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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Delle Casaccie N. 1 16100 Ricorrente_1 GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Brancaleone - 81001870807
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240025537202000 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5401/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04820240025537202000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Comune di Brancaleone, riferita alla Tari/Tefa anno
2021.
Parte ricorrente deduce la mancata notifica di atti presupposti, nonché, dal punto di vista sostanziale, che, negli anni precedenti e successivi a quello oggetto di contestazione, aveva sempre corrisposto a titolo di
TARI somme inferiori, visto che il Comune di Brancaleone aveva sempre quantificato l'imposta dovuta in un importo di gran lunga inferiore.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Brancaleone, eccependo che il Comune di Brancaleone ha inviato – per posta ordinaria come previsto per legge - avviso per TARI anno 2021 e, non avendo ricevuto alcun pagamento, ha trasmesso il ruolo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha emesso ulteriore avviso di pagamento – per posta ordinaria come per legge - prevedendo una rateizzazione del tributo.
In ulteriore assenza di pagamento l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha emesso la cartella di pagamento impugnata.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Emerge, dalla semplice lettura della cartella opposta, che la stessa è stata preceduta dall'avviso n. 785 del 14.06.2022, notificato in data 30.06.2022; il resistente Comune, quindi, ai fini di dimostrare la legittimità della cartella, a fronte della censura di omessa notifica di atti presupposti, avrebbe dovuto fornire prova della notifica del citato avviso.
L'omessa dimostrazione della notifica del presupposto avviso, quindi, rende irregolare la formazione della pretesa tributaria, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Delle Casaccie N. 1 16100 Ricorrente_1 GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Brancaleone - 81001870807
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240025537202000 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5401/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 04820240025537202000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Comune di Brancaleone, riferita alla Tari/Tefa anno
2021.
Parte ricorrente deduce la mancata notifica di atti presupposti, nonché, dal punto di vista sostanziale, che, negli anni precedenti e successivi a quello oggetto di contestazione, aveva sempre corrisposto a titolo di
TARI somme inferiori, visto che il Comune di Brancaleone aveva sempre quantificato l'imposta dovuta in un importo di gran lunga inferiore.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Brancaleone, eccependo che il Comune di Brancaleone ha inviato – per posta ordinaria come previsto per legge - avviso per TARI anno 2021 e, non avendo ricevuto alcun pagamento, ha trasmesso il ruolo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha emesso ulteriore avviso di pagamento – per posta ordinaria come per legge - prevedendo una rateizzazione del tributo.
In ulteriore assenza di pagamento l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha emesso la cartella di pagamento impugnata.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Emerge, dalla semplice lettura della cartella opposta, che la stessa è stata preceduta dall'avviso n. 785 del 14.06.2022, notificato in data 30.06.2022; il resistente Comune, quindi, ai fini di dimostrare la legittimità della cartella, a fronte della censura di omessa notifica di atti presupposti, avrebbe dovuto fornire prova della notifica del citato avviso.
L'omessa dimostrazione della notifica del presupposto avviso, quindi, rende irregolare la formazione della pretesa tributaria, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta).