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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1474/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. PE IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR PP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Franco Verusca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, cod. fisc. , nella qualità di curatore Controparte_1 C.F._2
speciale di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto senza eredi Persona_1
il 12.09.2018), giusta decreto del 3.12.2020 emesso ex art. 276 c.c. all'esito del procedimento R.G. 2139/2019, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
EN PE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
CON L'INTERVENTO
Pag. 1 di 7 R.G. n. 1474/2021
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Dichiarazione Giudiziale di paternità;
Conclusioni: All'udienza del 18.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
— nella qualità di curatore speciale del defunto Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto senza eredi il 12.09.2018),
[...]
giusta decreto del 3.12.2020 emesso ex art. 276 c.c. all'esito del procedimento R.G.
2139/2019 — per ottenere il riconoscimento della paternità del de cuius.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto di essere nata il [...] da una relazione sentimentale intercorsa tra la madre, , e il medesimo Controparte_2
precisando di avere intrattenuto con quest'ultimo rapporti Persona_1
affettivi costanti sino al momento della morte, con la sola eccezione di un'interruzione di circa sette anni nel periodo adolescenziale.
Poiché al momento della nascita non aveva provveduto al Persona_1
riconoscimento, l'attrice è stata riconosciuta soltanto dalla madre (come risulta dall'atto di nascita, accluso all'atto di citazione).
L'attrice ha inoltre riferito che il defunto, pur non avendo formalizzato il riconoscimento, l'ha sostenuta economicamente fino al compimento della maggiore età.
Pag. 2 di 7 R.G. n. 1474/2021
Costituitosi in data 5.10.2021, il curatore ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea, rilevando una difformità tra l'identità del soggetto che ha proposto ricorso ex art. 276 c.c. per la nomina del curatore speciale
(individuato nella persona di , c.f. ) e Persona_2 C.F._3
quella della persona che ha invece introdotto l'odierno giudizio per il riconoscimento della paternità (ossia c.f. . Parte_1 C.F._1
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice ha chiarito che tale difformità dipendeva dall'avvenuta modifica anagrafica del nome di battesimo, intervenuta nel febbraio 2021, a seguito di regolare procedura amministrativa, con conseguente attribuzione di nuovo codice fiscale e nuovo documento di identità.
La causa, assegnata a diverso Giudice istruttore, è stata istruita mediante l'ammissione delle prove testimoniali richieste e, successivamente, mediante consulenza tecnica d'ufficio genetica, previa autorizzazione alla riesumazione della salma del de cuius, al fine di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di filiazione.
All'esito della consulenza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18.06.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto è infondata.
La documentazione prodotta dimostra, in modo univoco, che le persone indicate come e coincidono. Persona_2 Parte_1
Dall'esame dei documenti di identità agli atti risulta infatti la perfetta corrispondenza degli estremi di nascita (atto n. 1236, parte I, serie A, anno 1985)
Pag. 3 di 7 R.G. n. 1474/2021
riportati sia nella carta d'identità n. (rilasciata il 9.05.2017), sia nella Numero_1
carta d'identità n. (rilasciata il 2.02.2021). Numero_2
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Ciò chiarito, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è infondata e va rigettata.
L'azione di accertamento giudiziale della paternità, prevista dall'art. 269 c.c., è volta ad assicurare al figlio nato fuori del matrimonio il diritto allo status filiationis,
e può essere provata con ogni mezzo, a seguito della riforma introdotta dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Tuttavia, il quarto comma del citato articolo esclude che la sola dichiarazione della madre o la mera esistenza di rapporti affettivi con il presunto padre possano costituire prova sufficiente del rapporto biologico.
In tale contesto, gli accertamenti ematologici e genetici rivestono un ruolo determinante, in quanto caratterizzati da un elevatissimo grado di attendibilità scientifica.
Nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della filiazione naturale, essi costituiscono — alla luce dei progressi della scienza biomedica — il mezzo istruttorio più idoneo a fornire una conoscenza certa del rapporto di parentela biologica, consentendo al giudice di verificare l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, vale a dire di un fatto naturale accertabile esclusivamente mediante l'ausilio di specifiche competenze tecnico-scientifiche.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'indagine genetica rappresenta lo strumento probatorio per eccellenza ai fini dell'accertamento della paternità o maternità naturale (v., ex plurimis, Cass., Sez. I,
9.05.2025, n. 12245; Cass., Sez. I, 3.02.2025, n. 2569; Cass., Sez. I, 17.02.2021, n.
Pag. 4 di 7 R.G. n. 1474/2021
4221).
Premesso ciò, nel caso di specie, il Tribunale condivide integralmente — per l'indiscutibile valore scientifico e la coerenza metodologica delle risultanze — le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Il C.T.U. dott. , facendo applicazione di metodologie scientifiche Persona_3
accreditate e universalmente condivise (v. relazione depositata il 9.01.2025), ha infatti accertato che “i dati genetici riportati in tabella mostrano che tra il DNA della Sig.ra ed il DNA dei reperti analizzati, appartenenti al de cuius Parte_1
è stata riscontrata incompatibilità a livello dei seguenti loci Persona_1
polimorfici: D3S1358, D1S1656, D2S441, D13S317, D2S1338, D21S11, D12S391,
D19S433 e D22S1045. Per tanto, si ESCLUDE che il de cuius Persona_1
e la Sig.ra siano in rapporto padre-figlia”. Parte_1
Il consulente ha quindi concluso per un'incompatibilità genetica assoluta, con probabilità di esclusione della paternità pari al 100%.
A fronte di tale risultato — sul quale le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni, fatta eccezione per un mero refuso materiale prontamente corretto dal C.T.U. con nota del 20.05.2025 — la domanda di accertamento giudiziale della paternità va rigettata.
Le circostanze dedotte da parte attrice in ordine al preteso rapporto affettivo e al sostegno economico asseritamente prestato dal presunto padre risultano prive di rilievo ai fini del decidere.
Essendo la domanda introduttiva volta unicamente all'accertamento di un fatto di natura biologica, ogni riferimento a rapporti personali o sentimentali risulta giuridicamente irrilevante, potendo semmai tali elementi assumere valore meramente indiziario, ma non certo sovrapporsi né contrapporsi agli esiti degli
Pag. 5 di 7 R.G. n. 1474/2021
accertamenti genetici, che costituiscono il parametro oggettivo e decisivo dell'indagine giudiziale sulla filiazione.
Parimenti irrilevanti devono considerarsi le deposizioni testimoniali, con cui i testi escussi hanno riferito che si considerava — o comunque Persona_1
riteneva di essere — il padre dell'attrice.
Tali dichiarazioni, infatti, attestano al più la presenza di un legame affettivo o morale, ma non costituiscono elemento idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto biologico dedotto in giudizio.
Invero, la manifestazione di una convinzione soggettiva, anche reiterata nel tempo, da parte del presunto padre circa la propria paternità, non è sufficiente a fondare la domanda giudiziale, trattandosi di una percezione priva di contenuto scientificamente apprezzabile.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilievo probatorio a mere rappresentazioni psicologiche o affettive, in palese contrasto con la natura e la funzione dell'azione ex art. 269 c.c., la quale mira non a ricostruire un rapporto sociale o affettivo, ma ad accertare la verità biologica del vincolo di filiazione.
Ne consegue che le dichiarazioni testimoniali in parola — pur sintomatiche dell'esistenza di un rapporto di frequentazione e di reciproco affetto tra le parti — non possono scalfire la certezza scientifica derivante dall'incompatibilità genetica accertata in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto
Decreto ministeriale).
