Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 704
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di titolo presupposto e insussistenza di motivazione

    La Corte ritiene che l'invito al pagamento non possa costituire anche il provvedimento sanzionatorio, poiché quest'ultimo deve contenere requisiti minimi quali la violazione contestata, il calcolo della sanzione, la data di scadenza e le modalità di pagamento. L'irrogazione della sanzione deve seguire la constatazione della violazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 704
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 704
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo