Art. 2.
Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 , non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.
Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari gia' sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 .
Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 , non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.
Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari gia' sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 .