Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10172
TAR
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2020
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TAR
Sentenza 10 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando - Sull’erronea qualificazione del procedimento avviato e concluso dal GSE

    La decadenza non è riconducibile al paradigma dell’autotutela poiché la verifica prevista dall’art. 42, comma 1, d.lgs. 28/2011 ha un oggetto diverso e più ampio rispetto all’istruttoria da cui discende il provvedimento di ammissione al beneficio. L’attività di verifica integra un’indagine complessa ed approfondita di natura marcatamente ispettiva. Le doglianze relative all’inosservanza del termine ragionevole e all’omessa valutazione dell’affidamento del privato non sono suscettibili di positivo apprezzamento. Non è ravvisabile alcuna applicazione retroattiva di una regola che sarebbe stata introdotta solo con d.m. 5 luglio 2011.

  • Rigettato
    Error in iudicando - Sulla ritenuta erronea sussistenza di un artato frazionamento

    Il principio di divieto di abuso del diritto è immanente nell’ordinamento giuridico generale, e il divieto di artato frazionamento ne costituisce una specifica declinazione nel settore degli incentivi energetici. La sua ratio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale. Il d.m. 5 maggio 2011 si è limitato a cristallizzare sul piano normativo, in chiave meramente ricognitiva, gli elementi costitutivi della fattispecie elusiva già presente nell’ordinamento. Il GSE ha analiticamente illustrato gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di artato frazionamento, relativi alla contiguità degli impianti, localizzati sul medesimo sito, all’avvenuto trasferimento in favore di EU nello stesso arco temporale e a ridosso della data di entrata in esercizio e della richiesta di incentivo. Le circostanze di fatto sopra indicate non sono state smentite dalla ricorrente. Non è veritiera la dichiarazione resa dall’appellante in qualità di cessionaria dell’impianto. L’appellante aveva l’obbligo di prestare, a pena di inammissibilità della domanda, la cauzione definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10172
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10172
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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