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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il 22 marzo1969, c.f.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...]p.zza Enrico Berlinguer n.6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Lerina Patrizia Lacava, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale adito pronunziare:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 Pt_2
il 31 luglio 1994 in San OV RG e trascritto in codesto Comune con atto n. 12 serie
[...]
A anno 1994, ordinando all'ufficio di Stato civile del Comune di San OV RG di procedere all'annotazione della relativa sentenza alle seguenti condizioni:
2) assegnazione della casa coniugale sita in San OV RG Piazza Enrico Berlinguer n. 6 d in favore di che vi abiterà con la figlia minorenne Parte_1 Per_1
3) affidamento condiviso di di entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna;
4) diritto di visita del padre che verrà regolato di volta in volta in base alla volontà che sarà
espressa da in ragione dell'età raggiunta e della capacità di autodeterminarsi Per_1
5) obbligo di di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia, con il CP_1
versamento, entro il 5 di ogni mese, della somma ritenuta di giustizia non inferiore ad euro 200,00,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia. Con vittoria delle spese di giudizio da corrispondersi all'erario”
****
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_2
presso il suo domicilio, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo la volontà espressa dalla figlia in ragione dell'età raggiunta e della capacità di autodeterminarsi, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia, nella misura di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio nel Comune di San OV RG (Su) il 31.07.1994; che dalla loro unione sono nati due figli: ( 28.06.1996) e ( 5.12.2006); che le parti sono addivenute ad una Per_3 Per_1
separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto in data 14.03.2023 alle seguenti condizioni: “-assegnazione della casa familiare (sita in San OV RG, Piazza
Enrico Berlinguer n. 6/d) in favore di che vi abiterà con la figlia minorenne - Parte_1 Per_1
affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
-diritto di visita del padre che verrà regolato di volta in volta in base alla volontà che sarà scelta dalla figlia a seconda delle sue esigenze e sviluppo Per_1
nell'autodeterminarsi; - mantenimento della figlia con il versamento entro il 5 di ogni mese della somma di € 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici istat oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico percepito al 100% dalla sig.ra .”; che i coniugi vivono separati Pt_1
in casa, ma di dover procedere all'esecuzione per rilascio della dimora coniugale da parte del convenuto;
che il non risulta più disoccupato e presta attività lavorativa 8 se pur in maniera Per_2
intermittente).
******
All'udienza di comparizione del 10.04.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha dichiarato: “Preciso che il nonostante la separazione Per_2
e l'assegnazione a me della casa coniugale sita in San OV RG piazza E. Berlinguer lui non ha mai lasciato la casa. Non vuole andare via. Peraltro non vi è convivenza matrimoniale ma mera coabitazione. Dormiamo in camere separate e neanche consumiamo i pasti assieme. Lui esce la mattina presto e torna la sera tardi. Lui lavora saltuariamente mentre io lavoro come badante con il reddito di circa euro 5000,00 annui. Con noi abita nostro figlio di anni 27 che lavora come Per_3
marinaio su un peschereccio. Vive con noi anche nostra figlia nato il [...] studentessa in Per_1
un corso di estetista. In sede di separazione è stato prevista l'assegnazione a me della casa coniugale e l'assegno di mantenimento per di euro 100,00 che versa direttamente alla figlia. “ Per_1
Il Giudice ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis c.p.c. 22 determinando, a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, in euro 200,00 il contributo di mantenimento a carico del da versare con le stesse modalità e tempi previsti in sede di separazione, oltre rivalutazione Per_2
secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'aprile 2025. Con conferma per il resto delle condizioni della separazione ivi compresa l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente.
Il Giudice ha inoltre rinviato per la spedizione a sentenza all'udienza del 23.9.2024 assegnando i termini ex art. 473 bis 28 per il deposito di note scritte e memorie conclusionali
All'udienza del 23.09.2024 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni della sola parte ricorrente.
Il giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 28.02.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 7.12.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e . CP_2 Parte_3
***** Per quanto concerne le ulteriori domande di parte ricorrente deve preliminarmente osservarsi che la figlia delle parti GI nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine alla modalità di affido e diritto di visita essendo cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene ai profili economici, deve osservarsi che la figlia è divenuta maggiorenne Per_1
da pochi giorni (5.12.2006) ed è pacifico, pertanto, in mancanza di contestazioni, che la stessa sia ancora impegnata nel percorso di studi. I genitori, pertanto, dovranno provvedere al suo mantenimento. In ordine al quantum occorrerà fare riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia.
Nella specie si fa presente che con ordinanza resa in data 10.04.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia, l'importo di euro 200,00 mensili. Per_2
In tale sede si è tenuto conto della circostanza che il (secondo quanto dichiarato dalla Per_2
ricorrente) non sia più privo di occupazione e svolga sebbene saltuariamente attività lavorativa.
Tanto premesso, non avendo parte ricorrente allegato alcun mutamento della situazione reddituale e lavorativa del convenuto, deve confermarsi, quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del
10.04.2024, e pertanto, il dovrà corrispondere per il mantenimento della figlia Per_2 Per_1
l'importo di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato lo stato di non indipendenza economica della figlia delle parti, alla luce dei principi di diritto vigenti in materia, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San OV
RG (Su) il 21.07.1994 tra , nata a [...] il [...] Parte_4
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di San Gavino C.F._3
Monreale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 1, parte II);
- Conferma che contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_4
mediante il versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese
[...] Parte_1
della somma di euro 200,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.12.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8074 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...], il 22 marzo1969, c.f.: e Parte_1 C.F._1
residente in [...]p.zza Enrico Berlinguer n.6, rappresentata e difesa dall'Avv.
