amico) ) prendendolo per un lembo (dalla parte del calcio del fucile), di quel tanto richiesto (due/tre centimetri), al fine di migliorare il posizionamento nel bagagliaio ” e così facendo, a suo dire accidentalmente, era partito il colpo.
13.2. Orbene, l’aver ritenuto che i fatti sopra descritti, come confermati dal Comando provinciale dei Carabinieri e dalla Questura – tra l’altro, l’avere spostato il fodero contenente il fucile prendendolo dalla parte del calcio senza neppure sincerarsi che il fucile fosse scarico ma presumendolo tale – evidenzino elementi sintomatici di inaffidabilità nell’uso delle armi da parte dell’interessato, influendo in modo negativo sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti in materia, e integrando così una condotta chiaramente pericolosa per l’incolumità propria e altrui, oltre che contraria alle regole di speciale diligenza ex art. 1176 cod. civ., esigibili in presenza di un’attività pericolosa quale la caccia, costituisce apprezzamento tutt’altro che irragionevole e idoneo a fondare l’emanazione del “divieto ex art. 39 del TULPS”.
13.3. Ne consegue che le censure formulate dal ricorrente non possono scalfire la legittimità e la correttezza dell' agere amministrativo.
13.4. Quanto alle divergenti valutazioni dei fatti espresse dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- e richiamate dal ricorrente per sostenere la fondatezza della propria tesi, questo Collegio non ne ravvisa la rilevanza ai fini del sindacato di legittimità sulla valutazione tecnico-discrezionale di inaffidabilità riservata all’Autorità, attesa l’autonomia del giudizio e la diversità di ratio e di presupposti della responsabilità penale rispetto al vaglio effettuato dall’organo amministrativo competente.
13.5. Al riguardo vale la pena rammentare che questo Collegio ha già avuto modo di affermare che “ 10.6. il compito dell'Autorità di P.S. non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità; sicché, una volta attinta una persona con un'arma da fuoco, sia pure accidentalmente, non appare affatto irragionevole o arbitrario ritenere che l'affidabilità del titolare della licenza di porto d'armi sia perciò stesso compromessa - essendo necessaria la completa sicurezza circa il buon uso delle armi - non potendo certo pretendersi che il relativo giudizio dell'Amministrazione debba essere condizionato dalla necessaria esistenza di un comportamento recidivo dell'interessato, dalla gravità – che pur sussiste nel caso di specie - o meno delle lesioni riportate dalla persona offesa o dalle concrete circostanze del verificarsi dell'evento. 10.7. In altre parole, il fatto che il fuoco dell’arma fosse rivolto in direzione dei posti a sedere e che accidentalmente fosse partito un colpo è fatto, di per sé stesso, pericoloso e idoneo a generare dubbi sulla diligenza del ricorrente nel maneggiare le armi. 10.8. Stante la già evidenziata ampia discrezionalità riservata all'Amministrazione in materia di provvedimenti inibitori, non si richiede una particolare motivazione se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali ed arbitrarie: e nel caso in esame risulta evidente prima facie la pericolosità del posizionamento del fucile, con la canna rivolta verso l’interno dell’abitacolo dove era seduto il compagno di caccia, che avrebbe evidentemente richiesto un maggior sforzo di diligenza e di prudenza da parte del ricorrente nello spostamento dell’arma, atteso che egli non poteva avere la certezza che il fucile fosse scarico ”. (cit. sentenza T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 30 gennaio 2025, n.326).
14. Conclusivamente, per le ragioni esposte i motivi qui esaminati - congiuntamente perché connessi - sono infondati e il ricorso va pertanto respinto.
15. Le spese di giudizio possono nondimeno compensarsi tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche menzionate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
NA Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Di LO | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.