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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Gallicchio (Pz) Parte_1 C.F._1
e ivi residente alla via Papa Giovanni XXIII, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Carmelo Sabino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tramutola (Pz), al rione San Francesco n. 8
ATTORE
E
(C.F. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro
CONVENUTA
CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza alla piazza Mario Pagano
CONVENUTA
CONTUMACE
Oggetto: danni a cose e persone.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, per l'udienza del 9.10.2018, la e la ed Controparte_1 CP_2 CP_2
esponeva che il giorno 7.10.2014 in Gallicchio (Pz), in località San Vito, lungo la SS. 598, mentre percorreva il tratto di strada a velocità moderata, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, modello BMW X3, tg DM514PV, un cinghiale, uscito all'improvviso dal ciglio della strada, aveva invaso la corsia di marcia urtando violentemente contro la sua auto;
che nonostante avesse adottato tutte le manovre di emergenza non riusciva a evitare l'impatto; che il sinistro avveniva in un tratto privo di segnaletica indicante il pericolo del possibile attraversamento di animali da fauna selvatica;
che a seguito dell'incidente intervenivano i CC. della Compagnia di Viggiano i quali redigevano rapporto di incidente stradale;
che l'autovettura tg DM514PV riportava danni pari a complessivi euro 6.677,00 come da fattura n. 160 del 29.11.2014 emessa dalla Ditta “Autoemme s.r.l.” con sede a Tramutola (Pz), alla zona P.I.P. Matinelle;
che riportava altresì lesioni personali per un danno pari a complessivi euro 6.181,73, come da relazione peritale del dott. che nonostante la pec Persona_1
del 31.12.2014, ricevuta il 2.01.2015, con la quale la Regione veniva messa in CP_1
mora, l'Ente giammai provvedeva a periziare il veicolo, né a sottoporlo a visita;
che con pec del 10.06.2015 veniva inviata proposta per la stipulare di convenzione di negoziazione assistita senza sortire alcun effetto;
che la , citata innanzi al Giudice di Pace Controparte_1 di Sant'Arcangelo, alla prima udienza, chiedeva di chiamare in causa la Provincia di Potenza;
che entrambe eccepivano l'incompetenza per valore del adito;
che, con ordinanza depositata il
18.04.2016, il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo accoglieva l'eccezione e dichiarava la competenza del Tribunale di Lagonegro e, in data 18.02.2018, il giudizio veniva dichiarato estinto.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designando, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e condannare la la
e/o della , ai sensi della L. 157/92 art. 1, art. 117 Controparte_1 Controparte_2
Costituzione, degli artt. 2043 e 2051 c.c., dall'art. 141 del Codice della Strada del Decreto
Legislativo 285/1992 e successive modifiche, dell'art. 55 della L.R. n. 20/2008, nonché di tutte le sentenze giurisprudenziali e di merito su menzionate (Sent. Cass. 2122 del
10/10/2007, Cass. II Sez. sent. N. 80 del 28/10/2011 ed ancora Cass. N. 23095 del 16/11/2010, sentenza n. 321 del 28/10/2011 del Giudice di
Pace d di Chiaromonte e sentenza n. 147/2010 del Giudice di Pace di Lauria), al risarcimento al risarcimento sia dei danni materiali riportati dall'autovettura tipo BMW X3, tg. DM514PV, di proprietà del sig. e sia dei danni fisici riportati dallo stesso Parte_1
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 2 in qualità di conducente del sopra citato veicolo, nella misura complessiva di €. 12.858,73, meglio distinta e specificata in narrativa o in quell'altra somma o che l'ill.mo sig. Giudice di
Pace adito riterrà di Giustizia, entro la sua competenza per valore. Il tutto con interessi legali e danno da svalutazione monetaria, dal giorno del sinistro (7.10.2014) al soddisfo;
condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre Iva e
CAP, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; dichiarare la sentenza esecutiva ex art. 282 Cpc;
di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 Cpc”.
All'udienza del 21.01.2020 veniva dichiarata la contumacia della e della Controparte_1
le quali, benché ritualmente evocate, rispettivamente il 29.05.2018 e il Controparte_2
28.05.2018, non si costituivano né comparivano in udienza.
Alla medesima udienza venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria ex art. 183 comma VI n.1) c.p.c., depositata il 15.02.2020, parte attrice precisava le conclusioni “1. In via principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Dott.
Ferrara Maurizio contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
e/o della nella causazione del sinistro de quo e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condannarli, ai sensi della L. 157/92 art. 1, art. 117 Costituzione, dell'art. 2051 c.c., dell'art. 55 della L.R. n. 20/2008 - Legge Del Rio 2014 - (esecutiva per la Controparte_1
con delibera del Consiglio Provinciale del febbraio 2016), nonché di tutte le sentenze giurisprudenziali e di merito di cui sopra, al risarcimento sia dei danni materiali riportati dall'autovettura tipo BMW X3, tg. DM514PV, di proprietà del sig. e sia dei Parte_1
danni fisici riportati dallo stesso in qualità di conducente del sopra citato veicolo, nella misura complessiva di €. 12.858,73, meglio distinta e specificata in narrativa o in quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con interessi legali e danno da svalutazione monetaria, dal giorno del sinistro (7.10.2014) al soddisfo;
2. In via alternativa, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Dott. Ferrara Maurizio, non ritenesse di accedere alla sussunzione del fatto narrato sotto il disposto del richiamato art. 2051 c.c.., si chiede che la domanda formulata venga comunque accolta con la condanna della
[...]
e/o della al risarcimento così come quantificato al punto CP_1 Controparte_2 precedente in favore del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. Parte_1
oltreché delle sopra menzionate leggi e della giurisprudenza di legittimità e merito;
3. In ogni caso condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre maggiorazioni di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa veniva istruita con prove documentali, testimoniali e c.t.u. medico legale.
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 3 All'udienza del 13.05.2025, sulle conclusioni precisate dalla sola parte attrice, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previo deposito di note difensive fino a trenta giorni prima.
2. ha proposto domanda di risarcimento dei danni cagionati dalla fauna Parte_1
selvatica, nella specie da cinghiale prospettando in via alternativa la responsabilità della e della . Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale ritiene che la legittimazione passiva per la domanda risarcitoria proposta da vada individuata in capo alla in qualità di ente tutore Parte_1 Controparte_1
della fauna selvatica (cinghiale) che, nel caso di specie, ha causato i danni allegati e provati da parte attrice, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2052 c.c..
Il Tribunale ritiene di condividere i principi di recente stabiliti dalla S.C. secondo cui:
“Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_1
della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante CP_1
chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate,
l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass. Sez. III Sent. n.
7969/2020).
E ancora: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'ecosistema” (Cass. cit).
Il Tribunale condivide e fa proprie le argomentazioni adottate dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza. La S.C., dopo aver dato atto della sussistenza, nel panorama giurisprudenziale, di diverse soluzioni sulla questione del risarcimento del danno da fauna selvatica, ha inteso superare l'obiezione di quanti hanno in passato sostenuto la non configurabilità della responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla P.A. sul presupposto che la disposizione in parola abbia riguardo esclusivamente agli animali domestici e non anche n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 4 quelli selvatici in quanto il criterio di imputazione della responsabilità ad essa sotteso sarebbe basato sul dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza, evidentemente non concepibile per gli animali selvatici che vivono in libertà.
Come correttamente evidenziato nella citata pronuncia, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. fa riferimento agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo e non è pertanto limitato agli animali domestici. Come si legge testualmente nella citata sentenza “esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che
l'animale fosse "sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".
Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla
"custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito” (Cass. cit.).
Partendo da tale premessa la S.C. giunge ad affermare che, avendo l'ordinamento stabilito
(con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile)
e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è
l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c..
In definitiva sostiene la S.C. che ritenere esente la P.A. dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c. per l'impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia in capo alla stessa per gli animali selvatici, vorrebbe dire creare aree di ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione basate su di un'alterazione del regime normativo civilistico del citato criterio di imputazione della responsabilità ex art.
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 5 2052 c.c. che, come sopra precisato, non si basa sul rapporto di custodia ma sui concetti di proprietà e di utilizzazione.
Alla luce di tale valutazione la S.C. ritiene che per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie protette, di proprietà pubblica, “poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della
"utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una
"utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo
Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”.
Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte,
l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito.
Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni.
Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass. cit).
Anche di recente, la Corte di Cassazione ha confermato il principio, orami consolidato, secondo cui “Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 6 poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche CP_1
mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate,
l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cass. civile n. 25868 del
5.09.2023).
Va quindi affermata la legittimazione passiva della essendo la stessa Controparte_1 senz'altro “titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica”.
Di converso, va esclusa la legittimazione passiva della nei cui confronti Controparte_2
la domanda va pertanto rigettata.
Da ultimo non appare superfluo evidenziare che non appare rilevante che l'attore non abbia espressamente invocato la fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed anzi abbia richiamato gli artt. 2043 e 2051 c.c.. Ed invero quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (cfr. Cass. n. 12714/2024; Cass. 13757/
2018; Cass. 11805/ 2016).
3. Tanto premesso il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sussista la responsabilità ex art. 2052 c.c. della per il sinistro per cui è causa. Controparte_1
L'attore ha allegato e provato di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Il teste , Testimone_1 sentito all'udienza del 10.06.2021, sulle circostanze di cui ai capitoli di prova da nn. 1,2,3 e 5 della memoria istruttoria dell'1.03.2020, ha confermato la dinamica del sinistro e l'impatto del cinghiale con il veicolo dell'attore.
In particolare, il teste, che ha personalmente assistito al sinistro, ha dichiarato sul capo 1)
“confermo la circostanza, tanto so perché scendevo dalla parte opposta della corsia su cui viaggiava il ricorrente;
ho visto distintamente un grandissimo cinghiale di dimensioni eccezionali che dal bordo strada si è buttato sulla carreggiata, ho visto proprio l'impatto, nonostante fossi a venti metri di distanza”. Preciso che mi è rimasta impressa la dimensione grossa dell'animale”; sul capo 2) “onestamente non ho mai visto su quella strada segnali che indicassero pericoli di fauna selvatica”; sul capo 3) “Essendo andato via dal posto dove è accaduto il sinistro, dopo 10 minuti circa, non ho potuto vedere i carabinieri;
Dopo il sinistro, mi sono fermato a verificare se il ricorrente avesse bisogno di aiuto, e mi resi conto
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 7 che egli fosse spaventato ed accusava dolori al collo e stesso lui ha chiamo i soccorsi;
“
l'impatto con il cinghiale è avvenuto sul lato passeggero”. Inoltre, l'attore ha prodotto in giudizio il rapporto di incidente stradale redatto dai CC. della Compagnia di Viggiano, prontamente intervenuti sui luoghi, dal quale emerge che le condizioni della strada sostanzialmente erano buone, senza particolari anomalie (pavimentazione asfaltata, scarso traffico, visibilità sufficiente, manto stradale bagnato per umidità) e che, invece, la segnaletica e l'illuminazione erano assenti;
inoltre, hanno potuto visionare il veicolo e accertare i danni visibili subiti dal veicolo (“tutto il muso anteriore e angolo dx”) rappresentati anche graficamente nonché descrivere l'intensità dell'urto (“urto di media intensità”) (all. n. 3 prod. attorea).
Orbene, fermo restando che la ricostruzione del sinistro per come accertata dai militari non assume efficacia probatoria privilegiata non trattandosi di fatti direttamente accertati dagli agenti, non presenti al momento dello scontro, non può non evidenziarsi che, trattandosi comunque di apprezzamenti e valutazioni eseguiti da pubblici ufficiali intervenuti nell'immediatezza dei fatti, dopo aver raccolto le dichiarazioni del soggetto coinvolto nel sinistro ed eseguiti gli opportuni rilievi fotografici nonché i rilievi ai danni riportati dei veicoli, possono comunque essere valutati come elementi di prova ai fini della decisione. Va detto che, nel verbale redatto dai CC. e agli atti, non risulta alcuna contestazione nei confronti di in ordine alla violazione dei limiti di velocità. Parte_1
Alla luce, dunque, del complesso quadro probatorio, delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste oculare , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale Testimone_2
ha confermato la dinamica del sinistro fornendo dettagli, anche di spazio e di tempo, con riferimento ai fatti esposti e comunque ha esposto una versione dei fatti pienamente compatibile con quanto allegato in causa dall'attore, ritiene il Tribunale che – in forza dei sopra richiamati principi giurisprudenziali - debba ritenersi sussistente la responsabilità della
. L'Ente oltretutto non costituendosi in giudizio non ha fornito la prova Controparte_1 liberatoria del caso fortuito prevista dall'art. 2052 c.c..
4. Passando alla quantificazione del quantum debeatur, in relazione ai danni materiali subiti dal veicolo tg DM514PV va detto che i danni patrimoniali sono stati provati sia dalla dichiarazione resa dal teste il quale, sentito all'udienza dell'1.02.2022, sul Testimone_3 capo 4) della memoria istruttoria dell'1.03.2020, ha dichiarato “Ho riparato l'autovettura del sig. una BMW X3 nel 2014 dopo il sinistro in cui è stato coinvolto. Parte_1
Riconosco la fattura che mi viene esibita e preciso che sono stato pagato anche se non ricordo come. Specifico che era già mio cliente” confermando, quindi, la Parte_1
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 8 fattura n. 160 del 29.11.2014 depositata dall'attore e la stima dei danni al veicolo come in essa indicati pari a euro 6.677,00, nonché dal modulo per la rilevazione dell'incidente stradale redatto dai CC. di Viggiano dal quale emerge che il danno è avvenuto nella parte anteriore dx del veicolo come risulta dalla relativa descrizione dello stato della macchina (pag. 9) (all.ti nn.
7 e 3 fascicolo parte attrice).
Ne discende che deve ritenersi provato che i danni causati all'autovettura di proprietà di
, relativi essenzialmente alla parte anteriore, lato passeggero, dell'autovettura, Parte_1
siano stati causati dall'impatto con l'animale selvatico. Il danno può essere quantificato nella misura di euro 6.677,00 risultante dalla fattura quietanzata in atti.
Per quanto riguarda, invece, i danni fisici riportati da in occasione del Parte_1
sinistro va evidenziato che lo stesso, subito dopo, alle ore 21:23, si è recato presso il pronto soccorso di Villa D'Agri e tanto risulta dal referto del nosocomio del 7.10.2014 dal quale si evince che ha riportato la seguente diagnosi: “Cervicalgia post traumatica”; inoltre, ha prodotto altra copiosa documentazione sanitaria comprovante il danno subito e relazione peritale del dott. (all. n. 6 fasc. parte attrice). Persona_1
Tutto ciò posto, all'attore spetta il ristoro dei danni patiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto, all'esito dell'indagine, il nominato consulente tecnico dott. nella relazione Persona_2
peritale depositata in data 3.03.2024. Il CTU dopo aver analizzato la documentazione sanitaria prodotta da (all. n. 6 prod. fasc. attore), ha confermato la diagnosi e, nello Parte_1
specifico, ha accertato che l'attore ha subito “Esiti di trauma distorsivo/compressivo del segmento cervicale e dorsale alto della colonna vertebrale con deficit funzionale di moderata entità, con dolorabilità e parastesie e limitazione dei movimenti del capo ai gradi estremi.
