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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3882/2019 (a cui sono state riunite le cause
R.G. n. 5264/2019 e 6326/2021) promossa con atto di citazione in opposizione a precetto da:
e , con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Manuela Spada e Monica Spada;
- Attori opponenti - contro con il patrocinio dell'Avv. Giulio Rossetto;
Controparte_1
- Convenuto opposto -
Oggetto: Opposizione a precetto/opposizione a decreto ingiuntivo/opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2., c.p.c..
Conclusioni degli attori: come da note di trattazione scritta del 6.09.2024
Conclusioni del convenuto: come da note di trattazione scritta del del 6.09.2024
IN FATTO
pagina 1 di 26 R.G. 3882/2019
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma primo,
[...]
c.p.c. a seguito della notifica di atto di precetto (avvenuta, rispettivamente, in data 25 e 29 marzo 2019) per la complessiva somma di € 906.186,16, da parte della società CP_2
nella sua qualità di procuratrice di quale cessionaria di un credito Controparte_3
derivante da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27/09/2007, di originari €
900.000,00, dal con la cedente Banca Veneta 1896 – Credito Cooperativo delle Parte_1
Province di Verona e Rovigo e con la partecipazione della in qualità di terza Parte_2
datrice di ipoteca.
A fondamento della propria opposizione gli opponenti hanno:
- eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto di agire in capo a o a per carenza di prova della cessione del credito dalla CP_3 CP_2
Banca Veneta 1896 – Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a non essendo state correttamente espletate le formalità di cui all'art. Controparte_3
1264 c.c. o quelle sostitutive previste dall'art. 58 comma 2 T.U.B. e dall'art. 4 della
L. 130/1999;
- eccepito il difetto di legittimazione passiva di in quanto la Parte_2
stessa non è personalmente obbligata al pagamento del credito derivante dal contratto di mutuo;
- eccepito la nullità del mutuo per essere stato contratto anche per estinguere alcune passività pregresse del mutuatario nei confronti del mutuante;
- dedotto l'erroneità degli importi precettati anche alla luce delle censure relative all'ammortamento alla francese, alla manipolazione del tasso BO, al calcolo dell'ISC, alla clausola floor e all'usura degli interessi.
Con decreto del 13.05.2019 il giudice, precedente assegnatario della presente causa, ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
pagina 2 di 26 Con comparsa del 5.07.2019 si è costituita in giudizio nella sua qualità di CP_2
procuratrice di che ha contestato tutti motivi di opposizione Controparte_3
avversari chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 23.10.2019, instaurato il contraddittorio, il giudice, precedente assegnatario della presente causa, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 1° settembre 2020 è stata ammessa CTU tecnico contabile onde verificare la sussistenza delle censure lamentate dagli opponenti.
Con ordinanza del 15.07.2021 il precedente giudice istruttore ha rigettato la richiesta di rinnovazione della c.t.u. e di chiamata chiarimenti del consulente tecnico ed ha, inizialmente, fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni il 24.03.2022.
***
R.G. 5264/2019
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la Parte_2 revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n 1352/2019 del 13/04/2019, R.G.
3086/2019 emesso in data 12/04/2019 dal Tribunale di Verona, con il quale CP_2
nella sua qualità di procuratrice di le ha ingiunto il pagamento della Controparte_3 somma di € 906.186,16, residuo dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario del
27/09/2007 sottoscritto dal debitore principale per il quale la Parte_1
aveva stipulato, in data 27.09.2007, una fideiussione specifica per l'importo Parte_2 massimo di € 1.000.000,00.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha:
- eccepito la carenza/nullità della procura alle liti dell'opposta e il difetto di legittimazione attiva della stessa;
- eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge 287/1990;
- eccepito l'inefficacia della fideiussione per mancato consenso del garante ad estendere la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla scrittura privata 20/11/14;
- eccepito la nullità per carenza di causa del mutuo in quanto diretto ad estinguere altre pretese passività del debitore principale;
pagina 3 di 26 - eccepito la presenza di anatocismo nel contratto con piano di ammortamento alla francese, l'errato calcolo dell'ISC, la nullità dell'art. 2 del mutuo per la presenza di clausola floor, il superamento dei tassi soglia, la nullità del contratto di mutuo poiché facente riferimento per la determinazione dell'interesse debitore all'BO, per violazione della normativa antitrust ex legge n. 287/90.
Con comparsa del 4.10.2019 si è costituita in giudizio nella sua qualità di CP_2
procuratrice di contestando tutti motivi di opposizione avversari e Controparte_3
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19 febbraio 2020, emessa dal giudice precedente assegnatario della presente causa, è stata accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata da Controparte_4
Con ordinanza del 23.07.2020 il precedente giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 10.02.2021 il giudice precedente assegnatario della causa ha accolto l'istanza di parte opponente ex art. 274 c.p.c. di riunione alla causa di opposizione a precetto R.G.
3882/2019 ed in data 11.03.2021 è stata disposta la riunione.
In data 13.02.2022 si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società quale Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
***
R.G. 6326/2021
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società nella sua qualità di CP_2
procuratrice di ha promosso il giudizio di merito oppositivo ai sensi Controparte_3 dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza datata
11.06.2021, con la quale il Collegio ha accolto parzialmente il reclamo proposto dagli esecutati avverso l'ordinanza del Ge del 15.5.20 con la quale era Parte_3
stata rigettata l'istanza, formulata dagli esecutati, di sospensione della procedura esecutiva n. 236/19 R.E., nelle more instaurata da azionando il contratto di mutuo Controparte_3
fondiario del 27/09/2007.
pagina 4 di 26 Segnatamente l'ordinanza collegiale ha sospeso l'esecuzione promossa da parte attrice, in forza del contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, limitatamente agli importi precettati a titolo d'interessi in quanto sarebbero sostenute da titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo del 27.09.2007, solo le somme indicate nel precetto in linea capitale (€
708.530.04 + € 14.334,63), mentre non sarebbero portati da titolo esecutivo gli importi indicati per interessi che trovano invece fondamento nella scrittura privata del 20.11.14 la quale non è richiamata nell'atto di precetto e non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Parte attrice ha chiesto l'accertamento della correttezza degli importi indicati in precetto e, conseguentemente, l'accertamento dell'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata n. 236/19 R.E. del Tribunale di Verona per l'intero importo esposto nel precetto notificato ai debitori il 25/29.03.2019.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che:
- l'atto integrativo del 20.11.2014 ha dato atto che, alla data della sua stipulazione, il debito complessivo di parte convenuta - generato dal contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007 - era di € 946.549,48. L'accordo espone espressamente che il debito residuo in linea capitale era pari ad € 793.706,39, mentre gli interessi ed oneri insoluti ammontavano ad €
152.843,09;
- la voce nel precetto “Oneri insoluti su rate scadute e su rate accordate” si riferisce al residuo della somma dovuta a titolo d'interessi già maturati anteriormente alla stipula dell'atto integrativo del 20.11.2014;
- consegue, dunque, che il contratto di mutuo del 27.09.2007 è titolo esecutivo per l'intera somma sopra indicata, sia con riferimento al capitale (€ 793.706,39) sia quanto agli interessi maturati sino alla stipulazione dell'atto integrativo del 20.11.2014 (pari ad €
152.843,09).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di quale procuratrice di ad agire CP_2 Controparte_3
esecutivamente nei confronti dei convenuti alla luce della circostanza che il titolo azionato nell'espropriazione immobiliare non è il contratto di mutuo fondiario del 27/09/07 ma il solo accordo integrativo novativo del 20/11/2014 – che pacificamente non riveste la forma pagina 5 di 26 prevista dall'art. 474 c.p.c. - posto che è unicamente in base a quest'ultimo che la creditrice ha predisposto i propri conteggi presenti nell'atto di precetto.
Con ordinanza del 3.12.2021, il giudice, cui era stata assegnata la causa, ha accolto l'istanza formulata da parte attrice di riunione ex art. 273 c.p.c. della causa di merito dell'opposizione ex art. 615, co.2., c.p.c. a quella di opposizione a precetto preventivamente instaurata dagli esecutati (R.G. 3882/19) e ha trasmesso gli atti al Parte_3
Presidente del Tribunale.
Con ordinanza del 17.03.2022 il giudice, precedente assegnatario della causa, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.
In data 13.04.2022, si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società quale Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
Successivamente, a seguito del trasferimento del giudice precedente assegnatario della causa è stato disposto un differimento d'ufficio delle udienze.
Subentrata la scrivente sul ruolo, con ordinanza del 20.04.2023 è stata disposta la riunione alla causa R.G. 3882/2019 ed è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica espletata nella causa rubricata al n. R.G. 3882/19
***
Riunite tutte e tre le cause, con ordinanza del 29.11.2023 era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il successivo 29.02.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e Parte_1 Parte_2
hanno eccepito la nullità del contratto di cessione tra la società
[...] CP_3
e
[...] Controparte_1
Autorizzato uno scambio di memorie aventi ad oggetto esclusivamente l'eccezione di nullità, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni all'udienza, sostituita da note di trattazione scritta, del 9.09.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 26 1.Vanno, innanzitutto, rigettate le eccezioni, formulate da e Parte_1
di difetto di legittimazione attiva di e, a seguito Parte_2 Controparte_3 dell'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c., di nonché le Controparte_1
eccezioni di nullità, per plurimi profili, dei contratti di cessione dei crediti, per i seguenti motivi.
2. Per quanto attiene all'eccepito difetto di legittimazione attiva di gli opponenti CP_3
hanno lamentato la carenza di prova della cessione del credito dalla Banca Veneta 1896 –
Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a non essendo Controparte_3 state correttamente espletate le formalità di cui all'art. 1264 c.c. o quelle sostitutive previste dall'art. 58 comma 2 T.U.B. e dall'art. 4 della L. 130/1999.
Va evidenziato, come già motivato nell'ordinanza del 23.10.2019, che il credito di cui al contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, è stato ceduto con contratto di cartolarizzazione del 15.12.2017 il quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30.12.2017 (cfr. p. 1 / 4 doc. 6 parte opposta). Tale cessione è stata, poi, iscritta nel
Registro delle Imprese al protocollo n. 110397/2017 (cfr. doc. 7 parte opposta visura storica p. 8 / 79). Controparte_3
La cessione di crediti può essere provata mediante la produzione dell'estratto del contratto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ove lo stesso individui in termini chiari univoci gli elementi per determinare l'oggetto del contratto di cessione.
Deve evidenziarsi che nella G.U. n. 153 del 30.12.2017, la posizione di Parte_1
è indicata con l'identificativo NDG 2414559 (cfr. p. 1 / 4 doc. 6 parte opposta);
[...] tale codice, come desumibile dall'intestazione del piano di ammortamento relativo all'accordo non novativo (doc. 9 di parte opposta) è quello che la Banca ha attribuito all'opponente debitore.
Inoltre, è stato prodotto il contratto di cessione che contiene l'espresso riferimento a tale credito (v. doc. 9 opposta R.G. 5264/2019).
Non vi è, pertanto, alcun dubbio in merito all'inclusione del credito vantato nei confronti dei coniugi nel novero di quelli ceduti a Parte_3 CP_3
Deve, pertanto, ritenersi che le formalità sostitutive previste dall'articolo 58, c. 2, Pt_4
siano state del tutto rispettate (anche con riferimento all'iscrizione nel Registro delle pagina 7 di 26 Imprese), sicché la censura per cui l'opposta non avrebbe titolo per dar corso ad alcuna esecuzione in virtù di un'inefficace cessione del credito è destituita di fondamento.
Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte opponente, ancorché non ve ne fosse necessità, l'opposta ha comunicato con raccomandata a/r la cessione del credito sia al debitore che alla terza datrice d'ipoteca (cfr. docc. 10 e 11 parte opposta).
Tutte le formalità relative alla cessione sono state adempiute e dai documenti sopra richiamati è emersa la prova dell'avvenuta cessione del credito dalla Banca Veneta 1896 –
Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a Controparte_3
3. Gli opponenti hanno, altresì, lamentato che procuratrice ex art. 77 cod. proc. CP_2
civ. di non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. e, per tale ragione, il Controparte_3
mandato al recupero dei crediti e la procura a compiere atti di diritto sostanziale e processuale del processo di cognizione sarebbe nulla.
In punto, si evidenzia che l'omessa iscrizione della mandataria con rappresentanza ex art. 77 cod. proc. civ. all'albo ex art. 106 t.u.b. non è dovuta perché a – come risulta CP_2
dalla procura ex art. 77 cod. proc. civ. dimessa – sono state affidate le sole attività di recupero dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione che ha visto come parte negoziale e non anche le ulteriori attività di esecuzione dei servizi di Controparte_3
cassa e di pagamento degli investitori possessori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, ovverosia quelle ulteriori attività per cui il 6° comma dell'art. 2 legge
130/1990 letto in combinato disposto il 3° comma lett. c) del medesimo art. 2 richiede indefettibilmente l'iscrizione all'albo 106 t.u.b.
Quanto alle ragioni di indeterminatezza della procura speciale conferitala da si CP_3
evidenzia che è riferita a tutti i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione, indica analiticamente le attività oggetto del mandato con rappresentanza;
pertanto, non vi sono incertezze sul perimetro del suo oggetto.
3. Quanto all'eccepita nullità del contratto di cessione dei crediti dalla società di cartolarizzazione alla cessionaria intervenuta Controparte_3 Controparte_5
si condivide l'orientamento già espresso da questo Tribunale (ordinanze del 19.01.2024 e del 26.04.2024 Dott. A. Burti in atti) le cui argomentazioni si richiamano in questa sede.
pagina 8 di 26 Innanzitutto, il legislatore non ha escluso che le società di cartolarizzazione possano, a loro volta, trasferire i crediti acquistati nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Invero, l'art. 2 della legge 130/1999 nell'enunciare il contenuto del prospetto informativo da pubblicare in sede di collocazione dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione prevede chiaramente all'art. 2, comma 3, lett. d) della legge 130/1999 che tale società possa, alla presenza delle condizioni indicate nel prospetto, trasferire i crediti acquistati e, quindi, giocoforza ammette la cedibilità dei crediti acquisiti nell'ambito di operazione di cartolarizzazione.
Non esistono, poi, le dedotte ragioni di nullità della cessione dei crediti da CP_3
a per combinato disposto degli artt. 106 t.u.b. e 2, comma 2°, d.m.
[...] Controparte_5
53/2015.
Innanzitutto, deve osservarsi che è principio consolidato che: “la cessione del credito è un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, "il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. Cassazione civile sez.
II, 12/05/2021, n.12611).
Pertanto, il debitore ceduto non ha alcun interesse alla verifica della validità intrinseca del contratto di cessione e, quindi, nel caso di specie alla verifica se, in capo alla società cessionaria, sussistono i requisiti patrimoniali e finanziari che consentono, in concreto, di escludere che la cessione rientri tra le operazioni di finanziamento e, dunque, se la società cessionaria abbia, in concreto, la capacità negoziale a concludere il contratto di cessione.
In ogni caso, si deve osservare che le disposizioni di cui al combinato disposto di cui agli artt. 106 t.u.b. e 2, lett. b) d.m. 53/2015 siano state, nel caso di specie, pienamente rispettate. La disposizione, infatti, specifica come “Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge: b) l'acquisto, a titolo pagina 9 di 26 definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da: i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali;
non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali;
non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.”
Nel caso di specie, ha documentato la titolarità di licenza ex art. 115 Controparte_5
t.u.l.p.s. (v. doc. 8 allegato alla memoria del 5.04.2024) e la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-3 della disposizione normativa sopra citata. Invero, il credito originariamente apparteneva ad una banca;
gli odierni opponenti, al momento della cessione del credito da a (21.3.22) versavano in una situazione d'insolvenza CP_3 Controparte_5
rilevante ex art. 1186 cod. civ., atteso l'elevato numero di rate insolute prima dell'avvio dell'azione espropriativa, il perdurante inadempimento all'obbligo di restituzione del capitale mutuato anche a seguito dell'accoglimento solo parziale in sede cautelare dell'istanza sospensiva;
dal bilancio di emerge che i Controparte_5 finanziamenti ricevuti da terzi non superano l'ammontare del patrimonio netto, in quanto al
31.12.2021 e, cioè, alla data del bilancio immediatamente ante-cedente alla data della cessione (avvenuta il 21.3.22), l'ammontare di tutti i debiti della società cessionaria (quindi non solo per finanziamenti, ma anche verso l'erario, fornitori e dipendenti) era ampiamente inferiore all'ammontare del patrimonio netto come risulta dal bilancio depositato da nel registro delle imprese e (v. doc. allegato alla memoria del Controparte_5
5.04.2024) è pacifico che il credito di verso il non sia stato Controparte_3 Parte_1
pagina 10 di 26 ceduto a in forza di una provvista acquisita mediante la stipula da parte Controparte_5 di quest'ultima di contratti di finanziamento con il debitore ceduto.
4. Va, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_2
richiamando l'ordinanza del 23.10.2019. Invero, si osserva che il terzo che ha
[...] prestato garanzia reale è soggetto all'intimazione del precetto (cfr. art. 603 c.p.c.), sicché a livello processuale la doglianza è priva di fondamento. Nella specie, poi, si rileva che a p. 3 dell'atto di precetto, la terza datrice d'ipoteca è stata espressamente avvertita che in caso di mancato adempimento nei termini di legge, sarebbero state avviate le procedure esecutive sui beni immobili di sua proprietà gravati da ipoteca con la precisazione che tutte le eventuali esecuzioni, sulla base del titolo dedotto, avrebbero riguardato solo i diritti costituiti sui beni ipotecati. Non è, pertanto, vera la circostanza dedotta in atto di citazione a p. 4 secondo cui “il precetto non puntualizza in alcun modo la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei confronti della SI.ra , in caso di mancato Parte_2 pagamento, solo sui beni colpiti da vincolo e non anche su beni diversi da quelli ipotecati”.
Il fatto, poi, che nel precetto si faccia riferimento ad un vincolo solidale tra terzo datore d'ipoteca e debitore principale non travolge la validità del precetto, sia perché la circostanza non inficia d'invalidità l'intimazione fatta al debitore (non essendoci formule sacramentali previste a pena di nullità), sia perché l'asserita solidarietà non può impedire che, in seguito al mancato adempimento del debitore principale, il creditore non possa procedere esecutivamente contro il terzo. In altri termini, l'asserita solidarietà tra debitore e terzo (solidarietà giuridicamente non corretta) non determina la nullità dell'intimazione fatta al debitore principale, né esclude che in caso di inadempimento di quest'ultimo, il terzo possa subire l'espropriazione in virtù della garanzia reale ipotecaria.
5. Sulla nullità del contratto di mutuo per assenza di causa.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del mutuo per assenza di causa ex articolo 1418 c.c. in quanto parte della somma mutuata è stata trattenuta dalla banca erogatrice al fine di estinguere passività pregresse.
La doglianza è infondata.
In punto di diritto occorre rilevare che l'articolo 38, comma 1, T.U.B. definisce il credito fondiario come la concessione da parte di una banca di finanziamenti a medio e lungo pagina 11 di 26 termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili. La nozione dell'articolo in commento esclude la rilevanza di qualsiasi scopo del mutuo, sicché il mutuatario non è vincolato ad utilizzare le somme percepite per una finalità predeterminata dalla legge, né vi
è uno specifico divieto in virtù del quale non si possa nell'immediatezza o poco dopo ritrasferite alla banca le stesse somme, o parte di esse, per estinguere debiti pregressi. Sul punto, recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il mutuo fondiario con cui l'istituto di credito erogante abbia ottenuto il soddisfacimento di un pregresso credito vantato nei confronti del mutuatario non è viziato da nullità, in relazione alla causa negoziale, in considerazione del fatto che il mutuo fondiario non assume il contenuto di contratto di scopo, non essendo previsto che agli effetti della sua validità la somma erogata debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire” (cfr. Cass. ord. 19.1.2018 n. 1444).
La somma mutuata (€ 900.000) è stata interamente trasferita al mutuatario per mezzo di accredito sul conto corrente n. 04/009001880; nel contratto di mutuo, poi, vi è l'espressa quietanza dell'erogazione; se parte di queste somme sono state subito dopo utilizzate per estinguere posizioni di debito con la stessa banca, ciò non significa che il mutuo sia stato contratto in assenza di causa e che lo stesso sia, pertanto, nullo.
