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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1286/2018, cui è riunita la N. R.G. 1916/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II Grado iscritte, rispettivamente, al n. r.g. 1286/2018 e al n. r.g. 1916/2018, entrambe promosse da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Parte_1 C.F._1
Marri;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Bastianini;
PARTE APPELLATA (costituita nel solo proc. n. r.g. 1286/2018) E;
Controparte_2
PARTE APPELLATA (non costituita in alcuno dei procedimenti) avverso la sentenza n. 740/ 2017 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/07/2017 (proc. n.
r.g. 1286/2018), nonché avverso la medesima sentenza relativamente alle parti corrette con ordinanza del 27/06/2018 (proc. n. r.g. 1916/2018).
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 le cause riunite venivano poste in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarare la nullità della sentenza n. 740/17 del Tribunale di Grosseto per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione ed anche per quanto concerne le parti di essa corrette col provvedimento 27.6.2018 il quale, anziché integrare correzione di errore materiale, incide sul contenuto sostanziale della decisione, per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione e comunque in sua riforma accogliere le conclusioni spiegate da in primo grado e quindi: Parte_1
1) riconoscere e dichiarare che per effetto di usucapione l'attrice nata a [...]
Isola del Giglio il 5/12/1949 residente a [...], C.F.
, è divenuta proprietaria dei seguenti immobili posti in Isola del C.F._1
Giglio, censiti al NCEU di detto Comune al foglio 15, particelle 643 sub. 3, 941 sub. 5, 942 sub. 3, 1016 sub. 4 e foglio 23 particelle 205, 206 sub. 6, 206 sub. 4, 509, 206 sub. 5, 508, 206 sub. 8, 519, 206 sub. 10, 521, 206 sub. 13, 206 sub. 14, 514 (oggi 189), 515;
2) ordinare al Sig. Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Grosseto (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto) la trascrizione della sentenza, ed all'Ufficio Tecnico
Erariale di Grosseto di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita, nel caso di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, accogliere le domande riconvenzionali proposte già in primo grado dalla
Sig.ra e che qui si ripropongono: Controparte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra è divenuta, ad usucapionem, Controparte_1 proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili:
1- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censito al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 1, ctg. C/2, cl. 2, cons. mq 15, rendita £ 45.000;
2 - abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, Via Marco Polo, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 5 E 930 SUB. 3, ctg. A/4, cl. 8, cons. vani 5, rendita £
750.000;
3 - abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censita al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 979, sub. 2, ctg. A/4, cl. 3, cons. vani 2, rendita £ 132.000;
pagina 2 di 18
4 - magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1004, sub. 2, ctg. C/2, cl. 1, cons. mq 25, rendita £ 62.500;
5 - magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, Piazza IV Novembre, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1016, sub. 5, ctg. C/1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £
2.232.000;1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £ 2.232.000;
6- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 1 (l'abitazione) e nr. 512 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rendita £ 660.000;
7- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 2 (l'abitazione) e nr. 511 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
8- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 3 (l'abitazione) e nr. 510 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4,5, rendita £
990.000;
9- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 7 (l'abitazione) e nr. 516 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
10- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 9 (l'abitazione) e nr. 518 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
11- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 11, ctg.
A/2, cl. 1, cons. vani 4,5, rendita £ 832.500;
12- magazzino posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 12, ctg. C/2, cl. 5, cons. mq. 46, rendita £ 225.400;
13- porzione di terreno posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 207, di circa mq. 29;
14- terreni posti in Isola del Giglio – Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censiti al F. 23,
p.lle 513 e 517;
2) riformare nel resto, in accoglimento dell'appello proposto da controparte, la sentenza impugnata;
pagina 3 di 18 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3.12.2001 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'allora Sezione distaccata di Orbetello del Tribunale di Grossetto la sorella
[...]
Controparte_1
Esponeva di essere formalmente comproprietaria pro indiviso, per la quota di 50%, unitamente alla sorella, di immobili (appartamenti e terreni) posti in Isola del Giglio, in parte in località Castello, in parte in località Campese;
di avere proceduto, assieme alla convenuta, fin dagli anni '70, ad una volontaria divisione di fatto di tutte le proprietà, con conseguente esclusivo godimento e possesso uti dominus, da parte dell'attrice, degli immobili censiti nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del suddetto Comune al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub
5, 942 sub 3, 1016 sub 4 (beni siti in località Castello) ed al foglio 23, particelle 205, 206 sub 6,
206 sub 4, 509, 206 sub 5, 508, 206 sub 8, 519, 206 sub 10, 521, 206 sub 13, 206 sub 14, 514,
515 (beni siti in località Campese) e, da parte della convenuta, di tutti gli altri immobili indicati nel certificato catastale prodotto;
che tale situazione era comprovata da molteplici elementi, quali: l'esistenza di due scritture private di divisione e assegnazione datate
18.12.1970 e 17.2.1972 (per ciò che riguardava, in particolare, gli immobili di cui al foglio 15, particelle 941 sub 5, 942 sub 3 e 1016 sub 4); l'avvenuta locazione in via esclusiva dell'immobile di cui al foglio 15, particella 643 sub 3, fin dagli anni '70; le denunce dei redditi presentate dalle parti con riferimento, ciascuna, all'intera proprietà dei cespiti rispettivamente spettanti;
la divisione catastale degli immobili siti in località Campese, in conformità agli accordi, commissionata dalle parti al geom. e da questi presentata in data CP_3
28.12.1977, come da planimetrie catastali allegate;
la suddivisione del mutuo acceso in data
25.2.1975 in due quote distinte, ognuna delle quali rimborsata per intero da ciascuna parte, con corrispondenti iscrizioni ipotecarie gravanti su due gruppi separati di unità immobiliari;
il pagamento in via esclusiva da parte dell'attrice dei lavori di straordinaria manutenzione effettuati sugli appartamenti dalla medesima goduti e utilizzati e l'intestazione delle relative utenze NE al di lei marito fin dal 1971/1975.
Chiedeva quindi di essere riconosciuta proprietaria esclusiva, per effetto di usucapione, di tutti gli immobili innanzi descritti.
2. nel costituirsi in giudizio, riconoscendo essere avvenuto un Controparte_1 accordo per la divisione dei beni siti in fraz. Castello, nulla opponeva alla domanda di pagina 4 di 18 usucapione riferita agli immobili di cui al foglio 15, particelle 941 sub 5, 942 sub 3 e 1016 sub
4, mentre in relazione all'immobile di cui alla particella 643 sub 3 rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il bene alienato a con atto notarile del Controparte_2
5.7.1997; a sua volta e per le stesse ragioni, spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento in proprio favore dell'intera proprietà degli altri immobili posti nella suddetta località e facenti parte dei medesimi accordi, ossia quelli censiti al foglio 15, particelle 929 sub
1, 929 sub 5, 930 sub 3, 979 sub 2, 1004 sub 2, 1016 sub 5.
Quanto invece ai beni posti in fraz. Campese, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in particolare rilevando: che gli immobili indicati fanno parte di un maggior fabbricato (sito in Via di Mezzo Franco) edificato dalle sorelle su terreno di Pt_1 loro comune proprietà alla metà degli anni '70; che “le vicende afferenti la sua costruzione…evidentemente escludono che la singolare disponibilità delle varie unità immobiliari che lo compongono ad opera di ciascuna delle parti potesse determinare
l'insorgere di una situazione di possesso esclusivo…Se infatti il possesso comune delle sorelle sul terreno sul quale sorge il fabbricato di cui si discute si estrinsecò mediante Pt_1
l'esercizio in comune dello ius aedificandi, è evidente che, indipendentemente dalla vicenda della disponibilità delle varie unità immobiliari, il compossesso sull'intero fabbricato (in esso comprese tutte le sue varie componenti) non venne mai meno sino a quando non cessò completamente l'attività edificatoria riguardante in senso lato l'edificio, essendo, comunque, essa l'espressione del permanere del comune dominio sull'intero (compresi i singoli appartamenti o le singole porzioni)…a sostegno della tesi predetta si osserva che se la singola comproprietaria avesse trasformato in dominio esclusivo la proprietà comune…un tale mutamento del regime della titolarità dell'immobile…riducendo la comproprietà alle sole parti comuni dell'edificio – avrebbe avuto l'effetto di inibire ulteriori iniziative edificatorie comuni in quanto esse avrebbero comportato l'alterazione della consistenza del fabbricato, tra l'altro modificando i pregressi rapporti di valore fra le proprietà (singolari)”; che, sulla base di tali considerazioni, la domanda appariva infondata “perché è continuata nel corso degli anni (con vicissitudini in sede penale che saranno documentate) e sino in periodo recente (tale da escludere il decorso del ventennio utile per l'usucapione) la comune edificazione (anche mediante ristrutturazioni e in senso lato modificazioni) del fabbricato, con permanere, quindi, quantomeno sino a tale data, del compossesso sull'intero immobile da parte della comparente” (pag.
4-5 comparsa di costituzione e risposta); che, comunque,
l'attrice non aveva fornito alcuna prova di avere esercitato il possesso esclusivo sulle porzioni pagina 5 di 18 immobiliari oggetto della sua domanda, nessuno specifico rilievo potendo attribuirsi ai documenti ex adverso prodotti.
In ipotesi, poi, di accoglimento della domanda avversaria riferita a porzioni del fabbricato sito in fraz. Campese, Via di Mezzo Franco, la convenuta (“che ha avuto la disponibilità esclusiva degli immobili di cui infra, in maniera assolutamente analoga alla
”, pag. 7 comparsa) chiedeva di essere riconosciuta a sua volta piena ed Parte_1 esclusiva proprietaria, per avvenuta usucapione della quota di titolarità della sorella, delle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, censite in catasto al foglio 23, particelle 206 sub 1, 512, 206 sub 2, 511, 206 sub 3, 510, 206 sub 7, 516, 206 sub 9, 518, 206 sub 11, 206 sub 12, 207, 513, 517.
3. La causa, istruita con prove per interrogatorio formale e per testi e CTU e poi rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale Controparte_2 restava contumace, veniva decisa con sentenza n. 740/2017 pubblicata il 25.7.2017, con la quale il GOT del Tribunale riconosceva e dichiarava che per effetto di usucapione l'attrice era divenuta proprietaria degli immobili posti nel Comune di Isola del Giglio “loc. Campese:
NCEU foglio 15, part. 643 sub 3, part. 941 sub 4, part. 942 sub 3, part. 1016 sub 4”; accoglieva la domanda di parte convenuta “in ordine agli immobili posti in Isola del Giglio frazione Campese: NCEU F. 23, part. 206, sub 6, 4, 5, 8, 10, 13, 14, partt. 205, 509, 508, 519,
521, 514, 515”; dichiarava che la convenuta aveva acquistato l'intera ed esclusiva proprietà a seguito di maturata usucapione della quota di comproprietà già di spettanza dell'attrice sui seguenti immobili: “NCEU del Comune di Isola del Giglio F. 23, num 26 sub 1 e n. 512, ctg
A/2, cl 2, vani 3; F. 23, num 206, sub 2 e n. 511, ctg A/2, cl 2 vani 4; F. 2, num 206, sub 3 e n.
510, ctg A/2 cl 2, vani 4,5; F. 23, num 206, sub 7 e n. 516, ctg A/2, cl 2, vani 4; F. 23, num
206, sub 11, ctg A/2, cl 1, vani 4,5; F. 23, num 206, sub 12, ctg C/2, cl 5, mq 46; F. 23, num
207, mq 29,00; F. 23, partt. 513 e 517”; compensava, infine, le spese di lite.
La sentenza veniva in seguito corretta con ordinanza del 27.6.2018, a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata da con una diversa Controparte_1 indicazione dei soggetti e delle particelle oggetto delle domande accolte;
in particolare, in sostituzione del primo punto del dispositivo, veniva dichiarato l'acquisto da parte di
[...] dell'intera ed esclusiva proprietà di tutti i beni oggetto delle domande Controparte_1 riconvenzionali dalla medesima svolte (in tesi ed in ipotesi), con i corretti identificativi catastali.
pagina 6 di 18 4. ha proposto appello alla sentenza ed alle parti di essa corrette con Parte_1
l'ultimo provvedimento, dando luogo così ai procedimenti n. r.g. 1286/2018 e 1916/2018, successivamente riuniti.
4.1 In particolare, con l'iniziale appello l'attrice ha esposto i seguiti motivi di censura:
I) Violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: nullità della sentenza per assenza di motivazione o mera apparenza della stessa.
II) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il GOT, in dispositivo, accolto la domanda attorea dichiaratamente con riferimento ai beni siti in località “Campese” ma indicando gli estremi catastali di quelli siti in località Castello;
sicché, ove l'indicazione della località
“Campese” in luogo di “Castello” non fosse stato il frutto di un errore materiale, vi sarebbe stata violazione dell'art. 112 c.p.c., in termini di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in ordine ad entrambe le domande di usucapione proposte dall'attrice.
III) Violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto altro profilo ovvero per ultrapetizione, per avere il
GOT: a) accolto (al punto 2 del dispositivo) la domanda di in ordine Controparte_1 agli immobili posti in fraz. Campese di cui al foglio 23, particella 206 sub 6, 4, 5, 8, 10, 13 e 14,
e particelle 205, 509, 508, 519, 521, 514 e 515, laddove la suddetta convenuta non aveva domandato alcunché rispetto a citati beni, piuttosto oggetto di domanda da parte dell'attrice;
b) accolto (al punto 3 del dispositivo) la domanda riconvenzionale della convenuta relativa ad altri beni siti in fraz. Campese, benché tale domanda fosse stata proposta solo in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea riferita a porzioni site nel medesimo complesso;
sicché, in mancanza di accoglimento di quest'ultima domanda, non avrebbe potuto essere vagliata né tantomeno accolta la suddetta riconvenzionale.
IV) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: errata valutazione delle prove. Con tale ultimo motivo di appello si assume che se il GOT avesse esaminato le risultanze dell'istruttoria non avrebbe potuto che decidere nel senso dell'accoglimento delle domande attoree;
si lamenta in particolare il mancato, corretto apprezzamento dei fatti pacifici, dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Ha quindi concluso affinché, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e comunque in sua riforma, fossero accolte le proprie domande come già proposte in primo grado. pagina 7 di 18 4.2 Con il secondo gravame, l'attrice ha denunciato che le correzioni apportate dal GOT con l'ordinanza del 27.6.2018 integrassero in realtà modifiche sostanziali della sentenza, peraltro a loro volta errate.
In particolare, era stata sostituita la statuizione di accoglimento della domanda attorea riferita ai beni di cui al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub 5, 942 sub 3, 1016 sub 4 (benché indicati come situati in loc. “Campese” anziché “Castello”), alla quale la stessa convenuta si era dichiarata remissiva, con quella di accoglimento delle domande della controparte, con conseguente omissione di pronuncia sulla suddetta domanda attorea.
Inoltre, si era posto rimedio ad una vera e propria omissione di pronuncia, nella misura in cui era stato introdotto l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con riferimento ai beni siti in località Castello (ossia della domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata in tesi) che nella stesura originaria della sentenza non era contemplato.
Ancora, era stato inserito un ulteriore bene nel dispositivo di sentenza riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con riferimento ai beni siti in località Campese (quella cioè avanzata in via di ipotesi), perpetuandosi, così, anche con riguardo a tale bene, il vizio di ultrapetizione già denunciato al III motivo dell'atto di appello inizialmente proposto.
Ha perciò concluso chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza appellata anche relativamente alle parti di essa corrette col provvedimento del 27.6.2018 e comunque di disporne la riforma con accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio nel solo Controparte_1 proc. n. r.g. 1286/2018, dava preliminarmente atto di avere depositato in data 16.11.2017, prima della notifica del primo atto di citazione in appello, istanza di correzione materiale della sentenza impugnata, “avendo sostanzialmente il Giudice di primo grado, in parte dispositiva, sbagliato l'identificazione catastale di quasi tutti gli immobili oggetto di causa e avendo, altresì, invertito i nomi delle parti nelle statuizioni” e che il predetto procedimento si era concluso con l'ordinanza di correzione del 27.6.2018 “che risulta, tuttavia, ancora sbagliata, per i motivi ben descritti nel secondo atto di citazione ritualmente notificato da controparte in data 30.07.2018”. La stessa appellata conveniva, quindi, sui vizi denunciati dall'appellante di difetto di motivazione della sentenza ed omissione di pronuncia sulla domanda attorea riferita agli immobili siti in fraz. Campese. Pur tuttavia, rilevando come pagina 8 di 18 nessuna delle sue domande riconvenzionali fosse stata specificamente contestata nel merito dall'attrice (la quale aveva solo obiettato, riguardo alla seconda, che essa era stata proposta solo in via subordinata all'accoglimento della propria domanda e non potesse perciò essere autonomamente accolta) e richiamando per altro verso l'effetto devolutivo dell'appello ed il principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno delle proprie domande e chiedeva, dunque, in parte qua, la conferma della sentenza impugnata, dichiarando, quanto ai beni siti in fraz. Campese oggetto della domanda avversaria, che “a seguito delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado non intende[va] coltivare in questa sede la resistenza alla domanda di usucapione formulata da controparte con riferimento ai suddetti immobili”.
6. Le cause riunite, dopo vari rinvii richiesti dalle parti per trattative di bonario componimento, poi non sfociate nel perfezionamento di un accordo, sono state trattenute in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Vanno anzitutto dichiarate, a fronte della regolarità delle notifiche degli appelli eseguite, la contumacia di in entrambi i giudizi riuniti e la contumacia di Controparte_2 nel giudizio n. r.g. 1916/2018. Controparte_1
Ciò posto, mette conto osservare quanto segue.
8. Tanto la sentenza depositata in data 25/07/2017 quanto la relativa correzione sono gravemente viziate negli aspetti evidenziati dalle difese delle parti.
8.1 Rispetto alla prima è palese la radicale apparenza e quindi sostanziale insussistenza della motivazione, sol che si leggano le poche righe in cui dovrebbero compendiarsi i “motivi della decisione”: “Al fine di decidere la presente controversia e visto che il presente Giudice è subentrato nella procedura solo in sede di precisazione delle conclusioni, è indispensabile innanzitutto l'esame del CTU e delle prove per testi. Dagli atti, inoltre, si evince la espressa volontà delle parti di non voler raggiungere un qualsivoglia accordo seppure proposto dal
CTU in termini di estrema ragionevolezza. Il CTU, infatti, ha rilevato la estrema difficoltà di effettuare una divisione sulla base della superficie dei beni piuttosto che sul valore. Pertanto, alla luce delle testimonianze escusse e delle risultanze emerse dalla CTU, questo Giudice pagina 9 di 18 ritiene parzialmente accoglibile la domanda attorea e accoglibile in toto quanto richiesto da parte convenuta. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese fra le parti”.
Non v'è chi non veda come sia del tutto assente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c.p.c., risultando altresì violata la specifica disposizione di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”.
In giurisprudenza si è affermato che “In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (Cass. 29721/2019).
Nel caso di specie non è dato in alcun modo evincere quali elementi, ricavati dalle testimonianze e dalla c.t.u. (solo genericamente e in toto richiamati), abbiano determinato il convincimento del GOT, né quale sia stato l'iter logico-giuridico e dunque il percorso argomentativo dal medesimo seguito per pervenire alla decisione.
Ne consegue la nullità della sentenza.
8.2 Sono poi fondate le critiche mosse nei confronti del dispositivo (sia ante che post correzione), in quanto afflitto da numerosi errori di tipo sostanziale.
Con riguardo, in particolare, al testo da ultimo corretto, il GOT ha finito per:
- omettere qualsiasi pronuncia sulle domande di parte attrice: infatti, sebbene in motivazione dichiari di ritenere “parzialmente accoglibile la domanda attorea”, nel dispositivo, così come corretto, omette qualunque pronunciamento in proposito, positivo o negativo che sia (nel mentre nell'originaria stesura dichiarava proprietaria Parte_1 di immobili siti in località “Campese” ma individuati con gli estremi catastali dei beni, oggetto di domanda attorea, situati nella diversa località Castello);
- accogliere non solo la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa ai beni posti in località Castello (completamente pretermessi nella prima stesura del dispositivo,
pagina 10 di 18 sebbene in motivazione si dichiarasse “accoglibile in toto quanto richiesto da parte convenuta”) ma anche quella riferita ai beni siti in località Campese, benché tale ultima domanda riconvenzionale fosse stata formulata dalla convenuta in via gradata, ovvero solo per l'ipotesi – poi non concretizzatasi – di accoglimento della domanda attorea riguardante altre porzioni del medesimo complesso edilizio.
- accogliere la domanda di parte convenuta anche in merito a beni, siti in località
Campese, che, invece, erano oggetto della domanda di parte attrice (vedasi il punto 2 del dispositivo, apparentemente non intaccato dal provvedimento di correzione).
Si appalesano, così, vizi di omessa pronuncia e ultrapetizione.
9. Deve dunque a questo punto ricordarsi che l'attrice ha agito in giudizio per essere riconosciuta proprietaria esclusiva, per effetto di usucapione:
a.1) degli immobili siti in Isola del Giglio, località Castello, censiti nel NCEU al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub 5, 942 sub 3, 1016 sub 4;
b.1) degli immobili siti in Isola del Giglio, località Campese, censiti nel NCEU al foglio
23, particelle 205, 206 sub 6, 206 sub 4, 509, 206 sub 5, 508, 206 sub 8, 519, 206 sub 10, 521,
206 sub 13, 206 sub 14, 514, 515.
A sua volta la convenuta, in primo grado, ha chiesto:
a.2) in tesi, riconoscersi il proprio diritto di proprietà esclusiva, per effetto di usucapione, sui beni siti in Isola del Giglio, località Castello, censiti nel NCEU al foglio 15, particelle 929 sub 1, 929 sub 5, 930 sub 3, 979 sub 2, 1004 sub 2, 1016 sub 5;
b.2) in ipotesi, ossia nel solo caso di accoglimento della domanda attorea di cui alla precedente lettera b.1), riconoscersi il proprio diritto di proprietà esclusiva, per effetto di usucapione, anche sui beni siti in Isola del Giglio, località Campese, catastalmente censiti al foglio 23, particelle 206 sub 1, 512, 206 sub 2, 511, 206 sub 3, 510, 206 sub 7, 516, 206 sub 9,
518, 206 sub 11, 206 sub 12, 207, 513, 517.
10. Così delineate esattamente le domande delle parti su cui pronunciarsi, occorre a quanto punto prendere atto del fatto che l'appellata già remissiva sulla Controparte_1 domanda di usucapione proposta dalla con riferimento ai beni situati in Pt_2 Parte_1 località Castello ed elencati sub a.1) (salvo che per quello di cui alla particella 643 sub 3, rispetto al quale la stessa non ha però poi contestato la precisazione di parte attrice sull'erronea attribuzione del bene a , ha dichiaratamente abbandonato in Controparte_2
pagina 11 di 18 questo grado la resistenza alla domanda di usucapione ex adverso proposta con riguardo agli immobili siti in località Campese elencati sub b.1), palesando così una condotta processuale che si connota in termini di non contestazione/riconoscimento dell'altrui possesso ad usucapionem.
Si deve peraltro osservare che gli elementi messi in luce dell'attrice, così come riscontrati dall'istruttoria, erano effettivamente idonei a confortare la conclusione per cui anche in relazione al complesso edilizio di Via di Mezzo Franco, in località Campese, si fosse instaurata, sin dalla metà degli anni '70, una situazione di separato godimento ed utilizzo esclusivo di singole porzioni immobiliari da parte delle due sorelle, a dispetto della contitolarità formale dei beni.
Sinteticamente, basti osservare che:
- è risultato acclarato dall'escussione dei testi (cfr., in particolare, le dichiarazioni dei due coniugi delle parti) che la costruzione del fabbricato avvenne (e fu ultimata) intorno alla metà degli anni '70 e che da quel momento in poi vi fu utilizzazione separata da parte di ciascuna delle sorelle di cinque appartamenti (e con essi, può presumersi, anche delle relative corti pertinenziali) più due locali seminterrati, essendo tra l'altro gli immobili dotati di autonome utenze, pur esistendo anche impianti e contatori comuni;
- la convenuta ha accennato genericamente in comparsa di costituzione ad iniziative edificatorie comuni che sarebbero proseguite fino ad epoca recente, senza tuttavia dettagliare in alcun modo la circostanza, laddove nulla risulta dagli atti se non la realizzazione
(evidentemente su area esterna al fabbricato) di una “baracca” in legno e lamiera in assenza di titoli legittimanti per le quali tutte e due le sorelle furono tratte a giudizio penale nel 1998 (cfr. la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione allegata alla memoria ex art. 184 c.p.c. di parte convenuta, dalla quale peraltro non si ricava né l'esatta data di realizzazione del manufatto né la prova della sua effettiva costruzione ad opera di entrambe le sorelle, ivi leggendosi, piuttosto, della disponibilità di esso in capo a Parte_1
almeno secondo la dichiarazione di un teste);
[...]
- ben potrebbe concepirsi, comunque, il mantenimento del possesso esclusivo delle singole unità immobiliari con l'esecuzione concordata di interventi su parti comuni;
- rispetto poi ai lavori di demolizione e rifacimento dei bagni nei 10 appartamenti, avvenuti a metà degli anni '90, la presentazione di una DIA a firma di ambedue le sorelle può spiegarsi con la situazione di formale comproprietà degli immobili in capo alle stesse;
trattasi, pagina 12 di 18 dunque, in questo caso, di dichiarazione suscettibile di valere solo nei rapporti con la PA ma non altrettanto significativa della reale situazione di possesso dei singoli beni;
per altro verso,
l'utilizzo delle stesse ditte e la ripartizione convenzionale alla metà del costo degli interventi ben possono spiegarsi con la similarità dei lavori da svolgersi in ciascun gruppo di appartamenti oltre che con i rapporti familiari tra le parti (peraltro vi fu emissione di fatture separate per le due sorelle), non potendo conseguentemente tali elementi ritenersi espressivi di animus compossidendi;
- ciascuna delle parti presentò all'ufficio tecnico erariale di Grosseto sul finire del 1977, per il tramite del geom. dichiarazioni di unità immobiliari urbane con planimetrie CP_3 descriventi, per ognuna, 5 appartamenti (dislocati su due piani) + 2 locali seminterrati
(figurano infatti tot documenti a nome della “ditta ZZ NA Fiorella” e tot a nome della
“ditta ZZ Margherita”), il che è coerente con l'affermata divisione di fatto delle proprietà, venendo ad essere individuate proprio le unità, con i relativi sub, che in giudizio hanno poi costituito oggetto delle rispettive domande;
- ulteriori documenti prodotti in giudizio dimostrano la gestione separata delle singole porzioni (v. la planimetria presentata da per il sub 14 al piano seminterrato Parte_1 in data 26.6.1986, da cui si evince il cambio di destinazione da magazzino ad abitazione;
v.
l'autorizzazione di abitabilità afferente al sub 11 al piano seminterrato rilasciata in data
10.7.1991 su domanda di a seguito di “concessione n. 3/91 per condono Controparte_1 edilizio al cambio di destinazione di locali ad uso C/Abitazione”);
- anche la strutturazione del mutuo acceso nel 1975 dalle due sorelle ed i successivi pagamenti eseguiti avvalorano il reale assetto dei rapporti tra le parti così come descritto ed in particolare l'accordo interno per la suddivisione di fatto degli immobili facenti parte del fabbricato (all'epoca non ancora censito nel NCEU): infatti la somma mutuata di 50.000 milioni di vecchie lire fu divisa in due quote, una di lire 23.734.000 (da rimborsare in rate semestrali da lire 1.230.069), l'altra di lire 26.266.000 (da rimborsare in rate semestrali da lire 1.361.295), con costituzione di tante ipoteche “quante sono le quote stesse”, ciascuna iscrizione gravando, a garanzia del rimborso della rispettiva quota, in modo separato su di un gruppo di appartamenti e locali interrati;
se si esaminano il testo contrattuale e la tavole allegate si evince che i due insiemi di immobili corrispondono a quelli che le parti, rispettivamente, indicano di avere posseduto in via esclusiva e perciò usucapito;
vedendo inoltre le ricevute di pagamento nella disponibilità delle parti (per quanto riguarda i pagina 13 di 18 pagamenti effettivamente eseguiti) si nota che, al di là dell'intestazione formale dei bollettini ad entrambe le sorelle quelle in disponibilità dell'attrice si riferiscono ad una quota Pt_1
(quella di lire 26.266.000) mentre quella in disponibilità della convenuta all'altra (quella di lire 23.734.000).
In definitiva, dunque, vi erano fin dall'inizio i presupposti per una pronuncia accertativa dell'usucapione, in favore dell'attrice, dei beni dalla medesima indicati.
11. Va d'altro canto rilevato che sin dal primo grado, non ha Parte_1 contestato il possesso esclusivo da parte della sorella delle altre unità Controparte_1 immobiliari ubicate nelle località Castello e Campese da quest'ultima elencate. Anzi, nella citazione introduttiva del primo grado, dopo avere, a pag. 2, indicato gli immobili in proprio godimento ed utilizzo esclusivo situati nelle due frazioni, specificava che “ Controparte_1
ha utilizzato e goduto in via esclusiva gli altri immobili indicati nel certificato
[...] catastale prodotto”. L'intera linea difensiva dell'attrice è stata, del resto, come visto, chiaramente improntata a sostenere che le sorelle avessero di fatto già diviso tutte le loro proprietà, molti anni addietro, sicché, nell'affermare il proprio risalente possesso esclusivo su alcune unità immobiliari, l'attrice ha implicitamente riconosciuto il possesso, con le medesime caratteristiche, della convenuta sulle restanti.
In comparsa conclusionale l'appellante ha, peraltro, espressamente indicato, come più ovvia soluzione della controversia, l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte da entrambe le parti, scrivendo che “Al di là della corposità degli atti introduttivi queste cause sono assai semplici e, anche considerando l'atteggiamento dell'appellata, è possibile che la
Corte, accogliendo le domande di ciascuna delle parti elimini l'incredibile coacervo di errori in cui consiste la sentenza di primo grado (sia nella sua versione originale che in quella
“corretta”) e ponga infine termine ad un contenzioso ormai ventennale con una pronuncia che correttamente tenga conto di una realtà fattuale chiarissima e dimostratissima, per farne discendere le ovvie conseguenze, ovvero la declaratoria di acquisizione per usucapione in capo a della quota del 50% della proprietà già della sorella Parte_1 CP_1
con riguardo agli immobili indicati dalla comparente nelle conclusioni di citazione e
[...] quindi della piena proprietà di quelli ad essa e di acquisizione per Parte_1 usucapione in capo a della quota del 50% della proprietà già della Controparte_1 sorella degli immobili dall'appellante indicati nelle conclusioni della sua Parte_1 comparsa di costituzione in appello – con la quale ha condiviso tutti i motivi di
pagina 14 di 18 impugnazione della comparente e rinunciato alle eccezioni e alle resistenze dispiegate in primo grado - e quindi della piena proprietà di quelli ad essa appellata” (pag. 1-2); ed ancora, a conclusione dello scritto, che: “non avendo la comparente contestato la riconvenzionale avversaria né di tesi né originariamente di ipotesi, stante da un lato il necessario accoglimento della domanda attrice che implica e che le deduzioni e risultanze istruttorie sono le stesse per entrambe le parti, è agevole concludere che esiste la prova dell'usucapione maturata a favore di entrambe le sorelle per le rispettive quote del 50% di tutti gli immobili da ciascuna indicati nelle loro conclusioni in questo grado e quindi dovranno essere integralmente accolte sia la domanda di formulata sin Parte_1 dalla citazione di primo grado sia la riconvenzionale di per come è Controparte_1 venuta a risultare dalle sue conclusioni in appello”.
12. In definitiva, dunque, la sentenza di primo grado va dichiarata nulla e, in via sostitutiva di essa, va disposto l'accoglimento integrale delle domande rispettivamente avanzate dalle parti.
11. Per i motivi esposti al par. 10, pur considerando il reciproco accoglimento delle domande delle parti, si reputa equo e congruo compensare le spese solo nella misura di 1/5 e porle per il resto a carico dell'appellata Difatti, sotto il profilo della Controparte_1 causalità della lite, è evidente che il lungo giudizio sia stato determinato, in modo assolutamente prevalente, dall'opposizione di quest'ultima alla domanda di usucapione proposta dalla sorella con riferimento agli immobili siti in località Campese, Parte_1 domanda alla quale solo in grado di appello la convenuta ha dichiarato di non opporsi (così, implicitamente, riconoscendone la fondatezza, mancando un'altra chiara spiegazione del cambio di atteggiamento processuale), laddove l'attrice, fin dall'inizio, non si era opposta all'accoglimento delle riconvenzionali avversarie.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§ 12, secondo i parametri medi per il primo grado e secondo i parametri minimi per l'appello
(potendo giustificarsi in quest'ultimo caso il dimezzamento dei parametri medi in considerazione dell'adesione dell'appellata alle censure esposte dall'appellante e per essere stato il gravame determinato anche da vizi intriseci della sentenza e del provvedimento di correzione).
Il valore della causa, viste le rendite catastali dei beni immobili di cui si discute, è compreso nello scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000. Pertanto:
pagina 15 di 18 1) per il primo grado:
€ 4.607,00 fase 1, € 3.039,00 fase 2, € 13.534,00 fase 3 ed € 8.013,00 fase 4, in tutto €
29.193,00, i cui 4/5 sono pari ad € 23.354,40, oltre accessori di legge;
2) per il secondo grado:
2.a) per il proc. n. r.g. 1286/2018 ante riunione: € 2.853,00 fase 1 ed € 1.659,00 fase 2;
2.b) per il proc. n. r.g. 1916/2018 ante riunione: € 2.853,00 fase 1 ed € 1.659,00 fase 2;
2.c) per le cause riunite: € 3.822,00 fase 3 ed € 4.744,00 fase 4; in tutto € 17.590,00, i cui 4/5 sono pari ad € 14.072,00, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, in base allo stesso criterio, possono essere poste, in via definitiva, per
1/5 a carico di e per 4/5 a carico di Parte_1 Controparte_1
***
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, dichiarata la nullità della sentenza n. 740/ 2017 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/07/2017, così come corretta con ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 27/06/2018, così provvede:
1. dichiara che per effetto di usucapione è divenuta proprietaria Parte_1 esclusiva dei seguenti immobili posti in Isola del Giglio, censiti al NCEU di detto Comune al foglio 15, particelle 643 sub. 3, 941 sub. 5, 942 sub. 3, 1016 sub. 4 e al foglio 23, particelle 205,
206 sub. 6, 206 sub. 4, 509, 206 sub. 5, 508, 206 sub. 8, 519, 206 sub. 10, 521, 206 sub. 13,
206 sub. 14, 514 (oggi 189), 515;
2. dichiara che è divenuta, ad usucapionem, proprietaria esclusiva Controparte_1 dei seguenti beni immobili:
1- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 929, sub. 1, ctg. C/2, cl. 2, cons. mq 15, rendita £ 45.000;
2- abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 5 e 930 sub. 3, ctg. A/4, cl. 8, cons. vani 5, rendita £
750.000;
pagina 16 di 18 3- abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censita al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 979, sub. 2, ctg. A/4, cl. 3, cons. vani 2, rendita £ 132.000;
4- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1004, sub. 2, ctg. C/2, cl. 1, cons. mq 25, rendita £ 62.500;
5- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, Piazza IV Novembre, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1016, sub. 5, ctg. C/1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £
2.232.000;1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £ 2.232.000;
6- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 1 (l'abitazione) e nr. 512 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rendita £ 660.000;
7- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 2 (l'abitazione) e nr. 511 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
8- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 3 (l'abitazione) e nr. 510 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4,5, rendita £ 990.000;
9- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 7 (l'abitazione) e nr. 516 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
10- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 9 (l'abitazione) e nr. 518 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
11- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 11, ctg.
A/2, cl. 1, cons. vani 4,5, rendita £ 832.500;
12- magazzino posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 12, ctg.
C/2, cl. 5, cons. mq. 46, rendita £ 225.400;
13- porzione di terreno posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 207, di circa mq. 29;
pagina 17 di 18 14- terreni posti in Isola del Giglio – Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censiti al F. 23,
p.lle 513 e 517;
3. ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Grosseto (ex Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Grosseto) la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa per 1/5 le spese del doppio grado di giudizio tra le parti e condanna
[...]
a rifondere a la restante quota, che liquida: a) per il primo Controparte_1 Parte_1 grado, in € 105,91 a titolo di esborsi e in complessivi € 23.354,40 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 3.036,58 a titolo di esborsi e in complessivi € 14.072,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
5. pone in via definitiva le spese di CTU per 1/5 a carico di e per 4/5 a Parte_1 carico di Controparte_1
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II Grado iscritte, rispettivamente, al n. r.g. 1286/2018 e al n. r.g. 1916/2018, entrambe promosse da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Parte_1 C.F._1
Marri;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Bastianini;
PARTE APPELLATA (costituita nel solo proc. n. r.g. 1286/2018) E;
Controparte_2
PARTE APPELLATA (non costituita in alcuno dei procedimenti) avverso la sentenza n. 740/ 2017 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/07/2017 (proc. n.
r.g. 1286/2018), nonché avverso la medesima sentenza relativamente alle parti corrette con ordinanza del 27/06/2018 (proc. n. r.g. 1916/2018).
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 le cause riunite venivano poste in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 18 Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, dichiarare la nullità della sentenza n. 740/17 del Tribunale di Grosseto per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione ed anche per quanto concerne le parti di essa corrette col provvedimento 27.6.2018 il quale, anziché integrare correzione di errore materiale, incide sul contenuto sostanziale della decisione, per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia e ultrapetizione e comunque in sua riforma accogliere le conclusioni spiegate da in primo grado e quindi: Parte_1
1) riconoscere e dichiarare che per effetto di usucapione l'attrice nata a [...]
Isola del Giglio il 5/12/1949 residente a [...], C.F.
, è divenuta proprietaria dei seguenti immobili posti in Isola del C.F._1
Giglio, censiti al NCEU di detto Comune al foglio 15, particelle 643 sub. 3, 941 sub. 5, 942 sub. 3, 1016 sub. 4 e foglio 23 particelle 205, 206 sub. 6, 206 sub. 4, 509, 206 sub. 5, 508, 206 sub. 8, 519, 206 sub. 10, 521, 206 sub. 13, 206 sub. 14, 514 (oggi 189), 515;
2) ordinare al Sig. Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Grosseto (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto) la trascrizione della sentenza, ed all'Ufficio Tecnico
Erariale di Grosseto di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita, nel caso di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, accogliere le domande riconvenzionali proposte già in primo grado dalla
Sig.ra e che qui si ripropongono: Controparte_1 accertare e dichiarare che la Sig.ra è divenuta, ad usucapionem, Controparte_1 proprietaria esclusiva dei seguenti beni immobili:
1- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censito al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 1, ctg. C/2, cl. 2, cons. mq 15, rendita £ 45.000;
2 - abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, Via Marco Polo, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 5 E 930 SUB. 3, ctg. A/4, cl. 8, cons. vani 5, rendita £
750.000;
3 - abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censita al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 979, sub. 2, ctg. A/4, cl. 3, cons. vani 2, rendita £ 132.000;
pagina 2 di 18
4 - magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1004, sub. 2, ctg. C/2, cl. 1, cons. mq 25, rendita £ 62.500;
5 - magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, Piazza IV Novembre, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1016, sub. 5, ctg. C/1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £
2.232.000;1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £ 2.232.000;
6- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 1 (l'abitazione) e nr. 512 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rendita £ 660.000;
7- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 2 (l'abitazione) e nr. 511 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
8- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 3 (l'abitazione) e nr. 510 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4,5, rendita £
990.000;
9- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 7 (l'abitazione) e nr. 516 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
10- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 9 (l'abitazione) e nr. 518 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
11- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 11, ctg.
A/2, cl. 1, cons. vani 4,5, rendita £ 832.500;
12- magazzino posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 12, ctg. C/2, cl. 5, cons. mq. 46, rendita £ 225.400;
13- porzione di terreno posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 207, di circa mq. 29;
14- terreni posti in Isola del Giglio – Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censiti al F. 23,
p.lle 513 e 517;
2) riformare nel resto, in accoglimento dell'appello proposto da controparte, la sentenza impugnata;
pagina 3 di 18 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3.12.2001 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'allora Sezione distaccata di Orbetello del Tribunale di Grossetto la sorella
[...]
Controparte_1
Esponeva di essere formalmente comproprietaria pro indiviso, per la quota di 50%, unitamente alla sorella, di immobili (appartamenti e terreni) posti in Isola del Giglio, in parte in località Castello, in parte in località Campese;
di avere proceduto, assieme alla convenuta, fin dagli anni '70, ad una volontaria divisione di fatto di tutte le proprietà, con conseguente esclusivo godimento e possesso uti dominus, da parte dell'attrice, degli immobili censiti nel
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del suddetto Comune al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub
5, 942 sub 3, 1016 sub 4 (beni siti in località Castello) ed al foglio 23, particelle 205, 206 sub 6,
206 sub 4, 509, 206 sub 5, 508, 206 sub 8, 519, 206 sub 10, 521, 206 sub 13, 206 sub 14, 514,
515 (beni siti in località Campese) e, da parte della convenuta, di tutti gli altri immobili indicati nel certificato catastale prodotto;
che tale situazione era comprovata da molteplici elementi, quali: l'esistenza di due scritture private di divisione e assegnazione datate
18.12.1970 e 17.2.1972 (per ciò che riguardava, in particolare, gli immobili di cui al foglio 15, particelle 941 sub 5, 942 sub 3 e 1016 sub 4); l'avvenuta locazione in via esclusiva dell'immobile di cui al foglio 15, particella 643 sub 3, fin dagli anni '70; le denunce dei redditi presentate dalle parti con riferimento, ciascuna, all'intera proprietà dei cespiti rispettivamente spettanti;
la divisione catastale degli immobili siti in località Campese, in conformità agli accordi, commissionata dalle parti al geom. e da questi presentata in data CP_3
28.12.1977, come da planimetrie catastali allegate;
la suddivisione del mutuo acceso in data
25.2.1975 in due quote distinte, ognuna delle quali rimborsata per intero da ciascuna parte, con corrispondenti iscrizioni ipotecarie gravanti su due gruppi separati di unità immobiliari;
il pagamento in via esclusiva da parte dell'attrice dei lavori di straordinaria manutenzione effettuati sugli appartamenti dalla medesima goduti e utilizzati e l'intestazione delle relative utenze NE al di lei marito fin dal 1971/1975.
Chiedeva quindi di essere riconosciuta proprietaria esclusiva, per effetto di usucapione, di tutti gli immobili innanzi descritti.
2. nel costituirsi in giudizio, riconoscendo essere avvenuto un Controparte_1 accordo per la divisione dei beni siti in fraz. Castello, nulla opponeva alla domanda di pagina 4 di 18 usucapione riferita agli immobili di cui al foglio 15, particelle 941 sub 5, 942 sub 3 e 1016 sub
4, mentre in relazione all'immobile di cui alla particella 643 sub 3 rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il bene alienato a con atto notarile del Controparte_2
5.7.1997; a sua volta e per le stesse ragioni, spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento in proprio favore dell'intera proprietà degli altri immobili posti nella suddetta località e facenti parte dei medesimi accordi, ossia quelli censiti al foglio 15, particelle 929 sub
1, 929 sub 5, 930 sub 3, 979 sub 2, 1004 sub 2, 1016 sub 5.
Quanto invece ai beni posti in fraz. Campese, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, in particolare rilevando: che gli immobili indicati fanno parte di un maggior fabbricato (sito in Via di Mezzo Franco) edificato dalle sorelle su terreno di Pt_1 loro comune proprietà alla metà degli anni '70; che “le vicende afferenti la sua costruzione…evidentemente escludono che la singolare disponibilità delle varie unità immobiliari che lo compongono ad opera di ciascuna delle parti potesse determinare
l'insorgere di una situazione di possesso esclusivo…Se infatti il possesso comune delle sorelle sul terreno sul quale sorge il fabbricato di cui si discute si estrinsecò mediante Pt_1
l'esercizio in comune dello ius aedificandi, è evidente che, indipendentemente dalla vicenda della disponibilità delle varie unità immobiliari, il compossesso sull'intero fabbricato (in esso comprese tutte le sue varie componenti) non venne mai meno sino a quando non cessò completamente l'attività edificatoria riguardante in senso lato l'edificio, essendo, comunque, essa l'espressione del permanere del comune dominio sull'intero (compresi i singoli appartamenti o le singole porzioni)…a sostegno della tesi predetta si osserva che se la singola comproprietaria avesse trasformato in dominio esclusivo la proprietà comune…un tale mutamento del regime della titolarità dell'immobile…riducendo la comproprietà alle sole parti comuni dell'edificio – avrebbe avuto l'effetto di inibire ulteriori iniziative edificatorie comuni in quanto esse avrebbero comportato l'alterazione della consistenza del fabbricato, tra l'altro modificando i pregressi rapporti di valore fra le proprietà (singolari)”; che, sulla base di tali considerazioni, la domanda appariva infondata “perché è continuata nel corso degli anni (con vicissitudini in sede penale che saranno documentate) e sino in periodo recente (tale da escludere il decorso del ventennio utile per l'usucapione) la comune edificazione (anche mediante ristrutturazioni e in senso lato modificazioni) del fabbricato, con permanere, quindi, quantomeno sino a tale data, del compossesso sull'intero immobile da parte della comparente” (pag.
4-5 comparsa di costituzione e risposta); che, comunque,
l'attrice non aveva fornito alcuna prova di avere esercitato il possesso esclusivo sulle porzioni pagina 5 di 18 immobiliari oggetto della sua domanda, nessuno specifico rilievo potendo attribuirsi ai documenti ex adverso prodotti.
In ipotesi, poi, di accoglimento della domanda avversaria riferita a porzioni del fabbricato sito in fraz. Campese, Via di Mezzo Franco, la convenuta (“che ha avuto la disponibilità esclusiva degli immobili di cui infra, in maniera assolutamente analoga alla
”, pag. 7 comparsa) chiedeva di essere riconosciuta a sua volta piena ed Parte_1 esclusiva proprietaria, per avvenuta usucapione della quota di titolarità della sorella, delle altre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, censite in catasto al foglio 23, particelle 206 sub 1, 512, 206 sub 2, 511, 206 sub 3, 510, 206 sub 7, 516, 206 sub 9, 518, 206 sub 11, 206 sub 12, 207, 513, 517.
