Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, nonche' lo scambio di lettere tra i due Governi per la modifica dell'articolo 10, paragrafo e), del citato accordo, effettuato a Parigi il 29 novembre 1983.
Articolo 2
- Legge 15 maggio 1986, n. 231
Articolo 1 della Legge 15 maggio 1986, n. 231
Versione
5 giugno 1986
5 giugno 1986
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 9628
- Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6505
- Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 14314
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2012, n. 18074
- Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 279
- Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3464
- Trib. Lodi, sentenza 25/10/2025, n. 423