Né la fattispecie in esame in questa sede può essere qualificabile quale mera operazione di
"ripianamento" di debito a mezzo di nuovo "credito", che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, inquadrabile in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente conclusione non di un contratto di mutuo ma di un pactum de non petendo ad tempus, come verificatosi nelle fattispecie esaminate nelle due recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25-1-2021 (Rv. 660370-01) e di Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 20896 del 5-8-2019) in quanto non si è in presenza di un ripianamento di precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con un'operazione di giroconto bensì le somme mutuate, contestualmente alla stipula del contratto, sono uscite dal patrimonio del mutuante ed entrate in quello del mutuatario, ossia nella disponibilità effettiva dello stesso che ha rilasciato quietanza e ha disposto di una minima parte delle stesse per ripianare pregresse passività.
pagina 12 di 26 In ogni caso, questo Giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ed affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23149 del 25/07/2022, nella quale, discostandosi da tale minoritario orientamento, ha affermato che il cosiddetto "mutuo solutorio" non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
L'infondatezza di tale censura determina l'irrilevanza della lamentata omessa notifica del titolo;
censura, in ogni caso, inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nelle sole forme dell'opposizione ex articolo 617, c. 1, c.p.c., nel termine decadenziale di venti giorni dalla data di notifica del precetto, avvenuta il 29.3.2019, mentre l'atto di citazione è stato notificato alla controparte il 19.4.2019.
6. Sulla nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto.
In punto di diritto occorre rilevare che le Sezioni Unite si sono recentemente pronunciate sulla questione, sebbene con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso fisso e non a tasso variabile, affermando che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (v.
Cass. SU. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
In ogni caso, la consulenza tecnica esperita dal dott. - sulle cui conclusioni Persona_1
ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha evidenziato che: “l'esposizione puntuale delle modalità di rimborso del finanziamento, l'indicazione del tasso d'interesse e lo sviluppo puntuale del piano d'ammortamento, che costituisce parte integrante dell'atto, evidenzia come le clausole dell'atto di finanziamento de quo comportino un'univoca applicazione della formula matematica per la quantificazione delle rate di rimborso comportante rate pagina 13 di 26 costanti, in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre le quota di interessi progressivamente decresce, secondo il cosiddetto metodo d'ammortamento alla francese” (v. pag. 31-32 elaborato peritale).
Il ctu, inoltre, sulla base delle condizioni contrattuali fissate nell'atto di concessione del finanziamento, ha, altresì, ricostruito il piano d'ammortamento stesso appurandone la puntuale rispondenza alle condizioni contrattuali.
Risulta, conseguentemente, soddisfatto il requisito della determinatezza o determinabilità di cui all'art. 1346 codice civile dell'oggetto del contratto.
7. Sull'applicazione di interessi anatonistici.
Quanto all'eccezione di anatocismo nei finanziamenti con piano di ammortamento alla francese, si evidenzia che sull'inconfigurabilità dell'anatocismo nei sistemi di mutuo con ammortamento di tal fatta si è formato nel tempo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che si richiama, in questa sede, per relationem (cfr. Corte
d'Appello di Torino n°544/2020; Tribunale di Torino 15/09/2020; Trib. Verona 26/03/19,
Trib. Verona 13/6/16 e Trib. Verona 20/6/16, Trib. Livorno 3/1/19 n. 5; Trib. Cassino
4/12/18 n. 1340; Trib. Roma 14/3/18 n. 5765; Trib. Terni 3/1/18 n. 6; Trib. Bologna
24/6/17 n. 1292; Trib. Roma 13/4/17 n. 7495; Trib. Lucca 18/2/17 n. 407; Trib. Milano
8/3/16; Trib. Padova 12/1/16; Trib. Treviso 12/1/15; Trib. Novara 8/10/15; Trib. Bologna
24/2/16; Trib. Mantova 11/3/14; Trib. Pescara 10/4/14; Trib. Torino 17/12/14).
In ogni caso, all'esito della consulenza tecnica espletata, il ctu, ricordando che per potersi configurare l'anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. è necessario che sussistano interessi scaduti sui quali vengano applicati interessi, ha accertato che nel finanziamento per cui è causa non è ravvisabile illegittima applicazione di capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) (v. pagg. 21-23 elaborato peritale).
8. Sulla nullità della clausola determinativa degli interessi per alterazione dell'BO.
In punto di diritto occorre rilevare che sulla questione in esame (contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice BO ) è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite la questione: se la alterazione dell'BO a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale pagina 14 di 26 indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni. Invero, secondo l'orientamento assunto dalla
Prima Sezione Civile della Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento formatosi in seno alla Terza Sezione, l'alterazione dell'BO non determina la nullità della clausola contestata ma può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso (v. Cassazione civile sez. I, 19/07/2024,
n.19900).
In ogni caso, sebbene si ritenga di aderire all'interpretazione sostenuta dalla Prima Sezione
Civile, anche qualora si aderisse all'orientamento sposato dalla Terza Sezione Civile, si ritiene che gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico.
Invero, con la sentenza n. 12007/2024 la Suprema Corte ha chiarito che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche.
Segnatamente, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita da chi allega la invalidità della clausola la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
“alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia pagina 15 di 26 utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'BO e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini con previsioni minimali di legge (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Ebbene, nella presente vertenza tali prove non sono state fornite.
9. Sulla corrispondenza fra l'ISC/TAEG contrattuale e il tasso effettivo.
Sul punto si evidenzia che il consulente tecnico Dott. ha accertato l'esatta Per_1
corrispondenza fra l'ISC contrattuale indicato nella percentuale del 6,38% e quello effettivo del rapporto calcolato dallo stesso ctu (v pagg. 26 -30 elaborato peritale).
10. Sulla presenza della “clausola floor”.
Innanzitutto, come evidenziato dal ctu, deve escludersi che la clausola floor, inserita in un contratto puramente bancario – come nel caso di specie- possa essere considerata quale contratto derivato in quanto dovrebbe sussistere la finalità di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera.
In sostanza, in presenza di un contratto di finanziamento che contiene una clausola floor occorre chiedersi quali siano gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con la stipula del contratto, in particolare se il contratto concluso costituisca un contratto di credito senza alcuna finalità speculativa, o se si tratti di un contratto di investimento comportante un rischio finanziario.
Nel contratto di mutuo in esame, in presenza della clausola floor, il mutuatario ha comunque l'interesse di conseguire un prestito di denaro e non quello di realizzare un pagina 16 di 26 investimento finanziario. Pertanto, mancando la finalità d'investimento e speculativa ed il trasferimento di un rischio che caratterizza il contratto derivato, deve escludersi la configurabilità di un contratto derivato.
Va, altresì, esclusa la nullità della clausola eccepita dagli opponenti in quanto la clausola non è occulta, bensì è adeguatamente pubblicizzata in quanto espressa in una clausola scritta del contratto, dal contenuto specifico è determinato (v. art. 2 del contratto di mutuo in atti).
Inoltre, in merito alla denunciata omessa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. come già ritenuto dal giudice precedente assegnatario nell'ordinanza del 19.02.2020, non integrando una clausola vessatoria non richiede la specifica approvazione ex art. 1341, comma 2 , cod.civ. (v. anche Trib. Milano 3373/2024).
Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. sez. II, 25/06/2021, n.18275 Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n.
193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n.
15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253).
11. Sulla pattuizione di interessi moratori usurari.
All'esito della consulenza tecnica esperita è stato accertato che gli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nel rapporto e quelli effettivamente addebitati nel corso del rapporto non hanno oltrepassato la soglia determinata ai sensi della legge 108/96, in quanto non è stata riscontrata usura originale-contrattuale e neppure sopravvenuta (v. pagg. 15 – 20 elaborato peritale).
Invece, non sempre è stata riscontrata corrispondenza fra il tasso d'interessi corrispettivo indicato in contratto e quello effettivamente praticato. Ma tale difformità è andata a vantaggio del mutuatario. Infatti, la somma degli interessi effettivamente applicati è risultata di complessivi € 1.783,79 inferiore agli interessi calcolati ai tassi contrattuali (v. pagg. 24-25 elaborato peritale).
pagina 17 di 26 12. Sulla carenza/nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
(R.G.5264/2019).
ha eccepito la carenza e/o nullità e/o invalidità della procura alle liti Parte_2
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo essendo la stessa utilizzata da a corredo CP_2 dell'atto di precetto notificato a e . Ella, ha, Parte_1 Parte_2
altresì, eccepito che nella copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo non è stata allegata la procura alle liti.
Tali eccezioni sono infondate e vanno disattese per i seguenti motivi.
In punto di diritto occorre rilevare che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111
Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito (v. ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4909 del 14/03/2016;
Sez. 3 - , Sentenza n. 20898 del 22/08/2018).
Nella procura conferita in calce al decreto ingiuntivo CIV ha conferito mandato al difensore per procedere giudizialmente al recupero del credito da essa vantato verso i signori
[...]
e , in ogni fase e grado, anche in appello, Parte_1 Parte_2 esecuzione, opposizione ed opposizione all'esecuzione.
L'azione esercita mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo rivolto al recupero del credito nei confronti della garante , è pertinente al contenuto della procura. Parte_2
Inoltre, risulta, altresì, priva di fondamento la seconda eccezione sollevata dalla garante atteso che la procura alle liti è stata prodotta insieme ai documenti (R.G. 3086/2019 fascicolo monitorio).
13. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge 287/1990
(R.G.5264/2019).
Va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge
287/1990.
ha eccepito la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema Parte_2 di fideiussione elaborato dall'ABI a marzo 2003, che è stato oggetto di censura da parte pagina 18 di 26 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2 della
Legge n. 287/90 sulla concorrenza.
Pur evidenziando che la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27243/24 ha chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n.
41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito a uno specifico rapporto contrattuale (v. Cass. civ. sez. III, 21/10/2024, n.27243), si ritiene che l'opponente non abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico.
Si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 41994/2021 hanno chiarito che i “contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza”.
Secondo la citata pronuncia consegue il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza, né persegue un risultato distinto ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità ( Cass. Civ., S.U., Sent. 41994/2019).
Nel caso in esame, l'opponente, a fronte di fideiussione sottoscritta nel 2007 (cfr. doc. 3 di parte opposta), si è limitata a dedurre che la fideiussione è affetta da nullità perché riproduce lo schema di fideiussione omnibus elaborata dall'ABI a marzo 2003 e che in assenza delle clausole nulle il contratto di fideiussione non sarebbe stato sottoscritto dalla pagina 19 di 26 Banca ma tale allegazione, alla luce dei principi sopra richiamati, non appare sufficiente ad assolvere all'onere probatorio a suo carico.