3. La causa, istruita con prove per interrogatorio formale e per testi e CTU e poi rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale Controparte_2 restava contumace, veniva decisa con sentenza n. 740/2017 pubblicata il 25.7.2017, con la quale il GOT del Tribunale riconosceva e dichiarava che per effetto di usucapione l'attrice era divenuta proprietaria degli immobili posti nel Comune di Isola del Giglio “loc. Campese:
NCEU foglio 15, part. 643 sub 3, part. 941 sub 4, part. 942 sub 3, part. 1016 sub 4”; accoglieva la domanda di parte convenuta “in ordine agli immobili posti in Isola del Giglio frazione Campese: NCEU F. 23, part. 206, sub 6, 4, 5, 8, 10, 13, 14, partt. 205, 509, 508, 519,
521, 514, 515”; dichiarava che la convenuta aveva acquistato l'intera ed esclusiva proprietà a seguito di maturata usucapione della quota di comproprietà già di spettanza dell'attrice sui seguenti immobili: “NCEU del Comune di Isola del Giglio F. 23, num 26 sub 1 e n. 512, ctg
A/2, cl 2, vani 3; F. 23, num 206, sub 2 e n. 511, ctg A/2, cl 2 vani 4; F. 2, num 206, sub 3 e n.
510, ctg A/2 cl 2, vani 4,5; F. 23, num 206, sub 7 e n. 516, ctg A/2, cl 2, vani 4; F. 23, num
206, sub 11, ctg A/2, cl 1, vani 4,5; F. 23, num 206, sub 12, ctg C/2, cl 5, mq 46; F. 23, num
207, mq 29,00; F. 23, partt. 513 e 517”; compensava, infine, le spese di lite.
La sentenza veniva in seguito corretta con ordinanza del 27.6.2018, a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata da con una diversa Controparte_1 indicazione dei soggetti e delle particelle oggetto delle domande accolte;
in particolare, in sostituzione del primo punto del dispositivo, veniva dichiarato l'acquisto da parte di
[...] dell'intera ed esclusiva proprietà di tutti i beni oggetto delle domande Controparte_1 riconvenzionali dalla medesima svolte (in tesi ed in ipotesi), con i corretti identificativi catastali.
pagina 6 di 18 4. ha proposto appello alla sentenza ed alle parti di essa corrette con Parte_1
l'ultimo provvedimento, dando luogo così ai procedimenti n. r.g. 1286/2018 e 1916/2018, successivamente riuniti.
4.1 In particolare, con l'iniziale appello l'attrice ha esposto i seguiti motivi di censura:
I) Violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: nullità della sentenza per assenza di motivazione o mera apparenza della stessa.
II) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il GOT, in dispositivo, accolto la domanda attorea dichiaratamente con riferimento ai beni siti in località “Campese” ma indicando gli estremi catastali di quelli siti in località Castello;
sicché, ove l'indicazione della località
“Campese” in luogo di “Castello” non fosse stato il frutto di un errore materiale, vi sarebbe stata violazione dell'art. 112 c.p.c., in termini di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in ordine ad entrambe le domande di usucapione proposte dall'attrice.
III) Violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto altro profilo ovvero per ultrapetizione, per avere il
GOT: a) accolto (al punto 2 del dispositivo) la domanda di in ordine Controparte_1 agli immobili posti in fraz. Campese di cui al foglio 23, particella 206 sub 6, 4, 5, 8, 10, 13 e 14,
e particelle 205, 509, 508, 519, 521, 514 e 515, laddove la suddetta convenuta non aveva domandato alcunché rispetto a citati beni, piuttosto oggetto di domanda da parte dell'attrice;
b) accolto (al punto 3 del dispositivo) la domanda riconvenzionale della convenuta relativa ad altri beni siti in fraz. Campese, benché tale domanda fosse stata proposta solo in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea riferita a porzioni site nel medesimo complesso;
sicché, in mancanza di accoglimento di quest'ultima domanda, non avrebbe potuto essere vagliata né tantomeno accolta la suddetta riconvenzionale.
IV) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: errata valutazione delle prove. Con tale ultimo motivo di appello si assume che se il GOT avesse esaminato le risultanze dell'istruttoria non avrebbe potuto che decidere nel senso dell'accoglimento delle domande attoree;
si lamenta in particolare il mancato, corretto apprezzamento dei fatti pacifici, dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
Ha quindi concluso affinché, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e comunque in sua riforma, fossero accolte le proprie domande come già proposte in primo grado. pagina 7 di 18 4.2 Con il secondo gravame, l'attrice ha denunciato che le correzioni apportate dal GOT con l'ordinanza del 27.6.2018 integrassero in realtà modifiche sostanziali della sentenza, peraltro a loro volta errate.
In particolare, era stata sostituita la statuizione di accoglimento della domanda attorea riferita ai beni di cui al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub 5, 942 sub 3, 1016 sub 4 (benché indicati come situati in loc. “Campese” anziché “Castello”), alla quale la stessa convenuta si era dichiarata remissiva, con quella di accoglimento delle domande della controparte, con conseguente omissione di pronuncia sulla suddetta domanda attorea.
Inoltre, si era posto rimedio ad una vera e propria omissione di pronuncia, nella misura in cui era stato introdotto l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con riferimento ai beni siti in località Castello (ossia della domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata in tesi) che nella stesura originaria della sentenza non era contemplato.
Ancora, era stato inserito un ulteriore bene nel dispositivo di sentenza riguardante l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con riferimento ai beni siti in località Campese (quella cioè avanzata in via di ipotesi), perpetuandosi, così, anche con riguardo a tale bene, il vizio di ultrapetizione già denunciato al III motivo dell'atto di appello inizialmente proposto.
Ha perciò concluso chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza appellata anche relativamente alle parti di essa corrette col provvedimento del 27.6.2018 e comunque di disporne la riforma con accoglimento delle conclusioni già spiegate in primo grado.
5. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio nel solo Controparte_1 proc. n. r.g. 1286/2018, dava preliminarmente atto di avere depositato in data 16.11.2017, prima della notifica del primo atto di citazione in appello, istanza di correzione materiale della sentenza impugnata, “avendo sostanzialmente il Giudice di primo grado, in parte dispositiva, sbagliato l'identificazione catastale di quasi tutti gli immobili oggetto di causa e avendo, altresì, invertito i nomi delle parti nelle statuizioni” e che il predetto procedimento si era concluso con l'ordinanza di correzione del 27.6.2018 “che risulta, tuttavia, ancora sbagliata, per i motivi ben descritti nel secondo atto di citazione ritualmente notificato da controparte in data 30.07.2018”. La stessa appellata conveniva, quindi, sui vizi denunciati dall'appellante di difetto di motivazione della sentenza ed omissione di pronuncia sulla domanda attorea riferita agli immobili siti in fraz. Campese. Pur tuttavia, rilevando come pagina 8 di 18 nessuna delle sue domande riconvenzionali fosse stata specificamente contestata nel merito dall'attrice (la quale aveva solo obiettato, riguardo alla seconda, che essa era stata proposta solo in via subordinata all'accoglimento della propria domanda e non potesse perciò essere autonomamente accolta) e richiamando per altro verso l'effetto devolutivo dell'appello ed il principio della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado a sostegno delle proprie domande e chiedeva, dunque, in parte qua, la conferma della sentenza impugnata, dichiarando, quanto ai beni siti in fraz. Campese oggetto della domanda avversaria, che “a seguito delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado non intende[va] coltivare in questa sede la resistenza alla domanda di usucapione formulata da controparte con riferimento ai suddetti immobili”.
6. Le cause riunite, dopo vari rinvii richiesti dalle parti per trattative di bonario componimento, poi non sfociate nel perfezionamento di un accordo, sono state trattenute in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Vanno anzitutto dichiarate, a fronte della regolarità delle notifiche degli appelli eseguite, la contumacia di in entrambi i giudizi riuniti e la contumacia di Controparte_2 nel giudizio n. r.g. 1916/2018. Controparte_1
Ciò posto, mette conto osservare quanto segue.
8. Tanto la sentenza depositata in data 25/07/2017 quanto la relativa correzione sono gravemente viziate negli aspetti evidenziati dalle difese delle parti.
8.1 Rispetto alla prima è palese la radicale apparenza e quindi sostanziale insussistenza della motivazione, sol che si leggano le poche righe in cui dovrebbero compendiarsi i “motivi della decisione”: “Al fine di decidere la presente controversia e visto che il presente Giudice è subentrato nella procedura solo in sede di precisazione delle conclusioni, è indispensabile innanzitutto l'esame del CTU e delle prove per testi. Dagli atti, inoltre, si evince la espressa volontà delle parti di non voler raggiungere un qualsivoglia accordo seppure proposto dal
CTU in termini di estrema ragionevolezza. Il CTU, infatti, ha rilevato la estrema difficoltà di effettuare una divisione sulla base della superficie dei beni piuttosto che sul valore. Pertanto, alla luce delle testimonianze escusse e delle risultanze emerse dalla CTU, questo Giudice pagina 9 di 18 ritiene parzialmente accoglibile la domanda attorea e accoglibile in toto quanto richiesto da parte convenuta. Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese fra le parti”.
Non v'è chi non veda come sia del tutto assente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ex art. 132 c.p.c., risultando altresì violata la specifica disposizione di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati”.
In giurisprudenza si è affermato che “In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (Cass. 29721/2019).
Nel caso di specie non è dato in alcun modo evincere quali elementi, ricavati dalle testimonianze e dalla c.t.u. (solo genericamente e in toto richiamati), abbiano determinato il convincimento del GOT, né quale sia stato l'iter logico-giuridico e dunque il percorso argomentativo dal medesimo seguito per pervenire alla decisione.
Ne consegue la nullità della sentenza.
8.2 Sono poi fondate le critiche mosse nei confronti del dispositivo (sia ante che post correzione), in quanto afflitto da numerosi errori di tipo sostanziale.
Con riguardo, in particolare, al testo da ultimo corretto, il GOT ha finito per:
- omettere qualsiasi pronuncia sulle domande di parte attrice: infatti, sebbene in motivazione dichiari di ritenere “parzialmente accoglibile la domanda attorea”, nel dispositivo, così come corretto, omette qualunque pronunciamento in proposito, positivo o negativo che sia (nel mentre nell'originaria stesura dichiarava proprietaria Parte_1 di immobili siti in località “Campese” ma individuati con gli estremi catastali dei beni, oggetto di domanda attorea, situati nella diversa località Castello);
- accogliere non solo la domanda riconvenzionale di parte convenuta relativa ai beni posti in località Castello (completamente pretermessi nella prima stesura del dispositivo,
pagina 10 di 18 sebbene in motivazione si dichiarasse “accoglibile in toto quanto richiesto da parte convenuta”) ma anche quella riferita ai beni siti in località Campese, benché tale ultima domanda riconvenzionale fosse stata formulata dalla convenuta in via gradata, ovvero solo per l'ipotesi – poi non concretizzatasi – di accoglimento della domanda attorea riguardante altre porzioni del medesimo complesso edilizio.
- accogliere la domanda di parte convenuta anche in merito a beni, siti in località
Campese, che, invece, erano oggetto della domanda di parte attrice (vedasi il punto 2 del dispositivo, apparentemente non intaccato dal provvedimento di correzione).
Si appalesano, così, vizi di omessa pronuncia e ultrapetizione.
9. Deve dunque a questo punto ricordarsi che l'attrice ha agito in giudizio per essere riconosciuta proprietaria esclusiva, per effetto di usucapione:
a.1) degli immobili siti in Isola del Giglio, località Castello, censiti nel NCEU al foglio 15, particelle 643 sub 3, 941 sub 5, 942 sub 3, 1016 sub 4;
b.1) degli immobili siti in Isola del Giglio, località Campese, censiti nel NCEU al foglio
23, particelle 205, 206 sub 6, 206 sub 4, 509, 206 sub 5, 508, 206 sub 8, 519, 206 sub 10, 521,
206 sub 13, 206 sub 14, 514, 515.
A sua volta la convenuta, in primo grado, ha chiesto:
a.2) in tesi, riconoscersi il proprio diritto di proprietà esclusiva, per effetto di usucapione, sui beni siti in Isola del Giglio, località Castello, censiti nel NCEU al foglio 15, particelle 929 sub 1, 929 sub 5, 930 sub 3, 979 sub 2, 1004 sub 2, 1016 sub 5;
b.2) in ipotesi, ossia nel solo caso di accoglimento della domanda attorea di cui alla precedente lettera b.1), riconoscersi il proprio diritto di proprietà esclusiva, per effetto di usucapione, anche sui beni siti in Isola del Giglio, località Campese, catastalmente censiti al foglio 23, particelle 206 sub 1, 512, 206 sub 2, 511, 206 sub 3, 510, 206 sub 7, 516, 206 sub 9,
518, 206 sub 11, 206 sub 12, 207, 513, 517.
10. Così delineate esattamente le domande delle parti su cui pronunciarsi, occorre a quanto punto prendere atto del fatto che l'appellata già remissiva sulla Controparte_1 domanda di usucapione proposta dalla con riferimento ai beni situati in Pt_2 Parte_1 località Castello ed elencati sub a.1) (salvo che per quello di cui alla particella 643 sub 3, rispetto al quale la stessa non ha però poi contestato la precisazione di parte attrice sull'erronea attribuzione del bene a , ha dichiaratamente abbandonato in Controparte_2
pagina 11 di 18 questo grado la resistenza alla domanda di usucapione ex adverso proposta con riguardo agli immobili siti in località Campese elencati sub b.1), palesando così una condotta processuale che si connota in termini di non contestazione/riconoscimento dell'altrui possesso ad usucapionem.
Si deve peraltro osservare che gli elementi messi in luce dell'attrice, così come riscontrati dall'istruttoria, erano effettivamente idonei a confortare la conclusione per cui anche in relazione al complesso edilizio di Via di Mezzo Franco, in località Campese, si fosse instaurata, sin dalla metà degli anni '70, una situazione di separato godimento ed utilizzo esclusivo di singole porzioni immobiliari da parte delle due sorelle, a dispetto della contitolarità formale dei beni.
Sinteticamente, basti osservare che:
- è risultato acclarato dall'escussione dei testi (cfr., in particolare, le dichiarazioni dei due coniugi delle parti) che la costruzione del fabbricato avvenne (e fu ultimata) intorno alla metà degli anni '70 e che da quel momento in poi vi fu utilizzazione separata da parte di ciascuna delle sorelle di cinque appartamenti (e con essi, può presumersi, anche delle relative corti pertinenziali) più due locali seminterrati, essendo tra l'altro gli immobili dotati di autonome utenze, pur esistendo anche impianti e contatori comuni;
- la convenuta ha accennato genericamente in comparsa di costituzione ad iniziative edificatorie comuni che sarebbero proseguite fino ad epoca recente, senza tuttavia dettagliare in alcun modo la circostanza, laddove nulla risulta dagli atti se non la realizzazione
(evidentemente su area esterna al fabbricato) di una “baracca” in legno e lamiera in assenza di titoli legittimanti per le quali tutte e due le sorelle furono tratte a giudizio penale nel 1998 (cfr. la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione allegata alla memoria ex art. 184 c.p.c. di parte convenuta, dalla quale peraltro non si ricava né l'esatta data di realizzazione del manufatto né la prova della sua effettiva costruzione ad opera di entrambe le sorelle, ivi leggendosi, piuttosto, della disponibilità di esso in capo a Parte_1
almeno secondo la dichiarazione di un teste);
[...]
- ben potrebbe concepirsi, comunque, il mantenimento del possesso esclusivo delle singole unità immobiliari con l'esecuzione concordata di interventi su parti comuni;
- rispetto poi ai lavori di demolizione e rifacimento dei bagni nei 10 appartamenti, avvenuti a metà degli anni '90, la presentazione di una DIA a firma di ambedue le sorelle può spiegarsi con la situazione di formale comproprietà degli immobili in capo alle stesse;
trattasi, pagina 12 di 18 dunque, in questo caso, di dichiarazione suscettibile di valere solo nei rapporti con la PA ma non altrettanto significativa della reale situazione di possesso dei singoli beni;
per altro verso,
l'utilizzo delle stesse ditte e la ripartizione convenzionale alla metà del costo degli interventi ben possono spiegarsi con la similarità dei lavori da svolgersi in ciascun gruppo di appartamenti oltre che con i rapporti familiari tra le parti (peraltro vi fu emissione di fatture separate per le due sorelle), non potendo conseguentemente tali elementi ritenersi espressivi di animus compossidendi;
- ciascuna delle parti presentò all'ufficio tecnico erariale di Grosseto sul finire del 1977, per il tramite del geom. dichiarazioni di unità immobiliari urbane con planimetrie CP_3 descriventi, per ognuna, 5 appartamenti (dislocati su due piani) + 2 locali seminterrati
(figurano infatti tot documenti a nome della “ditta ZZ NA Fiorella” e tot a nome della
“ditta ZZ Margherita”), il che è coerente con l'affermata divisione di fatto delle proprietà, venendo ad essere individuate proprio le unità, con i relativi sub, che in giudizio hanno poi costituito oggetto delle rispettive domande;
- ulteriori documenti prodotti in giudizio dimostrano la gestione separata delle singole porzioni (v. la planimetria presentata da per il sub 14 al piano seminterrato Parte_1 in data 26.6.1986, da cui si evince il cambio di destinazione da magazzino ad abitazione;
v.
l'autorizzazione di abitabilità afferente al sub 11 al piano seminterrato rilasciata in data
10.7.1991 su domanda di a seguito di “concessione n. 3/91 per condono Controparte_1 edilizio al cambio di destinazione di locali ad uso C/Abitazione”);
- anche la strutturazione del mutuo acceso nel 1975 dalle due sorelle ed i successivi pagamenti eseguiti avvalorano il reale assetto dei rapporti tra le parti così come descritto ed in particolare l'accordo interno per la suddivisione di fatto degli immobili facenti parte del fabbricato (all'epoca non ancora censito nel NCEU): infatti la somma mutuata di 50.000 milioni di vecchie lire fu divisa in due quote, una di lire 23.734.000 (da rimborsare in rate semestrali da lire 1.230.069), l'altra di lire 26.266.000 (da rimborsare in rate semestrali da lire 1.361.295), con costituzione di tante ipoteche “quante sono le quote stesse”, ciascuna iscrizione gravando, a garanzia del rimborso della rispettiva quota, in modo separato su di un gruppo di appartamenti e locali interrati;
se si esaminano il testo contrattuale e la tavole allegate si evince che i due insiemi di immobili corrispondono a quelli che le parti, rispettivamente, indicano di avere posseduto in via esclusiva e perciò usucapito;
vedendo inoltre le ricevute di pagamento nella disponibilità delle parti (per quanto riguarda i pagina 13 di 18 pagamenti effettivamente eseguiti) si nota che, al di là dell'intestazione formale dei bollettini ad entrambe le sorelle quelle in disponibilità dell'attrice si riferiscono ad una quota Pt_1
(quella di lire 26.266.000) mentre quella in disponibilità della convenuta all'altra (quella di lire 23.734.000).
In definitiva, dunque, vi erano fin dall'inizio i presupposti per una pronuncia accertativa dell'usucapione, in favore dell'attrice, dei beni dalla medesima indicati.
11. Va d'altro canto rilevato che sin dal primo grado, non ha Parte_1 contestato il possesso esclusivo da parte della sorella delle altre unità Controparte_1 immobiliari ubicate nelle località Castello e Campese da quest'ultima elencate. Anzi, nella citazione introduttiva del primo grado, dopo avere, a pag. 2, indicato gli immobili in proprio godimento ed utilizzo esclusivo situati nelle due frazioni, specificava che “ Controparte_1
ha utilizzato e goduto in via esclusiva gli altri immobili indicati nel certificato
[...] catastale prodotto”. L'intera linea difensiva dell'attrice è stata, del resto, come visto, chiaramente improntata a sostenere che le sorelle avessero di fatto già diviso tutte le loro proprietà, molti anni addietro, sicché, nell'affermare il proprio risalente possesso esclusivo su alcune unità immobiliari, l'attrice ha implicitamente riconosciuto il possesso, con le medesime caratteristiche, della convenuta sulle restanti.
In comparsa conclusionale l'appellante ha, peraltro, espressamente indicato, come più ovvia soluzione della controversia, l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte da entrambe le parti, scrivendo che “Al di là della corposità degli atti introduttivi queste cause sono assai semplici e, anche considerando l'atteggiamento dell'appellata, è possibile che la
Corte, accogliendo le domande di ciascuna delle parti elimini l'incredibile coacervo di errori in cui consiste la sentenza di primo grado (sia nella sua versione originale che in quella
“corretta”) e ponga infine termine ad un contenzioso ormai ventennale con una pronuncia che correttamente tenga conto di una realtà fattuale chiarissima e dimostratissima, per farne discendere le ovvie conseguenze, ovvero la declaratoria di acquisizione per usucapione in capo a della quota del 50% della proprietà già della sorella Parte_1 CP_1
con riguardo agli immobili indicati dalla comparente nelle conclusioni di citazione e
[...] quindi della piena proprietà di quelli ad essa e di acquisizione per Parte_1 usucapione in capo a della quota del 50% della proprietà già della Controparte_1 sorella degli immobili dall'appellante indicati nelle conclusioni della sua Parte_1 comparsa di costituzione in appello – con la quale ha condiviso tutti i motivi di
pagina 14 di 18 impugnazione della comparente e rinunciato alle eccezioni e alle resistenze dispiegate in primo grado - e quindi della piena proprietà di quelli ad essa appellata” (pag. 1-2); ed ancora, a conclusione dello scritto, che: “non avendo la comparente contestato la riconvenzionale avversaria né di tesi né originariamente di ipotesi, stante da un lato il necessario accoglimento della domanda attrice che implica e che le deduzioni e risultanze istruttorie sono le stesse per entrambe le parti, è agevole concludere che esiste la prova dell'usucapione maturata a favore di entrambe le sorelle per le rispettive quote del 50% di tutti gli immobili da ciascuna indicati nelle loro conclusioni in questo grado e quindi dovranno essere integralmente accolte sia la domanda di formulata sin Parte_1 dalla citazione di primo grado sia la riconvenzionale di per come è Controparte_1 venuta a risultare dalle sue conclusioni in appello”.
12. In definitiva, dunque, la sentenza di primo grado va dichiarata nulla e, in via sostitutiva di essa, va disposto l'accoglimento integrale delle domande rispettivamente avanzate dalle parti.
11. Per i motivi esposti al par. 10, pur considerando il reciproco accoglimento delle domande delle parti, si reputa equo e congruo compensare le spese solo nella misura di 1/5 e porle per il resto a carico dell'appellata Difatti, sotto il profilo della Controparte_1 causalità della lite, è evidente che il lungo giudizio sia stato determinato, in modo assolutamente prevalente, dall'opposizione di quest'ultima alla domanda di usucapione proposta dalla sorella con riferimento agli immobili siti in località Campese, Parte_1 domanda alla quale solo in grado di appello la convenuta ha dichiarato di non opporsi (così, implicitamente, riconoscendone la fondatezza, mancando un'altra chiara spiegazione del cambio di atteggiamento processuale), laddove l'attrice, fin dall'inizio, non si era opposta all'accoglimento delle riconvenzionali avversarie.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§ 12, secondo i parametri medi per il primo grado e secondo i parametri minimi per l'appello
(potendo giustificarsi in quest'ultimo caso il dimezzamento dei parametri medi in considerazione dell'adesione dell'appellata alle censure esposte dall'appellante e per essere stato il gravame determinato anche da vizi intriseci della sentenza e del provvedimento di correzione).
Il valore della causa, viste le rendite catastali dei beni immobili di cui si discute, è compreso nello scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000. Pertanto:
pagina 15 di 18 1) per il primo grado:
€ 4.607,00 fase 1, € 3.039,00 fase 2, € 13.534,00 fase 3 ed € 8.013,00 fase 4, in tutto €
29.193,00, i cui 4/5 sono pari ad € 23.354,40, oltre accessori di legge;
2) per il secondo grado:
2.a) per il proc. n. r.g. 1286/2018 ante riunione: € 2.853,00 fase 1 ed € 1.659,00 fase 2;
2.b) per il proc. n. r.g. 1916/2018 ante riunione: € 2.853,00 fase 1 ed € 1.659,00 fase 2;
2.c) per le cause riunite: € 3.822,00 fase 3 ed € 4.744,00 fase 4; in tutto € 17.590,00, i cui 4/5 sono pari ad € 14.072,00, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, in base allo stesso criterio, possono essere poste, in via definitiva, per
1/5 a carico di e per 4/5 a carico di Parte_1 Controparte_1
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, dichiarata la nullità della sentenza n. 740/ 2017 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/07/2017, così come corretta con ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 27/06/2018, così provvede:
1. dichiara che per effetto di usucapione è divenuta proprietaria Parte_1 esclusiva dei seguenti immobili posti in Isola del Giglio, censiti al NCEU di detto Comune al foglio 15, particelle 643 sub. 3, 941 sub. 5, 942 sub. 3, 1016 sub. 4 e al foglio 23, particelle 205,
206 sub. 6, 206 sub. 4, 509, 206 sub. 5, 508, 206 sub. 8, 519, 206 sub. 10, 521, 206 sub. 13,
206 sub. 14, 514 (oggi 189), 515;
2. dichiara che è divenuta, ad usucapionem, proprietaria esclusiva Controparte_1 dei seguenti beni immobili:
1- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 929, sub. 1, ctg. C/2, cl. 2, cons. mq 15, rendita £ 45.000;
2- abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via Marco Polo, censita al N.C.E.U. di detto
Comune al F. 15, particella 929, sub. 5 e 930 sub. 3, ctg. A/4, cl. 8, cons. vani 5, rendita £
750.000;
pagina 16 di 18 3- abitazione posta in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censita al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 979, sub. 2, ctg. A/4, cl. 3, cons. vani 2, rendita £ 132.000;
4- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, via della Cisterna, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1004, sub. 2, ctg. C/2, cl. 1, cons. mq 25, rendita £ 62.500;
5- magazzino posto in Isola del Giglio- Castello, Piazza IV Novembre, censito al N.C.E.U. di detto Comune al F. 15, particella 1016, sub. 5, ctg. C/1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £
2.232.000;1, cl. 4, cons. mq 42, rendita £ 2.232.000;
6- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 1 (l'abitazione) e nr. 512 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 3, rendita £ 660.000;
7- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 2 (l'abitazione) e nr. 511 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
8- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano terreno con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 3 (l'abitazione) e nr. 510 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4,5, rendita £ 990.000;
9- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 7 (l'abitazione) e nr. 516 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
10- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, primo piano con annessa resede esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla
206 sub. 9 (l'abitazione) e nr. 518 (il resede), ctg. A/2, cl. 2, cons. vani 4, rendita £ 880.000;
11- abitazione posta in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censita al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 11, ctg.
A/2, cl. 1, cons. vani 4,5, rendita £ 832.500;
12- magazzino posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, piano seminterrato censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 206 sub. 12, ctg.
C/2, cl. 5, cons. mq. 46, rendita £ 225.400;
13- porzione di terreno posto in Isola del Giglio, Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censito al N.C.E.U. del Comune di Isola del Giglio al F. 23, p.lla 207, di circa mq. 29;
pagina 17 di 18 14- terreni posti in Isola del Giglio – Fraz. Campese, via di Mezzo Franco, censiti al F. 23,
p.lle 513 e 517;
3. ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Grosseto (ex Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Grosseto) la trascrizione della presente sentenza;
4. compensa per 1/5 le spese del doppio grado di giudizio tra le parti e condanna
[...]
a rifondere a la restante quota, che liquida: a) per il primo Controparte_1 Parte_1 grado, in € 105,91 a titolo di esborsi e in complessivi € 23.354,40 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 3.036,58 a titolo di esborsi e in complessivi € 14.072,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
5. pone in via definitiva le spese di CTU per 1/5 a carico di e per 4/5 a Parte_1 carico di Controparte_1
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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