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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15503/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SALVATORE LITRICO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
VIA UMBERTO N. 145 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. TO ER giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 8 ER TO (C.F. (C.F. C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), domiciliati come in C.F._3 Controparte_3 C.F._4
atti; rappresentati e difesi dall'avv. MARTINA ZIMBELLO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_2 C.F._5
difesa dall'avv. NATALINA ARENA giusta procura in atti.
ZI AT
e di nata a [...] [...], codice fiscale Controparte_4 CP_1
, C.F._6 Controparte_5 CP_6
, codice fiscale , , codice fiscale
[...] C.F._7 CP_7
, , codice fiscale , C.F._8 Controparte_8 C.F._9
, codice fiscale Controparte_9 C.F._10
ZI AT NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/4/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_10
chiedendo che venga accertato che l'immobile di via Giaconia n.2, di cui ella è nuda proprietaria, non pagina 2 di 8 fa parte del convenuto e, per l'effetto, che venga dichiarata l'inesistenza/nullità o venga CP_1
pronunciato l'annullamento della delibera del 30.5.2019 e del relativo riparto, in quanto la delibera sarebbe stata assunta dal sulla base dell'errato presupposto della qualità di condomina CP_1
dell'attrice. Per la stessa ragione ha chiesto inoltre che venga dichiarata l'inesistenza/nullità o venga pronunciato l'annullamento delle delibere e dei piani di riparto precedenti, quantomeno risalenti al decennio precedente, con particolare riguardo alla delibera del 9.7.2015, relativa alla messa in sicurezza degli intonaci, delle modanature, dei timpani dei frontoni, dei cagnoli e la ricostruzione di quelli danneggiati. L'attrice ha quindi chiesto che il convenuto venga condannato a CP_1
rimborsare in suo favore le somme da ella pagate fino a oggi, per oneri ordinari e straordinari, in quanto non dovute. Infine, parte attrice ha chiesto che venga accertato il diritto di servitù di passaggio, a favore dell'immobile dia via Giaconia n.2 e a carico del convenuto, dal portone di ingresso su via CP_1
MB n. 145, dall'androne e dal cortile in quanto acquistato per usucapione CP_11
ventennale, chiedendo altresì che ne vengano fissati i termini, i limiti e le modalità di esercizio e che venga quantificata l'indennità dovuta in favore del fondo dominante.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sito in via Controparte_1
MB n. 145, , il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e/o CP_1
infondate.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, ordinato dal Giudice
alla prima udienza, si sono costituiti UG NO, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali hanno chiesto che le domande formulate da parte attrice vengano rigettate in Parte_2
quanto sono inammissibili e/o infondate. Sono invece rimasti contumaci la
[...]
, , , Controparte_12 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e .
[...] Controparte_4
pagina 3 di 8 Rigettate le richieste di prove orali formulate da parte attrice e disposta la c.t.u., la causa è stata posta in decisione.
Ritiene il decidente che non sia fondata, e vada quindi rigettata, la domanda con cui parte attrice chiede che venga accertato che l'immobile di via Giaconia n.2 non fa parte del convenuto. CP_1
Orbene, la sentenza del Tribunale di Catania - III Sez. civile ha già accertato, con efficacia di giudicato, che l'immobile oggetto di causa fa parte del . Controparte_13
Infatti, la suddetta sentenza ha approvato le tabelle millesimali predisposte dal c.t.u. Ing. Per_1
a tale scopo incaricato, previo accertamento della situazione dei luoghi. Le tabelle millesimali
[...]
così approvate hanno incluso tra gli immobili compresi nell'edificio condominiale il locale a pianterreno, con ingresso autonomo da via Giaconia n. 2, di cui oggi è nuda proprietaria l'attrice
[...]
. Pt_1
In proposito occorre richiamare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la determinazione giudiziale delle tabelle millesimali comporta inevitabilmente, tra le parti che hanno partecipato al relativo giudizio, un accertamento implicito in relazione alla comproprietà dei condomini sui beni condominiali, atteso che solo tale comproprietà giustifica la loro partecipazione alle spese di manutenzione di quei beni (Cass., Sez. II, sent. n. 495 del 13 gennaio 2006). E invero, nella stessa pronuncia la Corte ha affermato che “al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento di questa
Corte secondo cui il giudicato implicito può ritenersi formato quando tra la questione risolta
espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così
intenso da non consentire che l'ima sia decisa senza aver prima deciso l'altra (Cass. 15/07/2002
n. 10252; Cass. 22/07/2003 n. 11412); nello stesso senso è stato pure affermato che il giudicato
implicito può legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il
pagina 4 di 8 presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un
giudicato esplicito (Cass. 17/04/2004 n. 7333)”.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene dunque il decidente che la sentenza del Tribunale di
Catania – III civile n. 1474/1994 contiene un accertamento implicito, idoneo a produrre l'effetto preclusivo del giudicato tra le parti, circa l'appartenenza all'edificio condominiale dell'immobile oggetto di causa. Infatti, le tabelle millesimali approvate, includendo il proprietario dell'immobile in questione tra coloro che sono tenuti a partecipare alle spese di cui all'art. 1223 c.c., presuppone l'accertamento in ordine alla comproprietà dello stesso sui beni condominiali, e quindi, in definitiva, la sua qualità di condomino.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la sentenza del Tribunale di Catania n. 1474/1999 ha anche accertato l'illegittimità dell'apertura che era stata realizzata per mettere in comunicazione i locali
CP_1 al pianterreno della sig.ra – dante causa dell'odierna attrice- con altro locale, contiguo
CP_1 all'immobile della stessa signora ed estraneo al . Il Tribunale, sul presupposto CP_1
dell'appartenenza dell'immobile oggetto di causa all'edificio condominiale, ha dichiarato l'illegittimità
CP_1 dell'apertura. Infatti, ritenendo che il muro che perimetrava l'immobile della signora costituisse muro perimetrale del , il Tribunale ha dichiarato che la realizzazione dell'apertura alterava CP_1
la funzione di recinzione del muro e, pertanto, costituiva uso indebito della cosa comune.
Quanto all'efficacia soggettiva del giudicato, occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2909
c.c., il quale stabilisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. E invero, la sentenza in questione fu pronunciata nei confronti, tra gli altri, della sig.ra la quale, seppur regolarmente citata in giudizio, CP_15
rimase contumace. L'effetto di giudicato si produce quindi senz'altro anche nei confronti dell'odierna attrice , avente causa della sig.ra . Parte_1 CP_15
pagina 5 di 8 Nessuna rilevanza assume l'autonomia strutturale del bene rispetto all'edificio condominiale, in quanto, così come anche ammesso da parte attrice, il corpo di fabbrica fu realizzato tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso. Pertanto, le caratteristiche strutturali del bene sono circostanze che erano già deducibili nel procedimento definito con la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1474/1999 e, pertanto, sono coperte dal relativo giudicato.
Accertata l'appartenenza dell'immobile all'edificio condominiale, va dichiarata l'infondatezza della domanda con cui l'attrice ha impugnato la delibera adottata dal Parte_1 CP_1
convenuto il 30 maggio 2019. Infatti, la sig.ra in qualità di condomina, è tenuta a Parte_1
versare le rate, secondo il piano di riparto approvato, per la costituzione del fondo cassa deliberato dall'assemblea a copertura del debito che il ha maturato nei confronti del CP_1 CP_5
Condominio.
È invece inammissibile, in quanto generica e comunque tardiva, l'impugnazione delle delibere precedenti a quella del 30.5.2019. L'attrice, infatti, ha formulato la domanda indicando genericamente,
quale oggetto dell'impugnazione, “tutte le altre deliberazioni/piani di riparto precedenti, quanto meno risalenti al decennio precedente le richieste in tal senso avanzate dalla signora già dal lontano Pt_1
2012”. Parte attrice ha più specificamente fatto riferimento solo alla delibera del 9.7.2015, con cui sono state deliberate le opere straordinarie relative alla messa in sicurezza degli intonaci, delle modanature,
dei timpani dei frontoni, dei cagnoli e ricostruzione di quelli danneggiati. Tuttavia, anche l'impugnazione di quest'ultima delibera è inammissibile, in quanto è stata proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.