14. Sull'eccepita inefficacia della fideiussione per mancato consenso del garante ad estendere la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla scrittura privata 20/11/14
(R.G.5264/2019);
La censura è infondata.
Invero, l'accordo integrativo del 20.11.2014 ed il relativo piano di ammortamento sono stati sottoscritti anche dall'opponente. Inoltre, con scrittura avente del 20.11.2014 l'opponente ha confermato la propria volontà di continuare a garantire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 27.09.2007, come modificato con la scrittura del 20.11.2014 (v. docc. 5 e 13 opposta R.G. 5264/2019).
15. Sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (R.G.5264/2019).
In punto di diritto occorre rilevare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un' eccezione in senso stretto, pertanto, il fideiussore nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (v. Cass. 8989/12, Trib. Roma 11 maggio 2022, Corte
d'Appello Milano 21 aprile 2022).
Nel caso in esame la garante ha eccepito l'intervenuta decadenza del creditore ad escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. solo con la comparsa conclusionale.
Alla luce del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17121/20).
Alla luce di quanto sopra esposto la garante è decaduta dal potere di proporre la suddetta eccezione.
16. Sul difetto di titolo esecutivo (R.G. 3882/2019/ 6326/2021).
pagina 20 di 26 Gli opponenti hanno lamentato che il creditore ha predisposto il precetto in forza di un nuovo accordo successivo al contratto di mutuo fondiario, ossia l'accordo integrativo del
20/11/2014 (avente carattere novativo), che non è stato richiamato nel precetto e che è privo della forma ex art. 474 c.p.c.
In forza del detto motivo di opposizione, con ordinanza emessa in data 11.06.2021 il
Collegio ha sospeso l'esecuzione promossa da attrice (R.G. 236/2019), in forza del contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, limitatamente agli importi precettati a titolo d'interessi in quanto sarebbero sostenute da titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo del 27.09.2007, solo le somme indicate nel precetto in linea capitale (€ 708.530.04 +
€ 14.334,63), mentre non sarebbero portati da titolo esecutivo gli importi indicati per interessi che trovano invece fondamento nella scrittura privata del 20.11.14 la quale non è richiamata nell'atto di precetto e non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Innanzitutto, appare priva di fondamento la tesi reiteratamente sostenuta dagli opponenti in ordine al difetto tout court di titolo esecutivo alla luce dell'allegato carattere novativo dell'accordo integrativo del 20.11.2014.
Invero, come evidenziato condivisibilmente dal Giudice dell'esecuzione, l'atto modificativo (doc. 9 opposta) ha inciso su quanto deve il debitore al creditore a titolo di interessi (sia per la modifica del saggio d'interesse sia per l'allungamento del piano di ammortamento che comporta, a sua volta, una diversa base di calcolo degli interessi alla scadenza di ciascuna singola rata, essendo diverso e maggiore il debito residuo in linea capitale ad ogni scadenza del nuovo piano di ammortamento rispetto alla previsione originaria), non ha, invece, inciso sulla somma che la parte mutuataria deve complessivamente restituire alla banca a titolo di capitale erogato. Il debito in linea capitale complessivamente dovuto dai debitori non muta, infatti, né per l'effetto della modifica del saggio degli interessi (che incide sugli accessori del credito), né in conseguenza del mutamento del numero delle rate;
il quale mutamento – modificando il lasso di tempo nel quale il capitale va restituito – finisce anch'esso per incidere soltanto sull'ammontare degli interessi corrispettivi maturati nelle singole rate (che sono calcolati in base al tempo in cui la parte ha a disposizione una certa somma di denaro) e, dunque, sul debito complessivo per interessi, ma non anche su quanto la parte deve complessivamente (sommando cioè la quota pagina 21 di 26 capitale di ciascuna rata) restituire a titolo di capitale erogato alla fine del piano di ammortamento stesso. La somma che i debitori devono restituire in linea capitale al creditore dell'obbligazione è, quindi, la medesima sia sulla base del primo piano di ammortamento che sulla base di quello successivamente intervenuto: essa è sempre quella indicata nel contratto di mutuo. Ciò che, invece, viene rideterminato differendo nel tempo l'obbligo di restituzione del capitale rispetto alle scadenze originarie è solamente il debito per interessi (che inevitabilmente aumenta salvo essere compensato in tutto od in parte da un eventuale ribasso del tasso d'interesse come è avvenuto nel caso in esame). È chiaro che, al modificare del piano di ammortamento, la singola rata contiene una diversa quota interessi ed una diversa quota capitale del piano di ammortamento originario, ma ciò dipende, quanto al debito per il capitale, non da una modifica quantitativa dell'obbligazione rispetto alle previsioni del mutuo titolo esecutivo, quanto piuttosto ad una diversa allocazione temporale dell'obbligo di restituzione del capitale.
Deve, poi, ribadirsi - come già precisato dal giudice precedente assegnatario di questa causa
(ordinanza del 21.12.2021), dal Giudice dell'esecuzione e dal Collegio nelle ordinanze in atti – che il contratto del 20.11.2014 non ha natura novativa in quanto la modifica del piano di ammortamento e del saggio di interesse non muta né il titolo dell'obbligazione, né
l'ammontare del prestito, ma incide solamente sulla determinazione dell'ammontare degli accessori del credito e sui termini di pagamento nel caso in cui la parte debitrice non decada dal beneficio del termine per insolvenza ex art. 1186 c.c. Se, dunque, sussiste l'aliquid novi, la circostanza che esso attiene soltanto ad un elemento accessorio dell'obbligazione porta ad escludere che sussista anche l'animus novandi, ovverosia la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e darne vita ad una nuova che si pone in termini di incompatibilità con quella precedente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/07/2010, n. 15980).
Ciò, tra l'altro, si desume inequivocabilmente dal testo dell'accordo e dalla sua previsione conclusiva: “la presente convenzione è intesa a regolare le condizioni di rimborso come sopra specificato, ferma restando la validità ed efficacia delle clausole contrattuali di cui all'atto del […] 27.9.07”.
In merito all'assenza di titolo esecutivo con riferimento all'obbligo di pagamento degli interessi per gli importi indicati nell'atto di precetto, l'opposta, pur ritenendo coperta da pagina 22 di 26 titolo esecutivo anche l'obbligazione accessoria degli interessi, ha evidenziato che, in ogni caso, l'importo precettato di € 132.476,39 a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” è sorretto dal contratto di mutuo fondiario in quanto costituito da oneri e interessi già maturati alla data della stipula dell'accordo integrativo del 20.11.2014.
Sulla questione, questo giudice condivide l'orientamento espresso dal Collegio nell'ordinanza dell'11.06.2021 a mente della quale: “la scrittura privata del 20.11.14 non è richiamata nell'atto di precetto e … non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c.”.
Tuttavia, va, tenuto conto che per il periodo antecedente al 24.11.2014 (data dell'accordo modificativo del mutuo) erano maturati e scaduti interessi corrispettivi non corrisposti dalla parte mutuataria e sorretti da valido titolo esecutivo (il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico notarile). Invero, nell'accordo integrativo del 20.11.2014 si legge:
Con tale scrittura privata, le parti hanno, pertanto, riconosciuto il debito fino ad allora già maturato, a titolo di interessi ed oneri scaduti e non pagati, per l'importo di € 152.843,09, importo poi precettato per la minor somma di € 132.476,39 alla luce dei pagamenti nelle more eseguiti dall'opponente.
Conseguentemente, si ritiene che non solo l'obbligo di restituzione del capitale ma anche l'obbligo di pagare l'importo di € 132.476,39 sia sorretto da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (il contratto di mutuo fondiario). Invece, non è fondata su valido titolo esecutivo l'obbligo di pagamento dei residui importi precettati a titolo di interessi.
***
17. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va parzialmente accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolta Da e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente va dichiarato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario azionato,
pagina 23 di 26 limitatamente agli importi precettati a titolo di restituzione del capitale per € 722.864,67 e a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” per € 132.476,39.
Va, invece, rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n 1352/2019 del 13.04.2019 R.G. 3086/2019, emesso dal Tribunale di Verona, che dichiara definitivamente esecutivo.
Va, infatti, evidenziato che le valutazioni sopra espresse al punto 16) non riguardano la causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 5264/2019.
18. Sulle spese di lite.
Alla luce del fatto che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693) , si provvede alla seguente liquidazione:
- le spese relative alla causa R.G. 5264/2019, liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e trattazione (quest'ultima dimezzata alla luce dell'assenza di attività istruttoria), seguono la soccombenza;
- alla luce del parziale accoglimento, le spese relative alla causa R.G. 6326/2021 liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e trattazione (quest'ultima dimezzata alla luce dell'assenza di attività istruttoria), vanno compensate nella misura di 1/3 e va posto il pagamento della quota residua
(2/3), a carico degli opponenti;
- alla luce del parziale accoglimento, le spese relative alla causa R.G. 3882/2019, liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e pagina 24 di 26 trattazione/istruttoria, vanno compensate nella misura di 1/3 e va posto il pagamento della quota residua (2/3), a carico degli opponenti;
- alla luce del parziale accoglimento nelle cause R.G. 6321/2021 e R.G. 5264/2019, le spese relative alla causa R.G. 3882/2019 (cui sono state riunite R.G. 6321/2021 e
R.G. 5264/2019), liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per la fase decisionale vanno compensate nella misura di 1/5 e va posto il pagamento della quota residua (4/5), a carico degli opponenti.
Le spese relative alla CTU, svolta in questo giudizio, in virtù dell'esito della consulenza, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolta da
[...]
e e conseguentemente dichiara il diritto Parte_1 Parte_2 dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario azionato, limitatamente agli importi precettati a titolo di restituzione del capitale per € 722.864,67 e a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” per € 132.476,39.
2) rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n 1352/2019 del 13.04.2019 R.G. 3086/2019, emesso dal Tribunale di Verona, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di che si Controparte_1
liquidano complessivamente in € 44.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del presente giudizio a carico di e Parte_2 Parte_1
[...]
pagina 25 di 26 Verona, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3882/2019 (a cui sono state riunite le cause
R.G. n. 5264/2019 e 6326/2021) promossa con atto di citazione in opposizione a precetto da:
e , con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2
Avv.ti Manuela Spada e Monica Spada;
- Attori opponenti - contro con il patrocinio dell'Avv. Giulio Rossetto;
Controparte_1
- Convenuto opposto -
Oggetto: Opposizione a precetto/opposizione a decreto ingiuntivo/opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2., c.p.c..
