TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza del 17.12.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5462/2024 R.G
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.: e dall'Avv. Pasquale Piccolo (c.f.: C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._3 alla Via Carriera Grande n. 32
Ricorrente E
(c.f.: )
CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.9.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in modalità full – time, stipulato dal
13/11/2023 al 30/04/2024, con mansioni da operaio, riconducibili al Livello 2 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi;
che alla cessazione del rapporto, il ricorrente non percepiva il TFR. Ha dunque concluso: «1) accertate le circostanze di fatto di cui in ricorso, condannare parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente al complessivo importo pari ad € 731,99 a titolo di T.F.R., ovvero a quei diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
2) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario». Seppure ritualmente citata, la convenuta restava contumace. All'odierna udienza, il giudice decide la causa con sentenza con contestuale motivazione , di cui si dà lettura.
La domanda è fondata e merita di essere accolta. Preliminarmente, deve dirsi che costituisce principio generale, applicabile anche
1 al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta. Parimenti, deve rilevarsi che la contumacia della parte convenuta non può ipso facto assurgere a mancata contestazione della domanda (ex multis Cass., sez. Lav., n. 10182 del 2012); permane, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo al ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (Cass., sez. Lav., n. 11530/2013; Cass., sez. Lav., n. 26985 del 2009). Tuttavia, la contumacia neppure può determinare una inversione dell'onere probatorio, con la conseguenza che permangono in capo al datore di lavoro i suddetti oneri probatori. Ciò posto, l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata è comprovato dai documenti depositati da parte ricorrente e, in particolare, dal contratto di lavoro, dalla Certificazione unica prodotta e dalle buste paga. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il pagamento del Tfr, allegando che nulla gli era stato pagato a tale titolo. Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la propria contumacia, nessuna prova ha offerto dell'intervenuto pagamento del Tfr. Quanto all'importo dovuto, lo stesso può agevolmente essere determinato in € 731,99, aderendo ai conteggi di parte ricorrente, correttamente formulati sulla scorta della CU e delle retribuzioni indicate nelle buste paga. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 e ss.mm.ii., come da dispositivo, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità, espunta la fase “istruttoria/trattazione”.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, disattese, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 731,99 a titolo di TFR maturato, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 , oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Così deciso in Nola, il 17.12.2025
Il Giudice
2 Dott. Francesco Fucci
3