Pag. 6 di 7 R.G. n. 1474/2021
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice ma anticipate dall'Erario, in quanto la stessa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. I, 13.05.2024, n. 12960).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità proposta da parte attrice;
CONDANNA al pagamento in favore del convenuto delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano nella misura di € 3.808,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, le quali tuttavia dovranno essere anticipate dall'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese, il 28/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR PP PE IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. PE IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR PP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
cod. fisc. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. De Franco Verusca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, cod. fisc. , nella qualità di curatore Controparte_1 C.F._2
speciale di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto senza eredi Persona_1
il 12.09.2018), giusta decreto del 3.12.2020 emesso ex art. 276 c.c. all'esito del procedimento R.G. 2139/2019, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
EN PE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
CON L'INTERVENTO
Pag. 1 di 7 R.G. n. 1474/2021
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Dichiarazione Giudiziale di paternità;
Conclusioni: All'udienza del 18.06.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
— nella qualità di curatore speciale del defunto Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto senza eredi il 12.09.2018),
[...]
giusta decreto del 3.12.2020 emesso ex art. 276 c.c. all'esito del procedimento R.G.
2139/2019 — per ottenere il riconoscimento della paternità del de cuius.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto di essere nata il [...] da una relazione sentimentale intercorsa tra la madre, , e il medesimo Controparte_2
precisando di avere intrattenuto con quest'ultimo rapporti Persona_1
affettivi costanti sino al momento della morte, con la sola eccezione di un'interruzione di circa sette anni nel periodo adolescenziale.
Poiché al momento della nascita non aveva provveduto al Persona_1
riconoscimento, l'attrice è stata riconosciuta soltanto dalla madre (come risulta dall'atto di nascita, accluso all'atto di citazione).
L'attrice ha inoltre riferito che il defunto, pur non avendo formalizzato il riconoscimento, l'ha sostenuta economicamente fino al compimento della maggiore età.
Pag. 2 di 7 R.G. n. 1474/2021
Costituitosi in data 5.10.2021, il curatore ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea, rilevando una difformità tra l'identità del soggetto che ha proposto ricorso ex art. 276 c.c. per la nomina del curatore speciale
(individuato nella persona di , c.f. ) e Persona_2 C.F._3
quella della persona che ha invece introdotto l'odierno giudizio per il riconoscimento della paternità (ossia c.f. . Parte_1 C.F._1
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la parte attrice ha chiarito che tale difformità dipendeva dall'avvenuta modifica anagrafica del nome di battesimo, intervenuta nel febbraio 2021, a seguito di regolare procedura amministrativa, con conseguente attribuzione di nuovo codice fiscale e nuovo documento di identità.
La causa, assegnata a diverso Giudice istruttore, è stata istruita mediante l'ammissione delle prove testimoniali richieste e, successivamente, mediante consulenza tecnica d'ufficio genetica, previa autorizzazione alla riesumazione della salma del de cuius, al fine di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di filiazione.
All'esito della consulenza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18.06.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto è infondata.
La documentazione prodotta dimostra, in modo univoco, che le persone indicate come e coincidono. Persona_2 Parte_1
Dall'esame dei documenti di identità agli atti risulta infatti la perfetta corrispondenza degli estremi di nascita (atto n. 1236, parte I, serie A, anno 1985)
Pag. 3 di 7 R.G. n. 1474/2021
riportati sia nella carta d'identità n. (rilasciata il 9.05.2017), sia nella Numero_1
carta d'identità n. (rilasciata il 2.02.2021). Numero_2
L'eccezione deve pertanto essere rigettata.
Ciò chiarito, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è infondata e va rigettata.
L'azione di accertamento giudiziale della paternità, prevista dall'art. 269 c.c., è volta ad assicurare al figlio nato fuori del matrimonio il diritto allo status filiationis,
e può essere provata con ogni mezzo, a seguito della riforma introdotta dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Tuttavia, il quarto comma del citato articolo esclude che la sola dichiarazione della madre o la mera esistenza di rapporti affettivi con il presunto padre possano costituire prova sufficiente del rapporto biologico.
In tale contesto, gli accertamenti ematologici e genetici rivestono un ruolo determinante, in quanto caratterizzati da un elevatissimo grado di attendibilità scientifica.