Conclusioni degli attori: come da note di trattazione scritta del 6.09.2024
Conclusioni del convenuto: come da note di trattazione scritta del del 6.09.2024
IN FATTO
pagina 1 di 26 R.G. 3882/2019
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma primo,
[...]
c.p.c. a seguito della notifica di atto di precetto (avvenuta, rispettivamente, in data 25 e 29 marzo 2019) per la complessiva somma di € 906.186,16, da parte della società CP_2
nella sua qualità di procuratrice di quale cessionaria di un credito Controparte_3
derivante da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27/09/2007, di originari €
900.000,00, dal con la cedente Banca Veneta 1896 – Credito Cooperativo delle Parte_1
Province di Verona e Rovigo e con la partecipazione della in qualità di terza Parte_2
datrice di ipoteca.
A fondamento della propria opposizione gli opponenti hanno:
- eccepito il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto di agire in capo a o a per carenza di prova della cessione del credito dalla CP_3 CP_2
Banca Veneta 1896 – Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a non essendo state correttamente espletate le formalità di cui all'art. Controparte_3
1264 c.c. o quelle sostitutive previste dall'art. 58 comma 2 T.U.B. e dall'art. 4 della
L. 130/1999;
- eccepito il difetto di legittimazione passiva di in quanto la Parte_2
stessa non è personalmente obbligata al pagamento del credito derivante dal contratto di mutuo;
- eccepito la nullità del mutuo per essere stato contratto anche per estinguere alcune passività pregresse del mutuatario nei confronti del mutuante;
- dedotto l'erroneità degli importi precettati anche alla luce delle censure relative all'ammortamento alla francese, alla manipolazione del tasso BO, al calcolo dell'ISC, alla clausola floor e all'usura degli interessi.
Con decreto del 13.05.2019 il giudice, precedente assegnatario della presente causa, ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
pagina 2 di 26 Con comparsa del 5.07.2019 si è costituita in giudizio nella sua qualità di CP_2
procuratrice di che ha contestato tutti motivi di opposizione Controparte_3
avversari chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 23.10.2019, instaurato il contraddittorio, il giudice, precedente assegnatario della presente causa, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 1° settembre 2020 è stata ammessa CTU tecnico contabile onde verificare la sussistenza delle censure lamentate dagli opponenti.
Con ordinanza del 15.07.2021 il precedente giudice istruttore ha rigettato la richiesta di rinnovazione della c.t.u. e di chiamata chiarimenti del consulente tecnico ed ha, inizialmente, fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni il 24.03.2022.
***
R.G. 5264/2019
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la Parte_2 revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo n 1352/2019 del 13/04/2019, R.G.
3086/2019 emesso in data 12/04/2019 dal Tribunale di Verona, con il quale CP_2
nella sua qualità di procuratrice di le ha ingiunto il pagamento della Controparte_3 somma di € 906.186,16, residuo dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario del
27/09/2007 sottoscritto dal debitore principale per il quale la Parte_1
aveva stipulato, in data 27.09.2007, una fideiussione specifica per l'importo Parte_2 massimo di € 1.000.000,00.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha:
- eccepito la carenza/nullità della procura alle liti dell'opposta e il difetto di legittimazione attiva della stessa;
- eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge 287/1990;
- eccepito l'inefficacia della fideiussione per mancato consenso del garante ad estendere la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla scrittura privata 20/11/14;
- eccepito la nullità per carenza di causa del mutuo in quanto diretto ad estinguere altre pretese passività del debitore principale;
pagina 3 di 26 - eccepito la presenza di anatocismo nel contratto con piano di ammortamento alla francese, l'errato calcolo dell'ISC, la nullità dell'art. 2 del mutuo per la presenza di clausola floor, il superamento dei tassi soglia, la nullità del contratto di mutuo poiché facente riferimento per la determinazione dell'interesse debitore all'BO, per violazione della normativa antitrust ex legge n. 287/90.
Con comparsa del 4.10.2019 si è costituita in giudizio nella sua qualità di CP_2
procuratrice di contestando tutti motivi di opposizione avversari e Controparte_3
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19 febbraio 2020, emessa dal giudice precedente assegnatario della presente causa, è stata accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata da Controparte_4
Con ordinanza del 23.07.2020 il precedente giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte opponente e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 10.02.2021 il giudice precedente assegnatario della causa ha accolto l'istanza di parte opponente ex art. 274 c.p.c. di riunione alla causa di opposizione a precetto R.G.
3882/2019 ed in data 11.03.2021 è stata disposta la riunione.
In data 13.02.2022 si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società quale Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
***
R.G. 6326/2021
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società nella sua qualità di CP_2
procuratrice di ha promosso il giudizio di merito oppositivo ai sensi Controparte_3 dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. successivamente all'emissione dell'ordinanza datata
11.06.2021, con la quale il Collegio ha accolto parzialmente il reclamo proposto dagli esecutati avverso l'ordinanza del Ge del 15.5.20 con la quale era Parte_3
stata rigettata l'istanza, formulata dagli esecutati, di sospensione della procedura esecutiva n. 236/19 R.E., nelle more instaurata da azionando il contratto di mutuo Controparte_3
fondiario del 27/09/2007.
pagina 4 di 26 Segnatamente l'ordinanza collegiale ha sospeso l'esecuzione promossa da parte attrice, in forza del contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, limitatamente agli importi precettati a titolo d'interessi in quanto sarebbero sostenute da titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo del 27.09.2007, solo le somme indicate nel precetto in linea capitale (€
708.530.04 + € 14.334,63), mentre non sarebbero portati da titolo esecutivo gli importi indicati per interessi che trovano invece fondamento nella scrittura privata del 20.11.14 la quale non è richiamata nell'atto di precetto e non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Parte attrice ha chiesto l'accertamento della correttezza degli importi indicati in precetto e, conseguentemente, l'accertamento dell'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata n. 236/19 R.E. del Tribunale di Verona per l'intero importo esposto nel precetto notificato ai debitori il 25/29.03.2019.
A sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto che:
- l'atto integrativo del 20.11.2014 ha dato atto che, alla data della sua stipulazione, il debito complessivo di parte convenuta - generato dal contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007 - era di € 946.549,48. L'accordo espone espressamente che il debito residuo in linea capitale era pari ad € 793.706,39, mentre gli interessi ed oneri insoluti ammontavano ad €
152.843,09;
- la voce nel precetto “Oneri insoluti su rate scadute e su rate accordate” si riferisce al residuo della somma dovuta a titolo d'interessi già maturati anteriormente alla stipula dell'atto integrativo del 20.11.2014;
- consegue, dunque, che il contratto di mutuo del 27.09.2007 è titolo esecutivo per l'intera somma sopra indicata, sia con riferimento al capitale (€ 793.706,39) sia quanto agli interessi maturati sino alla stipulazione dell'atto integrativo del 20.11.2014 (pari ad €
152.843,09).
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto di quale procuratrice di ad agire CP_2 Controparte_3
esecutivamente nei confronti dei convenuti alla luce della circostanza che il titolo azionato nell'espropriazione immobiliare non è il contratto di mutuo fondiario del 27/09/07 ma il solo accordo integrativo novativo del 20/11/2014 – che pacificamente non riveste la forma pagina 5 di 26 prevista dall'art. 474 c.p.c. - posto che è unicamente in base a quest'ultimo che la creditrice ha predisposto i propri conteggi presenti nell'atto di precetto.
Con ordinanza del 3.12.2021, il giudice, cui era stata assegnata la causa, ha accolto l'istanza formulata da parte attrice di riunione ex art. 273 c.p.c. della causa di merito dell'opposizione ex art. 615, co.2., c.p.c. a quella di opposizione a precetto preventivamente instaurata dagli esecutati (R.G. 3882/19) e ha trasmesso gli atti al Parte_3
Presidente del Tribunale.
Con ordinanza del 17.03.2022 il giudice, precedente assegnatario della causa, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.
In data 13.04.2022, si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società quale Controparte_1
cessionaria di Controparte_3
Successivamente, a seguito del trasferimento del giudice precedente assegnatario della causa è stato disposto un differimento d'ufficio delle udienze.
Subentrata la scrivente sul ruolo, con ordinanza del 20.04.2023 è stata disposta la riunione alla causa R.G. 3882/2019 ed è stata disposta un'integrazione della consulenza tecnica espletata nella causa rubricata al n. R.G. 3882/19
***
Riunite tutte e tre le cause, con ordinanza del 29.11.2023 era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il successivo 29.02.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e Parte_1 Parte_2
hanno eccepito la nullità del contratto di cessione tra la società
[...] CP_3
e
[...] Controparte_1
Autorizzato uno scambio di memorie aventi ad oggetto esclusivamente l'eccezione di nullità, le parti hanno precisato nuovamente le conclusioni all'udienza, sostituita da note di trattazione scritta, del 9.09.2024.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 26 1.Vanno, innanzitutto, rigettate le eccezioni, formulate da e Parte_1
di difetto di legittimazione attiva di e, a seguito Parte_2 Controparte_3 dell'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c., di nonché le Controparte_1
eccezioni di nullità, per plurimi profili, dei contratti di cessione dei crediti, per i seguenti motivi.
2. Per quanto attiene all'eccepito difetto di legittimazione attiva di gli opponenti CP_3
hanno lamentato la carenza di prova della cessione del credito dalla Banca Veneta 1896 –
Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a non essendo Controparte_3 state correttamente espletate le formalità di cui all'art. 1264 c.c. o quelle sostitutive previste dall'art. 58 comma 2 T.U.B. e dall'art. 4 della L. 130/1999.
Va evidenziato, come già motivato nell'ordinanza del 23.10.2019, che il credito di cui al contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, è stato ceduto con contratto di cartolarizzazione del 15.12.2017 il quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30.12.2017 (cfr. p. 1 / 4 doc. 6 parte opposta). Tale cessione è stata, poi, iscritta nel
Registro delle Imprese al protocollo n. 110397/2017 (cfr. doc. 7 parte opposta visura storica p. 8 / 79). Controparte_3
La cessione di crediti può essere provata mediante la produzione dell'estratto del contratto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ove lo stesso individui in termini chiari univoci gli elementi per determinare l'oggetto del contratto di cessione.
Deve evidenziarsi che nella G.U. n. 153 del 30.12.2017, la posizione di Parte_1
è indicata con l'identificativo NDG 2414559 (cfr. p. 1 / 4 doc. 6 parte opposta);
[...] tale codice, come desumibile dall'intestazione del piano di ammortamento relativo all'accordo non novativo (doc. 9 di parte opposta) è quello che la Banca ha attribuito all'opponente debitore.
Inoltre, è stato prodotto il contratto di cessione che contiene l'espresso riferimento a tale credito (v. doc. 9 opposta R.G. 5264/2019).
Non vi è, pertanto, alcun dubbio in merito all'inclusione del credito vantato nei confronti dei coniugi nel novero di quelli ceduti a Parte_3 CP_3
Deve, pertanto, ritenersi che le formalità sostitutive previste dall'articolo 58, c. 2, Pt_4
siano state del tutto rispettate (anche con riferimento all'iscrizione nel Registro delle pagina 7 di 26 Imprese), sicché la censura per cui l'opposta non avrebbe titolo per dar corso ad alcuna esecuzione in virtù di un'inefficace cessione del credito è destituita di fondamento.
Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte opponente, ancorché non ve ne fosse necessità, l'opposta ha comunicato con raccomandata a/r la cessione del credito sia al debitore che alla terza datrice d'ipoteca (cfr. docc. 10 e 11 parte opposta).
Tutte le formalità relative alla cessione sono state adempiute e dai documenti sopra richiamati è emersa la prova dell'avvenuta cessione del credito dalla Banca Veneta 1896 –
Credito Cooperativo delle Province di Verona e Rovigo a Controparte_3
3. Gli opponenti hanno, altresì, lamentato che procuratrice ex art. 77 cod. proc. CP_2
civ. di non è iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. e, per tale ragione, il Controparte_3
mandato al recupero dei crediti e la procura a compiere atti di diritto sostanziale e processuale del processo di cognizione sarebbe nulla.
In punto, si evidenzia che l'omessa iscrizione della mandataria con rappresentanza ex art. 77 cod. proc. civ. all'albo ex art. 106 t.u.b. non è dovuta perché a – come risulta CP_2
dalla procura ex art. 77 cod. proc. civ. dimessa – sono state affidate le sole attività di recupero dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione che ha visto come parte negoziale e non anche le ulteriori attività di esecuzione dei servizi di Controparte_3
cassa e di pagamento degli investitori possessori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, ovverosia quelle ulteriori attività per cui il 6° comma dell'art. 2 legge
130/1990 letto in combinato disposto il 3° comma lett. c) del medesimo art. 2 richiede indefettibilmente l'iscrizione all'albo 106 t.u.b.
Quanto alle ragioni di indeterminatezza della procura speciale conferitala da si CP_3
evidenzia che è riferita a tutti i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione, indica analiticamente le attività oggetto del mandato con rappresentanza;
pertanto, non vi sono incertezze sul perimetro del suo oggetto.
3. Quanto all'eccepita nullità del contratto di cessione dei crediti dalla società di cartolarizzazione alla cessionaria intervenuta Controparte_3 Controparte_5
si condivide l'orientamento già espresso da questo Tribunale (ordinanze del 19.01.2024 e del 26.04.2024 Dott. A. Burti in atti) le cui argomentazioni si richiamano in questa sede.
pagina 8 di 26 Innanzitutto, il legislatore non ha escluso che le società di cartolarizzazione possano, a loro volta, trasferire i crediti acquistati nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Invero, l'art. 2 della legge 130/1999 nell'enunciare il contenuto del prospetto informativo da pubblicare in sede di collocazione dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione prevede chiaramente all'art. 2, comma 3, lett. d) della legge 130/1999 che tale società possa, alla presenza delle condizioni indicate nel prospetto, trasferire i crediti acquistati e, quindi, giocoforza ammette la cedibilità dei crediti acquisiti nell'ambito di operazione di cartolarizzazione.
Non esistono, poi, le dedotte ragioni di nullità della cessione dei crediti da CP_3
a per combinato disposto degli artt. 106 t.u.b. e 2, comma 2°, d.m.
[...] Controparte_5
53/2015.
Innanzitutto, deve osservarsi che è principio consolidato che: “la cessione del credito è un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, "il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (cfr. Cassazione civile sez.
II, 12/05/2021, n.12611).
Pertanto, il debitore ceduto non ha alcun interesse alla verifica della validità intrinseca del contratto di cessione e, quindi, nel caso di specie alla verifica se, in capo alla società cessionaria, sussistono i requisiti patrimoniali e finanziari che consentono, in concreto, di escludere che la cessione rientri tra le operazioni di finanziamento e, dunque, se la società cessionaria abbia, in concreto, la capacità negoziale a concludere il contratto di cessione.
In ogni caso, si deve osservare che le disposizioni di cui al combinato disposto di cui agli artt. 106 t.u.b. e 2, lett. b) d.m. 53/2015 siano state, nel caso di specie, pienamente rispettate. La disposizione, infatti, specifica come “Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge: b) l'acquisto, a titolo pagina 9 di 26 definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da: i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali;
non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali;
non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.”
Nel caso di specie, ha documentato la titolarità di licenza ex art. 115 Controparte_5
t.u.l.p.s. (v. doc. 8 allegato alla memoria del 5.04.2024) e la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-3 della disposizione normativa sopra citata. Invero, il credito originariamente apparteneva ad una banca;
gli odierni opponenti, al momento della cessione del credito da a (21.3.22) versavano in una situazione d'insolvenza CP_3 Controparte_5
rilevante ex art. 1186 cod. civ., atteso l'elevato numero di rate insolute prima dell'avvio dell'azione espropriativa, il perdurante inadempimento all'obbligo di restituzione del capitale mutuato anche a seguito dell'accoglimento solo parziale in sede cautelare dell'istanza sospensiva;
dal bilancio di emerge che i Controparte_5 finanziamenti ricevuti da terzi non superano l'ammontare del patrimonio netto, in quanto al
31.12.2021 e, cioè, alla data del bilancio immediatamente ante-cedente alla data della cessione (avvenuta il 21.3.22), l'ammontare di tutti i debiti della società cessionaria (quindi non solo per finanziamenti, ma anche verso l'erario, fornitori e dipendenti) era ampiamente inferiore all'ammontare del patrimonio netto come risulta dal bilancio depositato da nel registro delle imprese e (v. doc. allegato alla memoria del Controparte_5
5.04.2024) è pacifico che il credito di verso il non sia stato Controparte_3 Parte_1
pagina 10 di 26 ceduto a in forza di una provvista acquisita mediante la stipula da parte Controparte_5 di quest'ultima di contratti di finanziamento con il debitore ceduto.
4. Va, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_2
richiamando l'ordinanza del 23.10.2019. Invero, si osserva che il terzo che ha
[...] prestato garanzia reale è soggetto all'intimazione del precetto (cfr. art. 603 c.p.c.), sicché a livello processuale la doglianza è priva di fondamento. Nella specie, poi, si rileva che a p. 3 dell'atto di precetto, la terza datrice d'ipoteca è stata espressamente avvertita che in caso di mancato adempimento nei termini di legge, sarebbero state avviate le procedure esecutive sui beni immobili di sua proprietà gravati da ipoteca con la precisazione che tutte le eventuali esecuzioni, sulla base del titolo dedotto, avrebbero riguardato solo i diritti costituiti sui beni ipotecati. Non è, pertanto, vera la circostanza dedotta in atto di citazione a p. 4 secondo cui “il precetto non puntualizza in alcun modo la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei confronti della SI.ra , in caso di mancato Parte_2 pagamento, solo sui beni colpiti da vincolo e non anche su beni diversi da quelli ipotecati”.
Il fatto, poi, che nel precetto si faccia riferimento ad un vincolo solidale tra terzo datore d'ipoteca e debitore principale non travolge la validità del precetto, sia perché la circostanza non inficia d'invalidità l'intimazione fatta al debitore (non essendoci formule sacramentali previste a pena di nullità), sia perché l'asserita solidarietà non può impedire che, in seguito al mancato adempimento del debitore principale, il creditore non possa procedere esecutivamente contro il terzo. In altri termini, l'asserita solidarietà tra debitore e terzo (solidarietà giuridicamente non corretta) non determina la nullità dell'intimazione fatta al debitore principale, né esclude che in caso di inadempimento di quest'ultimo, il terzo possa subire l'espropriazione in virtù della garanzia reale ipotecaria.
5. Sulla nullità del contratto di mutuo per assenza di causa.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità del mutuo per assenza di causa ex articolo 1418 c.c. in quanto parte della somma mutuata è stata trattenuta dalla banca erogatrice al fine di estinguere passività pregresse.
La doglianza è infondata.
In punto di diritto occorre rilevare che l'articolo 38, comma 1, T.U.B. definisce il credito fondiario come la concessione da parte di una banca di finanziamenti a medio e lungo pagina 11 di 26 termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili. La nozione dell'articolo in commento esclude la rilevanza di qualsiasi scopo del mutuo, sicché il mutuatario non è vincolato ad utilizzare le somme percepite per una finalità predeterminata dalla legge, né vi
è uno specifico divieto in virtù del quale non si possa nell'immediatezza o poco dopo ritrasferite alla banca le stesse somme, o parte di esse, per estinguere debiti pregressi. Sul punto, recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il mutuo fondiario con cui l'istituto di credito erogante abbia ottenuto il soddisfacimento di un pregresso credito vantato nei confronti del mutuatario non è viziato da nullità, in relazione alla causa negoziale, in considerazione del fatto che il mutuo fondiario non assume il contenuto di contratto di scopo, non essendo previsto che agli effetti della sua validità la somma erogata debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire” (cfr. Cass. ord. 19.1.2018 n. 1444).
La somma mutuata (€ 900.000) è stata interamente trasferita al mutuatario per mezzo di accredito sul conto corrente n. 04/009001880; nel contratto di mutuo, poi, vi è l'espressa quietanza dell'erogazione; se parte di queste somme sono state subito dopo utilizzate per estinguere posizioni di debito con la stessa banca, ciò non significa che il mutuo sia stato contratto in assenza di causa e che lo stesso sia, pertanto, nullo.
Né la fattispecie in esame in questa sede può essere qualificabile quale mera operazione di
"ripianamento" di debito a mezzo di nuovo "credito", che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, inquadrabile in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente conclusione non di un contratto di mutuo ma di un pactum de non petendo ad tempus, come verificatosi nelle fattispecie esaminate nelle due recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 25-1-2021 (Rv. 660370-01) e di Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 20896 del 5-8-2019) in quanto non si è in presenza di un ripianamento di precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con un'operazione di giroconto bensì le somme mutuate, contestualmente alla stipula del contratto, sono uscite dal patrimonio del mutuante ed entrate in quello del mutuatario, ossia nella disponibilità effettiva dello stesso che ha rilasciato quietanza e ha disposto di una minima parte delle stesse per ripianare pregresse passività.
pagina 12 di 26 In ogni caso, questo Giudice ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ed affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23149 del 25/07/2022, nella quale, discostandosi da tale minoritario orientamento, ha affermato che il cosiddetto "mutuo solutorio" non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale
"pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
L'infondatezza di tale censura determina l'irrilevanza della lamentata omessa notifica del titolo;
censura, in ogni caso, inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nelle sole forme dell'opposizione ex articolo 617, c. 1, c.p.c., nel termine decadenziale di venti giorni dalla data di notifica del precetto, avvenuta il 29.3.2019, mentre l'atto di citazione è stato notificato alla controparte il 19.4.2019.
6. Sulla nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto.
In punto di diritto occorre rilevare che le Sezioni Unite si sono recentemente pronunciate sulla questione, sebbene con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso fisso e non a tasso variabile, affermando che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (v.
Cass. SU. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
In ogni caso, la consulenza tecnica esperita dal dott. - sulle cui conclusioni Persona_1
ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha evidenziato che: “l'esposizione puntuale delle modalità di rimborso del finanziamento, l'indicazione del tasso d'interesse e lo sviluppo puntuale del piano d'ammortamento, che costituisce parte integrante dell'atto, evidenzia come le clausole dell'atto di finanziamento de quo comportino un'univoca applicazione della formula matematica per la quantificazione delle rate di rimborso comportante rate pagina 13 di 26 costanti, in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre le quota di interessi progressivamente decresce, secondo il cosiddetto metodo d'ammortamento alla francese” (v. pag. 31-32 elaborato peritale).
Il ctu, inoltre, sulla base delle condizioni contrattuali fissate nell'atto di concessione del finanziamento, ha, altresì, ricostruito il piano d'ammortamento stesso appurandone la puntuale rispondenza alle condizioni contrattuali.
Risulta, conseguentemente, soddisfatto il requisito della determinatezza o determinabilità di cui all'art. 1346 codice civile dell'oggetto del contratto.
7. Sull'applicazione di interessi anatonistici.
Quanto all'eccezione di anatocismo nei finanziamenti con piano di ammortamento alla francese, si evidenzia che sull'inconfigurabilità dell'anatocismo nei sistemi di mutuo con ammortamento di tal fatta si è formato nel tempo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che si richiama, in questa sede, per relationem (cfr. Corte
d'Appello di Torino n°544/2020; Tribunale di Torino 15/09/2020; Trib. Verona 26/03/19,
Trib. Verona 13/6/16 e Trib. Verona 20/6/16, Trib. Livorno 3/1/19 n. 5; Trib. Cassino
4/12/18 n. 1340; Trib. Roma 14/3/18 n. 5765; Trib. Terni 3/1/18 n. 6; Trib. Bologna
24/6/17 n. 1292; Trib. Roma 13/4/17 n. 7495; Trib. Lucca 18/2/17 n. 407; Trib. Milano
8/3/16; Trib. Padova 12/1/16; Trib. Treviso 12/1/15; Trib. Novara 8/10/15; Trib. Bologna
24/2/16; Trib. Mantova 11/3/14; Trib. Pescara 10/4/14; Trib. Torino 17/12/14).
In ogni caso, all'esito della consulenza tecnica espletata, il ctu, ricordando che per potersi configurare l'anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. è necessario che sussistano interessi scaduti sui quali vengano applicati interessi, ha accertato che nel finanziamento per cui è causa non è ravvisabile illegittima applicazione di capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) (v. pagg. 21-23 elaborato peritale).
8. Sulla nullità della clausola determinativa degli interessi per alterazione dell'BO.
In punto di diritto occorre rilevare che sulla questione in esame (contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice BO ) è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite la questione: se la alterazione dell'BO a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale pagina 14 di 26 indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni. Invero, secondo l'orientamento assunto dalla
Prima Sezione Civile della Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento formatosi in seno alla Terza Sezione, l'alterazione dell'BO non determina la nullità della clausola contestata ma può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso (v. Cassazione civile sez. I, 19/07/2024,
n.19900).
In ogni caso, sebbene si ritenga di aderire all'interpretazione sostenuta dalla Prima Sezione
Civile, anche qualora si aderisse all'orientamento sposato dalla Terza Sezione Civile, si ritiene che gli opponenti non abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico.
Invero, con la sentenza n. 12007/2024 la Suprema Corte ha chiarito che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche.
Segnatamente, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita da chi allega la invalidità della clausola la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente
“alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia pagina 15 di 26 utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto, valutando:
a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'BO e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini con previsioni minimali di legge (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Ebbene, nella presente vertenza tali prove non sono state fornite.
9. Sulla corrispondenza fra l'ISC/TAEG contrattuale e il tasso effettivo.
Sul punto si evidenzia che il consulente tecnico Dott. ha accertato l'esatta Per_1
corrispondenza fra l'ISC contrattuale indicato nella percentuale del 6,38% e quello effettivo del rapporto calcolato dallo stesso ctu (v pagg. 26 -30 elaborato peritale).
10. Sulla presenza della “clausola floor”.
Innanzitutto, come evidenziato dal ctu, deve escludersi che la clausola floor, inserita in un contratto puramente bancario – come nel caso di specie- possa essere considerata quale contratto derivato in quanto dovrebbe sussistere la finalità di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera.
In sostanza, in presenza di un contratto di finanziamento che contiene una clausola floor occorre chiedersi quali siano gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con la stipula del contratto, in particolare se il contratto concluso costituisca un contratto di credito senza alcuna finalità speculativa, o se si tratti di un contratto di investimento comportante un rischio finanziario.
Nel contratto di mutuo in esame, in presenza della clausola floor, il mutuatario ha comunque l'interesse di conseguire un prestito di denaro e non quello di realizzare un pagina 16 di 26 investimento finanziario. Pertanto, mancando la finalità d'investimento e speculativa ed il trasferimento di un rischio che caratterizza il contratto derivato, deve escludersi la configurabilità di un contratto derivato.
Va, altresì, esclusa la nullità della clausola eccepita dagli opponenti in quanto la clausola non è occulta, bensì è adeguatamente pubblicizzata in quanto espressa in una clausola scritta del contratto, dal contenuto specifico è determinato (v. art. 2 del contratto di mutuo in atti).
Inoltre, in merito alla denunciata omessa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c. come già ritenuto dal giudice precedente assegnatario nell'ordinanza del 19.02.2020, non integrando una clausola vessatoria non richiede la specifica approvazione ex art. 1341, comma 2 , cod.civ. (v. anche Trib. Milano 3373/2024).
Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. sez. II, 25/06/2021, n.18275 Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n.
193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n.
15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253).
11. Sulla pattuizione di interessi moratori usurari.
All'esito della consulenza tecnica esperita è stato accertato che gli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nel rapporto e quelli effettivamente addebitati nel corso del rapporto non hanno oltrepassato la soglia determinata ai sensi della legge 108/96, in quanto non è stata riscontrata usura originale-contrattuale e neppure sopravvenuta (v. pagg. 15 – 20 elaborato peritale).
Invece, non sempre è stata riscontrata corrispondenza fra il tasso d'interessi corrispettivo indicato in contratto e quello effettivamente praticato. Ma tale difformità è andata a vantaggio del mutuatario. Infatti, la somma degli interessi effettivamente applicati è risultata di complessivi € 1.783,79 inferiore agli interessi calcolati ai tassi contrattuali (v. pagg. 24-25 elaborato peritale).
pagina 17 di 26 12. Sulla carenza/nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
(R.G.5264/2019).
ha eccepito la carenza e/o nullità e/o invalidità della procura alle liti Parte_2
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo essendo la stessa utilizzata da a corredo CP_2 dell'atto di precetto notificato a e . Ella, ha, Parte_1 Parte_2
altresì, eccepito che nella copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo non è stata allegata la procura alle liti.
Tali eccezioni sono infondate e vanno disattese per i seguenti motivi.
In punto di diritto occorre rilevare che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111
Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito (v. ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4909 del 14/03/2016;
Sez. 3 - , Sentenza n. 20898 del 22/08/2018).
Nella procura conferita in calce al decreto ingiuntivo CIV ha conferito mandato al difensore per procedere giudizialmente al recupero del credito da essa vantato verso i signori
[...]
e , in ogni fase e grado, anche in appello, Parte_1 Parte_2 esecuzione, opposizione ed opposizione all'esecuzione.
L'azione esercita mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo rivolto al recupero del credito nei confronti della garante , è pertinente al contenuto della procura. Parte_2
Inoltre, risulta, altresì, priva di fondamento la seconda eccezione sollevata dalla garante atteso che la procura alle liti è stata prodotta insieme ai documenti (R.G. 3086/2019 fascicolo monitorio).
13. Sulla nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge 287/1990
(R.G.5264/2019).
Va disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 legge
287/1990.
ha eccepito la nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema Parte_2 di fideiussione elaborato dall'ABI a marzo 2003, che è stato oggetto di censura da parte pagina 18 di 26 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2 della
Legge n. 287/90 sulla concorrenza.
Pur evidenziando che la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27243/24 ha chiarito che il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n.
41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito a uno specifico rapporto contrattuale (v. Cass. civ. sez. III, 21/10/2024, n.27243), si ritiene che l'opponente non abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico.
Si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 41994/2021 hanno chiarito che i “contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza”.
Secondo la citata pronuncia consegue il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza, né persegue un risultato distinto ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità ( Cass. Civ., S.U., Sent. 41994/2019).
Nel caso in esame, l'opponente, a fronte di fideiussione sottoscritta nel 2007 (cfr. doc. 3 di parte opposta), si è limitata a dedurre che la fideiussione è affetta da nullità perché riproduce lo schema di fideiussione omnibus elaborata dall'ABI a marzo 2003 e che in assenza delle clausole nulle il contratto di fideiussione non sarebbe stato sottoscritto dalla pagina 19 di 26 Banca ma tale allegazione, alla luce dei principi sopra richiamati, non appare sufficiente ad assolvere all'onere probatorio a suo carico.
14. Sull'eccepita inefficacia della fideiussione per mancato consenso del garante ad estendere la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla scrittura privata 20/11/14
(R.G.5264/2019);
La censura è infondata.
Invero, l'accordo integrativo del 20.11.2014 ed il relativo piano di ammortamento sono stati sottoscritti anche dall'opponente. Inoltre, con scrittura avente del 20.11.2014 l'opponente ha confermato la propria volontà di continuare a garantire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo del 27.09.2007, come modificato con la scrittura del 20.11.2014 (v. docc. 5 e 13 opposta R.G. 5264/2019).
15. Sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (R.G.5264/2019).
In punto di diritto occorre rilevare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un' eccezione in senso stretto, pertanto, il fideiussore nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (v. Cass. 8989/12, Trib. Roma 11 maggio 2022, Corte
d'Appello Milano 21 aprile 2022).
Nel caso in esame la garante ha eccepito l'intervenuta decadenza del creditore ad escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. solo con la comparsa conclusionale.
Alla luce del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo (Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 17121/20).
Alla luce di quanto sopra esposto la garante è decaduta dal potere di proporre la suddetta eccezione.
16. Sul difetto di titolo esecutivo (R.G. 3882/2019/ 6326/2021).
pagina 20 di 26 Gli opponenti hanno lamentato che il creditore ha predisposto il precetto in forza di un nuovo accordo successivo al contratto di mutuo fondiario, ossia l'accordo integrativo del
20/11/2014 (avente carattere novativo), che non è stato richiamato nel precetto e che è privo della forma ex art. 474 c.p.c.
In forza del detto motivo di opposizione, con ordinanza emessa in data 11.06.2021 il
Collegio ha sospeso l'esecuzione promossa da attrice (R.G. 236/2019), in forza del contratto di mutuo fondiario del 27.09.2007, limitatamente agli importi precettati a titolo d'interessi in quanto sarebbero sostenute da titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo del 27.09.2007, solo le somme indicate nel precetto in linea capitale (€ 708.530.04 +
€ 14.334,63), mentre non sarebbero portati da titolo esecutivo gli importi indicati per interessi che trovano invece fondamento nella scrittura privata del 20.11.14 la quale non è richiamata nell'atto di precetto e non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Innanzitutto, appare priva di fondamento la tesi reiteratamente sostenuta dagli opponenti in ordine al difetto tout court di titolo esecutivo alla luce dell'allegato carattere novativo dell'accordo integrativo del 20.11.2014.
Invero, come evidenziato condivisibilmente dal Giudice dell'esecuzione, l'atto modificativo (doc. 9 opposta) ha inciso su quanto deve il debitore al creditore a titolo di interessi (sia per la modifica del saggio d'interesse sia per l'allungamento del piano di ammortamento che comporta, a sua volta, una diversa base di calcolo degli interessi alla scadenza di ciascuna singola rata, essendo diverso e maggiore il debito residuo in linea capitale ad ogni scadenza del nuovo piano di ammortamento rispetto alla previsione originaria), non ha, invece, inciso sulla somma che la parte mutuataria deve complessivamente restituire alla banca a titolo di capitale erogato. Il debito in linea capitale complessivamente dovuto dai debitori non muta, infatti, né per l'effetto della modifica del saggio degli interessi (che incide sugli accessori del credito), né in conseguenza del mutamento del numero delle rate;
il quale mutamento – modificando il lasso di tempo nel quale il capitale va restituito – finisce anch'esso per incidere soltanto sull'ammontare degli interessi corrispettivi maturati nelle singole rate (che sono calcolati in base al tempo in cui la parte ha a disposizione una certa somma di denaro) e, dunque, sul debito complessivo per interessi, ma non anche su quanto la parte deve complessivamente (sommando cioè la quota pagina 21 di 26 capitale di ciascuna rata) restituire a titolo di capitale erogato alla fine del piano di ammortamento stesso. La somma che i debitori devono restituire in linea capitale al creditore dell'obbligazione è, quindi, la medesima sia sulla base del primo piano di ammortamento che sulla base di quello successivamente intervenuto: essa è sempre quella indicata nel contratto di mutuo. Ciò che, invece, viene rideterminato differendo nel tempo l'obbligo di restituzione del capitale rispetto alle scadenze originarie è solamente il debito per interessi (che inevitabilmente aumenta salvo essere compensato in tutto od in parte da un eventuale ribasso del tasso d'interesse come è avvenuto nel caso in esame). È chiaro che, al modificare del piano di ammortamento, la singola rata contiene una diversa quota interessi ed una diversa quota capitale del piano di ammortamento originario, ma ciò dipende, quanto al debito per il capitale, non da una modifica quantitativa dell'obbligazione rispetto alle previsioni del mutuo titolo esecutivo, quanto piuttosto ad una diversa allocazione temporale dell'obbligo di restituzione del capitale.
Deve, poi, ribadirsi - come già precisato dal giudice precedente assegnatario di questa causa
(ordinanza del 21.12.2021), dal Giudice dell'esecuzione e dal Collegio nelle ordinanze in atti – che il contratto del 20.11.2014 non ha natura novativa in quanto la modifica del piano di ammortamento e del saggio di interesse non muta né il titolo dell'obbligazione, né
l'ammontare del prestito, ma incide solamente sulla determinazione dell'ammontare degli accessori del credito e sui termini di pagamento nel caso in cui la parte debitrice non decada dal beneficio del termine per insolvenza ex art. 1186 c.c. Se, dunque, sussiste l'aliquid novi, la circostanza che esso attiene soltanto ad un elemento accessorio dell'obbligazione porta ad escludere che sussista anche l'animus novandi, ovverosia la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e darne vita ad una nuova che si pone in termini di incompatibilità con quella precedente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/07/2010, n. 15980).
Ciò, tra l'altro, si desume inequivocabilmente dal testo dell'accordo e dalla sua previsione conclusiva: “la presente convenzione è intesa a regolare le condizioni di rimborso come sopra specificato, ferma restando la validità ed efficacia delle clausole contrattuali di cui all'atto del […] 27.9.07”.
In merito all'assenza di titolo esecutivo con riferimento all'obbligo di pagamento degli interessi per gli importi indicati nell'atto di precetto, l'opposta, pur ritenendo coperta da pagina 22 di 26 titolo esecutivo anche l'obbligazione accessoria degli interessi, ha evidenziato che, in ogni caso, l'importo precettato di € 132.476,39 a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” è sorretto dal contratto di mutuo fondiario in quanto costituito da oneri e interessi già maturati alla data della stipula dell'accordo integrativo del 20.11.2014.
Sulla questione, questo giudice condivide l'orientamento espresso dal Collegio nell'ordinanza dell'11.06.2021 a mente della quale: “la scrittura privata del 20.11.14 non è richiamata nell'atto di precetto e … non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474
c.p.c.”.
Tuttavia, va, tenuto conto che per il periodo antecedente al 24.11.2014 (data dell'accordo modificativo del mutuo) erano maturati e scaduti interessi corrispettivi non corrisposti dalla parte mutuataria e sorretti da valido titolo esecutivo (il contratto di mutuo stipulato nelle forme dell'atto pubblico notarile). Invero, nell'accordo integrativo del 20.11.2014 si legge:
Con tale scrittura privata, le parti hanno, pertanto, riconosciuto il debito fino ad allora già maturato, a titolo di interessi ed oneri scaduti e non pagati, per l'importo di € 152.843,09, importo poi precettato per la minor somma di € 132.476,39 alla luce dei pagamenti nelle more eseguiti dall'opponente.
Conseguentemente, si ritiene che non solo l'obbligo di restituzione del capitale ma anche l'obbligo di pagare l'importo di € 132.476,39 sia sorretto da valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (il contratto di mutuo fondiario). Invece, non è fondata su valido titolo esecutivo l'obbligo di pagamento dei residui importi precettati a titolo di interessi.
***
17. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va parzialmente accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolta Da e e Parte_1 Parte_2
conseguentemente va dichiarato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario azionato,
pagina 23 di 26 limitatamente agli importi precettati a titolo di restituzione del capitale per € 722.864,67 e a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” per € 132.476,39.
Va, invece, rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n 1352/2019 del 13.04.2019 R.G. 3086/2019, emesso dal Tribunale di Verona, che dichiara definitivamente esecutivo.
Va, infatti, evidenziato che le valutazioni sopra espresse al punto 16) non riguardano la causa di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 5264/2019.
18. Sulle spese di lite.
Alla luce del fatto che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693) , si provvede alla seguente liquidazione:
- le spese relative alla causa R.G. 5264/2019, liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e trattazione (quest'ultima dimezzata alla luce dell'assenza di attività istruttoria), seguono la soccombenza;
- alla luce del parziale accoglimento, le spese relative alla causa R.G. 6326/2021 liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e trattazione (quest'ultima dimezzata alla luce dell'assenza di attività istruttoria), vanno compensate nella misura di 1/3 e va posto il pagamento della quota residua
(2/3), a carico degli opponenti;
- alla luce del parziale accoglimento, le spese relative alla causa R.G. 3882/2019, liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da
520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per le fasi studio/introduttiva e pagina 24 di 26 trattazione/istruttoria, vanno compensate nella misura di 1/3 e va posto il pagamento della quota residua (2/3), a carico degli opponenti;
- alla luce del parziale accoglimento nelle cause R.G. 6321/2021 e R.G. 5264/2019, le spese relative alla causa R.G. 3882/2019 (cui sono state riunite R.G. 6321/2021 e
R.G. 5264/2019), liquidate in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 520.001,00 a € 1.000.000,00) dal Dm 55/2014, per la fase decisionale vanno compensate nella misura di 1/5 e va posto il pagamento della quota residua (4/5), a carico degli opponenti.
Le spese relative alla CTU, svolta in questo giudizio, in virtù dell'esito della consulenza, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolta da
[...]
e e conseguentemente dichiara il diritto Parte_1 Parte_2 dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario azionato, limitatamente agli importi precettati a titolo di restituzione del capitale per € 722.864,67 e a titolo di “oneri insoluti su rate scadute e rate accordate” per € 132.476,39.
2) rigettata l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n 1352/2019 del 13.04.2019 R.G. 3086/2019, emesso dal Tribunale di Verona, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di che si Controparte_1
liquidano complessivamente in € 44.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del presente giudizio a carico di e Parte_2 Parte_1
[...]
pagina 25 di 26 Verona, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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