Valore assegnato 2% (due x cento)” (cfr. pagg. 10 e 13 rel. per.). Inoltre, il CTU ha accertato che “Gli esiti sopra meglio delineati e prodotti a seguito dell'evento traumatico del 7/10/2014 non determinano nessun effetto in attività di tipo non lavorativo svolte dal periziato, come nelle attività ludiche che lui normalmente pratica” (pag. 13); in particolare, ha accertato che l'attore essendo un libero professionista svolge la sua attività lavorativa utilizzando anche il computer e quindi “La persistenza del lavoro con questi mezzi, impone delle posture fisse e se prolungate possono determinare algie muscolari. Pertanto, sarà necessario che il periziato utilizzi ogni 30 minuti di lavoro, almeno 10 minuti di pausa, utilizzando tale periodo, per ginnastica decontratturante e riposo” e che “per i postumi e per la loro evoluzione anatomopatologica, non dovrà ricorrere a protesi, ma dovrà necessariamente sottoporsi a trattamenti fisiochinesiterapeutici (offerte dal servizio sanitario nazionale) che non presentano n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 9 particolari complessità e costo, ma che sicuramente, saranno efficaci nella riduzione della sintomatologia algica e funzionale” (pag. 14).
Da tale evento traumatico, dunque, in base al giudizio dell'ausiliario del giudice, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato e immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è scaturita una malattia che ha determinato: “inabilità totale (ITT) al 100% in giorni 7, un'inabilità temporanea ITP al 75% in giorni 7, un'inabilità temporanea parziale ITP al 50% di giorni 15, e un'inabilità temporanea ITP al 25% in giorni
15”; inoltre, gli esiti della lesione traumatica hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del medesimo consulente tecnico di parte, alla luce dell'età, del sesso, alla conformazione somatica e agli altri eventuali aspetti dello status del danneggiato, ritiene di fissare al 2% (pagg. 12 e 13 rel. peritale).
Tale danno biologico, per come sopra individuato, va liquidato come richiesto da parte attrice secondo quanto previsto dalle tabelle previste dall'art. 139 d. l. vo. n. 209/2005 come di recente aggiornate da ritenersi applicabili a tutte le ipotesi di danno alla persona di lieve entità derivante da incidente stradale (c.d. “micropermanenti”, relative a percentuali di invalidità permanente accertata pari o inferiori a 9 punti percentuali).
Ciò premesso il Tribunale, in considerazione della natura delle lesioni, dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (54 anni), e delle tabelle aggiornate di liquidazione di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, che tengono già conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale, liquida, a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico da inabilità permanente oltre a c.d. danno morale), la somma di euro 1.625,57 senza alcuna personalizzazione, non essendo state ritualmente allegate né provate specifiche circostanze di fatto dalle quali evincere l'incidenza effettiva della lesione subìta su determinati aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, né la causazione di una sofferenza psicofisica di particolare intensità.
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, sempre all'attualità, in base alla richiamata disposizione normativa, in euro 1.298,14 (euro 386,68 per ITT al 100% per 7 giorni + euro 290,01 per ITP al 75% per 7 giorni + euro 414,30 per ITP al 50% per 15 giorni
+ euro 207,15 per ITP al 25% per 15 giorni).
Il danno non patrimoniale patito da pertanto, ammonta a complessivi euro Parte_1
2.923,71 (=euro 1.625,57 + euro 1.298,14).
In definitiva la in persona del Presidente p.r. va condannata al pagamento Controparte_1
di euro 9.600,71 a titolo di risarcimento danni in favore di per il sinistro per Parte_1
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 10 cui è causa, di cui euro 6.677,00 per danni patrimoniale ed euro 2.923,71 per danni non patrimoniale.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle
Sezioni Unite (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 7.914,85 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 7.10.2014, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 7.10.2015 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri introdotti dal
DM n. 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto in considerazione della natura non n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 11 complessa delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu così come liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico della . Controparte_1
Nulla nei rapporti con la rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità della
[...]
per il sinistro per cui è causa;
CP_1
2. conseguentemente, condanna la , in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento danni per il sinistro di cui al punto 1), della somma di euro
9.600,71 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
7.914,85 e quindi, anno per anno, a partire dal 7.10.2015 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3. condanna la in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1
in euro 284,48 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) da corrispondere in favore del procuratore costituito;
4. pone definitivamente le spese della c.t.u. così come liquidate con separato decreto a carico della . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, 16.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
n. 838/2018 r.g.a.c. Pag. 12