È infine assorbita la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venga accertato il diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile di sua proprietà e a carico del convenuto. In CP_1
particolare, la domanda di accertamento dell'estraneità dell'immobile al e la domanda di CP_1
pagina 6 di 8 accertamento del diritto di servitù si pongono tra loro in rapporto di cumulo condizionale, che si verifica quando due o più domande vengono proposte nello stesso processo alla condizione che una di queste sia stata previamente accolta. Dunque, l'esame nel merito della domanda di accertamento della servitù era subordinato all'accoglimento della domanda di accertamento della non appartenenza al condominio dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della media complessità, della sussistenza di due parti intese come centri di interesse autonomo e del parametro medio per tutte le fasi), e di c.t.u. seguono la soccombenza di Parte_3
nei confronti delle controparti costituite. Nulla sulle spese nei confronti dei contumaci.
Non sussistono invece i presupposti per condannare l'attrice soccombente anche al risarcimento dei danni da lite temeraria, come chiesto da parte convenuta, in quanto non ricorrono i presupposti di mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c. e perché. comunque, le argomentazioni di parte attrice,
sebbene qui disattese, non sono meramente specutalitive.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019:
1) Accerta che l'immobile di via Giaconia n. 2 fa parte del Controparte_13
;
[...]
2) Rigetta l'impugnazione della delibera adottata dal convenuto il 30.5.2019; CP_1
3) Rigetta l'impugnazione delle delibere adottate precedentemente alla delibera del 30.5.2019;
3) Dichiara assorbita la domanda di accertamento della servitù a favore dell'immobile di via
Giaconia n. 2 e a carico del convenuto;
CP_1
pagina 7 di 8 4) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle spese Controparte_13
forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge:
5) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 Controparte_2
UG NO e , che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle Controparte_3
spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
, che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 26 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. SALVATORE LITRICO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
VIA UMBERTO N. 145 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. TO ER giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 8 ER TO (C.F. (C.F. C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), domiciliati come in C.F._3 Controparte_3 C.F._4
atti; rappresentati e difesi dall'avv. MARTINA ZIMBELLO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_2 C.F._5
difesa dall'avv. NATALINA ARENA giusta procura in atti.
ZI AT
e di nata a [...] [...], codice fiscale Controparte_4 CP_1
, C.F._6 Controparte_5 CP_6
, codice fiscale , , codice fiscale
[...] C.F._7 CP_7
, , codice fiscale , C.F._8 Controparte_8 C.F._9
, codice fiscale Controparte_9 C.F._10
ZI AT NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/4/2025 (svoltasi mediante trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_10
chiedendo che venga accertato che l'immobile di via Giaconia n.2, di cui ella è nuda proprietaria, non pagina 2 di 8 fa parte del convenuto e, per l'effetto, che venga dichiarata l'inesistenza/nullità o venga CP_1
pronunciato l'annullamento della delibera del 30.5.2019 e del relativo riparto, in quanto la delibera sarebbe stata assunta dal sulla base dell'errato presupposto della qualità di condomina CP_1
dell'attrice. Per la stessa ragione ha chiesto inoltre che venga dichiarata l'inesistenza/nullità o venga pronunciato l'annullamento delle delibere e dei piani di riparto precedenti, quantomeno risalenti al decennio precedente, con particolare riguardo alla delibera del 9.7.2015, relativa alla messa in sicurezza degli intonaci, delle modanature, dei timpani dei frontoni, dei cagnoli e la ricostruzione di quelli danneggiati. L'attrice ha quindi chiesto che il convenuto venga condannato a CP_1
rimborsare in suo favore le somme da ella pagate fino a oggi, per oneri ordinari e straordinari, in quanto non dovute. Infine, parte attrice ha chiesto che venga accertato il diritto di servitù di passaggio, a favore dell'immobile dia via Giaconia n.2 e a carico del convenuto, dal portone di ingresso su via CP_1
MB n. 145, dall'androne e dal cortile in quanto acquistato per usucapione CP_11
ventennale, chiedendo altresì che ne vengano fissati i termini, i limiti e le modalità di esercizio e che venga quantificata l'indennità dovuta in favore del fondo dominante.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il sito in via Controparte_1
MB n. 145, , il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e/o CP_1
infondate.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, ordinato dal Giudice
alla prima udienza, si sono costituiti UG NO, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
i quali hanno chiesto che le domande formulate da parte attrice vengano rigettate in Parte_2
quanto sono inammissibili e/o infondate. Sono invece rimasti contumaci la
[...]
, , , Controparte_12 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e .
[...] Controparte_4
pagina 3 di 8 Rigettate le richieste di prove orali formulate da parte attrice e disposta la c.t.u., la causa è stata posta in decisione.
Ritiene il decidente che non sia fondata, e vada quindi rigettata, la domanda con cui parte attrice chiede che venga accertato che l'immobile di via Giaconia n.2 non fa parte del convenuto. CP_1
Orbene, la sentenza del Tribunale di Catania - III Sez. civile ha già accertato, con efficacia di giudicato, che l'immobile oggetto di causa fa parte del . Controparte_13
Infatti, la suddetta sentenza ha approvato le tabelle millesimali predisposte dal c.t.u. Ing. Per_1
a tale scopo incaricato, previo accertamento della situazione dei luoghi. Le tabelle millesimali
[...]
così approvate hanno incluso tra gli immobili compresi nell'edificio condominiale il locale a pianterreno, con ingresso autonomo da via Giaconia n. 2, di cui oggi è nuda proprietaria l'attrice
[...]
. Pt_1
In proposito occorre richiamare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la determinazione giudiziale delle tabelle millesimali comporta inevitabilmente, tra le parti che hanno partecipato al relativo giudizio, un accertamento implicito in relazione alla comproprietà dei condomini sui beni condominiali, atteso che solo tale comproprietà giustifica la loro partecipazione alle spese di manutenzione di quei beni (Cass., Sez. II, sent. n. 495 del 13 gennaio 2006). E invero, nella stessa pronuncia la Corte ha affermato che “al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento di questa
Corte secondo cui il giudicato implicito può ritenersi formato quando tra la questione risolta
espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così
intenso da non consentire che l'ima sia decisa senza aver prima deciso l'altra (Cass. 15/07/2002
n. 10252; Cass. 22/07/2003 n. 11412); nello stesso senso è stato pure affermato che il giudicato
implicito può legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il
pagina 4 di 8 presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un
giudicato esplicito (Cass. 17/04/2004 n. 7333)”.
Alla luce dei suesposti principi, ritiene dunque il decidente che la sentenza del Tribunale di
Catania – III civile n. 1474/1994 contiene un accertamento implicito, idoneo a produrre l'effetto preclusivo del giudicato tra le parti, circa l'appartenenza all'edificio condominiale dell'immobile oggetto di causa. Infatti, le tabelle millesimali approvate, includendo il proprietario dell'immobile in questione tra coloro che sono tenuti a partecipare alle spese di cui all'art. 1223 c.c., presuppone l'accertamento in ordine alla comproprietà dello stesso sui beni condominiali, e quindi, in definitiva, la sua qualità di condomino.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la sentenza del Tribunale di Catania n. 1474/1999 ha anche accertato l'illegittimità dell'apertura che era stata realizzata per mettere in comunicazione i locali
CP_1 al pianterreno della sig.ra – dante causa dell'odierna attrice- con altro locale, contiguo
CP_1 all'immobile della stessa signora ed estraneo al . Il Tribunale, sul presupposto CP_1
dell'appartenenza dell'immobile oggetto di causa all'edificio condominiale, ha dichiarato l'illegittimità
CP_1 dell'apertura. Infatti, ritenendo che il muro che perimetrava l'immobile della signora costituisse muro perimetrale del , il Tribunale ha dichiarato che la realizzazione dell'apertura alterava CP_1
la funzione di recinzione del muro e, pertanto, costituiva uso indebito della cosa comune.
Quanto all'efficacia soggettiva del giudicato, occorre richiamare il disposto di cui all'art. 2909
c.c., il quale stabilisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. E invero, la sentenza in questione fu pronunciata nei confronti, tra gli altri, della sig.ra la quale, seppur regolarmente citata in giudizio, CP_15
rimase contumace. L'effetto di giudicato si produce quindi senz'altro anche nei confronti dell'odierna attrice , avente causa della sig.ra . Parte_1 CP_15
pagina 5 di 8 Nessuna rilevanza assume l'autonomia strutturale del bene rispetto all'edificio condominiale, in quanto, così come anche ammesso da parte attrice, il corpo di fabbrica fu realizzato tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso. Pertanto, le caratteristiche strutturali del bene sono circostanze che erano già deducibili nel procedimento definito con la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1474/1999 e, pertanto, sono coperte dal relativo giudicato.
Accertata l'appartenenza dell'immobile all'edificio condominiale, va dichiarata l'infondatezza della domanda con cui l'attrice ha impugnato la delibera adottata dal Parte_1 CP_1
convenuto il 30 maggio 2019. Infatti, la sig.ra in qualità di condomina, è tenuta a Parte_1
versare le rate, secondo il piano di riparto approvato, per la costituzione del fondo cassa deliberato dall'assemblea a copertura del debito che il ha maturato nei confronti del CP_1 CP_5
Condominio.
È invece inammissibile, in quanto generica e comunque tardiva, l'impugnazione delle delibere precedenti a quella del 30.5.2019. L'attrice, infatti, ha formulato la domanda indicando genericamente,
quale oggetto dell'impugnazione, “tutte le altre deliberazioni/piani di riparto precedenti, quanto meno risalenti al decennio precedente le richieste in tal senso avanzate dalla signora già dal lontano Pt_1
2012”. Parte attrice ha più specificamente fatto riferimento solo alla delibera del 9.7.2015, con cui sono state deliberate le opere straordinarie relative alla messa in sicurezza degli intonaci, delle modanature,
dei timpani dei frontoni, dei cagnoli e ricostruzione di quelli danneggiati. Tuttavia, anche l'impugnazione di quest'ultima delibera è inammissibile, in quanto è stata proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.
È infine assorbita la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venga accertato il diritto di servitù di passaggio a favore dell'immobile di sua proprietà e a carico del convenuto. In CP_1
particolare, la domanda di accertamento dell'estraneità dell'immobile al e la domanda di CP_1
pagina 6 di 8 accertamento del diritto di servitù si pongono tra loro in rapporto di cumulo condizionale, che si verifica quando due o più domande vengono proposte nello stesso processo alla condizione che una di queste sia stata previamente accolta. Dunque, l'esame nel merito della domanda di accertamento della servitù era subordinato all'accoglimento della domanda di accertamento della non appartenenza al condominio dell'immobile di proprietà dell'attrice.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della media complessità, della sussistenza di due parti intese come centri di interesse autonomo e del parametro medio per tutte le fasi), e di c.t.u. seguono la soccombenza di Parte_3
nei confronti delle controparti costituite. Nulla sulle spese nei confronti dei contumaci.
Non sussistono invece i presupposti per condannare l'attrice soccombente anche al risarcimento dei danni da lite temeraria, come chiesto da parte convenuta, in quanto non ricorrono i presupposti di mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c. e perché. comunque, le argomentazioni di parte attrice,
sebbene qui disattese, non sono meramente specutalitive.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 15503/2019:
1) Accerta che l'immobile di via Giaconia n. 2 fa parte del Controparte_13
;
[...]
2) Rigetta l'impugnazione della delibera adottata dal convenuto il 30.5.2019; CP_1
3) Rigetta l'impugnazione delle delibere adottate precedentemente alla delibera del 30.5.2019;
3) Dichiara assorbita la domanda di accertamento della servitù a favore dell'immobile di via
Giaconia n. 2 e a carico del convenuto;
CP_1
pagina 7 di 8 4) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle spese Controparte_13
forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge:
5) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da , Parte_1 Controparte_2
UG NO e , che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle Controparte_3
spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 Parte_2
, che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 26 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8