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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 417/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sasso Marconi - Piazza Dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309092015972092699858 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con studio in Bologna presso il quale ha eletto domicilio, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento 202309092015972092699858 relativa a TARI 2015 del comune di Sasso Marconi per complessivi euro 901,76.
Il ricorrente invoca nei confronti dell'atto notificato l'avvenuta prescrizione che, per similari tributi è di cinque anni.
Espone infatti la difesa della parte ricorrente che la prescrizione del tributo in oggetto, per effetto del decreto Cura Italia, sarebbe comunque avvenuta entro il 31.12.23 mentre l'atto in questa sede opposto è stato notificato in data 11.1.2024.
Non costituito il comune di Sasso Marconi, che nulla oppone alle difese.
Nessuno è presente all'udienza di discussione.
Il giudice monocratico decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e deve essere accolta.
Con la decisione n. 17667 del 26/6/2024 la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti, diversamente da tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale.
La Suprema Corte ritiene infatti che, quando non si tratta di tributi erariali, ove vige la prescrizione decennale, nel caso dei tributi locali assumibili a prestazione periodica valga il termine breve quinquennale, in assenza di titolo giudiziale definitivo.
In tal senso si vedano anche le decisioni della Cassazione n. 5836 del 3/3/2021, n. 13815 del 20/5/2021,
n. 17363 del 17/06/2021 e n. 29447 del 21/10/2021.
Ad avvalorare la decisione la mancata costituzione dell'Amministrazione opposta, che non ha provato l'eventuale notifica di atti interruttivi.
Appare opportuno, stante la non costituzione dell'amministrazione, l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, giudice monocratico, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 417/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sasso Marconi - Piazza Dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309092015972092699858 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, con studio in Bologna presso il quale ha eletto domicilio, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento 202309092015972092699858 relativa a TARI 2015 del comune di Sasso Marconi per complessivi euro 901,76.
Il ricorrente invoca nei confronti dell'atto notificato l'avvenuta prescrizione che, per similari tributi è di cinque anni.
Espone infatti la difesa della parte ricorrente che la prescrizione del tributo in oggetto, per effetto del decreto Cura Italia, sarebbe comunque avvenuta entro il 31.12.23 mentre l'atto in questa sede opposto è stato notificato in data 11.1.2024.
Non costituito il comune di Sasso Marconi, che nulla oppone alle difese.
Nessuno è presente all'udienza di discussione.
Il giudice monocratico decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e deve essere accolta.
Con la decisione n. 17667 del 26/6/2024 la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale della riscossione coattiva della tassa rifiuti, diversamente da tributi erariali per i quali la prescrizione è decennale.
La Suprema Corte ritiene infatti che, quando non si tratta di tributi erariali, ove vige la prescrizione decennale, nel caso dei tributi locali assumibili a prestazione periodica valga il termine breve quinquennale, in assenza di titolo giudiziale definitivo.
In tal senso si vedano anche le decisioni della Cassazione n. 5836 del 3/3/2021, n. 13815 del 20/5/2021,
n. 17363 del 17/06/2021 e n. 29447 del 21/10/2021.
Ad avvalorare la decisione la mancata costituzione dell'Amministrazione opposta, che non ha provato l'eventuale notifica di atti interruttivi.
Appare opportuno, stante la non costituzione dell'amministrazione, l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, giudice monocratico, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.