Nei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento della filiazione naturale, essi costituiscono — alla luce dei progressi della scienza biomedica — il mezzo istruttorio più idoneo a fornire una conoscenza certa del rapporto di parentela biologica, consentendo al giudice di verificare l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, vale a dire di un fatto naturale accertabile esclusivamente mediante l'ausilio di specifiche competenze tecnico-scientifiche.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'indagine genetica rappresenta lo strumento probatorio per eccellenza ai fini dell'accertamento della paternità o maternità naturale (v., ex plurimis, Cass., Sez. I,
9.05.2025, n. 12245; Cass., Sez. I, 3.02.2025, n. 2569; Cass., Sez. I, 17.02.2021, n.
Pag. 4 di 7 R.G. n. 1474/2021
4221).
Premesso ciò, nel caso di specie, il Tribunale condivide integralmente — per l'indiscutibile valore scientifico e la coerenza metodologica delle risultanze — le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
Il C.T.U. dott. , facendo applicazione di metodologie scientifiche Persona_3
accreditate e universalmente condivise (v. relazione depositata il 9.01.2025), ha infatti accertato che “i dati genetici riportati in tabella mostrano che tra il DNA della Sig.ra ed il DNA dei reperti analizzati, appartenenti al de cuius Parte_1
è stata riscontrata incompatibilità a livello dei seguenti loci Persona_1
polimorfici: D3S1358, D1S1656, D2S441, D13S317, D2S1338, D21S11, D12S391,
D19S433 e D22S1045. Per tanto, si ESCLUDE che il de cuius Persona_1
e la Sig.ra siano in rapporto padre-figlia”. Parte_1
Il consulente ha quindi concluso per un'incompatibilità genetica assoluta, con probabilità di esclusione della paternità pari al 100%.
A fronte di tale risultato — sul quale le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni, fatta eccezione per un mero refuso materiale prontamente corretto dal C.T.U. con nota del 20.05.2025 — la domanda di accertamento giudiziale della paternità va rigettata.
Le circostanze dedotte da parte attrice in ordine al preteso rapporto affettivo e al sostegno economico asseritamente prestato dal presunto padre risultano prive di rilievo ai fini del decidere.
Essendo la domanda introduttiva volta unicamente all'accertamento di un fatto di natura biologica, ogni riferimento a rapporti personali o sentimentali risulta giuridicamente irrilevante, potendo semmai tali elementi assumere valore meramente indiziario, ma non certo sovrapporsi né contrapporsi agli esiti degli
Pag. 5 di 7 R.G. n. 1474/2021
accertamenti genetici, che costituiscono il parametro oggettivo e decisivo dell'indagine giudiziale sulla filiazione.
Parimenti irrilevanti devono considerarsi le deposizioni testimoniali, con cui i testi escussi hanno riferito che si considerava — o comunque Persona_1
riteneva di essere — il padre dell'attrice.
Tali dichiarazioni, infatti, attestano al più la presenza di un legame affettivo o morale, ma non costituiscono elemento idoneo a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto biologico dedotto in giudizio.
Invero, la manifestazione di una convinzione soggettiva, anche reiterata nel tempo, da parte del presunto padre circa la propria paternità, non è sufficiente a fondare la domanda giudiziale, trattandosi di una percezione priva di contenuto scientificamente apprezzabile.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilievo probatorio a mere rappresentazioni psicologiche o affettive, in palese contrasto con la natura e la funzione dell'azione ex art. 269 c.c., la quale mira non a ricostruire un rapporto sociale o affettivo, ma ad accertare la verità biologica del vincolo di filiazione.
Ne consegue che le dichiarazioni testimoniali in parola — pur sintomatiche dell'esistenza di un rapporto di frequentazione e di reciproco affetto tra le parti — non possono scalfire la certezza scientifica derivante dall'incompatibilità genetica accertata in sede peritale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 e del valore indeterminabile della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto
Decreto ministeriale).
Pag. 6 di 7 R.G. n. 1474/2021
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice ma anticipate dall'Erario, in quanto la stessa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass., Sez. I, 13.05.2024, n. 12960).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità proposta da parte attrice;
CONDANNA al pagamento in favore del convenuto delle spese del Parte_1
giudizio, che si liquidano nella misura di € 3.808,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, le quali tuttavia dovranno essere anticipate dall'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese, il 28/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR PP PE IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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