Lerina Patrizia Lacava, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale adito pronunziare:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 Pt_2
il 31 luglio 1994 in San OV RG e trascritto in codesto Comune con atto n. 12 serie
[...]
A anno 1994, ordinando all'ufficio di Stato civile del Comune di San OV RG di procedere all'annotazione della relativa sentenza alle seguenti condizioni:
2) assegnazione della casa coniugale sita in San OV RG Piazza Enrico Berlinguer n. 6 d in favore di che vi abiterà con la figlia minorenne Parte_1 Per_1
3) affidamento condiviso di di entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna;
4) diritto di visita del padre che verrà regolato di volta in volta in base alla volontà che sarà
espressa da in ragione dell'età raggiunta e della capacità di autodeterminarsi Per_1
5) obbligo di di contribuire indirettamente al mantenimento della figlia, con il CP_1
versamento, entro il 5 di ogni mese, della somma ritenuta di giustizia non inferiore ad euro 200,00,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia. Con vittoria delle spese di giudizio da corrispondersi all'erario”
****
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Persona_2
presso il suo domicilio, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo la volontà espressa dalla figlia in ragione dell'età raggiunta e della capacità di autodeterminarsi, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia, nella misura di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio nel Comune di San OV RG (Su) il 31.07.1994; che dalla loro unione sono nati due figli: ( 28.06.1996) e ( 5.12.2006); che le parti sono addivenute ad una Per_3 Per_1
separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cagliari con decreto in data 14.03.2023 alle seguenti condizioni: “-assegnazione della casa familiare (sita in San OV RG, Piazza
Enrico Berlinguer n. 6/d) in favore di che vi abiterà con la figlia minorenne - Parte_1 Per_1
affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione materna anche ai fini anagrafici;
-diritto di visita del padre che verrà regolato di volta in volta in base alla volontà che sarà scelta dalla figlia a seconda delle sue esigenze e sviluppo Per_1
nell'autodeterminarsi; - mantenimento della figlia con il versamento entro il 5 di ogni mese della somma di € 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici istat oltre il 50% delle spese straordinarie;
- assegno unico percepito al 100% dalla sig.ra .”; che i coniugi vivono separati Pt_1
in casa, ma di dover procedere all'esecuzione per rilascio della dimora coniugale da parte del convenuto;
che il non risulta più disoccupato e presta attività lavorativa 8 se pur in maniera Per_2
intermittente).
******
All'udienza di comparizione del 10.04.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso e ha dichiarato: “Preciso che il nonostante la separazione Per_2
e l'assegnazione a me della casa coniugale sita in San OV RG piazza E. Berlinguer lui non ha mai lasciato la casa. Non vuole andare via. Peraltro non vi è convivenza matrimoniale ma mera coabitazione. Dormiamo in camere separate e neanche consumiamo i pasti assieme. Lui esce la mattina presto e torna la sera tardi. Lui lavora saltuariamente mentre io lavoro come badante con il reddito di circa euro 5000,00 annui. Con noi abita nostro figlio di anni 27 che lavora come Per_3
marinaio su un peschereccio. Vive con noi anche nostra figlia nato il [...] studentessa in Per_1
un corso di estetista. In sede di separazione è stato prevista l'assegnazione a me della casa coniugale e l'assegno di mantenimento per di euro 100,00 che versa direttamente alla figlia. “ Per_1
Il Giudice ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis c.p.c. 22 determinando, a parziale modifica di quanto disposto in sede di separazione, in euro 200,00 il contributo di mantenimento a carico del da versare con le stesse modalità e tempi previsti in sede di separazione, oltre rivalutazione Per_2
secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'aprile 2025. Con conferma per il resto delle condizioni della separazione ivi compresa l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente.
Il Giudice ha inoltre rinviato per la spedizione a sentenza all'udienza del 23.9.2024 assegnando i termini ex art. 473 bis 28 per il deposito di note scritte e memorie conclusionali
All'udienza del 23.09.2024 la causa istruita con produzioni documentali è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni della sola parte ricorrente.
Il giudizio si è svolto nella contumacia del convenuto.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 28.02.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 7.12.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e . CP_2 Parte_3
***** Per quanto concerne le ulteriori domande di parte ricorrente deve preliminarmente osservarsi che la figlia delle parti GI nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine alla modalità di affido e diritto di visita essendo cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene ai profili economici, deve osservarsi che la figlia è divenuta maggiorenne Per_1
da pochi giorni (5.12.2006) ed è pacifico, pertanto, in mancanza di contestazioni, che la stessa sia ancora impegnata nel percorso di studi. I genitori, pertanto, dovranno provvedere al suo mantenimento. In ordine al quantum occorrerà fare riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia.
Nella specie si fa presente che con ordinanza resa in data 10.04.2024 è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia, l'importo di euro 200,00 mensili. Per_2
In tale sede si è tenuto conto della circostanza che il (secondo quanto dichiarato dalla Per_2
ricorrente) non sia più privo di occupazione e svolga sebbene saltuariamente attività lavorativa.
Tanto premesso, non avendo parte ricorrente allegato alcun mutamento della situazione reddituale e lavorativa del convenuto, deve confermarsi, quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del
10.04.2024, e pertanto, il dovrà corrispondere per il mantenimento della figlia Per_2 Per_1
l'importo di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerato lo stato di non indipendenza economica della figlia delle parti, alla luce dei principi di diritto vigenti in materia, la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, in quanto genitore convivente con la prole.
Le spese di giudizio devono essere compensate, data la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in San OV
RG (Su) il 21.07.1994 tra , nata a [...] il [...] Parte_4
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_3
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di San Gavino C.F._3
Monreale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 1, parte II);
- Conferma che contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Persona_4
mediante il versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese
[...] Parte_1
della somma di euro 200,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 20.12.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti